(G.U. 27-5-95; n.122)
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art.2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto
1978, n.457, che demanda a questo Comitato la determinazione
dei criteri generali per l'assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica e per la fissazione
dei relativi canoni;
Visti l'art.12 della legge 23 agosto 1988 n.400 e l'art.3
del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.418, concernenti
- rispettivamente- l'istituzione della Conferenza permanente
per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e la devoluzione alla
Conferenza medesima, delle attribuzioni della Commissione
interregionale per la programmazione economica;
Visto l'art.66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto
1993, n.331, convertito, con modifiche, dalla legge
29 ottobre 1993 n.427;
Vista la propria delibera del 19 novembre 1981 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.348 del 19 dicembre 1981;
concernente la determinazione dei criteri generali
previsti dal citato art.2 della legge n.457/1978;
Viste le proprie delibere 12 giugno 1984,13 febbraio
1986, 30 marzo 1989 e 30 luglio 1991 - pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.199 del
20 luglio 1984, n.53 del 5 marzo 1986, n.92 del 20
aprile 1989 e n.190 del 14 agosto 1991 - con le quali
sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'assegnazione
degli alloggi predetti;
Vista la delibera adottata il 20 luglio 1994, con la
quale il CER propone nuovi criteri generali in sostituzione
di quelli dettati dalla richiamata delibera del 19
novembre 1981;
Visto il parere reso dalla citata Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 gennaio
1995;
Condivisa l'opportunità di ridefinire i contenuti
della delibera del 19 novembre 1981 e, in tale contesto,
di prevedere una più stretta correlazione tra
reddito e composizione del nucleo familiare ai fini
dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, allo
scopo di favorire lo sviluppo della famiglia nella
lata eccezione recepita da questo Comitato;
Ritenuto di apportare talune modifiche intese, tra l'altro,
ad assicurare una maggiore coerenza con le indicazioni
recate dalla legge 23 dicembre 1994, n.724 in tema
di individuazione delle fasce protette degli utenti
dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati
ad uso abitativo, nonché a semplificare la procedura
mediante l'adozione di più univoci valori di
riferimento;
Preso atto della rilevanza della realizzazione dell'anagrafe
degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale
pubblica ai fini di una corretta gestione del patrimonio
abitativo pubblico;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori
pubblici, che evidenzia, tra l'altro, la grave situazione
finanziaria in cui versano gli istituti autonomi delle
case popolari anche a causa della mancata attuazione,
da parte di molte Regioni, del disposto del citato
art.66, comma 9, del decreto-legge n.331/1993, convertito
dalla legge n.427/1993;
DELIBERA
Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni
si applicano i criteri generali di cui al testo allegato,
che forma parte integrante della presente delibera
e che sostituisce il testo annesso alla delibera del
19 novembre 1981, meglio specificata in premessa.
Ai fini della verifica sull'applicazione dei criteri
di cui sopra le regioni trasmettono al Segretariato
del CER i provvedimenti attuativi della presente delibera,
anche in vista della predisposizione da parte del Segretariato
medesimo, di apposita relazione da trasmettere al Ministero
del bilancio e della programmazione economica entro
sei mesi dalla scadenza del termine indicato al punto
1, comma 2, del testo allegato.
Sulla base degli elementi contenuti al riguardo nella
suddetta relazione questo Comitato verifica gli effetti
socio-economici della presente delibera e valuta l'opportunità
di eventuali modifiche.
RACCOMANDA
al Ministro dei lavori pubblici di farsi promotore di
un provvedimento normativo che, in relazione ai tempi
previsti per l'attuazione della presente delibera ed
al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei deficit
di gestione degli istituti autonomi delle case popolari
e di consentire una graduazione nel tempo dell'aumento
dei canoni, dispone l'applicazione immediata di una
maggiorazione percentuale predeterminata dei canoni
stessi nelle Regioni in cui non sia stata data ancora
attuazione al citato art.66, comma 9, del decreto-legge
n.331/1993, convertito dalla legge n.427/1993, ed inoltre
preveda la decadenza di diritto degli amministratori
degli enti gestori che non abbiano provveduto ai tempestivi
adempimenti in materia.
INVITA
il suddetto Ministro dei lavori pubblici a riferire
a questo Comitato stesso in ordine allo stato di attuazione
dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia
residenziale comunque fruenti del contributo dello
Stato, nonché sulle iniziative intese a consentirne
la completa realizzazione.
Roma, 13 marzo 1995
ALLEGATO
CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI E PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457
1. PORTATA DELLE DISPOSIZIONI E TERMINE PER L'ATTUAZIONE
Le Regioni, nell'esercizio della loro attività
in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e di fissazione dei relativi
canoni, si uniformano ai presenti criteri, emanati
ai sensi dell'art.88 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e dell'art.2, comma
2, della legge 5 agosto 1978, 457.
La normativa regionale dovrà entrare in vigore
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente
delibera sulla Gazzetta Ufficiale.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
I presenti criteri si applicano a tutti gli alloggi
realizzati o occupati da Enti pubblici a totale carico
o con il concorso o contributo dello Stato o delle
Regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati
o recuperati da Enti pubblici non economici per le
finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica.
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri
soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia
agevolata e convenzionata;
c) di servizio e cioè gli alloggi per i quali
la legge preveda la semplice concessione amministrativa,
con conseguente disciplinare senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali,
purché non realizzati o recuperati a totale
carico o con il concorso o contributo dello Stato e
delle Regioni.
Le Regioni possono stabilire ulteriori particolari esclusioni
per edifici le cui caratteristiche o la cui destinazione
non si prestino alle finalità sociali proprie
dell'edilizia residenziale pubblica. Tali esclusioni
sono comunicate al Segretariato generale del CER.
I presenti criteri si applicano, altresì, alle
assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori
non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti
per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano
tipologie e standard abitativi adeguati.
3. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE
3.1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono
i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione
europea; il cittadino di altri Stati è ammesso
soltanto se tale diritto è riconosciuto, in
condizioni di reciprocità, da convenzioni o
trattati internazionali e se il cittadino stesso è
iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali
del lavoro o se svolge in Italia un'attività
lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa
esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni
compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce
il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti
industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori
emigrati all'estero, per i quali è ammessa la
partecipazione per un solo ambito territoriale
c) mancanza di titolarità di diritto di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare;
d) assenza di precedenti assegnazioni di proprietà,
o con patto di futura vendita di alloggio realizzato
con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o
da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio
non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza
che il concorrente abbia diritto al risarcimento del
danno
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non
superiore a quello stabilito dalla Regione entro il
limite massimo di lire 21 milioni per un nucleo familiare
di due componenti: nello stabilire il limite massimo
di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica entro il tetto indicato la Regione tiene conto
dello scostamento del reddito medio regionale rispetto
al reddito medio nazionale, secondo le risultanze dell'ultima
rilevazione ISTAT sulla <<distribuzione quantitativa
del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di
famiglia>>, e articola eventualmente detto limite
per aree sub-regionali.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende
la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti
i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle
ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti
medesimi. Il reddito stesso è da computarsi
con le modalità di cui all'art.21 della legge
n.457/1978, come sostituito dall'art.2, comma 14, del
decreto legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con
modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n.94. Qualora
il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore
a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo
è ridotto di un milione per ogni altro componente
oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni: la presente
disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto
per questi analoga riduzione è già prevista
dalla norma richiamata senza limiti numerici.
In mancanza di successive delibere di questo Comitato,
le Regioni aggiornano il limite di reddito per l'accesso
ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati;
f) non avere ceduto in tutto o in parte, eccetto che
nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice.
3.2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, secondo norme da definire a cura della Regione.
3.3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte
del richiedente e - limitatamente a quanto previsto
alle precedenti lettere c), d) ed f) - da parte degli
altri componenti il nucleo familiare, alla data di
emanazione del bando di concorso, nonché al
momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza
del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza
dei requisiti con periodicità almeno biennale.
Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla
data della assegnazione, con riferimento al limite
vigente a tale data.
3.4. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel
corso del rapporto, per due anni consecutivi superi
il limite di reddito stabilito dalla Regione per la
decadenza.
L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al
capoverso precedente, comunica all'interessato la perdita
della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento
del rapporto al canone previsto al punto 8.2.
3.5. Qualora la Regione fissi il limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario in misura superiore al settantacinque per cento del limite per l'accesso stabilito ai sensi della lettera e) del presente punto, il CER, in sede di attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica considera tale determinazione quale indicatore di minore fabbisogno abitativo. Ai fini della declaratoria della decadenza il reddito del nucleo familiare viene computato con le modalità previste dalla citata lettera e) del precedente punto.
3.6. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
3.7. La Regione disciplina le modalità procedurali di accertamento del reddito dei concorrenti all'assegnazione e degli assegnatari, prevedendo che le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. Il Ministro delle finanze impartirà ai competenti uffici istruzioni affinché sia data priorità ai suddetti accertamenti. In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati o consegnati.
3.8. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.
4. PROCEDURA PER LE ASSEGNAZIONI
4.1. Le assegnazioni, che, a norma dell'art.95 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977 sono di competenza dei Comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali, secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle Regioni. La Regione può anche autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
4.2 La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale predeterminata dalla Regione stessa. L'ampiezza dell'ambito territoriale viene definita in relazione all'entità della domanda, al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino i dodici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito, per le aree metropolitane, con la formazione di una commissione principale e di sottocommissioni.
4.3. Le graduatorie sono formate sulla base di punteggi
da attribuirsi in relazione a condizioni oggettive
e soggettive riferite al concorrente ed al suo nucleo
familiare.
La Regione, nel disciplinare l'attribuzione dei punteggi
alle diverse condizioni che influiscono sulla formazione
della graduatoria di assegnazione, dovrà seguire
criteri di priorità in rapporto alle specifiche
connotazioni del fabbisogno abitativo esistente nel
territorio regionale, con particolare riferimento alla
domanda dei gruppi sociali più deboli ed alle
condizioni abitative più precarie.
5. RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati,
può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili
per far fronte a specifiche e documentate situazioni
di emergenza abitativa (ad esempio: pubbliche calamità,
sfratti legati a provvedimenti prefettizi per l'ordine
pubblico, sgombero di unità abitative da recuperare
trasferimento di appartenenti alle Forze dell'ordine,
ecc.).
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono
sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si
tratti di sistemazione provvisoria che non può
eccedere la durata di due anni.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
6. RAPPORTO TRA VANI E COMPOSIZIONE NUMERICA DEL NUCLEO FAMILIARE
Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto
tra vani - calcolati trasformando la superficie dell'unità
immobiliare, di cui all'art.13, comma 1, lettera a),
della legge 27 luglio 1978, n.392, in vani convenzionali
di quattordici metri quadrati - e composizione numerica
del nucleo familiare definito dalla Regione, anche
in modo differenziato per ambiti sub-regionali.
Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione
o sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché
di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore
predispone, secondo periodicità e modalità
definite dalla Regione programmi di mobilità
dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione
di quelli di risulta e di un'aliquota di quelli di
nuova costruzione.
In attuazione del programma di mobilità dell'utenza,
il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il mancato
rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza
dal titolo di assegnatario. Sono comunque consentiti
cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui
sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.
Il cambio è disposto o assentito dall'Ente gestore
previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino
al mantenimento dell'alloggio.
7. SUBENTRO
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario
subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione
i componenti del nucleo familiare come definito al
punto 3.2, secondo l'ordine al punto stesso indicato.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio,
di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente
gestore provvede all'eventuale voltura del contratto
di locazione uniformandosi alla decisione del Giudice.
Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore
verifica che non sussistano per il subentrante e gli
altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative
alla permanenza nell'alloggio.
8. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI
8.1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al
punto 2, comma 1, è diretto a compensare i costi
di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché
a consentire il recupero di una parte delle risorse
impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente
all'Ente gestore le spese sostenute per i servizi ad
essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione
al costo degli stessi calcolato sul complesso degli
immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo
i criteri stabiliti dalla Regione.
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in
solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto
all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
8.2. I1 canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo il seguente schema:
CONDIZIONI
A) Reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma
dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle
ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti),
non superiore all'importo di due pensioni minime INPS
e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione
e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati,
indennità di mobilità, indennità
di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno
del coniuge separato o divorziato.
B) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non
superiore all'importo stabilito dalla Regione quale
limite di reddito per la decadenza.
C) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore
all'importo stabilito dalla Regione quale limite di
decadenza.
CANONE
A) <<Canone sociale>> non superiore al 10%
del reddito imponibile familiare, anche articolato
in relazione alla composizione del nucleo familiare.
B) <<Canone di riferimento>> pari al 4,50%
del valore catastale dell'alloggio. La regione potrà
stabilire diverse percentuali di incidenza, comunque
non inferiori al 3% e non superiori al 6% del valore
catastale, da articolare in un massimo di tre fasce
in relazione al reddito del nucleo familiare, in modo
da garantire la predetta incidenza media del 4,50%.
C) <<Canone di locazione>> non inferiore
al 7% annuo del valore catastale dell'alloggio e da
graduare in relazione al reddito del nucleo familiare.
8.3. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione
generale del classamento delle unità immobiliari
urbane di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
1993, n.75, e successive modifiche e integrazioni,
la Regione può assumere quale <<canone
di riferimento>> di cui alla precedente lettera
B), quello determinato, con le modalità previste
dagli articoli da 12 a 24 della legge n.392/1978, alla
data di entrata in vigore della presente delibera.
Il canone di riferimento, di cui al capoverso precedente,
potrà essere aumentato o diminuito, per gli
assegnatari di cui alla menzionata lettera B) in misura
non superiore al 25% in rapporto al reddito del nucleo
familiare.
Il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area
di cui alla lettera C), è pari al canone di
riferimento aumentato in misura non inferiore al 50%:
la Regione stabilisce percentuali progressive di aumento
in relazione al reddito del nucleo familiare.
8.4. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nelle fasce di cui alle lettere B) e C), nonché ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce sia nel periodo transitorio sia a regime, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità di cui al punto 3.1, lettera e).
8.5. I1 canone di cui alle precedenti lettere B) e C) è aggiornato annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente delibera.
8.6. La Regione, nell'assumere le determinazioni di
propria competenza in particolare per quanto riguarda
il limite di decadenza dall'assegnazione, garantisce
il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi
gli oneri fiscali e di manutenzione; nonché
il versamento al fondo per l'edilizia residenziale
pubblica, di cui all'art.13 della legge n.457/1978,
dello 0,50% annuo del valore catastale del patrimonio
gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale.
l provvedimenti regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica devono comprendere un prospetto dimostrativo
del raggiungimento del predetto equilibrio.
Eventuali eccedenze sono destinate, dalle Regioni, alle
finalità di cui all'art.25 della legge 8 agosto
1977, n.513.
8.7. In assenza di provvedimenti regionali attuativi, gli Enti gestori applicano i nuovi canoni, adottando i parametri previsti dal presente paragrafo, con decorrenza dal settimo mese successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
9. AUTOGESTIONE
9.1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione,
da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli
spazi comuni (cosiddetti servizi a rimborso), in conformità
con il regolamento tipo definito dalla Regione.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il
contratto di locazione dovrà contenere norme
che rendano obbligatoria la autogestione suddetta.
Per gli alloggi già assegnati dovranno essere
previste forme graduali di realizzazione dell'autogestione.
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni,
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti
gestori anche le quote di spese generali relative all'erogazione
dei predetti servizi.
9.2. E in facoltà dell'Ente gestore, sulla base di apposito regolamento estendere l'autogestione a parte della manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una percentuale della quota di canone a ciò destinata.
9.3. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
10. ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE
10.1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto
dal sindaco del Comune nei seguenti casi:
1) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme
vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
2) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni
mendaci o documentazioni risultate false.
10.2. Il sindaco del Comune revoca l'assegnazione nei
confronti di colui il quale:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne
muti la destinazione d'uso;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite
o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione,
salvo quello indicato al punto 3.1, lettera e).
10.3. Tutti gli atti di cui al presente paragrafo e gli altri cui le leggi regionali espressamente attribuiranno tale efficacia costituiscono titolo esecutivo.
11. CLAUSOLA FINALE
Rimangono escluse dalla disciplina regionale le norme contenute nella vigente legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica attinenti alla giurisdizione per le quali esiste la riserva di legge ai sensi dell'art.108 della Costituzione. Non possono pertanto essere sostituite o modificate con disciplina regionale, tra l'altro, le norme di cui all'art.8, ultimo comma, all'art.11 commi 13, 14 e 15, all'art.15, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.1035 e l'art.32 del regio decreto 28 aprile 1938, n.1165.
(c) 1996 Note's