(G.U. 20-1-96, n.16)
PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N.626, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.
Art.1. PROROGA DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA
DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.
1. In attesa dell'emanazione, ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n.146, del
decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.626, i termini previsti
dal citato decreto legislativo n.626 del 1994, non
ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono
differiti fino e non oltre il 19 marzo 1996.
Art.2. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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