(G.U. 17-5-95)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1995, N.79, RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
Art.1
1. Il decreto-legge 17 marzo 1995, n.79, recante modifiche
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature
e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre
1993, n.454, 14 gennaio 1994, n.31, 17 marzo 1994,
n.177, 16 maggio 1994, n.292, 15 luglio 1994, n.449,
con esclusione dell'articolo 6, 17 settembre 1994,
n.537, 16 novembre 1994, n.629, e 16 gennaio 1995,
n.9.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1995, N.79
All'articolo 1:
il comma 1, capoverso, le parole: <<cui possono
derogare nel rispetto dei princìpi e dei criteri>>
sono sostituite dalle seguenti: <<conformandosi
ai princìpi e ai criteri>>; ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<I suddetti
piani di risanamento sono redatti in funzione degli
obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici
in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma,
nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n.
79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano>>.
All'articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le regioni disciplinano con propria legge
l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura
e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate
forme di pretrattamento delle acque reflue industriali
che confluiscono in reti fognarie e in impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario
ai seguenti fini:
a) proteggere la salute del personale operante nelle
reti fognarie e negli impianti di trattamento;
b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento
delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano
danneggiati;
c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento
delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non
vengano intralciati;
d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti
di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente
e non incidano sulla conformità delle acque
recipienti alle disposizioni vigenti;
e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza
pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale>>;
al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:
<<In caso di mancata elaborazione entro il 31
luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo
13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36, e fino
all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri
ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle
tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli
13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono
fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle
quote di tariffe riferite al servizio di fognatura
e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione
del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995.
In conformità ai predetti parametri, criteri
e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita
deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun
anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe
per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi
per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento,
al fine di migliorare il controllo e la depurazione
degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori,
tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità
e della quantità delle acque reflue scaricate.
I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione
o dotati di impianti insufficienti predispongono i
progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai
piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento
entro il 31 dicembre 1996>>;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3-bis. All'articolo 17 della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata
dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano
ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n.1175, in quanto compatibili, e la riscossione
è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n.43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione
o di accertamento. Per il contenzioso si applicano
le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.638. Per la omessa
o ritardata denuncia delle quantità e qualità
delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una
soprattassa pari all'ammontare del canone detta soprattassa
è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone
se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il
canone definitivamente accertato superi di oltre un
quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta
una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone
accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone
è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento
del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del
canone si protragga per oltre un anno l'utente decade
dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è
pronunciata dalla medesima autorità che provvede
al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il
pagamento di quanto dovuto">> .
All'articolo 3:
al comma 1, primo capoverso, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi. <<La condanna comporta l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali
sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici
amministratori che alla data di accertamento della
violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili
finalizzati alla depurazione delle acque>>;
al comma 1, secondo capoverso, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<La condanna comporta
l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione>>.
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso, le parole: <<chiunque effettua
o mantiene>> sono sostituite dalle seguenti:
<<chiunque effettui o mantenga>>.
L'articolo 8 è soppresso.
All'articolo 6:
al comma 1 è premesso il seguente:
<<01. All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976,
n.319, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è
titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio
dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione
dell'impianto''>>;
al comma 2, capoverso, le parole: <<Chiunque apre
o comunque effettua>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Chiunque apra o comunque effettui>>,
e le parole: <<ovvero continua ad effettuare>>
sono sostituite dalle seguenti: <<ovvero continui
ad effettuare>>.
All'articolo 7, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.
L'articolo 8 è soppresso.
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