[Note's] DELIBERAZIONE C.I.P.E. 10 MAGGIO 1995

(G.U. 14-7-95)

DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DAI COMUNI

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica delibera:

1. Ai fini dell'ammissibilità all'autorizzazione di cui all'art.2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n.493; il comitato tecnico istituito ai sensi della stessa normativa, nell'esame dei progetti riguardanti interventi di urbanizzazione primaria nelle aree di espansione, o parte di esse, tiene conto, per la valutazione dei costi, di tutti gli oneri sostenuti e da sostenere, relativamente a tutte le categorie di opere nonché alla situazione morfologica e di stabilità dei terreni sede delle urbanizzazioni. In tale quadro valuta, per ogni caso in esame, la congruenza del costo, fermo restando che il costo massimo ammissibile non può comunque superare 10.000.000 (diecimilioni) di lire ad abitante insediato anche nelle situazioni più sfavorevoli per fattori geologici e/o morfologici. Se le urbanizzazioni ricadono in piani di recupero, che non contemplino la ristrutturazione urbanistica come definita dall'art.31 lettera e) della legge 5 agosto 1978, n.457, il comitato tecnico può valutare la congruità del costo di insediamento ancorché superi il costo massimo ammissibile in considerazione del fatto che l'incremento sia causato da specifici vincoli connaturati con l'azione di recupero urbanistico e/o edilizio o sia motivato dalla maggiore onerosità di una scelta alternativa di carattere globale o sia determinato dalla necessità di tutelare il valore storico del contesto sul quale si attua l'azione di recupero.
2. Nei casi in cui le richieste attengono a progetti di urbanizzazione primaria con costi ritenuti dal comitato tecnico non economicamente congrui o comunque superiori al predetto costo massimo ammissibile per abitante insediato, il comitato stesso richiederà al comune proponente di procedere alla riprogettazione dell'intervento anche apportando modifiche agli strumenti urbanistici attuativi ovvero operando scelte alternative di localizzazione o di assetti distributivi o di scelte tipologiche che portino i costi a livelli congrui.
3. Nella ipotesi di cui al punto precedente, qualora nell'area interessata dall'intervento di urbanizzazione risultino già realizzati insediamenti abitativi, il comitato tecnico curerà, se necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi al fine di valutare la sussistenza di margini di convenienza a concludere comunque l'intervento o nella sua intierezza o per una parte di esso. Tale attività si svolgerà, ove necessario, mediante specifiche visite in loco tese, tra l'altro, a prospettare agli enti locali soluzioni alternative di natura tipologica o di assetti distributivi anche mediante modifiche parziali agli strumenti urbanistici attuativi.
Sulle singole situazioni il comitato tecnico riferirà al CIPE motivando le ipotesi di soluzione individuate.
4. Analogamente il comitato potrà effettuare visite in loco ogni qual volta perplessità sulla convenienza o sulla congruità degli interventi proposti di qualunque tipo ne facciano ritenere l'utilità.
5. Il Ministro del Bilancio può, su richiesta del comitato, ampliare il numero dei componenti in relazione alle esigenze emergenti, o per necessità derivanti da specifiche competenze per l'acquisizione delle quali può anche autorizzare il ricorso all'utilizzo di esperti per limitati periodi. I relativi oneri faranno carico sul capitolo n.1142 del bilancio del Ministero del Bilancio. Per la raccolta, catalogazione, memorizzazione, analisi, studi e quant'altro necessario per un valido e completo supporto ai fini della più ampia attività da svolgersi a cura degli uffici preposti alla gestione delle leggi 23 gennaio 1992, n.32, e 4 dicembre 1993, n.493, nel loro complesso, e connesse deliberazioni CIPE, possono essere predisposti appositi progetti anche unitari tra le Amministrazioni del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici ricorrendo, ove necessario e su richiesta del predetto comitato, a strutture specialistiche particolarmente qualificate nel settore. La relativa spesa trova copertura nelle somme iscritte sul capitolo n.1161 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 3 e 4 spetta ai componenti il comitato il rimborso delle spese sostenute così come previsto all'art.2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n.493.




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