[Note's] LEGGE 22 MARZO 1995, N.85 (stralcio)

(G.U. 20-4-1995, n.92)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N.41 CONCERNENTE MISURE URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OCCUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE.

Art. 4. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art.31 della legge 28-2-1986, n.41, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,6 per cento.
2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall'art.6, terzo comma, del decreto del Ministro delle finanze 11-6-1993, n.217, emanato ai sensi dell'art.14 della legge 30-12-1991, n.413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al primo comma; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalità di attuazione.

Titolo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

Sezione I
MODIFICHE DI ALIQUOTE E DI TABELLE

Art. 10. VARIAZIONI DI ALIQUOTE
1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono rispettivamente elevate al 10 e al 16 per cento.
5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 del medesimo decreto entro il 31 dicembre 1995.

Sezione II
MISURE ANTIELUSIVE

Art. 15. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI DEI FABBRICATI
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificabili o classificati nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'art.52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131. Qualora l'immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all'art.12 del decreto legge 14-3-1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13-5-1988, n.154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo periodo del primo comma. L'ufficio tecnico erariale invia, a norma del secondo comma del suddetto art.12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di cui all'art.12 del decreto legge 14-3-1988, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13-5-1988, n.154, ovvero se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell'art.52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131.
2-bis. Le disposizioni dei commi primo e secondo non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria.

Art.16. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del contributo integrativo predetto.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art.19-bis. SANATORIA PER IRREGOLARITA' NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E NELLE DICHIARAZIONI I.V.A.
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonché quelle di cui ai commi successivi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al quinto comma sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.
2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'art.55 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, e nel terzo comma dell'art.58 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei commi successivi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di insufficiente o mancato versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.
3. Sono considerate valide:
a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994;
c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'art.8 del predetto decreto n.600 del 1973;
d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, considerate omesse ai sensi dell'art.37 dello stesso decreto , a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994.
4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:
a) dall'art.46, primo comma, e dall'art.47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, per le dichiarazioni di cui al terzo comma, lettera b);
b) dagli artt. 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, per le dichiarazioni presentate e pervenute al competente ufficio con ritardo non superiore ad un mese;
c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
e) dall'art.43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633 , a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 15 febbraio 1995;
f) dall'art.7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6-10-1978, n.627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'art.8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.627 del 1978;
g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n.249, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;
h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n.18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione della stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale
i) dall'art.45 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.




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