(G.U. 23-2-95)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1993, N.235, RECANTE NORME SULLA PUBBLICITÀ NEGLI ASCENSORI FINALIZZATA AL SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE
Art.1 CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE E DELLE ISCRIZIONI
1. L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno
degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto
delle vigenti norme di accessibilità e di sicurezza
di cui alla legge 24 ottobre 1942, n.1415, e alle relative
disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n.1767, nonché
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1963, n.1497, dal decreto del Presidente della Repubblica
2, aprile 1978, n.384, dal decreto del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre
1987, n.587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n.236, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1994, n.268.
2. Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o
ostacolare la manutenzione, la visibilità e
l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, né
possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni
minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori
abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione
può avvenire su una sola parete dell'ascensore
e ad una altezza superiore ad un metro.
3. Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono
essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti
agli urti, aventi contorni che non devono presentare
spigoli vivi. Lo spessore complessivo della bacheca
e della pubblicità non deve superare i due centimetri
.
4. L'installazione delle bacheche deve avvenire senza
manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti
dell'ascensore.
Art.2 PROCEDURE
1. I comuni, con proprio provvedimento, individuano
l'ufficio al quale deve essere presentata la richiesta
per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori
in servizio pubblico, nonché il responsabile
del procedimento ai sensi del capo II della legge 7
agosto 1990, n.241. Il provvedimento dispone altresì
la documentazione da presentare in uno con la domanda
e il termine entro il quale devono essere assunte le
determinazioni da parte del comune, che non potrà
in ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
2. La documentazione deve essere comunque finalizzata
a dimostrare il rispetto delle norme di cui all'art.1.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la chiesta
si intende accolta.
Art.3 ISTITUZIONE CAPITOLO NEI BILANCI COMUNALI
1. I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi
dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio
del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione
dei suddetti proventi nella relazione illustrativa
al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità
stabilite dall'art.3 della legge 14 luglio 1993, n.235,
e in relazione a programmi preventivi di intervento,
definiti dallo stesso ente locale, ai sensi del citato
art.3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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