(G.U. 16-8-1995, n.190 supplemento)
RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE
Art.1. PRINCIPI GENERALI; SISTEMA DI CALCOLO DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI OBBLIGATORI E REQUISITI DI ACCESSO; REGIME
DEI CUMULI
(Si omette)
Art.2. ARMONIZZAZIONE
1. - 24. (Si omettono)
25. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dal 1o gennaio 1996, la tutela previdenziale
in favore dei soggetti che svolgono attività
autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione,
il cui esercizio è subordinato all'iscrizione
ad appositi albi o elenchi, in conformità ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica
degli interessati, della costituzione di forme autonome
di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello
delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia
a quelli degli enti per i liberi professionisti di
cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine
o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo
delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero
l'inclusione, previa delibera dei competenti enti,
in forme obbligatorie di previdenza già esistenti
per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento
idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con
la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle
predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie
per i quali non sia possibile procedere ai sensi della
lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps,
e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, i soggetti che esercitano Per professione
attuale, ancorché non esclusi a, attività
di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché i titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli
incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo
36 della legge 11 giugno 1971, n.426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attività.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero
dalla data di inizio dell'attività lavorativa,
se posteriore, la tipologia dell'attività medesima.
i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale
e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, che corrispondono compensi comunque denominati
anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo, di cui al comma 26
sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti
nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, una copia
del modello 770-D. con esclusione dei dati relativi
ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati,
nel comma 2. lettere da b) a f), e nel comma 3, dell'articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma
26 è dovuto nella misura percentuale del 10
per cento ed è applicato sul reddito delle attività
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi
e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno
solare cui si riferisce il versamento i soggetti che
abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore
a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n.233, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo,
i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti
in proporzione alla somma versata. I contributi come
sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo
di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e
del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono
definiti le modalità ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con
la natura dell'attività soggetta al contributo,
il riparto del medesimo nella misura di un terzo a
carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attività espletata ai sensi del comma 26.
Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore
a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facoltà
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il
medesimo termine previsto per il paramento del saldo
relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per
i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti
al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo
di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione
previdenziale degli esercenti attività commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente
le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla
presente legge per i lavoratori iscritti per la prima
volta alle forme di previdenza successivamente al 31
dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto
organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto
assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è
definito. per quanto non diversamente disposto dai
medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n.88,
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e alla
legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni
ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla
specifica disciplina, anche in riferimento alla fase
di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal
1o gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11,
12, 13. 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993, n.537.
33. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare
la disciplina della gestione <<Mutualità
pensioni>>, istituita in seno all'INPS dalla
legge 5 marzo 1963, n.389, con le disposizioni recate
dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità
della specifica forma di assicurazione sulla base dei
seguenti principi:
a) conferma della volontariati dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.
Art.3. DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA ASSISTENZIALE
E PREVIDENZIALE
1. - 4. (Si omettono)
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali
o assistenziali, il cui importo è condizionato
al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui
il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente,
da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione
finanziaria che provvederà a verifica dei redditi
stessi.
6. - 17. (Si omettono)
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità
ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione
alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla
presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1,
e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento
degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti
alle prestazioni lavorative, sarà previsto,
con successivo provvedimento di legge, l'incremento
della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro.
Al medesimo fine potrà essere prevista, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro delle finanze,
l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva,
fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle finanze rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti
previsti dagli organici.
19. - 28. (Si omettono)
Art. 4. DESTINATARI
(Si omette)
Art. 5. COSTITUZIONE DEI FONDI PENSIONE ED AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO
(Si omette)
Art. 6. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DEI FONDI PENSIONE
(Si omette)
Art. 7. BANCA DEPOSITARIA
(Si omette)
Art. 8. FINANZIAMENTO
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito
dai seguenti: <<Le fonti istitutive fissano il
contributo complessivo da destinare al fondo pensione,
stabilito in percentuale della retribuzione assunta
a base della determinazione del TFR, che può
ricadere anche su elementi particolari della retribuzione
stessa o essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori
autonomi e dei liberi professionisti, il contributo
è definito in percentuale del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo
al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci
lavoratori di società cooperative il contributo
è definito in percentuale degli imponibili considerati
ai fini dei contributi previdenziali obbligatori>>.
2. (Si omette)
Art.9. FONDI PENSIONE APERTI
(Si omette)
Art.10. PERMANENZA NEL FONDO PENSIONE E CESSAZIONE DEI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Si omette)
Art.11. TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUTI E DELLE
PRESTAZIONI
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124, e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 13. - (Trattamento tributario dei contributi
e delle prestazioni). - 1. In deroga al comma 4 dell'articolo
17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, non è imponibile la quota di accantonamento
annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del
TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai
sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per
un importo non superiore, per ciascun dipendente, al
2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta
come base per la determinazione del TFR e comunque
a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è
ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui
all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno
per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
<<a) i contributi versati dal datore di lavoro
o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni
di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale;
i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale
in conformità a disposizioni di legge; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni;
i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate
ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime
forme pensionistiche complementari per un importo non
superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva
assunta come base per la determinazione del TFR e comunque
a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti
istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno
per un importo pari all'ammontare del contributo versato;
la suddetta condizione non si applica nel caso in cui
la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi
tra lavoratori;>>
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
<<8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive
modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci
o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo
non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria>>.
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita
la seguente:
<<e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del medesimo decreto, per un importo non superiore
al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito
di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato>>.
5. Con legge finanziaria possono essere annualmente
adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi
2, 3 e 4.
6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni,
è deducibile un importo non superiore al 3 per
cento delle quote di accantonamento annuale del TFR
destinate a forme pensionistiche complementari. Tale
importo deve essere accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al presente decreto legislativo,
che concorre a formare il reddito nell'esercizio e
nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso
di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo
44 comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917. Nel caso di esercizio in perdita
la deduzione può essere effettuata negli esercizi
successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato.
7. All'articolo 47, comma l, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita
la seguente:
<<h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma
di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed
integrazioni;>>.
8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito
il seguente:
<<7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono
reddito per 1'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto>>.
9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b-bis) sono comunque soggetti
a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo
articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili
per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo
17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni
ed integrazioni , applicando la riduzione annuale ivi
prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento
annuale del TFR destinato alla forma pensionistica
complementare e l'ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente
al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica
complementare e quota di accantonamento. Si applicano
i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte
consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10 comma
1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera
c), del citato testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo
16 e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo
unico, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti
dai fondi pensione al momento della conversione in
rendita del montante dei contributi versati, l'imposta
di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato
A alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, e successive
modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella
misura dello 0,1 per cento.
12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette
all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n.1216.
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della
contribuzione ad essi affluita con distinzione delle
quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro,
a carico dei lavoratori nonché delle quote a
titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi
sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni
delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale>>.
2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo il riferimento all'articolo
17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo
dei contributi a carico del lavoratore non sono computate
le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche
complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni
previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.
3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: <<La predetta disposizione
non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate
in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed
integrazioni>>.
Art. 12. REGIME TRIBUTARIO DEI FONDI PENSIONE
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124, e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione)
-1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni
per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di
costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi
di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi
pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a
titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di
capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese
assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa,
delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni
di cui all'articolo 6, comma l, lettera b).
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio
di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge
23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del
28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si
applica, fino a quando non si saranno adeguati alle
disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello
0,50 per cento del loro valore corrente, determinato
secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n.86, calcolato come media dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dalla legge citata.
4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta
dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano
le disposizioni del comma 2.
5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo
e concentrazione fra fondi pensione sono soggette all'imposta
di registro nella misura fissa di lire un milione e,
ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella
misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta>>.
2. Per gli anni l993 e 1994 il versamento dell'imposta
sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo
2l aprile 1993, n.124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è eseguito, in due rate
di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in vigore della presente
legge, con una maggiorazione a titolo di interessi,
calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente
dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo
l4 del decreto legislativo n.124 del l993. Il fondo
può comunque optare per il versamento in unica
soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto
per il versamento della prima rata.
3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi
pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta
sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo l4 del decreto
legislativo 21 aprile l993, n.124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio
di destinazione, separato e autonomo ai sensi dell'articolo
2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il
fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo è corrisposta dalla società
o ente nell'ambito dei cui patrimonio il fondo è
costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo
13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nel
testo previgente alle modificazioni apportate dal presente
legge, se già versata, può portarsi in
compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma
del comma l dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le relative modalità.
Art. 13. VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
(Si omette)
Art. 14. COMPITI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA
(Si omette)
Art. l5. REGIME TRANSITORIO
1. All'articolo l8, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile l993, n.124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: <<due anni>>,
sono sostituire dalle seguenti: <<quattro anni>>.
2. All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
<<e assicurativa>>.
3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: <<Alle forme di cui
alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e
17;>> sono sostituite dalle seguenti: <<Alle
forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli
6, 16 e 17;>>.
4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo le parole: <<commi 1, 2
e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi
2 e 3>>;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche
complementari disciplinate dal presente decreto legislativo,
di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, costituite
da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai
sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica
il comma 13 dell'articolo 13>>.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:
<<8-quater. Ai contributi versati ai fondi di
previdenza complementare che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'applicazione del periodo transitorio di cui al
comma 8-bis continua ad applicarsi fino al termine
di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti
alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità
e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di
cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite
ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,
è subordinato alla liquidazione del predetto
trattamento.
6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo
18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, e successive modificazioni ed integrazioni,
all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
14 dello stesso decreto legislativo n.124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12 della presente legge,
si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine
del periodo transitorio, una addizionale nella misura
dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996,
un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi
versati per gli iscritti successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, e quello dell'addizionale all'imposta
sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, può modificare,
sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per
ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista
al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti
dall'applicazione del regime tributario transitorio
di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato
decreto legislativo n.124 del 1993, introdotto dal
comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale
all'imposta sostitutiva dovrà essere versata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente
periodo, con le modalità di cui all'articolo
14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.124
del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente
legge.
8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore
a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni ed
integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti
la data di entrata in vigore della presente legge,
mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio
1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso
decreto legislativo n.124 del 1993, e successive modificazioni
ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi
e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art.16 SANZIONI
(Si omette).
Art.17. ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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