[Note's] DECRETO LEGGE 19 GENNAIO 1996, N.28

(G.U. 20-1-96, n.16)

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N.626, IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.

Art.1. PROROGA DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.
1. In attesa dell'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n.146, del decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, i termini previsti dal citato decreto legislativo n.626 del 1994, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono differiti fino e non oltre il 19 marzo 1996.

Art.2. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




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