LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.
Art.1. FINALITÀ DELLA LEGGE
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali
in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono per le regioni a statuto speciale e per
le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali.
di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art.2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente legge si intende
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale
da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunità
ed utilizzato per le diverse attività umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività
produttive per i quali resta ferma la disciplina di
cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, salvo
per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti
sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività
produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni
sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto
di persone e merci; le aree adibite ad attività
sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente
stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala
la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire
nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie
e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma l, lettere e), f), g) e
h), sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento
al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento
alla differenza tra il livello equivalente di rumore
ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato
A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili,
ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili
alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che attestino la conformità dei prodotti alle
prescrizioni relative ai livelli sonori, ammissibili;
la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti
in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore
delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei
luoghi di immissione o lungo la via di propagazione
dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali
ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana;
la pianificazione e gestione del traffico stradale,
ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico
competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori
definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attività di controllo.
Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del
diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero
del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può
essere svolta previa presentazione di apposita domanda
all'assessorato regionale competente in materia ambientale
corredata da documentazione comprovante l'aver svolto
attività, in modo non occasionale, nel campo
dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per
i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per
i titolari di diploma universitario.
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere
svolte altresì da coloro che, in possesso del
diploma di scuola media superiore, siano in servizio
presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano
la propria attività nel campo dell'acustica
ambientale, alla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere
diversi da quelli che svolgono le attività sulle
quali deve essere effettuato il controllo.
Art.3. COMPETENZE DELLO STATO
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio
1986, n.349, e successive modificazioni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui
all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attività e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione,
la certificazione e la verifica periodica dei prodotti
ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore;
il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti
a tale attività nonché, per gli aeromobili,
per i natanti e per i veicoli circolanti su strada,
le procedure di verifica periodica dei valori limite
di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica,
per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo
le modalità di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità e, secondo le rispettive competenze,
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dei trasporti e della navigazione e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche
del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca,
di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni,
e dell'attività di raccolta, di elaborazione
e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede
il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche
dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli
e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti
e della navigazione, nonché degli istituti e
dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei
valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità e, secondo le rispettive competenze,
con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana
al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai
veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni,
restano salve la competenza e la procedura di cui agli
articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle
infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela
dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi
di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei
sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina
della installazione, della manutenzione e dell'uso
dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione
con segnale acustico installato su sorgenti mobili
e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla
lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento
delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento
di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali entro i
limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto,
ferme restando le competenze delle regioni, delle province
e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni
di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni
di qualsiasi natura e della relativa disciplina per
il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli
aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:
- 1) ai criteri generali e specifici per la definizione
di procedure di abbattimento del rumore valevoli per
tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo
e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto
da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
- 2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti
in relazione al livello di inquinamento acustico
- 3) alla individuazione delle zone di rispetto per
le aree e le attività aeroportuali e ai criteri
per regolare l'attività urbanistica nelle zone
di rispetto. Ai fini della presente disposizione per
attività aeroportuali si intendono sia le fasi
di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione,
revisione e prove motori degli aeromobili;
- 4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli
di inquinamento acustico in prossimità degli
aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n.349, nonché le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, di campagne di informazione
del consumatore e di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a) c), e), h)
e 1), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I decreti di cui al
comma 1, lettere f) g) e m), sono emanati entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 lettere a),
c), d), e), f) g) h), i), l) e m), devono essere armonizzati
con le direttive dell'Unione europea recepite dallo
Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica
in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove
situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono
essere coordinati con quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo
1991.
Art.4. COMPETENZE DELLE REGIONI
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definiscono
con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti
destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì
aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione
del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti
disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo
il divieto dl contatto diretto di aree, anche appartenenti
a comuni confinanti, quando tali valori si discostano
in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente
misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8
marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree
nelle zone già urbanizzate non sia possibile
rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni
d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni
o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli
stessi;
c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo
di classificazione delle zone ai sensi della lettera
a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici
generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma
4, le modalità di controllo del rispetto della
normativa per. la tutela dall'inquinamento acustico
all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative
a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti
di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre
a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione
e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da
parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di
valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), della presente legge; t i riduzioni
non si applicano ai servizi pubblici essenziali di
cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n.146;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attività temporanee
e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di
impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento
acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale
dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione
di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità
temporali degli interventi di bonifica acustica del
territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle
disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato,
definiscono le priorità e predispongono un piano
regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico, fatte salve le competenze statali relative
ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),
per la redazione dei quali le regioni formulano proposte
non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di
risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano
regionale.
Art.5 COMPETENZE DELLE PROVINCE
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento
acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali
di cui all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo
14, comma 1.
Art.6. COMPETENZE DEI COMUNI
1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali
e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo
i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già
adottati con le determinazioni assunte ai sensi della
lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo
7;
d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa
per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti
di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della
disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore
prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute
nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive
modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite
di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento
di attività temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli
a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto
delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene
e sanità o di polizia municipale, prevedendo
apposite norme entro l'inquinamento acustico, con particolare
riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento
delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione
degli autoveicoli e dall'esercizio di attività
che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno
la facoltà di individuare limiti di esposizione
al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati
dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo
1 della legge 12 giugno 1990, n.146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1o marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata
in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì
gli interventi di risanamento acustico già effettuati
dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1o marzo
1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati
rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del
territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento
viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari
a quello necessario per completare il piano di ammortamento
degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino
conformi ai principi di cui alla presente legge ed
ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera a).
Art.7. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché
nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione
di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento
con il piano urbano del traffico di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni,
e con i piani previsti dalla vigente legislazione in
materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati
dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento
recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo
3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1
devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità
dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle
zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità
e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza
per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi
e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione
del piano si provvede, in via sostitutiva. ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
può essere adottato da comuni diversi da quelli
di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale
una relazione biennale sullo stato acustico del comune.
Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla regione ed alla provincia per le iniziative di
competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento
di cui al comma 1, la prima relazione è allegata
al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione
è adottata entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n.349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n.377, e successive modificazioni, e 27 dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 5
gennaio 1989, devono essere redatti in conformità
alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico
delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero
su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari
dei progetti o delle opere predispongono una documentazione
di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla
modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade
urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere)
e F (strade locali), secondo la classificazione di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo
su rotaia.
3. E fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale
del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione
delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo; parchi pubblici urbani
ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere
di cui al comma 2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti
ad attività produttive, sportive e ricreative
e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,
dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione
dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché
le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attività produttive devono contenere una
documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della
presente legge, con le modalità di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio
delle attività di cui al comma 4 del presente
articolo, che si prevede possano produrre valori di
emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione
delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni
sonore causate dall'attività o dagli impianti.
La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio
competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio
del relativo nulla-osta.
Art.9. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità
di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il
sindaco, il presidente della provincia, il presidente
della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente,-
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge
3 marzo 1987, n.59, e il Presidente del Consiglio dei
ministri, nell'ambito delle rispettive competenze,
con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso
temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento
delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale
o totale di determinate attività. Nel caso di
servizi pubblici essenziali, tale facoltà è
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti,
in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza
pubblica.
Art. 10. SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del
codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento
legittimamente adottato dall'autorità competente
ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000
a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori
limite di emissione e di immissione di cui all'articolo
2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità
al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione
della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000
a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo è versato all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento
dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con
incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi,
le società e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese
le autostrade, nel caso di superamento dei valori di
cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare
al comune piani di contenimento ed abbattimento del
rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente
con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Essi devono indicare
tempi di adeguamento, modalità e costi e sono
obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attività di manutenzione e di
potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione
di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.
Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è
determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi
di bilancio previsti per le attività di manutenzione.
Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti
piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della
loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.
Art.11 REGOLAMENTI DI ESECUZIONE
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo
le materie di rispettiva competenza, con i Ministri
della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione,
dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti
di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente
alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine
dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo,
avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico
degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi,
dalle piste motoristiche di prova e per attività
sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi
natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati
con le direttive dell'Unione europea recepite dallo
Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari
e nelle attività delle Forze armate sono definiti
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici
di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976,
n.898, e successive modificazioni.
Art.12 MESSAGGI PUBBLICITARI
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.223,
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria
pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione
sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi
pubblicitari con potenza sonora superiore a quella
ordinaria dei programmi>>.
2. La disposizione di cui al comma l si applica dodici
mesi dopo la data di entrata in vigore della presente
legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai
sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.74.
Art.13 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono
concedere contributi in conto interessi ed in conto
capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle
province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio
e di controllo; nonché per le misure previste
nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui
al comma 1 del presente articolo, è data priorità
ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento
di cui all'articolo 7.
Art.14 Controlli.
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare
le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione
della presente legge in ambiti territoriali ricadenti
nel territorio di più comuni ricompresi nella
circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture
delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge
4 dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n.61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative
al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento
acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti
fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma
6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti
della documentazione fornita ai sensi dell'articolo
8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente
articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente,
nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo
e di vigilanza, può accedere agli impianti ed
alle sedi di attività che costituiscono fonte
di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale è munito di documento
di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia
di appartenenza. Il segreto industriale non può
essere opposto per evitare od ostacolare le attività
di verifica o di controllo.
Art.15. REGIME TRANSITORIO
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza
statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla
presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti
e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto
non in contrasto con la presente legge, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per
le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto
di cui agli articoli 2, comma 2, e 6; comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla presente legge, le imprese interessate
devono presentare il piano di risanamento acustico
di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri lo marzo 1991, entro il
termine di sei mesi dalla classificazione del territorio
comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento
dovrà essere indicato con adeguata relazione
tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono
di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui
alla presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento
devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione
in classi del territorio comunale entro il termine
previsto per la presentazione del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità
per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri lo marzo 1991.
Art.16. ABROGAZIONE DI NORME
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, è
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri competenti, un apposito regolamento con
il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili
con la presente legge, che sono abrogati con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art.17. ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
(c) 1996 Note's