(G.U. 1-8-1995)
REQUISITI IGIENICO-SANITARI RICHIESTI PER LA VENDITA E LA SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI
Art.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AREE
Nell'adozione dei regolamenti locali di igiene, i Comuni
provvedono affinché le aree di cui all'art.1,
comma 2, lettere a) e b) della legge 28 marzo 1991,
n.112, siano:
a) pavimentate, strutturate in modo tale da consentire
un'adeguata pulizia e un regolare deflusso delle acque
e, per quanto possibile, delimitate;
b) dotate, nel caso in cui l'attività commerciale
si svolga in modo continuativo, di servizi igienici
per il personale addetto, costituiti da gabinetto dotato
di acqua corrente, lavabi con erogatore di acqua non
azionabile a mano o a gomito ovvero con mezzi azionabili
automaticamente o a pedale, con distributore di sapone
liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili
dopo l'uso.
Nel caso in cui le predette aree siano utilizzate permanentemente
per la ristorazione, esse devono essere anche munite
di servizi igienici rapportati al flusso dall'utenza;
c) dotate, ove necessario, di allacciamento elettrico
e idrico;
d) dotate di scarichi fognari per la raccolta delle
acque
e) dotate di attrezzature per la raccolta di rifiuti
solidi urbani in conformità alle disposizioni
vigenti.
Art. 2 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE FISSE
1. Ai soli fini della presente ordinanza, per strutture
fisse, si intendono chioschi o box e comunque banchi
con superficie senza soluzione di continuità
prefabbricati o in muratura o in materiali compositi
che occupano permanentemente l'area adibita a mercato.
2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:
a) strutture opportunamente coibentate, ben areate,
costruite in muratura, metalli, materiali plastici
e altri materiali similari, secondo criteri che consentano
un'adeguata pulizia e disinfezione ed un'adeguata prassi
igienica, nonché evitino l'accumulo di sporcizia
e la contaminazione degli alimenti con sostanze e micro-organismi
estranei. Le pareti ed i pavimenti dei locali dovranno
essere rivestiti con materiale impermeabile, facilmente
lavabile e senza soluzione di continuità in
modo da consentire l'arrotondamento degli angoli e
degli spigoli di connessione delle pareti e del pavimento.
L'uso di pedane interne è consentito se costruite
in materiale lavabile e disinfettabile;
b) banchi di vendita rispondenti ai requisiti tecnici
e costruttivi razionali sotto il profilo igienico-sanitario
in relazione ai tipi di alimenti commerciati indicati
nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375, e banchi
di esposizione, mostre, utensili, apparecchiature,
attrezzature destinati a venire a contatto con gli
alimenti, costruiti in materiali impermeabili, facilmente
lavabili e disinfettabili, conformi alle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n.777, al decreto legislativo 25 gennaio
1992, n.108, e ai relativi decreti di attuazione.
I banchi di vendita devono essere muniti di un rialzo
protettivo di almeno 30 cm di altezza dal piano di
vendita, esteso lungo i tre lati prospicienti gli avventori,
escluso che per i prodotti ortofrutticoli;
c) adeguata protezione degli alimenti da contaminazioni
esterne;
d) contenitori di rifiuti da porre in uno apposito spazio.
3. Le strutture di cui al comma 1 devono poter disporre
di servizi igienici e di acqua per le operazioni di
pulizia.
4. Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili
esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi è
richiesto, fatte salve le prescrizioni particolari
di cui all'art.5:
a) l'allacciamento alla rete elettrica ovvero disponibilità
di energia elettrica erogata da impianto autonomo;
b) l'allacciamento alla rete idrica o comunque impianto
di erogazione autonoma di acqua potabile idonea al
consumo umano;
c) appositi impianti frigoriferi di deposito celle o
armadi e di distribuzione, adeguati alla capacità
commerciale interessata, ed in grado di assicurare
le temperature prescritte per i diversi alimenti, nonché
il continuo mantenimento della catena del freddo d)
le strutture di cui al presente articolo possono essere
autorizzate al commercio di carni fresche di ogni specie
animale, ittiche comprese, solo nel caso in cui ricorrano
i requisiti di cui all'art.22, comma 5, del decreto
ministeriale n.248 del 1993.
5. Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui
all'art.5.
Art. 3 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari
può essere esercitato con l'uso di veicoli aventi
le seguenti caratteristiche:
a) struttura tecnica adeguata, con vano interno di altezza
non inferiore a ml.2 e con rialzo da terra (compreso
il piano appoggio pacchi) non inferiore a ml.1,30,
realizzata con materiali resistenti ed inalterabili,
con pareti e tetto opportunamente coibentati a mezzo
di idonei materiali isotermici, in grado di assolvere
alle esigenze igieniche di trasporto, conservazione
e protezione dei prodotti alimentari;
b) parete laterale mobile munita di dispositivo con
funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva
delle parti dei banchi e delle altre apparecchiature
eventualmente rimaste totalmente esposte c) banchi
fissi a spostamento (automatico o meno) orizzontale
o inclinato, utensili, apparecchiature, ed impianti
conformi per requisiti a quelli di cui all'art.2, comma
2, lettera b) atti in ogni caso alla conservazione,
protezione e distribuzione igienica degli alimenti
e bevande appartenenti al settore merceologico prescelto
riferito alle tabelle di cui all'allegato 5 dell'art.12
del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375;
d) adeguato impianto idraulico per l'acqua potabile
da collegarsi con l'acquedotto comunale oppure apposito
serbatoio per la riserva di acqua potabile con erogazione
calda e fredda, di capacità adeguata per assolvere
alle esigenze dell'igiene personale e a quelle relative
al settore merceologico prescelto;
e) apposito serbatoio per le acque di scarico a circuito
chiuso di capacità adeguata alle esigenze igieniche
desumibili del settore merceologico attivato munito
di dispositivo di disinfezione delle acque medesime;
f) settore protetto e ben separato dal settore alimenti
per la collocazione di sacco di plastica a perdere
per la raccolta dei rifiuti solidi;
g) impianto di erogazione autonoma di energia elettrica
in grado di consentire lo svolgimento delle operazioni
di somministrazione ed il funzionamento degli impianti
frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;
h) i gruppi motocondensanti necessari al funzionamento
dei frigoriferi o dei banchi di esposizione devono
essere alloggiati in modo tale da permettere l'espulsione
all'esterno dell'aria che attraversa i condensatori
per il necessario funzionamento 1
i) qualora il veicolo, interamente furgonato, sia destinato
al trasporto di alimenti deperibili da mantenere a
regime di temperatura controllata secondo la normativa
vigente, quali prodotti surgelati, refrigerati o congelati,
questo deve essere munito di generatore autonomo con
caratteristiche di potenza adeguate al funzionamento
delle attrezzature di conservazione regolate dalle
norme A.T.P.;
l) sono fatte salve in quanto applicabili le disposizioni
di cui all'art.5.
2. I veicoli immatricolati in uno Stato dell'UE o in
uno dei Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio
Economico Europeo, all'atto di ingresso nel territorio
nazionale mantengono le caratteristiche previste dalla
normativa vigente nei Paesi di origine ove difformi
da quelle recate dalla presente ordinanza.
3. I veicoli di cui al comma 1 devono essere periodicamente
sottoposti a trattamenti di pulizia, disinfezione e
disinfestazione previsti in materia.
4. I prodotti alimentari devono essere collocati nei
veicoli in modo da evitare, per quanto ragionevolmente
possibile, i rischi di contaminazione.
Art. 4 CARATTERISTICHE DEI BANCHI RIMOVIBILI
1. Ai fini della presente ordinanza, per banchi rimovibili
si intendono le attrezzature facilmente smontabili,
in materiali plastici, metallici e altri materiali
similari opportunamente trattati.
2. Per tali strutture sono richiesti i seguenti requisiti:
a) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione
costruiti in materiale impermeabile, facilmente lavabile
e disinfettabile, conformi ai requisiti di cui all'art.2,
comma 2, lettera b);
b) banchi di esposizione muniti di adeguati sistemi
in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni
esterne.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano
ai prodotti ortofrutticoli freschi, che comunque devono
essere tenuti in idonei contenitori conformi ai requisiti
di cui all'art.2, comma 2, lettera b), né ai
prodotti alimentari non deperibili conservati e comunque
preparati e preconfezionati e gli altri prodotti alimentari
non deperibili indicati nella tabella merceologica
n.VI di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale
4 agosto 1988, n.375, ferma restando l'osservanza delle
norme generali di igiene.
4. La commercializzazione dei prodotti della pesca e
di molluschi bivalvi vivi è consentita su tali
strutture nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.22,
comma 5, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n.248
e dei requisiti di cui al successivo art.5, rispettivamente
commi 3 e 4.
5. Tali strutture non possono essere destinate alla
commercializzazione di carni fresche e loro preparazione.
6. Tali strutture non possono essere destinate, altresì,
alla vendita di prodotti deperibili, a meno che non
siano dotate di strumentazioni idonee per il mantenimento
delle temperature previste dalla normativa vigente.
Art. 5 PRESCRIZIONI PARTICOLARI
1. La vendita su aree pubbliche di carni fresche, carni
macinate, preparazioni di carne e prodotti a base di
carne non preconfezionati è subordinata al rispetto
delle norme vigenti e delle seguenti condizioni:
a) autorizzazione prescritta dall'art.29 del regio decreto
20 dicembre 1928, n.3298;
b) banchi di esposizione provvisti di comparti separati
per le carni avicunicole, per i prodotti di salumeria
e per i prodotti pronti a cuocere di cui all'art.57,
comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.375;
c) divieto di procedere al disosso delle carni nonché
alla produzione di preparazioni di carni o di preparazioni
di prodotti della pesca d) adeguate strutture frigorifere
per la conservazione e distribuzione in regime di temperatura
controllata.
2. Per la vendita su aree pubbliche di prodotti a base
di carne allo stato di precotti si osservano le disposizioni
di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 1988, n.375,
ed in particolare, sono richiesti:
a) piano di cottura, inclusa la frittura, forno o girarrosto
a cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori
e parte del banco caldo in acciaio inox e a tenuta
stagna b) banco di armadi o vetrina munito di sistema
scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto
in attesa della vendita, alla temperatura compresa
tra 60o e 65oC;
c) banco di armadio o vetrina frigorifera per la conservazione
dei prodotti da consumarsi freddi per la relativa conservazione,
in attesa della vendita alla temperatura massima di
+ 4 oC.
3. La vendita su aree pubbliche di prodotti della pesca
è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) apparecchi per la conservazione dei prodotti della
pesca in regime di freddo, idonei per la conservazione
anche attraverso l'impiego di ghiaccio prodotto con
acqua potabile idonea al consumo umano ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n.236;
b) banchi in materiali impermeabili, inalterabili, facilmente
lavabili e disinfettabili, costruiti secondo criteri
atti a consentire, anche attraverso particolari dispositivi
lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nel sistema
delle acque reflue e conformi ai requisiti di cui all'art.2
comma 2 lettera b)
c) il controllo della temperatura prevista dalla normativa
vigente deve essere assicurato per tutta la durata
della vendita.
4. La vendita su aree pubbliche di molluschi bivalvi
vivi è subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni: a) banchi di esposizione in materiali impermeabili
facilmente lavabili e disinfettabili, privi di soluzione
di continuità, muniti di:
- dispositivi atti a raccogliere l'acqua intervalvare
dei molluschi eduli;
- dispositivi che mettano la merce al riparo da ogni
eventuale insudiciamento o da contatti o manipolazione
del pubblico;
- di impianto refrigerante che assicuri il mantenimento
delle temperature prescritte;
b) apposite celle o almeno appositi comparti per il
deposito di molluschi.
Art. 6 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
1. L'attività di somministrazione di alimenti
e bevande ai sensi dell'art.1 del decreto ministeriale
4 giugno 1993, n.248, è consentita in presenza
dei seguenti requisiti:
a) apposite cucine o laboratori per la preparazione
dei pasti, rispondenti ai requisiti di cui all'ultimo
comma dell'art.28 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980 n.327, autorizzati ai sensi
dell'art.25 comma 2, lettera c), del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327,
oppure nel caso in cui i pasti provengano da laboratori
o stabilimenti esterni la sola attrezzatura per la
loro conservazione e per le relative operazioni di
approntamento;
b) la preparazione di piatti pronti per il consumo,
le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione
di alimenti di cui non viene effettuata la cottura,
la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione,
e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni
similari vanno effettuate in settori o spazi separati
con modalità che garantiscono la prevenzione
della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti
per la somministrazione devono essere adeguatamente
protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove
occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione
dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione
dell'esercizio di somministrazione;
c) locali di consumo ben areati, adeguatamente illuminati,
sufficientemente ampi per contenere, con una razionale
distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria
e quant'altro occorre ai fini della somministrazione
e per consentire agevolmente il lavoro del personale
e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree
di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali
sotto il profilo igienico-sanitario;
d) locali o armadi per il deposito degli alimenti e
delle bevande da somministrare, corrispondenti per
ampiezza all'entità dell'attività commerciale
e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di
impianto frigorifero;
e) banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione
costruiti in materiali impermeabili, facilmente lavabili
e disinfettabili. Tali banchi nel caso di sostanze
alimentari deteriorabili devono essere dotati di apparecchiatura
frigorifera e di adeguata protezione isotermica atta
a conservare gli alimenti alle temperature prescritte
dalla normativa vigente anche quando abbiano apertura
permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini
della somministrazione. In ogni caso, i banchi di esposizione
devono essere muniti di adeguati sistemi in grado di
proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni
da parte degli avventori;
f) adeguata erogazione di acqua potabile idonea al consumo
umano conforme ai requisiti prescritti dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236.
I medesimi requisiti sono richiesti per l'acqua impiegata
per la produzione di ghiaccio;
g) servizi igienici costituiti da:
- gabinetto dotato di acqua corrente in quantità
sufficiente, fornito di vaso a caduta d'acqua;
- lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando
di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con
distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani
non riutilizzabili dopo l'uso;
h) idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali
di somministrazione.
I locali adibiti a servizi igienici sono provvisti di
pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile
(le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente
lavabili e disinfettabili, nonché di sistemi
di corretta aerazione naturale o meccanica;
i) raccolta dei rifiuti in bidoni con sacco, chiudibili,
sistemati in locale o settore idoneo o in un'area opportunamente
separata per essere rimossi ed allontanati al più
presto. Il locale, il settore, l'area debbono essere
dotati di sistemi di protezione atti ad impedire l'accesso
di insetti o altri animali nocivi.
2. Qualora l'attività non sia effettuata in locali
di consumo o aree di ristorazione, sono richiesti i
requisiti generici di cui agli artt. 2 e 3, nonché,
per le attività di somministrazione di sole
bevande espresse, infusi, latte, frullati, preparati
con le strutture di banco, ed alimenti pronti per il
consumo preparati in laboratori esterni e per le attività
che effettuano anche operazioni di preparazione di
alimenti compositi quali tramezzini, tartine ed altri
prodotti farciti analoghi o anche trattamenti di riscaldamento
e di cottura dei cibi, sono richieste rispettivamente
le seguenti caratteristiche:
a) una adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie
e degli utensili. Sono necessari a tal fine idonei
sistemi di detersione, lavaggio e risciacquo, nei lavelli
di banco o in appositi lavelli separati, di numero
e dimensioni adeguati alla attività commerciale
in atto, oppure mediante l'impiego di lavastoviglie
che assicurino un ciclo automatico completo. Gli utensili
e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi
contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente
disinfettabile e lavabile, ed al riparo da contaminazioni
esterne;
b) appositi settori o spazi opportunamente attrezzati
per la preparazione di alimenti compositi, di riscaldamento
e di cottura dei cibi, strutturati ed attrezzati secondo
le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei
gas, vapori, odori e fumi prodotti.
3. Per l'attività di somministrazione di prodotti
a base .di carne allo stato di precotti di cui all'art.57,
comma 4, del decreto ministeriale del 5 ottobre 1981,
n.375, sono richiesti i requisiti di cui all'art.5,
comma 2.
4. Si prescinde dall'obbligo delle lavastoviglie a ciclo
automatico completo qualora siano utilizzate stoviglie
in materiale consentito e non più utilizzabile
(a perdere).
Art. 7 AUTORIZZAZIONE E IDONEITÀ SANITARIA
1. L'esercizio di attività di somministrazione
e vendita di alimenti e bevande, è subordinata
all'autorizzazione sanitaria di cui all'art.2 della
legge 30 aprile 1962, n.283. L'autorizzazione sanitaria
deve indicare la specializzazione merceologica dell'attività
esercitata.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'art.22 del decreto ministeriale 4 giugno 1993,
n.248, e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
del commercio di sostanze alimentari e bevande previsto
dall'art.2 della legge 28 marzo 1991, n.112, nonché
dall'art.2 della legge 30 aprile 1962, n.283, le autorità
sanitarie territorialmente competenti accertano la
sussistenza dei requisiti sanitari di cui agli articoli
precedenti.
3. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione
di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1980, n.327, artt. 37/42 con l'esclusione degli
accertamenti di cui al comma 2 dell'art.39.
4. L'autorizzazione sanitaria deve riportare gli estremi
del veicolo di cui ai documenti rilasciati dalla Motorizzazione
Civile a seguito del collaudo per l'omologazione del
mezzo ad autonegozio nel caso in cui il commercio avvenga
mediante un veicolo.
5. Nella fase autorizzativa il venditore deve indicare
le modalità con cui si provvede al condizionamento
termico della merce invenduta durante i periodi di
non attività commerciale.
Art. 8 PUNTI CRITICI E NORME AGGIUNTIVE
1. Il titolare dell'attività commerciale deve
individuare ogni processo, fase o operazione che potrebbe
rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti,
e garantire che siano predisposte, applicate, mantenute
e aggiornate le opportune procedure di sicurezza igienica
avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato
il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei
punti critici:
- analisi dei potenziali rischi per la sicurezza degli
alimenti e delle bevande nelle attività di somministrazione;
- individuazione, durante tale attività, dei
punti in cui possono verificarsi rischi per la sicurezza
degli alimenti e delle bevande (punti critici) compresi
quelli derivanti dall'uso dei contenitori e degli utensili
che vengono a contatto con gli alimenti;
- decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati;
- individuazione ed applicazione di procedure di controllo
e di sorveglianza di tali punti critici;
- riesame periodico, e in occasione di ogni variazione
della tipologia di attività, delle analisi dei
rischi, dei punti critici e delle procedure in materia
di controllo e di sorveglianza.
2. Gli addetti devono curare particolarmente la propria
igiene personale e indossare indumenti adeguati e puliti.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati,
collocati e trasportati, devono essere protetti da
qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti
al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati
in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati
in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono
essere collocati e/o protetti in modo da ridurre al
minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono
essere previsti procedimenti appropriati per garantire
il controllo degli agenti nocivi.
Art. 9 VIGILANZA E CONTROLLO
1. L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza
delle norme di cui alla presente ordinanza, è
effettuata dagli organi istituzionalmente preposti;
tale attività è svolta anche dal personale
del Comando carabinieri antisofisticazioni e sanità,
funzionalmente dipendente dal Ministero della sanità.
2. Gli atti amministrativi compilati dal personale di
cui al secondo comma, vengono inoltrati all'autorità
sanitaria competente per territorio, in conformità
alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962,
n.283, e relativo regolamento di esecuzione.
Art.10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Le strutture di cui all'art.4 debbono essere conformi
ai requisiti prescritti entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente ordinanza.
2. Le norme di cui all'art.5, in materia di prescrizioni
particolari per il commercio di taluni prodotti, si
applicano entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente ordinanza.
3. Le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 6 e 8
devono essere attuate entro diciotto mesi dall'entrata
in vigore della presente ordinanza.
4. Fino alle date previste nei commi 2 e 3, si applica
il disposto di cui all'art. 22, comma 8, del decreto
ministeriale 4 giugno 1993, n.248.
5. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia
di alimenti e bevande da leggi speciali e da regolamenti,
ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell'art.
26 della legge 4 luglio 1967, n.580.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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