(G.U. 30-5-1995, n.124)
RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT.
(conversione del D.L.97/95)
Art.1
1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n.97, recante riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e
sport, é convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti legge 4 agosto
1993, n.273, ottobre 1993, n.394, 4 dicembre 1993,
n.495, 2 febbraio 1994, n.80, 31 marzo 1994, n.219,
31 maggio 1994, n.329, 30 luglio 1994, n.661, e 31
gennaio 1995, n.29.
Art.2
1. In materia di spettacolo il Governo è delegato
a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino
all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti
i singoli settori di cui all'art.3, primo comma, del
decreto legge 29-3-1995, n.97;
b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure
per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle
competenze di cui all'art.1, terzo comma, del decreto
legge 29-3-1995, n.97, nonché per l'esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento;
c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi,
le risorse finanziarie nonché il personale connessi
alle competenze trasferite.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
primo comma, il Governo si atterrà ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) attribuzione allo Stato delle competenze relative
a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di
prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti
come soggetti di prioritario interesse nazionale gli
enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private
che svolgano attività di rilevanza nazionale
per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino
di utenza, nonché quelli che costituiscono anche
di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni
nazionali e internazionali;
b) omogeneità ed organicità delle funzioni
trasferite alle regioni
c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato
e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo
(FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di
una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento,
da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare
entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza
regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare
l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano
individuato idonee risorse finanziarie
d) il trasferimento del personale avrà luogo
secondo quanto disposto dall'art.1; commi 4 e 5, del
decreto legge 29-3-1995, n.97;
e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie
delle amministrazioni regionali
f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri
enti locali territoriali delle funzioni di carattere
esclusivamente locale
g) previsione di una verifica triennale ed eventuale
modifica del riconoscimento di cui alla lettera a);
h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei
fondi alle regioni di cui alla lettera c), il trasferimento
avverrà tenendo conto dell'attività storicamente
svolta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo
comma, per il parere da parte delle commissioni parlamentari
competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
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