(G.U. 30-5-95)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1o APRILE 1995, N.98, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art.1
1. Il decreto-legge 1o aprile 1995, n.98, recante interventi
urgenti in materia di trasporti, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed in rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto
1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n.399, 4 dicembre 1993,
n.498, 2 febbraio 1994, n.81, 31 marzo 1994, n.220,
30 maggio 1994, n.326, 30 luglio 1994, n.475, 30 settembre
1994, n.563, 30 novembre 1994, n.660, e 31 gennaio
1995, n.28.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDI DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1O APRILE 1995, N.98
All'articolo 6:
al comma 5, capoverso 2, le parole: <<dalla valutazione>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dallo studio>>;
al comma 6 capoverso 2, le parole: <<deve essere
allegato lo studio di impatto ambientale>> sono
sostituite dalle seguenti: <<devono essere allegati
la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo
le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEI
del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico
sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante
nell'area di influenza dell'interporto>>;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990,
n.240, le parole: "concessionari di cui all'articolo
3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti
di cui all'articolo 4">>.
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: <<al 31
dicembre 1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<alla data di effettiva operatività presso
ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo
sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo
27 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,>>;
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<La data di effettiva operatività presso
ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo
sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo
27 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è
comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del
Ministero dei trasporti e della navigazione, nella
Gazzetta Ufficiale>>.
Art. 7-bis SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI BUROCRATICI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel
territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio
estero, da effettuare secondo le regole del volo a
vista, non è richiesta la presentazione di piano
di volo purché il velivolo sia munito di idoneo
apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza.
All'articolo 13, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: <<Fino al 31 dicembre 1995>>.
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