[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI E DEI LAVORI PUBBLICI 23 FEBBRAIO 1996, N.1408

(G.U. 21-5-96 n.117)

PROGRAMMAZIONE, APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AEROPORTUALE E DELLE OPERE DA REALIZZARE IN AMBITO AEROPORTUALE (DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, ART.1, COMMA 6, CONVERTITO NELLA LEGGE 3 AGOSTO 1995, N.351 )

La Direzione generale dell'aviazione civile (Ministero dei trasporti e della navigazione) e la Direzione generale del coordinamento territoriale (Ministero dei lavori pubblici) hanno concordato il seguente atto di indirizzo, relativo all'oggetto.

Premessa
Gli impianti e le opere aeroportuali sono parte integrante del sistema dei trasporti e, pertanto, sono elemento essenziale e qualificante dell'intero assetto del territorio. Ciò comporta l'esigenza che la programmazione degli impianti (da parte della Direzione generale dell'aviazione civile) sia effettuata nel rispetto delle indicazioni della programmazione relativa al sistema dei trasporti, nel suo complesso; e che siano assicurati la corretta articolazione territoriale dei singoli interventi e l'inserimento dell'intero sistema nell'ambito dell'assetto del territorio (da parte della Direzione generale del coordinamento territoriale).
Il <<quadro di riferimento>> per la programmazione del settore appare complesso, in relazione alla stessa natura del sistema dei trasporti, destinato ad interconnettere i centri di attività distribuiti sul territorio, che non è solo quello nazionale.
Infatti il <<sistema>> trova, innanzitutto, un preciso riferimento nella programmazione e pianificazione comunitaria, ed in particolare nel più ampio sistema delle reti transeuropee, settore questo di pregnante rilievo ai fini dell'integrazione socio-economica a livello europeo; come espressamente indicato nel <<Programma Europa 2000 plus - Cooperazione in materia di assetto del territorio europeo>>.
La programmazione aeroportuale deve, poi, trovare una sua corretta collocazione nell'ambito dello stesso piano generale dei trasporti, articolato in piani di settore (viabilità, ferrovie, sistemi portuali, trasporto marittimo e idroviario, sistema aeroportuale, interporti, mobilità urbana), per l'ovvia esigenza di organizzare razionalmente connessioni, interazioni, scambi.
Il complesso sistema, infine, deve - come si è detto - inserirsi correttamente nell'assetto del territorio: e ciò per l'esigenza, rilevata anche dal CIPET nella delibera del 30 giugno 1993, che <<le localizzazioni degli interventi proposti dal piano generale dei trasporti risultino compatibili con un equilibrato sviluppo del territorio>>; di <<correlare la programmazione di un settore, pur di indubbia rilevanza, come quello dei trasporti, con le strategie più complessive concernenti l'assetto territoriale a livello nazionale>>; di realizzare <<una integrazione della politica dei trasporti con quella del territorio ... in quanto risulta evidente che i trasporti non possono più considerarsi una variabile indipendente dell'assetto del territorio>>.
Le indicazioni del CIPET appaiono estremamente puntuali; c di esse dovrà tenersi debito conto. Ai fini dell'integrazione territoriale, del resto, l'art.1, comma 6, della legge n.351/1995 prevede esplicitamente una intesa ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977 tra le due amministrazioni interessate; e il Ministero dei lavori pubblici, in particolare, è tenuto ai sensi dello stesso art.81 ad esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento e ad identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio. Inoltre, per l'esercizio della funzione ed il raggiungimento dell'intesa, il Ministero dei lavori pubblici è l'unico organo statale dotato di esperienza specifica; ma soprattutto, ha costituito l'Osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni di trasformazione territoriale, strumento indispensabile per la conoscenza del territorio e dei suoi problemi che, con il supporto tecnico dell'ENEA, è ormai una realtà operante, sia pure non ancora a pieno regime.

A. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INFRASTRUTTURAZIONE AEROPORTUALE
1. La Direzione generale dell'aviazione civile provvede alla programmazione, al coordinamento e al controllo dell'attività di infrastrutturazione aeroportuale nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.241, della legge 11 febbraio 1994, n.109, modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 convertito nella legge 2 giugno 1995, n.216, del decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n.543, e della legge 3 agosto 1995, n.351.
2. Per assicurare l'inquadramento della programmazione aeroportuale nelle linee fondamentali dell'assetto del territorio, la D.G.A.C. promuove intese con la Direzione generale del coordinamento territoriale, anche chiedendo la convocazione di conferenze di servizi, ogni qualvolta risulti necessario o opportuno l'esame contestuale di interessi primari delle amministrazioni statali o degli enti locali.

B. PIANI DI SVILUPPO AEROPORTUALE
1. La Direzione generale dell'aviazione civile provvede, nel rispetto degli obiettivi di interesse generale nel settore del trasporto aereo e delle infrastrutture aeronautiche, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e della pianificazione comunitaria, a fissare le linee strategiche per la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale di cui all'art.1, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1995, n.251, convertito nella legge 3 agosto 1995, n.351. Tali piani indicano, per l'intero ambito aeroportuale o per le aree comunque interessate, la distribuzione delle opere e dei servizi, sia pubblici che privati previsti, il quadro di consistenza delle opere e la loro compatibilità con i vincoli aeronautici, i tempi di attuazione, il programma economico-finanziario; e possono prevedere la definizione edilizia delle opere e dei manufatti compresi nel perimetro interessato.
2. Per la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale gli Enti di Stato operanti sull'aeroporto, nonché tutti i concessionari di attività aeroportuali e l'Ente nazionale di assistenza al volo comunicano i propri programmi organizzativi connessi con lo sviluppo infrastrutturale ed operativo dell'aeroporto, alle relative società di gestione totale aeroportuali.
Esse coordinano con le rispettive Direzioni circoscrizionali (D.C.A.) lo sviluppo di proposte di piano che vengono trasmesse alla Direzione generale dell'aviazione civile. Le DD.CC.AA. in particolare coordinano anche le richieste degli Enti di Stato e dell'E.N.A.V.
Per gli aeroporti ove non sono presenti società concessionarie di gestione totale aeroportuale, tutte le richieste devono essere inoltrate alla locale D.C.A. che, dopo averle vagliate anche con la collaborazione delle società a gestione parziale, provvede alla definizione di una proposta coordinata di piano e la invia alla D.G.A.C.
3. La Direzione generale dell'aviazione civile, verificata la coerenza dei programmi con gli obiettivi di programmazione settoriale, li elabora unitamente e approva in linea tecnica il progetto del piano di sviluppo aeroportuale, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 6, della legge n.351/1995.
Il progetto, approvato in conformità delle vigenti disposizioni legislative, è sottoposto, ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, che provvederà a trasmetterlo alla Regione, alla Provincia e al Comune o ai Comuni interessati. Il Ministero dei lavori pubblici promuove l'intesa con la Regione interessata, accerta il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e rilascia il provvedimento di autorizzazione di cui all'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, eventualmente indicando limiti e prescrizioni; ovvero lo restituisce per la rielaborazione.
La D.G.A.C. può chiedere alla Direzione generale del coordinamento territoriale la convocazione di una conferenza di servizi in ogni fase del processo per la realizzazione dell'opera, a partire da quella propedeutica della impostazione; ed in particolare quando intende acquisire pareri, nulla osta e simili, previsti dall'ordinamento vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.
4. Il progetto del piano di sviluppo aeroportuale è corredato, essenzialmente:
a) da una relazione tecnico-amministrativa che illustri le principali caratteristiche dell'intervento progettato, il rapporto con le linee fondamentali dell'assetto del territorio, con la programmazione statale e comunitaria nel settore dei trasporti, con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e con la normativa vincolistica nonché i dati circa la situazione proprietaria delle aree;
b) dalle planimetrie progettuali nelle scale idonee ad una corretta rappresentazione dell'intervento;
c) dai pareri visti e nulla osta eventualmente necessari
d) da elementi relativi alle risorse disponibili o prevedibili per la realizzazione dell'opera.
5. Il procedimento per l'autorizzazione del piano di sviluppo aeroportuale e il relativo provvedimento ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, comprendono la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove richiesta ai sensi delle norme vigenti. Ai sensi dell'art.40, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n.146 l'istruttoria tecnica è effettuata unitamente sulla base di accordi procedimentali promossi dal Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici.
6. Il piano di sviluppo aeroportuale, autorizzato ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, comporta automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, nonché dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dell'opera nel suo complesso.
Ai sensi del menzionato art.1, comma 6, della legge n.351/1995 la compatibilità urbanistica e l'autorizzazione ad iniziare i lavori riguarda anche le singole opere inserite nel piano approvato; per gli interventi che non risultano inseriti in detto piano è necessario il provvedimento autorizzativo ex art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, da rilasciare sulla base del progetto esecutivo o definitivo.
7. Eventuali varianti, modifiche o integrazioni al piano di sviluppo aeroportuale sono approvate e autorizzate con lo stesso procedimento.

C. ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AEROPORTUALE
1. Le società concessionarie, ai fini della realizzazione delle previsioni del piano di sviluppo aeroportuale, trasmettono periodicamente alla Direzione generale dell'aviazione civile il programma degli interventi compresi nel piano relativi ad un periodo generalmente di tre anni. Tale programma precisa tempi e modi della realizzazione e contiene un piano finanziario che dimostri la disponibilità delle risorse occorrenti. Al programma sono allegati i progetti esecutivi o definitivi delle eventuali opere che non sono state autorizzate, ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, in sede di piano di sviluppo aeroportuale, tali progetti sono trasmessi alla Direzione generale del coordinamento territoriale ai fini dell'autorizzazione di cui al menzionato art.81 della D.G.A.C.
2. La Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi dell'art.14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, approva il programma delle opere da eseguire nel triennio e lo trasmette alla DI.CO.TER. certificando la rispondenza del programma al piano approvato .

D. SINGOLE OPERE DA ESEGUIRE NEGLI AEROPORTI NON INSERITE IN PIANI GIÀ APPROVATI
1. Le opere e i manufatti che, nel piano di sviluppo aeroportuale autorizzato ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, non sono state inserite, nonché quelli da realizzare in assenza di un piano di sviluppo aeroportuale approvato, sono autorizzate come specificato nei punti successivi
2. Gli enti statali e i concessionari, le società di gestione parziale e tutti gli operatori abilitati, a norma di legge, ad operare nell'ambito del sedime aeroportuale anche mediante l'esecuzione di manufatti e opere - sempreché questi non siano già stati approvati ed autorizzati - inviano alla Direzione generale dell'aviazione civile per l'approvazione in linea tecnica i relativi progetti, corredati da tutti gli elementi necessari a valutare la loro compatibilità con gli obiettivi della programmazione di settore ed accompagnati dal parere favorevole della competente Direzione circoscrizionale aeroportuale. Anche l'Ente nazionale di assistenza al volo invia alla Direzione generale dell'aviazione civile i progetti di propria competenza, accompagnati dal parere favorevole della D.C.A. e della società di gestione totale. Tutti i soggetti operanti sugli aeroporti a gestione totale attivano il procedimento di approvazione tramite la locale società di gestione e la D.C.A. nei modi indicati nel presente punto. Nello stesso modo operano le società di gestione totale che hanno in corso la progettazione o l'approvazione dei piani di sviluppo.
3. La Direzione generale dell'aviazione civile trasmette (ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977) il progetto approvato alla DI.CO.TER. che, accertata la conformità con le prescrizioni urbanistiche o comunque, la compatibilità con l'assetto del territorio, emette il provvedimento autorizzativo.
4. La Direzione generale dell'aviazione civile può in ogni caso, qualora ne ravvisi l'opportunità chiedere alla Direzione generale del coordinamento territoriale di indire una conferenza di servizi per un esame congiunto degli interessi coinvolti o per l'acquisizione di pareri, nulla osta e simili.

E. OPERE MINORI
1. Le opere e gli interventi minori ricadenti nel sedime aeroportuale che, ai sensi dell'art.26 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive integrazioni e modifiche, nonché della circolare del Ministero dei lavori pubblici 30 luglio 1985, n.3356/25, possono essere considerate opere interne e che sono subordinate a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge n.241/l990 come modificato dall'art.2, comma 10, della legge n.537/1993 e seguenti, devono essere descritte negli appositi elaborati previsti dalla legge n.47/1985 e preventivamente approvati dalla D.C.A. locale. Gli elaborati devono contenere una relazione firmata da un tecnico qualificato e abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, alle raccomandazioni e disposizioni vigenti sul territorio ed in campo aeroportuale. Gli elaborati, vistati dalla D.C.A., dovranno essere inviati in duplice copia alla D.G.A.C. ed in unica copia alla locale società di gestione totale, al Comune interessato per territorio, alla Regione ed alla DI.CO.TER.
2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge 5 agosto 1978, n.457, art.31, lettere b), c) e all'art.7 della legge 25 marzo 1962, n.94, che non siano compresi nelle categorie di cui al citato art.26 della legge n.47/1985 e successive integrazioni, le amministrazioni procedenti trasmettono agli Enti indicati al punto 1 il progetto, nonché l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977. Trascorsi novanta giorni senza che il provvedimento richiesto sia stato emesso, l'istanza si intende accolta, a meno che uno degli Enti in questione contesti la natura di opera di manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo.

F. INDIRIZZI FINALI
1. Nessuna opera da realizzare sul sedime aeroportuale, che non risulti inserita nei piani di sviluppo aeroportuali approvati secondo la presente circolare, può essere iniziata se il relativo progetto non è stato approvato in linea tecnica dalla Direzione generale dell'aviazione civile, e autorizzato, ai sensi del predetto art.81, nei modi indicati nella presente circolare.
2. Il procedimento per l'autorizzazione ed il relativo provvedimento ai sensi dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, a richiesta della Direzione generale dell'aviazione civile, possono comprendere gli aspetti di cui al punto 5 della lettera B, anche per gli interventi non costituenti piani di sviluppo aeroportuale, sulla base degli accordi procedimentali, di cui allo stesso punto 5.
3. Il presente atto di indirizzo potrà essere modificato attraverso l'accordo delle Direzioni interessate. Esso sarà, comunque, riesaminato - ove risultasse necessario - dopo l'entrata in vigore del regolamento per la disciplina procedimentale dell'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, per adeguarlo alla nuova normativa.






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