(G.U. 23-8-95, n.196)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 28-6-1995, N.250, RECANTE "DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA"
Art.1
1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n.250, recante differimento
di taluni termini ed altre disposizioni in materia
tributaria, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre
1994, n.719,25 febbraio 1995, n.48, e 29 aprile 1995,
n.132.
Art.2
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legge 28 giugno 1995, n.250, possono essere
stabilite le disposizioni necessarie per garantire
la tempestiva riscossione delle entrate tributarie
e la continuità del servizio di riscossione
dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri
enti pubblici. l termini, anche processuali, relativi
alle procedure esecutive di cui all'articolo 97, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.602, nonché agli articoli
75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988 n.43, relativi alla riscossione delle
entrate di cui all'articolo 41 dello stesso decreto
n.43 del 1988, sono sospesi dal 1o febbraio 1995 fino
al 29 febbraio 1996.
2. I termini di cui all'articolo 97, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43,
pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere
dal 1o luglio 1995, ferma restando la validità
degli atti già compiuti. Fino al 29 febbraio
1996 possono essere validamente espletati gli atti
e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente
periodo, i cui termini siano già scaduti alla
data del 30 giugno 1995 e sempreché siano riferiti
a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata
sia scaduta successivamente al 1o gennaio 1993. Qualora
il concessionario della riscossione ovvero il commissario
governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti
di cui al precedente periodo relativamente a crediti
già compresi, alla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione, in domande di
rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero
commissario governativo revoca dette domande entro
il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli
eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n.43 su dette domande di rimborso.
3. Le disposizioni, contenute nell'articolo 12, commi
da 5 a 5-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n.75 continuano ad applicarsi fino al 31
ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra
il 1o gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo
le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto
ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 26 aprile 1993 n.96. A tal fine le date
del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge
24 marzo 1993, n.75, e del 30 aprile 1993 previste
dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del
citato decreto-legge n.16 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.75 del 1993, e 5 del citato
decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite
rispettivamente, a quella di entrata in vigore della
presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle
somme da versare per la definizione di cui ai commi
5 e 5-bis è triplicata.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n.43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 75, comma 1, lettere a) e b), le parole:
<<sei mesi>> e <<dieci mesi>>
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<diciotto
mesi>> e <<ventidue mesi >>;
b) all'articolo 77, comma 1, le parole: <<dodici
mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventiquattro
mesi>>;
c) all'articolo 82, comma 1, è soppressa la lettera
d).
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano
anche alle procedure esecutive per crediti iscritti
a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge di conversione, non siano scaduti
i termini di presentazione della eventuale domanda
di rimborso o di discarico.
6. I termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43,
sono sospesi durante il periodo di gestione del commissario
governativo.
(c) 1996 Note's