(G.U. 2-6-1995, n127)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 3 APRILE 1995, N.101, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
Art.1
Il decreto-legge 3 aprile 1995, n.101, recante norme
urgenti in materia di lavori pubblici, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 5 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n.26.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N.101
L'ARTICOLO 1 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
<<Art.1. (Applicazione della legge 11 febbraio
1994, n.109). - 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38
della legge 11 febbraio 1994, n.109, sono abrogati.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge
11 febbraio 1994, n.109, è adottato entro il
30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo
la sua pubblicazione in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale che avviene contestualmente alla
ripubblicazione della citata legge n.109 del 1994,
coordinata con le modifiche apportate dal presente
decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge
n.109 del 1994.
3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto
o in concessione si applicano le disposizioni della
legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificata dal
presente decreto nonché le disposizioni del
regolamento di cui al comma 2 con le modalità
stabilite dal regolamento stesso.
4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché
ai relativi affidamenti in appalto o in concessione,
si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio
1994, n.109, come modificata dal presente decre del
medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui
agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché
le disposizioni legislative e regolamentari previgenti
non incompatibili con la citata legge n.109 del l994.
Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati
formalmente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione qualora il
bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato
entro sei mesi dalla stessa data.
5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ed ai relativi affidamenti in
appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto
o per la concessione sia pubblicato entro sei mesi
dalla stessa data, si applicano le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in
vigore della legge 11 febbraio 1994, n.109, nonché
gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22,
23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36,
37 e 38, comma 4, della citata legge n.109 del 1994,
come modificata dal presente decreto.
6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5,
ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata
in vigore della legge 11 febbraio 1994, n.109, e la
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o
agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini,
sono applicabili le disposizioni vigenti al momento
dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.
7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli
uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.lO9, come modificato
dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento
di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione
del progetto almeno di massima conferito ai predetti
uffici da parte degli organi competenti.
8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo
alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e
6 si intende riferito alla data di presentazione delle
offerte.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da
1 a 9, e 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo
4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n.109,
decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione
dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di
novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma l,
della citata legge n.109 del 1994, introdotto dall'articolo
9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, decorre dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. Alla legge 11 Febbraio 1994, n.109, sona apportate
le modificazioni recate dagli articoli seguenti del
presente decreto>>.
ALL'ARTICOLO 2:
al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
<<c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola:
"31" è inserita la seguente: <<31-bis,>>
e al secondo periodo, dopo la parola: "14,"
è inserita la seguente: "17,">>;
al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
<<c-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione
di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario
ed alle imprese collegate o controllate nei limiti
in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto
della concessione";
c-ter) topo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo,
per imprese collegate si intendono le imprese di cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n.406>>.
ALL'ARTICOLO 3:
al comma 1, lettera a), le parole: <<entro 6 mesi>>
sono sostituite dalle seguenti: <<entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge>>;
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la
seguente:
<<a-bis) ai comma 4, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Il regolamento entra
in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito
supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente
alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile
1995, n.101, come modificato dalla relativa legge di
conversione, dei decreti previsti dalla presente legge
e delle altre disposizioni legislative non abrogate
in materia di lavori pubblici">>;
al comma 1, la lettera b) è soppressa;
al comma 1, lettera c), i numeri 2) e 3) sono sostituiti
dai seguenti:
<<2) alla lettera g), le parole: "le possibili
deroghe alla soglia percentuale dl cui all'articolo
16, comma 8" sono soppresse;
3) alla lettera h), le parole "di cui all'articolo
17, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: <<di
cui all'articolo 17, comma 8";
3-bis) la lettera i) e abrogata;
3-ter) la lettera n) è abrogata>>;
al comma 1, lettera d), capoverso 7-bis, le parole:
<<in relazione a lavori connessi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<in relazione a lavori
strettamente connessi" e il capoverso 7-quater
e soppresso.
DOPO L'ARTICOLO 3, E' INSERITO IL SEGUENTE:
<<Art. 3-bis. - (Servizio di ispettorato tecnico
sui lavori pubblici). - 1. All'articolo 4 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: "del servizio ispettivo
di cui al comma 10, lettera b)" sono sostituite
dalle seguenti: "del Sevizio di ispettorato tecnico
di cui al comma 3 dell'articolo 5";
b) al comma 10, la lettera b) è abrogata;
c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.
2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla- seguente: "(Disposizioni
in materia di personale dell'Autorità e del
Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie)";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. E istituito presso il Ministero dei lavori
pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori
pubblici al quale è preposto un dirigente generale
di livello C. Esso è composto da non più
di 125 unità appartenenti alle professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le
competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 4 della legge 6 aprile
1982, n.181, nonché le competenze del nucleo
ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22
dicembre 1984, n.887, e successive modificazioni";
c) al comma 5, il secondo periodo è abrogato;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5-bis. Alla copertura dei posti di organico
del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in
via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità
di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni, nonché,
in via subordinata, alle procedure di concorso di cui
al medesimo decreto>>.
ALL'ARTICOLO 4:
al comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole: <<lavori pubblici di competenza statale>> sono inserite le seguenti: <<, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo stato,>>.
DOPO L'ARTICOLO 4, SONO INSERITI I SEGUENTI:
<<Art.4-bis. - (Misure per l'adeguamento della
funzionalità della pubblica amministrazione)
- 1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni, nell'ambito
del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi
di formazione del programma dei lavori pubblici da
eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi
oggetto del programma stesso, nonché un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo
intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione dello stesso.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i
casi in cui il coordinatore unico può coincidere
con il responsabile del procedimento di uno o più
interventi. Il regolamento determina altresì
l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento tali
facoltà possono essere esercitate per lavori
di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti
individuano direttamente la figura professionale del
coordinatore unico e del responsabile del procedimento.
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge
3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile
del procedimento per ogni singolo intervento può
essere nominato un responsabile per ciascuna delle
fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l'attività
dei responsabili dei singoli interventi ai fini della
formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti
preliminari che ne costituiscono parte integrante,
dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in
esito alla pubblicazione del programma; assume, su
segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti
necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità
o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore
unico verifica altresì la copertura finanziaria
degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la
libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento
assicurano, per l'attività di rispettiva competenza,
il controllo sui livelli di prestazione, di qualità
e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma
oltre che al corretto e razionale svolgimento delle
procedure.
4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti
di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per
l'attività di coordinamento, di indirizzo e
di controllo di competenza del coordinatore stesso;
segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.
4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina
1e ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori
Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla
normativa vigente.
4-quater. In fase di prima applicazione della presente
legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 3 aprile 1995, n.101, qualora, per carenze
di organico accertate e certificate dal coordinatore
unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), non siano in grado di svolgere le necessarie attività
di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso
coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi,
le predette attività di supporto possono essere
affidate, con le procedure e le modalità previste
dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno
1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
a professionisti o a società di servizi esterni
ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, - organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni,
nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione
dell'intervento, il responsabile del procedimento procede
ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni>>;
b) al comma 5, dopo le parole: <<la conferenza
di servizi>> sono inserite le seguenti: <<convocata
ai sensi del comma 4-quinquies>>;
c) al comma 6, le parole: <<conferenza di servizi
di cui al presente articolo>> sono sostituite
dalle seguenti: <<conferenza di servizi di cui
al comma 5>>.
Art. 4-ter. - (Sospensione dalla partecipazione alle
gare). - 1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale
dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti
dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia
di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate
le norme incompatibili relative alla sospensione e
alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati
in base alla normativa previgente. A decorrere dal
1o gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono
direttamente le stazioni appaltanti sulla base dei
medesimi criteri";
b) al comma 8, le parole: "A decorrere dal 1o gennaio
1997>> sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dal 1o gennaio 2000";
c) al comma 9, le parole: "sino al 31 dicembre
1996" sono sostituite dalle seguenti: <<sino
al 31 dicembre 1999>>;
d) al comma 10, le parole: "A decorrere dal 1o
gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti:
"A decorrere dal 1o gennaio 2000";
e) al comma 11, le parole: <<fino al 31 dicembre
1996>> sono sostituite dalle seguenti: "fino
al 31 dicembre 1999">>.
ALL'ARTICOLO 5:
al comma 1, lettera b), all'alinea, le parole: <<sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi>> sono sostituite
dalle seguenti. <<è aggiunto, in fine,
il seguente comma>>;
al comma 1, lettera b), il capoverso 4-ter è
soppresso.
DOPO L'ARTICOLO 5 SONO INSERITI I SEGUENTI.
<<Art.5-bis. - (Soggetti ammessi alle gare). -
1. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e), è
aggiunta la seguente:
"e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13".
Art.5-ter. - (Consorzi stabili). - 1. All'articolo 12
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre
1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino
al 31 dicembre 1999";
b) al comma 5, le parole: "d) ed e)" sono
sostituite dalle seguenti: "d), e) ed e-bis)".
Art.5-quater. - (Competenze dei consigli comunali e
provinciali). - 1. L'articolo 15 è sostituito
dal seguente:
"Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e provinciali).-
l. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari
di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi,
i pareri da rendere nelle dette materie;".
Art.5-quinquies. Attività di progettazione -l.
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Attività di progettazione).-1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti
di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle
finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti
dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede
a integrarle ovvero, a modificarle
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche
speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere
sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi ed indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera;
nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto nonché
in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi
e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari
delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del
computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità
al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio
i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
In particolare il progetto è costituito dall'insieme
delle relazioni dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale
adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco
dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base
degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti
e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi plano altimetrici
di misurazioni e picchettazioni di rilievi della rete
dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi
nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento di cui .all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie
di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché
agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli
lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo
conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione
è autorizzato dal sindaco del comune in cui
i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso
di opere statali".
Art.5-sexies. - (Redazione dei progetti) -1. L'articolo
17 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Redazione dei progetti). - 1. I progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti,
con assoluta priorità, dagli uffici tecnici
delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli
organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni
per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni
esterne nei casi di cui al comma 5.
2. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali, i consorzi
e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono
costituire uffici consortili di progettazione e direzione
dei lavori con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.142. I suddetti
enti possono avvalersi, in qualità di stazioni
appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche
sulla base di apposite convenzioni.
3. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni
e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui
al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
iscritti ai relativi albi professionali o abilitati
in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione
all'albo compete all'amministrazione.
4. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i
limiti e le modalità per la stipulazione a carico
delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi
di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è
a carico dei soggetti stessi.
5. La redazione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento
di attività tecnico-ammistrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale
tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori,
accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione,
possono essere affidati a liberi professionisti, singoli,
associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a società
di ingegneria.
6. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le
modalità di rappresentanza e le responsabilità
afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno
all'amministrazione, che partecipa alla progettazione
ed alla realizzazione di un intervento.
7. Ai fini della presente legge sono società
di ingegneria le società costituite nelle forme
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica, studi di impatto
ambientale. A tali società non si applica il
divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1939, n.1815.
8. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici
delle società di ingegneria sono individuati
nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio
che l'attività di progettazione ed i singoli
progetti devono essere eseguiti da uno o più
professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente
indicati e personalmente responsabili.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni
di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359
del codice civile.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000
ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.157.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU,
il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari
di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando
i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l 'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU,
le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso
a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione
avviene sulla base dei "curricula" presentati
dai progettisti.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione
di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria la possibilità di esperire
un concorso di progettazione.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione
ai sensi del comma 5, l'attività di direzione
dei lavori deve essere affidata, con priorità
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato">>.
L'ARTICOLO 6 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
<<Art. 6. - (Incentivi e spese per la progettazione).
- 1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e sostituita dalla seguente: "(Incentivi
e spese per la progettazione";
b) al comma 1, le parole da: "e in un quadro fino
a: "non superiore all'1 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "è ripartita la quota dell'1
per cento" la parola: "esecutivo" è
sostituita dalle seguenti: "per l'appalto";
e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e il coordinatore
unico di cui all'articolo 7";
c) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo
16, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi dell'articolo 16, comma 7";
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti destinano una
quota complessiva non superiore al 10 per cento del
totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie
alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale
od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già
esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni
e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e
i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni,
province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle
spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall'ente mutuatario">>.
DOPO L'ARTICOLO 6, E' INSERITO IL SEGUENTE:
<<Art.6-bis. - (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici) - 1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I contratti di appalto di lavori pubblici di
cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per
oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici;
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I contratti di appalto di cui alla presente
legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F,
ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329
della citata legge n.2248 del 1865, allegato F; in
ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b),
numero 1), del presente articolo, sono stipulati a
corpo";
c) al comma 5, le parole da: "ai restauri di beni"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"a manutenzione, restauro e scavi archeologici";
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene
in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante
ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei
lavori può prescindere dall'avvenuta redazione
e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti
di lavori di manutenzione o di scavi archeologici">>.
ALL'ARTICOLO 7:
al comma 1, lettera b), capoverso l-bis, primo periodo,
le parole da: <<relativamente>> fino a:
<<ammesse>> sono sostituite dalle seguenti:
<<relativamente a tutte le offerte che presentino
un ribasso superiore alla percentuale fissata entro
il 1o gennaio di ogni anno con decreto del Ministro
dei lavori pubblici sentito l'Osservatorio, sulla base
dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate
nell'anno precedente>>;
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, il quarto periodo
è sostituito dal seguente: <<Relativamente
ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla
soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede
all'esclusione automatica delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso superiore alla percentuale
fissata ai sensi del primo periodo del presente comma>>;
al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: <<Fino al 1o gennaio
1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici
di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria
le offerte che presentino la percentuale di ribasso
che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei
ribassi di tutte le offerte ammesse.>>.
ALL'ARTICOLO 8:
La rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Licitazione
privata)>>;
al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita
dalla seguente <<(Licitazione privata)>>.
DOPO L'ARTICOLO 8, SONO INSERITI I SEGUENTI:
<<Art.8-bis. - (Trattativa privata) - 1. All'articolo
24 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'affidamento a trattativa privata è
ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente
nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000
ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo
41 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.00Q
ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti
e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da
eventi imprevedibili di natura calamitosa qualora motivi
di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000
ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate di cui
alla legge 1o giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni";
b) al comma 2, le parole: "all'Autorità"
sono sostituite dalle seguenti: "all'Osservatorio";
c) al comma 3, le parole: "di cui alla presente
legge" sono soppresse;
d) al comma 6, le parole: "30 mila ECU, IVA esclusa" sono sostituite dalle seguenti: "200 mila ECU".
Art.8-ter. - (Varianti in corso d'opera) - l. L'articolo
25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Varianti in corso d'opera).- 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre
che non alterino l'impostazione progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili
per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza
di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma
1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 5 per cento delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino
un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, fanatizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalità, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto".
Art.8-quater. - (Direzione dei lavori) - l. All'articolo 27, comma 2 lettera b), le parole: "dell'articolo 17, commi 4 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 17, comma 5".
Art.8-quinquies. - (Garanzie e coperture assicurative)
- l . All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito
dal seguente: <<L'esecutore dei lavori è
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del
10 per cento dell 'importo degli stessi>>; e
dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
<<In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
la predetta percentuale di ribasso>>;
b) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
d)">>.
DOPO L'ARTICOLO 9, E' INSERITO IL SEGUENTE:
<<Art.9-bis - (Definizione delle controversie)
- 1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Definizione delle controversie).-1. Ove
non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma
1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi le
riserve, la definizione delle controversie è
attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del
titolo VIII del libro quarto del codice di procedura
civile.
2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali
di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento
dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati
sulla base della tariffa professionale forense in relazione
agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni">>.
(c) 1996 Note's