(G.U. 05-07-96, n.156)
DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 1996, N.242, CONTENENTE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N.626, IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO. DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE.
PREMESSA.
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine
alla applicazione del decreto in oggetto in relazione
alle modifiche apportate dal decreto legislativo n.242/1996
vengono diramate con la presente circolare le più
urgenti indicazioni operative al fine di agevolare
in adempimento uniforme della nuova disciplina.
1. Significato della locuzione <<aziende industriali
con più di 200 addetti>> esclusivamente
ai fini della decorrenza degli obblighi stabilita dall'art.30,
comma 3, del decreto legislativo n.242/1996.
L'art.30, comma 3, del decreto legislativo n.242/1996
ha stabilito che gli obblighi di cui all'art.4, commi
1, 2, 4 e 11, decorrono dal 1o gennaio 1997 per tutte
le aziende in generale, e dal 1o luglio 1996 per le
sole aziende elencate nell'art. 8, comma 5, lettere
a), b), c), d), e) ed f).
In particolare, per le aziende di cui alle lettere e)
ed f) il parametro della tipologia dell'azienda è
stato integrato con quello del requisito dimensionale,
ossia con il riferimento alla consistenza numerica
degli addetti. per cui, diventano rilevanti ai fini
dell'abbreviazione dei termini di decorrenza, le <<aziende
industriali>> nel caso in cui occupino più
di 200 addetti (lettera e), e le <<industrie
estrattive>> nel caso in cui occupino più
di 50 addetti (lettera f).
Al riguardo con riferimento ai quesiti pervenuti, sono
necessari due chiarimenti.
Il primo, relativo alle modalità di computo del
numero degli addetti quando siano presenti nell'ambito
dell'azienda, una o più unità produttive,
quali quelle definite dall'art.2, lettera i). In tale
ipotesi, il parametro numerico deve essere riferito
direttamente a ciascuna delle unità produttive
e non all'azienda nel suo complesso. Di modo che, se
un'azienda industriale è costituita da due unità
produttive, ciascuna con meno di 200 addetti, la decorrenza
dei termini, per entrambe le unità produttive
(e quindi per tutta l'azienda) è quella del
1o gennaio 1997. Analogamente, se le unità produttive
hanno differente consistenza numerica, avranno diverse
decorrenze dei termini.
Il secondo chiarimento è relativo al significato
da attribuire alla locuzione <<aziende industriali>>.
Al riguardo, si ritiene che per individuare quali tipi
di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria
<<aziende industriali>>, si debba fare
riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad
indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia
eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi,
previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario
genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura
sostanziale dell'attività in concreto svolta
con l'aggettivo <<industriali>> si è
voluto escludere le aziende agricole e si è
voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività
dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò
consegue che tutte le aziende che svolgono attività
diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette
alla produzione di servizi (attività amministrative,
finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione,
commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione,
ecc.), non rientrarlo nella categoria <<aziende
industriali>> e per esse trova applicazione la
decorrenza del 1o gennaio 1997, a prescindere dalla
consistenza degli addetti.
2. Decorrenza dei termini per l'adempimento degli obblighi
di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori
e pronto soccorso, di cui agli articoli 12 e 15 del
decreto legislativo n.626/1994 come modificato dal
decreto legislativo n.242/1996.
Gli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n.626/1994,
come modificato dal decreto legislativo n.242/1996
stabiliscono vari obblighi in materia di prevenzione
incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso.
A tali obblighi il datore di lavoro deve adempiere
anche tenendo conto della specificità dei rischi
legati alle attività espletate, agli ambienti
di lavoro e alle modalità organizzative ed esecutive
dei lavori. Per tale motivo, sotto il profilo concettuale
e metodologico, l'adempimento di tali obblighi deve
essere strettamente collegato alla valutazione dei
rischi in generale, di cui all'art.4, comma 1, e, pertanto,
anche la decorrenza dei termini per l'adempimento di
tali obblighi deve essere quella stabilita per la valutazione
dei rischi, ossia il 1o luglio 1996 e il 1o gennaio
1997.
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