(G.U. 18-1-1996, n.14)
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
(testo coordinato con la legge di conversione n.120 del 6-3-96, pubblicato su G.U. 13-3-96, n.61)
Art.1
<<1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi
di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti
i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi
all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze,
l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia
di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del
palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali,
per completare l'impresa del Vocabolario storico della
lingua italiana, per la realizzazione del XIII Congresso
dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche
e protostoriche, per interventi di sistemazione della
biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale
dei Lincei, nonché per urgenti e indifferibili
interventi di recupero e restauro delle strutture dei
duomo di Pavia e per la ricostruzione e ristrutturazione
del teatro comunale "Amintore Galli" di Rimini,
è autorizzata la spesa di lire 94,8 miliardi,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali, nonché di
lire 2 miliardi, quale contributo alla provincia di
Forlì Cesena, per la realizzazione del XIII
Congresso dell'Unione internazionale delle scienze
preistoriche e protostoriche, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali
e ambientali. All'onere della spesa valutato in lire
94,8 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>>.
2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può
stipulare, per le finalità di cui al comma 1,
apposite convenzioni con università ed enti
di ricerca.
<<Art.1 bis.
E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno
1996 a favore del teatro lirico sperimentale "Adriano
Belli" di Spoleto, a titolo di contributo per
le celebrazioni del cinquantenario della fondazione
del teatro medesimo, nonché per la parziale
reintegrazione degli oneri sostenuti per l'organizzazione
del concorso internazionale "Orpheus".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>>.
Art.2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere
per la conversione in legge.
(c) 1996 Note's