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DELIBERAZIONE C.I.P.E. 13 MARZO 1995(G.U. 27-5-95; n.122)
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art.2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 
1978, n.457, che demanda a questo Comitato la determinazione 
dei criteri generali per l'assegnazione degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica e per la fissazione 
dei relativi canoni;
Visti l'art.12 della legge 23 agosto 1988 n.400 e l'art.3 
del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.418, concernenti 
- rispettivamente- l'istituzione della Conferenza permanente 
per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano e la devoluzione alla 
Conferenza medesima, delle attribuzioni della Commissione 
interregionale per la programmazione economica;
Visto l'art.66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 
1993, n.331, convertito, con modifiche, dalla legge 
29 ottobre 1993 n.427;
Vista la propria delibera del 19 novembre 1981 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n.348 del 19 dicembre 1981; 
concernente la determinazione dei criteri generali 
previsti dal citato art.2 della legge n.457/1978;
Viste le proprie delibere 12 giugno 1984,13 febbraio 
1986, 30 marzo 1989 e 30 luglio 1991 - pubblicate, 
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.199 del 
20 luglio 1984, n.53 del 5 marzo 1986, n.92 del 20 
aprile 1989 e n.190 del 14 agosto 1991 - con le quali 
sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'assegnazione 
degli alloggi predetti;
Vista la delibera adottata il 20 luglio 1994, con la 
quale il CER propone nuovi criteri generali in sostituzione 
di quelli dettati dalla richiamata delibera del 19 
novembre 1981;
Visto il parere reso dalla citata Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 gennaio 
1995;
Condivisa l'opportunità di ridefinire i contenuti 
della delibera del 19 novembre 1981 e, in tale contesto, 
di prevedere una più stretta correlazione tra 
reddito e composizione del nucleo familiare ai fini 
dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, allo 
scopo di favorire lo sviluppo della famiglia nella 
lata eccezione recepita da questo Comitato;
Ritenuto di apportare talune modifiche intese, tra l'altro, 
ad assicurare una maggiore coerenza con le indicazioni 
recate dalla legge 23 dicembre 1994, n.724 in tema 
di individuazione delle fasce protette degli utenti 
dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati 
ad uso abitativo, nonché a semplificare la procedura 
mediante l'adozione di più univoci valori di 
riferimento;
Preso atto della rilevanza della realizzazione dell'anagrafe 
degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale 
pubblica ai fini di una corretta gestione del patrimonio 
abitativo pubblico;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori 
pubblici, che evidenzia, tra l'altro, la grave situazione 
finanziaria in cui versano gli istituti autonomi delle 
case popolari anche a causa della mancata attuazione, 
da parte di molte Regioni, del disposto del citato 
art.66, comma 9, del decreto-legge n.331/1993, convertito 
dalla legge n.427/1993;
DELIBERA
Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni 
si applicano i criteri generali di cui al testo allegato, 
che forma parte integrante della presente delibera 
e che sostituisce il testo annesso alla delibera del 
19 novembre 1981, meglio specificata in premessa.
Ai fini della verifica sull'applicazione dei criteri 
di cui sopra le regioni trasmettono al Segretariato 
del CER i provvedimenti attuativi della presente delibera, 
anche in vista della predisposizione da parte del Segretariato 
medesimo, di apposita relazione da trasmettere al Ministero 
del bilancio e della programmazione economica entro 
sei mesi dalla scadenza del termine indicato al punto 
1, comma 2, del testo allegato.
Sulla base degli elementi contenuti al riguardo nella 
suddetta relazione questo Comitato verifica gli effetti 
socio-economici della presente delibera e valuta l'opportunità 
di eventuali modifiche.
RACCOMANDA
al Ministro dei lavori pubblici di farsi promotore di 
un provvedimento normativo che, in relazione ai tempi 
previsti per l'attuazione della presente delibera ed 
al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei deficit 
di gestione degli istituti autonomi delle case popolari 
e di consentire una graduazione nel tempo dell'aumento 
dei canoni, dispone l'applicazione immediata di una 
maggiorazione percentuale predeterminata dei canoni 
stessi nelle Regioni in cui non sia stata data ancora 
attuazione al citato art.66, comma 9, del decreto-legge 
n.331/1993, convertito dalla legge n.427/1993, ed inoltre 
preveda la decadenza di diritto degli amministratori 
degli enti gestori che non abbiano provveduto ai tempestivi 
adempimenti in materia.
INVITA
il suddetto Ministro dei lavori pubblici a riferire 
a questo Comitato stesso in ordine allo stato di attuazione 
dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia 
residenziale comunque fruenti del contributo dello 
Stato, nonché sulle iniziative intese a consentirne 
la completa realizzazione.
Roma, 13 marzo 1995
ALLEGATO
CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI E PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457
1. PORTATA DELLE DISPOSIZIONI E TERMINE PER L'ATTUAZIONE
Le Regioni, nell'esercizio della loro attività 
in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica e di fissazione dei relativi 
canoni, si uniformano ai presenti criteri, emanati 
ai sensi dell'art.88 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e dell'art.2, comma 
2, della legge 5 agosto 1978, 457.
La normativa regionale dovrà entrare in vigore 
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente 
delibera sulla Gazzetta Ufficiale.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
I presenti criteri si applicano a tutti gli alloggi 
realizzati o occupati da Enti pubblici a totale carico 
o con il concorso o contributo dello Stato o delle 
Regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati 
o recuperati da Enti pubblici non economici per le 
finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale 
pubblica.
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri 
soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia 
agevolata e convenzionata;
c) di servizio e cioè gli alloggi per i quali 
la legge preveda la semplice concessione amministrativa, 
con conseguente disciplinare senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, 
purché non realizzati o recuperati a totale 
carico o con il concorso o contributo dello Stato e 
delle Regioni.
Le Regioni possono stabilire ulteriori particolari esclusioni 
per edifici le cui caratteristiche o la cui destinazione 
non si prestino alle finalità sociali proprie 
dell'edilizia residenziale pubblica. Tali esclusioni 
sono comunicate al Segretariato generale del CER.
I presenti criteri si applicano, altresì, alle 
assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori 
non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti 
per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano 
tipologie e standard abitativi adeguati.
3. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE
3.1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono 
i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione 
europea; il cittadino di altri Stati è ammesso 
soltanto se tale diritto è riconosciuto, in 
condizioni di reciprocità, da convenzioni o 
trattati internazionali e se il cittadino stesso è 
iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali 
del lavoro o se svolge in Italia un'attività 
lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa 
esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni 
compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce 
il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori 
destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti 
industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori 
emigrati all'estero, per i quali è ammessa la 
partecipazione per un solo ambito territoriale
c) mancanza di titolarità di diritto di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare;
d) assenza di precedenti assegnazioni di proprietà, 
o con patto di futura vendita di alloggio realizzato 
con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti 
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o 
da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio 
non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza 
che il concorrente abbia diritto al risarcimento del 
danno
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non 
superiore a quello stabilito dalla Regione entro il 
limite massimo di lire 21 milioni per un nucleo familiare 
di due componenti: nello stabilire il limite massimo 
di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale 
pubblica entro il tetto indicato la Regione tiene conto 
dello scostamento del reddito medio regionale rispetto 
al reddito medio nazionale, secondo le risultanze dell'ultima 
rilevazione ISTAT sulla <<distribuzione quantitativa 
del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di 
famiglia>>, e articola eventualmente detto limite 
per aree sub-regionali.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende 
la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti 
i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle 
ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti 
medesimi. Il reddito stesso è da computarsi 
con le modalità di cui all'art.21 della legge 
n.457/1978, come sostituito dall'art.2, comma 14, del 
decreto legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con 
modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n.94. Qualora 
il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore 
a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo 
è ridotto di un milione per ogni altro componente 
oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni: la presente 
disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto 
per questi analoga riduzione è già prevista 
dalla norma richiamata senza limiti numerici.
In mancanza di successive delibere di questo Comitato, 
le Regioni aggiornano il limite di reddito per l'accesso 
ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell'indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai 
e degli impiegati;
f) non avere ceduto in tutto o in parte, eccetto che 
nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente 
assegnato in precedenza in locazione semplice.
3.2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, secondo norme da definire a cura della Regione.
3.3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte 
del richiedente e - limitatamente a quanto previsto 
alle precedenti lettere c), d) ed f) - da parte degli 
altri componenti il nucleo familiare, alla data di 
emanazione del bando di concorso, nonché al 
momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza 
del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza 
dei requisiti con periodicità almeno biennale.
Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla 
data della assegnazione, con riferimento al limite 
vigente a tale data.
3.4. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel 
corso del rapporto, per due anni consecutivi superi 
il limite di reddito stabilito dalla Regione per la 
decadenza.
L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al 
capoverso precedente, comunica all'interessato la perdita 
della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento 
del rapporto al canone previsto al punto 8.2.
3.5. Qualora la Regione fissi il limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario in misura superiore al settantacinque per cento del limite per l'accesso stabilito ai sensi della lettera e) del presente punto, il CER, in sede di attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica considera tale determinazione quale indicatore di minore fabbisogno abitativo. Ai fini della declaratoria della decadenza il reddito del nucleo familiare viene computato con le modalità previste dalla citata lettera e) del precedente punto.
3.6. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
3.7. La Regione disciplina le modalità procedurali di accertamento del reddito dei concorrenti all'assegnazione e degli assegnatari, prevedendo che le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. Il Ministro delle finanze impartirà ai competenti uffici istruzioni affinché sia data priorità ai suddetti accertamenti. In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati o consegnati.
3.8. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.
4. PROCEDURA PER LE ASSEGNAZIONI
4.1. Le assegnazioni, che, a norma dell'art.95 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977 sono di competenza dei Comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali, secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle Regioni. La Regione può anche autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
4.2 La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale predeterminata dalla Regione stessa. L'ampiezza dell'ambito territoriale viene definita in relazione all'entità della domanda, al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino i dodici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito, per le aree metropolitane, con la formazione di una commissione principale e di sottocommissioni.
4.3. Le graduatorie sono formate sulla base di punteggi 
da attribuirsi in relazione a condizioni oggettive 
e soggettive riferite al concorrente ed al suo nucleo 
familiare.
La Regione, nel disciplinare l'attribuzione dei punteggi 
alle diverse condizioni che influiscono sulla formazione 
della graduatoria di assegnazione, dovrà seguire 
criteri di priorità in rapporto alle specifiche 
connotazioni del fabbisogno abitativo esistente nel 
territorio regionale, con particolare riferimento alla 
domanda dei gruppi sociali più deboli ed alle 
condizioni abitative più precarie.
5. RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, 
può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili 
per far fronte a specifiche e documentate situazioni 
di emergenza abitativa (ad esempio: pubbliche calamità, 
sfratti legati a provvedimenti prefettizi per l'ordine 
pubblico, sgombero di unità abitative da recuperare 
trasferimento di appartenenti alle Forze dell'ordine, 
ecc.).
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono 
sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si 
tratti di sistemazione provvisoria che non può 
eccedere la durata di due anni.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già 
assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica 
i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
6. RAPPORTO TRA VANI E COMPOSIZIONE NUMERICA DEL NUCLEO FAMILIARE
Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto 
tra vani - calcolati trasformando la superficie dell'unità 
immobiliare, di cui all'art.13, comma 1, lettera a), 
della legge 27 luglio 1978, n.392, in vani convenzionali 
di quattordici metri quadrati - e composizione numerica 
del nucleo familiare definito dalla Regione, anche 
in modo differenziato per ambiti sub-regionali.
Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione 
o sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché 
di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore 
predispone, secondo periodicità e modalità 
definite dalla Regione programmi di mobilità 
dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione 
di quelli di risulta e di un'aliquota di quelli di 
nuova costruzione.
In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, 
il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il mancato 
rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza 
dal titolo di assegnatario. Sono comunque consentiti 
cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui 
sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.
Il cambio è disposto o assentito dall'Ente gestore 
previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino 
al mantenimento dell'alloggio.
7. SUBENTRO
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario 
subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione 
i componenti del nucleo familiare come definito al 
punto 3.2, secondo l'ordine al punto stesso indicato.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, 
di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente 
gestore provvede all'eventuale voltura del contratto 
di locazione uniformandosi alla decisione del Giudice.
Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore 
verifica che non sussistano per il subentrante e gli 
altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative 
alla permanenza nell'alloggio.
8. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI
8.1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al 
punto 2, comma 1, è diretto a compensare i costi 
di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché 
a consentire il recupero di una parte delle risorse 
impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente 
all'Ente gestore le spese sostenute per i servizi ad 
essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione 
al costo degli stessi calcolato sul complesso degli 
immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo 
i criteri stabiliti dalla Regione.
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in 
solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto 
all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
8.2. I1 canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo il seguente schema:
CONDIZIONI
A) Reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma 
dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle 
ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), 
non superiore all'importo di due pensioni minime INPS 
e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione 
e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, 
indennità di mobilità, indennità 
di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno 
del coniuge separato o divorziato.
B) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non 
superiore all'importo stabilito dalla Regione quale 
limite di reddito per la decadenza.
C) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore 
all'importo stabilito dalla Regione quale limite di 
decadenza.
CANONE
A) <<Canone sociale>> non superiore al 10% 
del reddito imponibile familiare, anche articolato 
in relazione alla composizione del nucleo familiare.
B) <<Canone di riferimento>> pari al 4,50% 
del valore catastale dell'alloggio. La regione potrà 
stabilire diverse percentuali di incidenza, comunque 
non inferiori al 3% e non superiori al 6% del valore 
catastale, da articolare in un massimo di tre fasce 
in relazione al reddito del nucleo familiare, in modo 
da garantire la predetta incidenza media del 4,50%.
C) <<Canone di locazione>> non inferiore 
al 7% annuo del valore catastale dell'alloggio e da 
graduare in relazione al reddito del nucleo familiare.
8.3. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione 
generale del classamento delle unità immobiliari 
urbane di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 
1993, n.75, e successive modifiche e integrazioni, 
la Regione può assumere quale <<canone 
di riferimento>> di cui alla precedente lettera 
B), quello determinato, con le modalità previste 
dagli articoli da 12 a 24 della legge n.392/1978, alla 
data di entrata in vigore della presente delibera.
Il canone di riferimento, di cui al capoverso precedente, 
potrà essere aumentato o diminuito, per gli 
assegnatari di cui alla menzionata lettera B) in misura 
non superiore al 25% in rapporto al reddito del nucleo 
familiare.
Il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area 
di cui alla lettera C), è pari al canone di 
riferimento aumentato in misura non inferiore al 50%: 
la Regione stabilisce percentuali progressive di aumento 
in relazione al reddito del nucleo familiare.
8.4. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nelle fasce di cui alle lettere B) e C), nonché ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce sia nel periodo transitorio sia a regime, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità di cui al punto 3.1, lettera e).
8.5. I1 canone di cui alle precedenti lettere B) e C) è aggiornato annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente delibera.
8.6. La Regione, nell'assumere le determinazioni di 
propria competenza in particolare per quanto riguarda 
il limite di decadenza dall'assegnazione, garantisce 
il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi 
gli oneri fiscali e di manutenzione; nonché 
il versamento al fondo per l'edilizia residenziale 
pubblica, di cui all'art.13 della legge n.457/1978, 
dello 0,50% annuo del valore catastale del patrimonio 
gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale. 
l provvedimenti regionali in materia di edilizia residenziale 
pubblica devono comprendere un prospetto dimostrativo 
del raggiungimento del predetto equilibrio.
Eventuali eccedenze sono destinate, dalle Regioni, alle 
finalità di cui all'art.25 della legge 8 agosto 
1977, n.513.
8.7. In assenza di provvedimenti regionali attuativi, gli Enti gestori applicano i nuovi canoni, adottando i parametri previsti dal presente paragrafo, con decorrenza dal settimo mese successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
9. AUTOGESTIONE
9.1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, 
da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli 
spazi comuni (cosiddetti servizi a rimborso), in conformità 
con il regolamento tipo definito dalla Regione.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il 
contratto di locazione dovrà contenere norme 
che rendano obbligatoria la autogestione suddetta.
Per gli alloggi già assegnati dovranno essere 
previste forme graduali di realizzazione dell'autogestione.
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, 
gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti 
gestori anche le quote di spese generali relative all'erogazione 
dei predetti servizi.
9.2. E in facoltà dell'Ente gestore, sulla base di apposito regolamento estendere l'autogestione a parte della manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una percentuale della quota di canone a ciò destinata.
9.3. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
10. ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE
10.1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto 
dal sindaco del Comune nei seguenti casi:
1) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme 
vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
2) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni 
mendaci o documentazioni risultate false.
10.2. Il sindaco del Comune revoca l'assegnazione nei 
confronti di colui il quale:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne 
muti la destinazione d'uso;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite 
o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, 
salvo quello indicato al punto 3.1, lettera e).
10.3. Tutti gli atti di cui al presente paragrafo e gli altri cui le leggi regionali espressamente attribuiranno tale efficacia costituiscono titolo esecutivo.
11. CLAUSOLA FINALE
Rimangono escluse dalla disciplina regionale le norme contenute nella vigente legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica attinenti alla giurisdizione per le quali esiste la riserva di legge ai sensi dell'art.108 della Costituzione. Non possono pertanto essere sostituite o modificate con disciplina regionale, tra l'altro, le norme di cui all'art.8, ultimo comma, all'art.11 commi 13, 14 e 15, all'art.15, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.1035 e l'art.32 del regio decreto 28 aprile 1938, n.1165.
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