(G.U. 25-1-1996, n.20)
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA PRIVATA.
Capo I
REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE
Art.1. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1994, N.724
1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724
come modificato dall'articolo 14 del decreto legge
23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n.85, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: <<É esclusa la sanatoria degli
abusi edilizi posti in essere da soggetti sottoposti
a procedimento penale per i reati di cui agli articoli
416-bis o 648-bis del codice penale, o da terzi per
loro conto. Tale esclusione viene meno nel caso in
cui nei confronti interessato sia emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere,
di proscioglimento, di assoluzione o sentenza di annullamento
ancorché con rinvio.>>;
b) al comma 4, quarto periodo, le parole: <<dalla
data di entrata in vigore della presente legge>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data
di scadenza del termine per la presentazione della
domanda>>;
c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito
il seguente: <<Le citate sanzioni non si applicano
nel caso in cui il versamento sia stato effettuato,
nei termini, per errore ad ufficio incompetente alla
riscossione dello stesso>>;
d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole:
<<31 marzo 1995>> sono sostituite dalle
seguenti: <<15 dicembre 1995, purché la
domanda sia stata presentata nei termini>>;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: <<31
marzo 1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 marzo 1996>>;
f) al comma 11, secondo periodo, le parole: <<Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro
il 31 dicembre 1996>>;
g) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
<<Le regioni possono modificare, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive modificazioni, le norme di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n.10. La misura del contributo di concessione,
in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla
loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione
in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico
dei comuni, nonché alle loro caratteristiche
geografiche, non può risultare inferiore al
70 per cento di quello determinato secondo le norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il potere di legiferare in tal senso
è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta
data; decorso inutilmente tale termine , si applicano
le disposizioni vigenti alla medesima data.>>;
h) al comma 18 le parole: <<modificativi di quelli>>
sono sostituite dalle seguenti: <<modificative
di quelle>>;
i) alla tabella B, le parole: <<10.000 a mq>>,
riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite
dalle seguenti: <<10.000 a mq oltre all'importo
previsto fino a 750 mc>>;
l) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:
<<e degli oneri concessori>> e la parola:
<<dovuti>> è sostituita dalla seguente:
<<dovuta>>, alle lettere a), b) e c) sono
soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>>.
2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere
a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato dall'articolo
14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85,
è fatto salvo il quinto comma dell'articolo
34 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni.
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA
E DISPOSIZIONI VARIE
Art.2. DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI SANATORIA E
D'INTERVENTO NELLE ZONE INTERESSATE DALL'ABUSIVISMO
1. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro
delle Finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.207 del 5 settembre 1994, e in
data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini
per il versamento dell'importo fisso e della restante
parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n.724. Con decreto del Ministro
delle Finanze, di concerto con i Ministri dei Lavori
pubblici e del Tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalità
e i termini per il versamento dell'oblazione per la
definizione delle violazioni edilizie da parte dei
soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini
per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono
fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione
della restante parte dell'oblazione sono fissati a
60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto
e per il versamento degli oneri di concessione allo
scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo
di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, e al decreto-legge
27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.431, il versamento dell'oblazione
non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria
prevista dell'articolo 15 della citata legge n.1497
del 1939.
3. Con decreto del ministro del tesoro, di concerto
con il ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità
di rimborso delle differenze non dovute e versate a
titolo di oblazione. Coloro che hanno presentato domanda
di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987,
per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di
diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo
39 della citata legge n.724 del 1994, e successive
modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare
il credito a loro favore scaturito dal diniego della
prima domanda di condono edilizio con il debito derivato
dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda
di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo
39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche
mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente
l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante
dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n.724. La quota eccedente
tali importi, versata all'entrata dello Stato, è
riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal
presente comma, con decreto del Ministro del Tesoro,
su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori pubblici.
4. I comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci
le somme versate a titolo di oneri concessori per la
sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo
del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono
impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme
per far fronte ai costi di istruttoria delle domande
di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per
anticipare i costi per interventi di demolizione delle
opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive modificazioni, per le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché
per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale
delle aree interessate all'abusivismo. I comuni che,
ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23
dicembre 1994, n.724, hanno adottato provvedimenti
per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione
con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una
quota parte delle somme vincolate per la costituzione
di un apposito fondo di garanzia, per l'autorecupero,
con l'obbiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi
alle predette opere con progetti di intervento comunale.
5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio
delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare
i fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati
da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero
nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni
possono anche avvalersi di liberi professionisti o
di strutture di consulenze e servizi.
6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamità naturali, è esclusa nei
casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti
abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione
di indennizzi è altresì esclusa per gli
immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724,
come integrato dal presente decreto, le costruzioni
abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari,
fermi restando i divieti previsti nei commi quarto
e quinto dell'articolo 9 della legge 1o marzo 1975,
n.47, e successive modifiche e integrazioni.
8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo
13 del decreto legge 12 gennaio 1988, n.2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n.68,
i comuni riferiscono annualmente al ministero dei Lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma
4.
9. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella
allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.47, deve intendersi
applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti
di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.
10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate
o il corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive modificazioni, che non siano
stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo
di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo
29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati
dai comuni entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sulla base della normativa regionale specificamente
adottata.
Art.3. COMMISSARI AD ACTA
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei Lavori pubblici,
ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, su richiesta
del Sindaco, del Comitato regionale di controllo, ai
sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n.142,
su segnalazione del Prefetto competente per territorio,
ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza
del Sindaco.
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione
di opere abusive è possibile avvalersi, per
il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa fra il ministro dei lavori pubblici ed il
ministro della difesa.
Art.4 OSSERVATORI REGIONALI E OSSERVATORIO NAZIONALE
SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO
1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo
23 della legge 28 febbraio 1985, n.47, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, possono istituire gli osservatori
regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono
delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità
giudiziaria competente e dei propri uffici.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, istituisce
un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio
che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del
fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e
per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito
con personale del ministero dei lavori pubblici, si
avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale
collaborazione con altri Ministeri competenti e con
le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione
al personale ed alle strutture.
Art.5. NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n.142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali
al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei
relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non
adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto
di scioglimento del consiglio è adottato di
concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche nei
confronti degli organi delle comunità montane
e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti
urbanistici>>.
2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n.142,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis)
del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli
strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo
regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano
provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza
del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta
giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine,
l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione
al Prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane.>>.
3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte
della regione e, ove prevista, della provincia o di
altro ente locale, avviene entro centottanta giorni
dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che
lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico
corredato della necessaria documentazione; decorso
infruttuosamente il termine, che può essere
interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani
si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione,
il termine di cui all'articolo 39 comma 1, lettera
c-bis), della legge 8 giugno 1990, n.142, ridotto della
metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.
4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), e
2-bis, della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificata
dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono
dal 1o gennaio 1995.
Art.6. NORME TRANSITORIE E SANZIONATORIE
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria
ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n.724, come integrata dal presente decreto, gli atti
tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo
17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni
e integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano
validità di diritto. Ove la nullità sia
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato
e trascritta, può essere richiesta la sanatoria
retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo
contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, sempreché
non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni
a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata
sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente
articolo è decurtato l'importo eventualmente
già versato per la registrazione dell'atto dichiarato
nullo.
2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n.47, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli
estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento in una o più rate, dell'intera somma
dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio
nonché il parere favorevole dell'autorità
preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui
al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n.47, introdotto dall'articolo 7, comma 13, del
presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente
decreto, sia subordinata a tale parere favorevole.
Verificatosi il silenzio-assenso disciplinato dall'articolo
39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724, nel
predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità,
i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme
dovute, dichiarazione dell'autorità preposta
alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo
precedente, dichiarazione di parte che il comune non
ha provveduto a emettere provvedimento di sanatoria
nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della
citata legge n.724 del 1994. Nei successivi atti negoziali
è consentito fare riferimento agli estremi di
un precedente atto pubblico che riporti i dati sopraccitati.
Le norme del presente articolo concernenti il contributo
concessorio non trovano applicazione per le domande
di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, si applicano
anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre
1993, n.560, nonché ai trasferimenti di immobili
di proprietà di enti di assistenza e previdenza
e delle amministrazioni comunali.
Art.7. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI OPERE
PUBBLICHE
1. Il Ministero dei Lavori pubblici, entro il 31 marzo
1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento
o di esecuzione di opere di propria competenza che
per qualunque ragione risultino sospese, anche in via
di fatto da più 4 mesi, alla data del 31 dicembre
1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro
dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria
nell'ambito di procedimenti penali nonché dei
casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione
di impatto ambientale.
2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori
fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale
e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione
appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente
hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità
degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione
dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati
con decreto del ministro dei Lavori pubblici.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il ministro dei
Lavori pubblici nomina una o più commissioni.
Fanno parte della commissione magistrati amministrativi,
contabili o avvocati dello Stato cui è affidata
la presidenza, nonché almeno un funzionario,
con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli
centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori
pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi
collegiali sono determinati con decreto del Ministro
dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
Tesoro. La relativa spesa è posta a carico del
capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero
dei Lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni
per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio
1995.
5. La commissione esamina le ragioni della sospensione
e formula al Ministro le proposte conseguenti entro
90 giorni.
6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo
la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere
ripresa e portata a conclusione.
7. Possono essere oggetto di riesame di cui al presente
articolo anche le revoche di affidamenti intervenute
a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia
sia stata successivamente sospesa o che siano state
abrogate.
8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, ferme restando le rispettive competenze in ordine
all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono
chiedere al ministro dei Lavori pubblici l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo alle
procedure di affidamento e di realizzazione di lavori
di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni
indicate nel presente articolo.
9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2,
le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
provvedono, per quanto di loro competenza, a esaminare
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i casi relativi ad
affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur
rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo,
possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo,
anche su istanza delle imprese interessate.
10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
Ministro dei Lavori pubblici relativi alla costituzione
e al funzionamento della commissione di cui al comma
3.
11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente
articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS.
In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei
Lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore
straordinario e degli organi che subentrano nei poteri
di questo.
12. I compensi spettanti ai componenti degli organi
collegiali nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli
strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire
40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni
per l'esercizio 1995.
Capo III
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI
PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE
DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
Art.8. MODIFICA ALLE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
URBANISTICO-EDILIZIA
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n.47, sono apportate
le modifiche e integrazioni recate dal presente articolo.
2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: <<quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori>>
sono sostituite dalle seguenti: <<60 giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora
non siano notificati i provvedimenti definitivi di
cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde
efficacia.>>.
3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, é inserito
il seguente:
<<In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione
di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione,
a spese del responsabile delle opere abusive.>>.
4. All'articolo 9, comma terzo è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Quando la restituzione
in pristino non sia possibile o non consenta il recupero
dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di
cui al periodo precedente, l'amministrazione competente
impone il pagamento di una indennità determinata
con i criteri e le modalità previste dalle citate
leggi 1o giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497,
solo in caso di accertato danno paesistico>>.
5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: <<varianti>>
sono inserite le seguenti: <<non essenziali>>.
6. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: <<Fanno eccezione
le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato
originario.>>.
7. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
<<Gli atti di cui al secondo comma del presente
articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati
di destinazione urbanistica, possono essere confermati
anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa,
mediante atto redatto nella stessa forma del precedente,
al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni
urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno
in cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>.
8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: <<, nonché i ricorsi
giurisdizionali, di cui al secondo comma.>>.
9. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito
il seguente:
<<Il ministero delle Finanze - Dipartimento del
territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono
a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici
da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti
in conformità ai criteri e alle specifiche previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 30 dicembre
1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n.133.>>.
10. All'articolo 31, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
<<Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato
si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del
bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento
delle unità abitative alle altezze minime ai
sensi dell'articolo 43 secondo comma, lettera b) e
terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.457, purché
non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto.>>.
11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, al
comma 1o, il primo e secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: <<Fatte salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree
sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato
dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di parere,
esso si intende reso in senso favorevole.>>.
12. All'articolo 32 così come modificato dall'articolo
39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dopo
il secondo comma è inserito il seguente:
<<Il rilascio della concessione edilizia o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili
soggetti alle leggi 1o giugno 1939, n.1089, 29 giugno
1939, n.1497 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n.431, nonché in relazione a vincoli imposti
da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici,
a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche
nonché dei parchi nazionali e regionali qualora
istituiti prima dell'abuso, è subordinato al
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>.
13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo
comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985,
n.47, il comma 2 dell'articolo l-sexies del decreto
legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.431, e le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29
giugno 1939, n.1497, non si applicano nei casi di sanatoria
previsti dal presente decreto.
14. Gli atti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto legge 27 giugno 1985, n312 convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, sono
adottati con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali
interessati. I pareri dovranno essere espressi entro
sessanta giorni.
Art.9. SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione
in materia di programma pluriennale di attuazione,
anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo
13 della legge 28 gennaio 1977, n.10, e dell'articolo
6 del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94,
e successive modificazioni, secondo principi che ne
circoscrivano la funzione alla programmazione della
formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti
o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati
territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento
con il programma triennale dei lavori pubblici del
comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio
interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà
alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione
degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione
comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti
urbanistici sono inserite nel programma triennale dei
lavori pubblici del comune.
2. I Comuni sono obbligati a istruire e definire gli
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle previsioni
degli strumenti urbanistici generali, con priorità
per le aree incluse, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei programmi pluriennali di
attuazione approvati e ancorché scaduti nei
casi in cui non riservino o non abbiano riservato con
apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa
pubblica.
3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1985, n.47, per quelle di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché
per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
interessanti immobili residenziali, l'IVA è
dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile
1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire
550 miliardi per il 1994 e in lire 915 miliardi per
il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle
entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n.724.
4. L'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n.493, è sostituito dal seguente:
<<Articolo 4 (Procedure per il rilascio della
concessione edilizia).
1. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato
il nominativo del responsabile del procedimento di
cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n.241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
eventualmente convocando una conferenza di servizi
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n.241, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto e la propria valutazione sulla conformità
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
Il termine può essere interrotto una sola volta
se il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero
dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile
del procedimento formula una motivata proposta all'autorità
competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
I termini previsti al presente comma sono raddoppiati
per i comuni con più di 200.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento deve richiedere, entro il termine
di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia.
Qualora questa non si esprima entro il termine predetto
il responsabile del procedimento è tenuto comunque
a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere
una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato.
Il regolamento edilizio comunale determina i casi in
cui il parere della commissione edilizia non deve essere
richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, qualora il progetto presentato non sia in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento
dell'attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma
5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente
della Giunta regionale competente il quale, nell'esercizio
di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi un commissario ad acta che, nel termine
di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario
ad acta non può richiedere il parere della commissione
edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività
del commissario di cui al presente comma sono a carico
del comune interessato.
7. In alternativa alla presentazione di istanza di concessione
edilizia, per gli interventi di seguito elencati, se
non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati
o approvati, con i regolamenti edilizi vigenti e con
le altre norme vigenti, e ferma restando la necessità
delle altre autorizzazioni da queste richieste, gli
interessati possono effettuare denuncia di inizio dell'attività
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'art.2, comma
10 della legge 24 dicembre 1993, n.537; tale facoltà
non è ammessa per gli immobili soggetti a vincolo
conservativo dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero
compresi nella zona di tipo A di cui all'articolo 2
del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97
del 16 aprile 1968:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali
ed esposizioni di merci a cielo libero;
d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche
in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza
opere a ciò preordinate nei casi in cui esisteva
la regolamentazione di cui all'art.25, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n.47, come sostituito
dal comma 13 del presente articolo;
f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
g) aree destinate ad attività sportive senza
creazione di volumetrie;
h) opere interne alle costruzioni che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile;
i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si
rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni,
a seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici;
l) varianti a concessioni già rilasciate che
non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie,
che non cambino la destinazione d'uso e la categoria
edilizia e non alterino la sagoma e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia;
m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto
su cui insiste il fabbricato.
n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.
8. La denuncia di cui al comma 7 è sottoposta
al termine massimo di validità fissato in anni
tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare
al comune la data di ultimazione dei lavori.
9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la
facoltà di denuncia di inizio di attività
ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima
disciplina definita dalle norme nazionali e regionali
vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio
di concessione edilizia.
10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, l'interessato deve presentare, con
la denuncia di inizio dell'attività, una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato, nonché
dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri
la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme
di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista
abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo
finale che attesti la conformità dell'opera
al progetto presentato.
11. Agli sensi del comma 10 il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359
e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non
veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione
ne dà comunicazione al competente ordine professionale
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità
dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità
dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e
dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla
restante normativa sullo svolgimento dell'attività
edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione delle opere stesse e comunque in
misura non inferiore a lire un milione. In caso di
denuncia di inizio di attività effettuata quando
le opere sono già in corso di esecuzione la
sanzione si applica nella misura minima. La mancata
denunzia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.20
della legge 28 febbraio 1985, n.47. E' fatta salva
l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per
le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
13. L'ultimo comma dell'art.25, della legge 28 febbraio
1985, n.47, è sostituito dal seguente:
<<Le regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto legge
24 gennaio 1996, n.30, con proprie leggi dettano norme
relative al mutamento della destinazione d'uso degli
immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono
fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti.>>.
14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province
e delle comunità montane, la deliberazione,
con la quale il progetto viene approvato o l'opera
autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione
edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere
corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che attesti la conformità del progetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché
l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle
norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.
15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali
e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
16. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi
contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo
48 della legge 5 agosto 1978, n.457; comma sesto dell'art.2
della legge 24 dicembre 1979, n.650; articoli 7 e 8
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94;
articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n.47;
comma 2 dell'art.7 della legge 9 gennaio 1989, n.13;
comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,
n.122.>>.
5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici
nei comuni montani non destiate ad abitazione sono
sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione
da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:
a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture
prefabbricate amovibili, di volume complessivo non
superiore metri cubi 150, realizzate su fondi rustici
di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici
o idrogeologici non sanabile.
Art.10 OPERE DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO E/O ARCHITETTONICO
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e
V della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive
modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico
e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750
metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto
la superficie terrestre, purché il loro valore
artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto
con specifico parere espresso dalla competente soprintendenza
ai beni culturali, architettonici ed artistici, purché
sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per
le opere sanabili.
Art.11. OPERE RIGUARDANTI SEDI DI COMUNITÀ TERAPEUTICHE
O NECESSARIE ALL'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e
V della legge 28 febbraio 1995, n.47, e successive
modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della
legge 28 gennaio 1977, n.10, per le seguenti opere
realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali
sia stata già presentata richiesta di concessione
o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo
13 della legge 28 febbraio 1985, n.47:
a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche
per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre
i 750 metri cubi;
h) opere strettamente necessarie all'abbattimento di
barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni
accessori alla proprietà e alla residenza di
portatori di handicap che ne abbiano necessità.
2. Lo scorporo delle aliquote previsto dall'articolo
39 comma 9, terzo periodo, terzo periodo, della legge
23 dicembre 1994, n.724, si estende, per le istituzioni
legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero
dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.
Art.12. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
(c) 1996 Note's