(G.U. 14-7-95)
DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DAI COMUNI
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica delibera:
1. Ai fini dell'ammissibilità all'autorizzazione
di cui all'art.2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993,
n.493; il comitato tecnico istituito ai sensi della
stessa normativa, nell'esame dei progetti riguardanti
interventi di urbanizzazione primaria nelle aree di
espansione, o parte di esse, tiene conto, per la valutazione
dei costi, di tutti gli oneri sostenuti e da sostenere,
relativamente a tutte le categorie di opere nonché
alla situazione morfologica e di stabilità dei
terreni sede delle urbanizzazioni. In tale quadro valuta,
per ogni caso in esame, la congruenza del costo, fermo
restando che il costo massimo ammissibile non può
comunque superare 10.000.000 (diecimilioni) di lire
ad abitante insediato anche nelle situazioni più
sfavorevoli per fattori geologici e/o morfologici.
Se le urbanizzazioni ricadono in piani di recupero,
che non contemplino la ristrutturazione urbanistica
come definita dall'art.31 lettera e) della legge 5
agosto 1978, n.457, il comitato tecnico può
valutare la congruità del costo di insediamento
ancorché superi il costo massimo ammissibile
in considerazione del fatto che l'incremento sia causato
da specifici vincoli connaturati con l'azione di recupero
urbanistico e/o edilizio o sia motivato dalla maggiore
onerosità di una scelta alternativa di carattere
globale o sia determinato dalla necessità di
tutelare il valore storico del contesto sul quale si
attua l'azione di recupero.
2. Nei casi in cui le richieste attengono a progetti
di urbanizzazione primaria con costi ritenuti dal comitato
tecnico non economicamente congrui o comunque superiori
al predetto costo massimo ammissibile per abitante
insediato, il comitato stesso richiederà al
comune proponente di procedere alla riprogettazione
dell'intervento anche apportando modifiche agli strumenti
urbanistici attuativi ovvero operando scelte alternative
di localizzazione o di assetti distributivi o di scelte
tipologiche che portino i costi a livelli congrui.
3. Nella ipotesi di cui al punto precedente, qualora
nell'area interessata dall'intervento di urbanizzazione
risultino già realizzati insediamenti abitativi,
il comitato tecnico curerà, se necessario, l'acquisizione
di ulteriori elementi al fine di valutare la sussistenza
di margini di convenienza a concludere comunque l'intervento
o nella sua intierezza o per una parte di esso. Tale
attività si svolgerà, ove necessario,
mediante specifiche visite in loco tese, tra l'altro,
a prospettare agli enti locali soluzioni alternative
di natura tipologica o di assetti distributivi anche
mediante modifiche parziali agli strumenti urbanistici
attuativi.
Sulle singole situazioni il comitato tecnico riferirà
al CIPE motivando le ipotesi di soluzione individuate.
4. Analogamente il comitato potrà effettuare
visite in loco ogni qual volta perplessità sulla
convenienza o sulla congruità degli interventi
proposti di qualunque tipo ne facciano ritenere l'utilità.
5. Il Ministro del Bilancio può, su richiesta
del comitato, ampliare il numero dei componenti in
relazione alle esigenze emergenti, o per necessità
derivanti da specifiche competenze per l'acquisizione
delle quali può anche autorizzare il ricorso
all'utilizzo di esperti per limitati periodi. I relativi
oneri faranno carico sul capitolo n.1142 del bilancio
del Ministero del Bilancio. Per la raccolta, catalogazione,
memorizzazione, analisi, studi e quant'altro necessario
per un valido e completo supporto ai fini della più
ampia attività da svolgersi a cura degli uffici
preposti alla gestione delle leggi 23 gennaio 1992,
n.32, e 4 dicembre 1993, n.493, nel loro complesso,
e connesse deliberazioni CIPE, possono essere predisposti
appositi progetti anche unitari tra le Amministrazioni
del bilancio e della programmazione economica e dei
lavori pubblici ricorrendo, ove necessario e su richiesta
del predetto comitato, a strutture specialistiche particolarmente
qualificate nel settore. La relativa spesa trova copertura
nelle somme iscritte sul capitolo n.1161 del bilancio
del Ministero dei Lavori Pubblici.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 3 e 4 spetta
ai componenti il comitato il rimborso delle spese sostenute
così come previsto all'art.2, comma 6, della
legge 4 dicembre 1993, n.493.
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