(G.U. 20-4-1995, n.92)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N.41 CONCERNENTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE.
Art. 4. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
ai commi 8, 9 e 11 dell'art.31 della legge 28-2-1986,
n.41, e successive modificazioni, è determinato
nella misura del 6,6 per cento.
2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto
dall'art.6, terzo comma, del decreto del Ministro delle
finanze 11-6-1993, n.217, emanato ai sensi dell'art.14
della legge 30-12-1991, n.413, è effettuato
tenendo conto delle modificazioni di cui al primo comma;
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31
marzo 1995, sono individuate le modalità di
attuazione.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA
Sezione I
MODIFICHE DI ALIQUOTE E DI TABELLE
Art. 10. VARIAZIONI DI ALIQUOTE
1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite
nella misura del 9 e del 13 per cento sono rispettivamente
elevate al 10 e al 16 per cento.
5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione
non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti
conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata
in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti
indicati nell'ultimo comma dell'art.6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, che
siano fatturate e registrate ai sensi degli artt. 21,
23 e 24 del medesimo decreto entro il 31 dicembre 1995.
Sezione II
MISURE ANTIELUSIVE
Art. 15. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI CORRISPETTIVI
DELLE CESSIONI DEI FABBRICATI
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo
delle cessioni di fabbricati classificabili o classificati
nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento
il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se
lo stesso è indicato nell'atto in misura non
inferiore al valore determinato ai sensi dell'art.52,
quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26-4-1986, n.131. Qualora l'immobile
non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione
di rendita, si applicano le disposizioni in materia
di procedura di accatastamento degli immobili urbani
di cui all'art.12 del decreto legge 14-3-1988, n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13-5-1988,
n.154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo
periodo del primo comma. L'ufficio tecnico erariale
invia, a norma del secondo comma del suddetto art.12,
il certificato catastale anche alle parti contraenti.
In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento
del certificato il cedente può emettere fattura
per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto competente se il contribuente non
si è avvalso delle disposizioni di cui all'art.12
del decreto legge 14-3-1988, n.70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13-5-1988, n.154, ovvero
se il corrispettivo della cessione risulta inferiore
al valore determinato ai sensi dell'art.52, quarto
comma, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26-4-1986, n.131.
2-bis. Le disposizioni dei commi primo e secondo non
si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate
nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti
di locazione finanziaria.
Art.16. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto concorrono a formare la base imponibile le
maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali
è prevista la rivalsa per legge, addebitate
dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo
di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza
e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni
non rilevano ai fini della determinazione del contributo
integrativo predetto.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
Art.19-bis. SANATORIA PER IRREGOLARITA' NELLE DICHIARAZIONI
DEI REDDITI E NELLE DICHIARAZIONI I.V.A.
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze
di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio
di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano
ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta
sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994
da soggetti che esercitano arti o professioni o attività
di impresa nonché quelle di cui ai commi successivi
e alle disposizioni in essi previste possono essere
definite mediante versamento della somma di cui al
quinto comma sulla base di apposita istanza da presentare
entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente in ragione del domicilio
fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa.
L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare,
in conformità al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto
sono stabilite modalità di trasmissione all'ufficio
delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni
richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'art.55
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.600, e nel terzo comma dell'art.58 del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive
modificazioni, nonché, per le violazioni indicate
nei commi successivi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia,
applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi,
il rappresentante legale, il rappresentante negoziale
e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi
ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di
richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano
a rimuovere le irregolarità o le omissioni e
ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In
caso di insufficiente o mancato versamento si applicano
gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo
e la soprattassa pari alla metà della somma
non versata o versata in meno.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati
non conformi al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, se contengono i dati e gli elementi
necessari per la individuazione del contribuente e
del suo indirizzo, nonché per la determinazione
dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del
Presidente della Repubblica 29-9-1973, considerate
omesse perché pervenute all'ufficio competente
oltre i termini previsti dalla legge, a condizione
che siano state presentate, ancorché ad ufficio
incompetente, entro il 31 dicembre 1994;
c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera
b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto
comma dell'art.8 del predetto decreto n.600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.633, considerate omesse
ai sensi dell'art.37 dello stesso decreto , a condizione
che siano state presentate, ancorché ad ufficio
incompetente, entro il 31 dicembre 1994.
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a) dall'art.46, primo comma, e dall'art.47, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.600, per le dichiarazioni di cui al terzo comma,
lettera b);
b) dagli artt. 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.600, per le dichiarazioni presentate e pervenute
al competente ufficio con ritardo non superiore ad
un mese;
c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.689,
per la mancata presentazione della situazione patrimoniale
in allegato alla dichiarazione dei redditi;
d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive
modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme
al concessionario incompetente e per le ipotesi di
incompletezza della distinta di versamento o del documento
di conto corrente postale;
e) dall'art.43, commi primo e terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633 , a condizione
che le dichiarazioni siano state presentate entro la
data del 15 febbraio 1995;
f) dall'art.7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 6-10-1978, n.627; le
violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie
non si computano agli effetti del secondo comma dell'art.8
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n.627 del 1978;
g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.249,
e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente
alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione
della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione
del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n.18,
limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di
mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione
della stesso con indicazione del corrispettivo in misura
inferiore a quello reale
i) dall'art.45 del decreto del Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.633, e successive modificazioni, limitatamente
alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione
degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
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