(G.U. 21-5-96 n.117)
PROGRAMMAZIONE, APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AEROPORTUALE E DELLE OPERE DA REALIZZARE IN AMBITO AEROPORTUALE (DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, ART.1, COMMA 6, CONVERTITO NELLA LEGGE 3 AGOSTO 1995, N.351 )
La Direzione generale dell'aviazione civile (Ministero dei trasporti e della navigazione) e la Direzione generale del coordinamento territoriale (Ministero dei lavori pubblici) hanno concordato il seguente atto di indirizzo, relativo all'oggetto.
Premessa
Gli impianti e le opere aeroportuali sono parte integrante
del sistema dei trasporti e, pertanto, sono elemento
essenziale e qualificante dell'intero assetto del territorio.
Ciò comporta l'esigenza che la programmazione
degli impianti (da parte della Direzione generale dell'aviazione
civile) sia effettuata nel rispetto delle indicazioni
della programmazione relativa al sistema dei trasporti,
nel suo complesso; e che siano assicurati la corretta
articolazione territoriale dei singoli interventi e
l'inserimento dell'intero sistema nell'ambito dell'assetto
del territorio (da parte della Direzione generale del
coordinamento territoriale).
Il <<quadro di riferimento>> per la programmazione
del settore appare complesso, in relazione alla stessa
natura del sistema dei trasporti, destinato ad interconnettere
i centri di attività distribuiti sul territorio,
che non è solo quello nazionale.
Infatti il <<sistema>> trova, innanzitutto,
un preciso riferimento nella programmazione e pianificazione
comunitaria, ed in particolare nel più ampio
sistema delle reti transeuropee, settore questo di
pregnante rilievo ai fini dell'integrazione socio-economica
a livello europeo; come espressamente indicato nel
<<Programma Europa 2000 plus - Cooperazione in
materia di assetto del territorio europeo>>.
La programmazione aeroportuale deve, poi, trovare una
sua corretta collocazione nell'ambito dello stesso
piano generale dei trasporti, articolato in piani di
settore (viabilità, ferrovie, sistemi portuali,
trasporto marittimo e idroviario, sistema aeroportuale,
interporti, mobilità urbana), per l'ovvia esigenza
di organizzare razionalmente connessioni, interazioni,
scambi.
Il complesso sistema, infine, deve - come si è
detto - inserirsi correttamente nell'assetto del territorio:
e ciò per l'esigenza, rilevata anche dal CIPET
nella delibera del 30 giugno 1993, che <<le localizzazioni
degli interventi proposti dal piano generale dei trasporti
risultino compatibili con un equilibrato sviluppo del
territorio>>; di <<correlare la programmazione
di un settore, pur di indubbia rilevanza, come quello
dei trasporti, con le strategie più complessive
concernenti l'assetto territoriale a livello nazionale>>;
di realizzare <<una integrazione della politica
dei trasporti con quella del territorio ... in quanto
risulta evidente che i trasporti non possono più
considerarsi una variabile indipendente dell'assetto
del territorio>>.
Le indicazioni del CIPET appaiono estremamente puntuali;
c di esse dovrà tenersi debito conto. Ai fini
dell'integrazione territoriale, del resto, l'art.1,
comma 6, della legge n.351/1995 prevede esplicitamente
una intesa ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente
della Repubblica n.616/1977 tra le due amministrazioni
interessate; e il Ministero dei lavori pubblici, in
particolare, è tenuto ai sensi dello stesso
art.81 ad esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento
e ad identificare le linee fondamentali dell'assetto
del territorio. Inoltre, per l'esercizio della funzione
ed il raggiungimento dell'intesa, il Ministero dei
lavori pubblici è l'unico organo statale dotato
di esperienza specifica; ma soprattutto, ha costituito
l'Osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni di
trasformazione territoriale, strumento indispensabile
per la conoscenza del territorio e dei suoi problemi
che, con il supporto tecnico dell'ENEA, è ormai
una realtà operante, sia pure non ancora a pieno
regime.
A. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INFRASTRUTTURAZIONE
AEROPORTUALE
1. La Direzione generale dell'aviazione civile provvede
alla programmazione, al coordinamento e al controllo
dell'attività di infrastrutturazione aeroportuale
nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.241, della
legge 11 febbraio 1994, n.109, modificata dal decreto-legge
3 aprile 1995 convertito nella legge 2 giugno 1995,
n.216, del decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n.543,
e della legge 3 agosto 1995, n.351.
2. Per assicurare l'inquadramento della programmazione
aeroportuale nelle linee fondamentali dell'assetto
del territorio, la D.G.A.C. promuove intese con la
Direzione generale del coordinamento territoriale,
anche chiedendo la convocazione di conferenze di servizi,
ogni qualvolta risulti necessario o opportuno l'esame
contestuale di interessi primari delle amministrazioni
statali o degli enti locali.
B. PIANI DI SVILUPPO AEROPORTUALE
1. La Direzione generale dell'aviazione civile provvede,
nel rispetto degli obiettivi di interesse generale
nel settore del trasporto aereo e delle infrastrutture
aeronautiche, delle linee fondamentali dell'assetto
del territorio e della pianificazione comunitaria,
a fissare le linee strategiche per la definizione dei
piani di sviluppo aeroportuale di cui all'art.1, comma
6, del decreto legge 28 giugno 1995, n.251, convertito
nella legge 3 agosto 1995, n.351. Tali piani indicano,
per l'intero ambito aeroportuale o per le aree comunque
interessate, la distribuzione delle opere e dei servizi,
sia pubblici che privati previsti, il quadro di consistenza
delle opere e la loro compatibilità con i vincoli
aeronautici, i tempi di attuazione, il programma economico-finanziario;
e possono prevedere la definizione edilizia delle opere
e dei manufatti compresi nel perimetro interessato.
2. Per la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale
gli Enti di Stato operanti sull'aeroporto, nonché
tutti i concessionari di attività aeroportuali
e l'Ente nazionale di assistenza al volo comunicano
i propri programmi organizzativi connessi con lo sviluppo
infrastrutturale ed operativo dell'aeroporto, alle
relative società di gestione totale aeroportuali.
Esse coordinano con le rispettive Direzioni circoscrizionali
(D.C.A.) lo sviluppo di proposte di piano che vengono
trasmesse alla Direzione generale dell'aviazione civile.
Le DD.CC.AA. in particolare coordinano anche le richieste
degli Enti di Stato e dell'E.N.A.V.
Per gli aeroporti ove non sono presenti società
concessionarie di gestione totale aeroportuale, tutte
le richieste devono essere inoltrate alla locale D.C.A.
che, dopo averle vagliate anche con la collaborazione
delle società a gestione parziale, provvede
alla definizione di una proposta coordinata di piano
e la invia alla D.G.A.C.
3. La Direzione generale dell'aviazione civile, verificata
la coerenza dei programmi con gli obiettivi di programmazione
settoriale, li elabora unitamente e approva in linea
tecnica il progetto del piano di sviluppo aeroportuale,
secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 6, della
legge n.351/1995.
Il progetto, approvato in conformità delle vigenti
disposizioni legislative, è sottoposto, ai sensi
dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n.616, al Ministero dei lavori pubblici
- Direzione generale del coordinamento territoriale,
che provvederà a trasmetterlo alla Regione,
alla Provincia e al Comune o ai Comuni interessati.
Il Ministero dei lavori pubblici promuove l'intesa
con la Regione interessata, accerta il rispetto delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio e rilascia
il provvedimento di autorizzazione di cui all'art.81
del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977,
eventualmente indicando limiti e prescrizioni; ovvero
lo restituisce per la rielaborazione.
La D.G.A.C. può chiedere alla Direzione generale
del coordinamento territoriale la convocazione di una
conferenza di servizi in ogni fase del processo per
la realizzazione dell'opera, a partire da quella propedeutica
della impostazione; ed in particolare quando intende
acquisire pareri, nulla osta e simili, previsti dall'ordinamento
vigente, di competenza delle amministrazioni preposte
alla tutela dei vincoli.
4. Il progetto del piano di sviluppo aeroportuale è
corredato, essenzialmente:
a) da una relazione tecnico-amministrativa che illustri
le principali caratteristiche dell'intervento progettato,
il rapporto con le linee fondamentali dell'assetto
del territorio, con la programmazione statale e comunitaria
nel settore dei trasporti, con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici e con la normativa vincolistica
nonché i dati circa la situazione proprietaria
delle aree;
b) dalle planimetrie progettuali nelle scale idonee
ad una corretta rappresentazione dell'intervento;
c) dai pareri visti e nulla osta eventualmente necessari
d) da elementi relativi alle risorse disponibili o prevedibili
per la realizzazione dell'opera.
5. Il procedimento per l'autorizzazione del piano di
sviluppo aeroportuale e il relativo provvedimento ai
sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della
Repubblica n.616/1977, comprendono la valutazione di
impatto ambientale (VIA), ove richiesta ai sensi delle
norme vigenti. Ai sensi dell'art.40, comma 2, della
legge 22 febbraio 1994, n.146 l'istruttoria tecnica
è effettuata unitamente sulla base di accordi
procedimentali promossi dal Presidente del consiglio
superiore dei lavori pubblici.
6. Il piano di sviluppo aeroportuale, autorizzato ai
sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della
Repubblica n.616/1977, comporta automatica variante
agli strumenti urbanistici vigenti, nonché dichiarazione
di pubblica utilità e di indifferibilità
e urgenza dell'opera nel suo complesso.
Ai sensi del menzionato art.1, comma 6, della legge
n.351/1995 la compatibilità urbanistica e l'autorizzazione
ad iniziare i lavori riguarda anche le singole opere
inserite nel piano approvato; per gli interventi che
non risultano inseriti in detto piano è necessario
il provvedimento autorizzativo ex art.81 del decreto
del Presidente della Repubblica n.616/1977, da rilasciare
sulla base del progetto esecutivo o definitivo.
7. Eventuali varianti, modifiche o integrazioni al piano
di sviluppo aeroportuale sono approvate e autorizzate
con lo stesso procedimento.
C. ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AEROPORTUALE
1. Le società concessionarie, ai fini della realizzazione
delle previsioni del piano di sviluppo aeroportuale,
trasmettono periodicamente alla Direzione generale
dell'aviazione civile il programma degli interventi
compresi nel piano relativi ad un periodo generalmente
di tre anni. Tale programma precisa tempi e modi della
realizzazione e contiene un piano finanziario che dimostri
la disponibilità delle risorse occorrenti. Al
programma sono allegati i progetti esecutivi o definitivi
delle eventuali opere che non sono state autorizzate,
ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della
Repubblica n.616/1977, in sede di piano di sviluppo
aeroportuale, tali progetti sono trasmessi alla Direzione
generale del coordinamento territoriale ai fini dell'autorizzazione
di cui al menzionato art.81 della D.G.A.C.
2. La Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi
dell'art.14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, approva
il programma delle opere da eseguire nel triennio e
lo trasmette alla DI.CO.TER. certificando la rispondenza
del programma al piano approvato .
D. SINGOLE OPERE DA ESEGUIRE NEGLI AEROPORTI NON INSERITE
IN PIANI GIÀ APPROVATI
1. Le opere e i manufatti che, nel piano di sviluppo
aeroportuale autorizzato ai sensi dell'art.81 del decreto
del Presidente della Repubblica n.616/1977, non sono
state inserite, nonché quelli da realizzare
in assenza di un piano di sviluppo aeroportuale approvato,
sono autorizzate come specificato nei punti successivi
2. Gli enti statali e i concessionari, le società
di gestione parziale e tutti gli operatori abilitati,
a norma di legge, ad operare nell'ambito del sedime
aeroportuale anche mediante l'esecuzione di manufatti
e opere - sempreché questi non siano già
stati approvati ed autorizzati - inviano alla Direzione
generale dell'aviazione civile per l'approvazione in
linea tecnica i relativi progetti, corredati da tutti
gli elementi necessari a valutare la loro compatibilità
con gli obiettivi della programmazione di settore ed
accompagnati dal parere favorevole della competente
Direzione circoscrizionale aeroportuale. Anche l'Ente
nazionale di assistenza al volo invia alla Direzione
generale dell'aviazione civile i progetti di propria
competenza, accompagnati dal parere favorevole della
D.C.A. e della società di gestione totale. Tutti
i soggetti operanti sugli aeroporti a gestione totale
attivano il procedimento di approvazione tramite la
locale società di gestione e la D.C.A. nei modi
indicati nel presente punto. Nello stesso modo operano
le società di gestione totale che hanno in corso
la progettazione o l'approvazione dei piani di sviluppo.
3. La Direzione generale dell'aviazione civile trasmette
(ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della
Repubblica n.616/1977) il progetto approvato alla DI.CO.TER.
che, accertata la conformità con le prescrizioni
urbanistiche o comunque, la compatibilità con
l'assetto del territorio, emette il provvedimento autorizzativo.
4. La Direzione generale dell'aviazione civile può
in ogni caso, qualora ne ravvisi l'opportunità
chiedere alla Direzione generale del coordinamento
territoriale di indire una conferenza di servizi per
un esame congiunto degli interessi coinvolti o per
l'acquisizione di pareri, nulla osta e simili.
E. OPERE MINORI
1. Le opere e gli interventi minori ricadenti nel sedime
aeroportuale che, ai sensi dell'art.26 della legge
28 febbraio 1985, n.47 e successive integrazioni e
modifiche, nonché della circolare del Ministero
dei lavori pubblici 30 luglio 1985, n.3356/25, possono
essere considerate opere interne e che sono subordinate
a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19
della legge n.241/l990 come modificato dall'art.2,
comma 10, della legge n.537/1993 e seguenti, devono
essere descritte negli appositi elaborati previsti
dalla legge n.47/1985 e preventivamente approvati dalla
D.C.A. locale. Gli elaborati devono contenere una relazione
firmata da un tecnico qualificato e abilitato che attesti
la conformità delle opere da realizzare alle
norme di sicurezza e igienico-sanitarie, alle raccomandazioni
e disposizioni vigenti sul territorio ed in campo aeroportuale.
Gli elaborati, vistati dalla D.C.A., dovranno essere
inviati in duplice copia alla D.G.A.C. ed in unica
copia alla locale società di gestione totale,
al Comune interessato per territorio, alla Regione
ed alla DI.CO.TER.
2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo di cui alla legge
5 agosto 1978, n.457, art.31, lettere b), c) e all'art.7
della legge 25 marzo 1962, n.94, che non siano compresi
nelle categorie di cui al citato art.26 della legge
n.47/1985 e successive integrazioni, le amministrazioni
procedenti trasmettono agli Enti indicati al punto
1 il progetto, nonché l'istanza di autorizzazione
ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della
Repubblica n.616/1977. Trascorsi novanta giorni senza
che il provvedimento richiesto sia stato emesso, l'istanza
si intende accolta, a meno che uno degli Enti in questione
contesti la natura di opera di manutenzione ordinaria
o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo.
F. INDIRIZZI FINALI
1. Nessuna opera da realizzare sul sedime aeroportuale,
che non risulti inserita nei piani di sviluppo aeroportuali
approvati secondo la presente circolare, può
essere iniziata se il relativo progetto non è
stato approvato in linea tecnica dalla Direzione generale
dell'aviazione civile, e autorizzato, ai sensi del
predetto art.81, nei modi indicati nella presente circolare.
2. Il procedimento per l'autorizzazione ed il relativo
provvedimento ai sensi dell'art.81 del decreto del
Presidente della Repubblica n.616/1977, a richiesta
della Direzione generale dell'aviazione civile, possono
comprendere gli aspetti di cui al punto 5 della lettera
B, anche per gli interventi non costituenti piani di
sviluppo aeroportuale, sulla base degli accordi procedimentali,
di cui allo stesso punto 5.
3. Il presente atto di indirizzo potrà essere
modificato attraverso l'accordo delle Direzioni interessate.
Esso sarà, comunque, riesaminato - ove risultasse
necessario - dopo l'entrata in vigore del regolamento
per la disciplina procedimentale dell'art.81 del decreto
del Presidente della Repubblica n.616/1977, per adeguarlo
alla nuova normativa.
(c) 1996 Note's