[Note's] LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335

(G.U. 16-8-1995, n.190 supplemento)

RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE

Art.1. PRINCIPI GENERALI; SISTEMA DI CALCOLO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI OBBLIGATORI E REQUISITI DI ACCESSO; REGIME DEI CUMULI
(Si omette)

Art.2. ARMONIZZAZIONE
1. - 24. (Si omettono)
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano Per professione attuale, ancorché non esclusi a, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n.426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima. i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo, di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, una copia del modello 770-D. con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati, nel comma 2. lettere da b) a f), e nel comma 3, dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il paramento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito. per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n.88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e alla legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1o gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13. 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537.
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione <<Mutualità pensioni>>, istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n.389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontariati dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

Art.3. DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE
1. - 4. (Si omettono)
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.
6. - 17. (Si omettono)
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
19. - 28. (Si omettono)

Art. 4. DESTINATARI
(Si omette)

Art. 5. COSTITUZIONE DEI FONDI PENSIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
(Si omette)

Art. 6. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEI FONDI PENSIONE
(Si omette)

Art. 7. BANCA DEPOSITARIA
(Si omette)

Art. 8. FINANZIAMENTO
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: <<Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori>>.
2. (Si omette)

Art.9. FONDI PENSIONE APERTI
(Si omette)

Art.10. PERMANENZA NEL FONDO PENSIONE E CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Si omette)

Art.11. TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<<Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;>>
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
<<8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria>>.
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
<<e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato>>.
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44 comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
7. All'articolo 47, comma l, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
<<h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni;>>.
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per 1'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto>>.
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni , applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n.1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale>>.
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni>>.

Art. 12. REGIME TRIBUTARIO DEI FONDI PENSIONE
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<<Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione) -1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma l, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione fra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta>>.
2. Per gli anni l993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 2l aprile 1993, n.124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo l4 del decreto legislativo n.124 del l993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo l4 del decreto legislativo 21 aprile l993, n.124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è corrisposta dalla società o ente nell'ambito dei cui patrimonio il fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dal presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma l dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.

Art. 13. VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
(Si omette)

Art. 14. COMPITI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
(Si omette)

Art. l5. REGIME TRANSITORIO
1. All'articolo l8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile l993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: <<due anni>>, sono sostituire dalle seguenti: <<quattro anni>>.
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: <<e assicurativa>>.
3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: <<Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17;>> sono sostituite dalle seguenti: <<Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;>>.
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: <<commi 1, 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2 e 3>>;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13>>.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
<<8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n.124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n.124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.16 SANZIONI
(Si omette).

Art.17. ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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