[Note's] DELIBERAZIONE C.I.P.E. 13 MARZO 1995

(G.U. 27-5-95; n.122)

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art.2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n.457, che demanda a questo Comitato la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la fissazione dei relativi canoni;
Visti l'art.12 della legge 23 agosto 1988 n.400 e l'art.3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.418, concernenti - rispettivamente- l'istituzione della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la devoluzione alla Conferenza medesima, delle attribuzioni della Commissione interregionale per la programmazione economica;
Visto l'art.66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modifiche, dalla legge 29 ottobre 1993 n.427;
Vista la propria delibera del 19 novembre 1981 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.348 del 19 dicembre 1981; concernente la determinazione dei criteri generali previsti dal citato art.2 della legge n.457/1978;
Viste le proprie delibere 12 giugno 1984,13 febbraio 1986, 30 marzo 1989 e 30 luglio 1991 - pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.199 del 20 luglio 1984, n.53 del 5 marzo 1986, n.92 del 20 aprile 1989 e n.190 del 14 agosto 1991 - con le quali sono stati aggiornati i limiti di reddito per l'assegnazione degli alloggi predetti;
Vista la delibera adottata il 20 luglio 1994, con la quale il CER propone nuovi criteri generali in sostituzione di quelli dettati dalla richiamata delibera del 19 novembre 1981;
Visto il parere reso dalla citata Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 12 gennaio 1995;
Condivisa l'opportunità di ridefinire i contenuti della delibera del 19 novembre 1981 e, in tale contesto, di prevedere una più stretta correlazione tra reddito e composizione del nucleo familiare ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, allo scopo di favorire lo sviluppo della famiglia nella lata eccezione recepita da questo Comitato;
Ritenuto di apportare talune modifiche intese, tra l'altro, ad assicurare una maggiore coerenza con le indicazioni recate dalla legge 23 dicembre 1994, n.724 in tema di individuazione delle fasce protette degli utenti dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, nonché a semplificare la procedura mediante l'adozione di più univoci valori di riferimento;
Preso atto della rilevanza della realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica ai fini di una corretta gestione del patrimonio abitativo pubblico;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, che evidenzia, tra l'altro, la grave situazione finanziaria in cui versano gli istituti autonomi delle case popolari anche a causa della mancata attuazione, da parte di molte Regioni, del disposto del citato art.66, comma 9, del decreto-legge n.331/1993, convertito dalla legge n.427/1993;

DELIBERA
Per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni si applicano i criteri generali di cui al testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera e che sostituisce il testo annesso alla delibera del 19 novembre 1981, meglio specificata in premessa.
Ai fini della verifica sull'applicazione dei criteri di cui sopra le regioni trasmettono al Segretariato del CER i provvedimenti attuativi della presente delibera, anche in vista della predisposizione da parte del Segretariato medesimo, di apposita relazione da trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica entro sei mesi dalla scadenza del termine indicato al punto 1, comma 2, del testo allegato.
Sulla base degli elementi contenuti al riguardo nella suddetta relazione questo Comitato verifica gli effetti socio-economici della presente delibera e valuta l'opportunità di eventuali modifiche.

RACCOMANDA
al Ministro dei lavori pubblici di farsi promotore di un provvedimento normativo che, in relazione ai tempi previsti per l'attuazione della presente delibera ed al fine di evitare un ulteriore aggravamento dei deficit di gestione degli istituti autonomi delle case popolari e di consentire una graduazione nel tempo dell'aumento dei canoni, dispone l'applicazione immediata di una maggiorazione percentuale predeterminata dei canoni stessi nelle Regioni in cui non sia stata data ancora attuazione al citato art.66, comma 9, del decreto-legge n.331/1993, convertito dalla legge n.427/1993, ed inoltre preveda la decadenza di diritto degli amministratori degli enti gestori che non abbiano provveduto ai tempestivi adempimenti in materia.

INVITA
il suddetto Ministro dei lavori pubblici a riferire a questo Comitato stesso in ordine allo stato di attuazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato, nonché sulle iniziative intese a consentirne la completa realizzazione.
Roma, 13 marzo 1995

ALLEGATO

CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI E PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457

1. PORTATA DELLE DISPOSIZIONI E TERMINE PER L'ATTUAZIONE

Le Regioni, nell'esercizio della loro attività in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni, si uniformano ai presenti criteri, emanati ai sensi dell'art.88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e dell'art.2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, 457.
La normativa regionale dovrà entrare in vigore entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri si applicano a tutti gli alloggi realizzati o occupati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle Regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
c) di servizio e cioè gli alloggi per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa, con conseguente disciplinare senza contratto di locazione;
d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e delle Regioni.
Le Regioni possono stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici le cui caratteristiche o la cui destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Tali esclusioni sono comunicate al Segretariato generale del CER.
I presenti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

3. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale
c) mancanza di titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
d) assenza di precedenti assegnazioni di proprietà, o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito dalla Regione entro il limite massimo di lire 21 milioni per un nucleo familiare di due componenti: nello stabilire il limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica entro il tetto indicato la Regione tiene conto dello scostamento del reddito medio regionale rispetto al reddito medio nazionale, secondo le risultanze dell'ultima rilevazione ISTAT sulla <<distribuzione quantitativa del reddito in Italia nelle indagini sui bilanci di famiglia>>, e articola eventualmente detto limite per aree sub-regionali.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art.21 della legge n.457/1978, come sostituito dall'art.2, comma 14, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n.94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.
In mancanza di successive delibere di questo Comitato, le Regioni aggiornano il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) non avere ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

3.2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, secondo norme da definire a cura della Regione.

3.3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e - limitatamente a quanto previsto alle precedenti lettere c), d) ed f) - da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con periodicità almeno biennale.
Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

3.4. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite di reddito stabilito dalla Regione per la decadenza.
L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al capoverso precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone previsto al punto 8.2.

3.5. Qualora la Regione fissi il limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario in misura superiore al settantacinque per cento del limite per l'accesso stabilito ai sensi della lettera e) del presente punto, il CER, in sede di attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica considera tale determinazione quale indicatore di minore fabbisogno abitativo. Ai fini della declaratoria della decadenza il reddito del nucleo familiare viene computato con le modalità previste dalla citata lettera e) del precedente punto.

3.6. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

3.7. La Regione disciplina le modalità procedurali di accertamento del reddito dei concorrenti all'assegnazione e degli assegnatari, prevedendo che le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. Il Ministro delle finanze impartirà ai competenti uffici istruzioni affinché sia data priorità ai suddetti accertamenti. In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati o consegnati.

3.8. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

4. PROCEDURA PER LE ASSEGNAZIONI

4.1. Le assegnazioni, che, a norma dell'art.95 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977 sono di competenza dei Comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali, secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle Regioni. La Regione può anche autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.

4.2 La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale predeterminata dalla Regione stessa. L'ampiezza dell'ambito territoriale viene definita in relazione all'entità della domanda, al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino i dodici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito, per le aree metropolitane, con la formazione di una commissione principale e di sottocommissioni.

4.3. Le graduatorie sono formate sulla base di punteggi da attribuirsi in relazione a condizioni oggettive e soggettive riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare.
La Regione, nel disciplinare l'attribuzione dei punteggi alle diverse condizioni che influiscono sulla formazione della graduatoria di assegnazione, dovrà seguire criteri di priorità in rapporto alle specifiche connotazioni del fabbisogno abitativo esistente nel territorio regionale, con particolare riferimento alla domanda dei gruppi sociali più deboli ed alle condizioni abitative più precarie.

5. RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa (ad esempio: pubbliche calamità, sfratti legati a provvedimenti prefettizi per l'ordine pubblico, sgombero di unità abitative da recuperare trasferimento di appartenenti alle Forze dell'ordine, ecc.).
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

6. RAPPORTO TRA VANI E COMPOSIZIONE NUMERICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani - calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'art.13, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n.392, in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione numerica del nucleo familiare definito dalla Regione, anche in modo differenziato per ambiti sub-regionali.
Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore predispone, secondo periodicità e modalità definite dalla Regione programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota di quelli di nuova costruzione.
In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.
Il cambio è disposto o assentito dall'Ente gestore previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

7. SUBENTRO

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al punto 3.2, secondo l'ordine al punto stesso indicato.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del Giudice.
Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

8. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI

8.1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al punto 2, comma 1, è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo degli stessi calcolato sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo i criteri stabiliti dalla Regione.
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

8.2. I1 canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo il seguente schema:

CONDIZIONI
A) Reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.
B) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo stabilito dalla Regione quale limite di reddito per la decadenza.
C) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo stabilito dalla Regione quale limite di decadenza.

CANONE
A) <<Canone sociale>> non superiore al 10% del reddito imponibile familiare, anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare.
B) <<Canone di riferimento>> pari al 4,50% del valore catastale dell'alloggio. La regione potrà stabilire diverse percentuali di incidenza, comunque non inferiori al 3% e non superiori al 6% del valore catastale, da articolare in un massimo di tre fasce in relazione al reddito del nucleo familiare, in modo da garantire la predetta incidenza media del 4,50%.
C) <<Canone di locazione>> non inferiore al 7% annuo del valore catastale dell'alloggio e da graduare in relazione al reddito del nucleo familiare.

8.3. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75, e successive modifiche e integrazioni, la Regione può assumere quale <<canone di riferimento>> di cui alla precedente lettera B), quello determinato, con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge n.392/1978, alla data di entrata in vigore della presente delibera.
Il canone di riferimento, di cui al capoverso precedente, potrà essere aumentato o diminuito, per gli assegnatari di cui alla menzionata lettera B) in misura non superiore al 25% in rapporto al reddito del nucleo familiare.
Il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area di cui alla lettera C), è pari al canone di riferimento aumentato in misura non inferiore al 50%: la Regione stabilisce percentuali progressive di aumento in relazione al reddito del nucleo familiare.

8.4. Ai fini dell'inclusione degli assegnatari nelle fasce di cui alle lettere B) e C), nonché ai fini dell'applicazione delle diverse articolazioni di canone previste per le suddette fasce sia nel periodo transitorio sia a regime, il reddito del nucleo familiare viene calcolato con le modalità di cui al punto 3.1, lettera e).

8.5. I1 canone di cui alle precedenti lettere B) e C) è aggiornato annualmente dall'Ente gestore in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente delibera.

8.6. La Regione, nell'assumere le determinazioni di propria competenza in particolare per quanto riguarda il limite di decadenza dall'assegnazione, garantisce il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione; nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'art.13 della legge n.457/1978, dello 0,50% annuo del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale. l provvedimenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica devono comprendere un prospetto dimostrativo del raggiungimento del predetto equilibrio.
Eventuali eccedenze sono destinate, dalle Regioni, alle finalità di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513.

8.7. In assenza di provvedimenti regionali attuativi, gli Enti gestori applicano i nuovi canoni, adottando i parametri previsti dal presente paragrafo, con decorrenza dal settimo mese successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

9. AUTOGESTIONE

9.1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni (cosiddetti servizi a rimborso), in conformità con il regolamento tipo definito dalla Regione.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione dovrà contenere norme che rendano obbligatoria la autogestione suddetta.
Per gli alloggi già assegnati dovranno essere previste forme graduali di realizzazione dell'autogestione.
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori anche le quote di spese generali relative all'erogazione dei predetti servizi.

9.2. E in facoltà dell'Ente gestore, sulla base di apposito regolamento estendere l'autogestione a parte della manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una percentuale della quota di canone a ciò destinata.

9.3. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

10. ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

10.1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal sindaco del Comune nei seguenti casi:
1) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
2) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

10.2. Il sindaco del Comune revoca l'assegnazione nei confronti di colui il quale:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quello indicato al punto 3.1, lettera e).

10.3. Tutti gli atti di cui al presente paragrafo e gli altri cui le leggi regionali espressamente attribuiranno tale efficacia costituiscono titolo esecutivo.

11. CLAUSOLA FINALE

Rimangono escluse dalla disciplina regionale le norme contenute nella vigente legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica attinenti alla giurisdizione per le quali esiste la riserva di legge ai sensi dell'art.108 della Costituzione. Non possono pertanto essere sostituite o modificate con disciplina regionale, tra l'altro, le norme di cui all'art.8, ultimo comma, all'art.11 commi 13, 14 e 15, all'art.15, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.1035 e l'art.32 del regio decreto 28 aprile 1938, n.1165.




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