(G.U. 20-3-96, n.67)
PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N.626, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.
Art.1. PROROGA DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.
1. I termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626, non ancora decorsi alla data del 25 novembre
1995, sono differiti fino alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n.146, correttivo
ed integrativo del citato decreto legislativo n 626
del 1994.
Art.2. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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