(G.U. 24-7-1996, n.172)
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
(Questo decreto reitera con modifiche e integrazioni il D.L.499/95, D.L.396/95, il D.L.296/95, il D.L.188/95, D.L.155/96, D.L.286/96)
Capo I
NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA
Art.1. UTILIZZO DELLE MAGGIORI ENTRATE DA FONDI EX GESCAL
1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 1
febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate
al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così
utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione
urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle
Gazzette Ufficiali n.302 del 28 dicembre 1994 e n.55
del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata
dello Stato per esser riassegnati con decreto del Ministro
del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo
3, primo capoverso;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo
2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n.457, con le modalità di cui al punto 4.3 della
delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n.60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi
da destinare alla soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai
sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 1994,
da utilizzare per le finalità di cui all'articolo
11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
nonché per la realizzazione, da parte degli
istituti autonomi per le case popolari comunque denominati,
di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione
per uso abitativo al fine di garantire la mobilità
di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità
le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi
dei suddetti fondi;
e) lire 17 miliardi, per la finalità di cui all'articolo
5.
2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n.457, possono essere
finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione
urbana.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri
e le modalità di concessione dei finanziamenti
e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari
categorie sociali destinatarie degli interventi di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma
1, lettera c).
Art.2. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE FINANZIARIE PER
I PROGRAMMI STRAORDINARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. I programmi straordinari di edilizia residenziale
agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n.94, dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.118,
e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n.67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori
non siano iniziati alla data di entrata in vigore del
presene decreto per il mancato rilascio della concessione
edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei
lavori entro il 31 luglio 1996. Nel caso di mancato
inizio dei lavori entro tale data, il segretariato
generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.),
nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni
l'elenco dei programmi per i quali non è stata
rinascita la concessione edilizia. Il presidente della
giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, nomina un commissario "ad
acta" il quale provvede entro i successivi trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari
"ad acta", nei dieci giorni successivi alla
scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato
generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi
per i quali è stata rilasciata la concessione
edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il
rilascio della concessione, il segretariato generale
del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.
2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n.94, i cui lavori non siano
ancora iniziati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio
dei lavori entro il 31 luglio 1996. Nel caso di mancato
inizio dei lavori entro tale data, il segretariato
generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore
affidatario del programma, procede alla revoca del
finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione
edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.
3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al
comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero,
pur essendo iniziati, non siano stati completati, si
applicano, in deroga alle procedure finanziarie già
stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato
generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei
programmi suddetti, le disposizioni del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994.
Per la quota parte dei lavori già eseguiti alla
data di entrata in vigore del prescritto decreto, si
applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali
vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla
copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra
si provvede con le disponibilità derivanti dai
fondi residui e dalle economie già realizzate
sui programmi stessi, nonché con le minori spese
derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di
edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo
4 del decreto-legge 23 gennaio 1982 n.9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94.
Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento alle
aliquote I.V.A., eventuali somme non utilizzate sono
destinate alle finalità di cui all'articolo
2, comma primo, lettera f). della legge 5 agosto 1978,
n.457.
4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già
assegnati in attuazione dei programmi straordinari
previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge
7 febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n.118, e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 1l marzo 1988, n.67, resisi disponibili
per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati
per l'assegnazione definitiva di contributi che sono
stati deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali
somme non utilizzate sono destinate alle finalità
di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n.457, ivi compresi i fondi destinati
dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento
del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974,
n.658, convertito con modificazioni, dalla. legge 15
febbraio 1975, n.7.
5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione
nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo
2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n.457, per i quali è stata data applicazione
alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 5 ottobre 1993 n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi,
non siano iniziati entro e non oltre il 31 luglio 1996.
6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo
22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n.179, è
prorogato al 31 dicembre 1996.
Art.3. PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMI
EX ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1991, N.152,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 LUGLIO
1991, N.203
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio
1992, n.179, come modificato dall'articolo 10 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre l993, n.493, dopo terzo periodo
sono inseriti i seguenti <<la disponibilità
del Ministero dei lavori pubblici è incrementata
dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi
ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n.203, purché gli
accordi di programmi proposti dal Ministero dei lavori
pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni
locali. Tali disponibilità, ivi compresa la
somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici le
somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo
nel biennio successivo.>>.
2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in
applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e dall'articolo
8 del decreto-legge ottobre 1993, n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché
non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti
previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito
delle disponibilità esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. La ratifica di detti
programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione
dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti
non possono essere liquidati in pendenza della ratifica.
L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene
senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari
all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
e non ancora definiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. A tale fine viene accantonata
una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per
cento del complessivo importo.
Art.4. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE
1. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio
1992, n.179, introdotto dall'articolo 7 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, è sostituito
dal seguente:
<<8-bis. Il presidente della giunta regionale,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R.
l'elenco degli interventi per i quali non si è
pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori
pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n.142. All'accordo di
programma partecipano anche i rappresentanti delle
categorie degli operatori pubblici e privati del settore.
I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo
di programma, sono restituiti alle disponibilità
finanziarie da ripartire tra le regioni.>>.
Art.5. INDAGINI CONCERNENTI LA FATTIBILITÀ E
LA COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI CON LA TUTELA
DEGLI INTERESSI STORICI, ARTISTICI, ARCHITETTONICI
E ARCHEOLOGICI.
1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a), b) e c), e dell'articolo 2,
possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità
degli interventi e la compatibilità degli stessi
con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici
ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari
per la tutela di detti interessi sono affidati dal
comune nel rispetto della normativa sugli appalti e
sulla base delle indicazioni formulate dall'Amministrazione
preposta alla tutela dell'interesse stesso.
2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con
i fondi di cui all'articolo l, comma l, lettera e).
Art.6. DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LETTERA R-BIS)
DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 AGOSTO
I978, N.457
1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera r-bis)
del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto
1978, n.457, è utilizzato dal Ministero dei
lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione,
anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione
di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone
urbane di rilevante interesse per presenze storiche,
artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di
servizi. Il predetto importo è versato all'entrata
dello Stato per essere riassegnato, con decreto del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.
Art.7. ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE NELLE ZONE
AD ALTA TENSIONE ABITATIVA
1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinato all'uso
abitativo può essere stabilito con riferimento
al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno
di acquisizione, oppure può essere determinato
in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato
sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio
1978, n.392, con possibilità di aumentare il
prezzo cosi ottenuto fino al 20%.
2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n.629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.25,
e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29
ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n.899.
Art.8. ESPERTI
1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della
legge 5 agosto 1978, n.457, possono essere scelti anche
tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2
della legge 2 aprile 1968, n.507.
Art.9. TASSO DI INTERESSE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Ai commi 12, lettera b), e 18 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n.560, le parole <<interesse
pari al tasso legale,>> sono sostituite dalle
seguenti: <<interesse pari al rendimento medio
lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta
(Rendistato),>>.
Art.10. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI PROVENTI DELLE
ALIENAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E DELL'ESTINZIONE DI ALTRI DIRITTI.
1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n.560, è sostituito dal seguente:
<<13. I proventi delle alienazioni degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma
1 e al comma 2, lettera a), delle alienazioni di cui
ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione
del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati
alle finalità indicate al comma 5, rimangono
nella disponibilità degli enti proprietari e
sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle
case popolari competente per territorio, comunque denominato,
nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972 n.1036, e versati in un apposito conto corrente
denominato "fondi CER destinati alle finalità
della legge 560/93", istituito presso la sezione
di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10,
comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n.130.>>.
Art.11. ANAGRAFE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge
23 dicembre 1994, n.724, dopo le parole: <<Tutte
le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche
territoriali,>> sono inserite le seguenti: <<esclusi
gli istituti autonomi delle case popolari, comunque
denominati.>>.
Art.12 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia
residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge
17 febbraio 1992, n.179, devono intendersi comprensive
della determinazione e della revisione dei limiti di
reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione
dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22
della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art.13. INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA STATALE
1. E' differita al 30 settembre 1996 l'entrata in vigore
delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente
all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968,
n.292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione
straordinaria di beni immobili statali, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.368.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n.46, è differito al 30
giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali
e per gli edifici di proprietà pubblica.
3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo
3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.109, è
da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo
provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159
dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo
stato di previsione per lo stesso anno 1996.
Art.14 ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali,
al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione
degli interventi di edilizia scolastica, convocano
apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo
14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.241.
Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità,
ove prescritta, anche in conseguenza della mancata
comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente
convocate, delle proprie valutazioni entro il termine
fissato nella convocazione, le relative determinazioni
sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione
del consiglio regionale, su proposta del sindaco o
del presidente dell'amministrazione provinciale, anche
agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma
2-bis.
2. I commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 1991, n.430, e dell'articolo
5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
possono:
a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate
all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso
l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di
cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte
dal presidente della regione interessata, previa deliberazione
del consiglio regionale, su proposta del commissario;
b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento
degli incarichi di progettazione per opere che comportino
una spesa superiore a 500 milioni, in conformità
alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo
del mutuo concesso.
3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi
equivale a dichiarazione di pubblica utilità
e di urgenza ed indifferibilità delle opere,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge
3 gennaio 1978, n.1.
4. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge 22 luglio 1996, n.388, in relazione alle
procedure di affidamento o di esecuzione di opere di
edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto
previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può
essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale
competente, dal commissario ad acta, dal prefetto o
dal provveditore agli studi.
5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro
quattro anni dalla nomina del commissario ad acta,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
regione interessata, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, può delegare al commissario i
poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1994, n.496, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n.370.
6. La cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere mutui per un importo non superiore a 200
miliardi di lire, a comuni e province per interventi
di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse
del territorio nazionale, di cui all'obbiettivo 1 indicato
all'allegato 1 al regolamento CEE n.2081/93, con requisiti
di necessità ed urgenza, di celere esecuzione
o di completamento funzionale, individuati con apposito
programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione,
sentite le regioni e gli enti locali interessati, e
approvato dal CIPE. I pareri delle regioni e degli
enti locali sono espressi entro venti giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono
resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento
dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello
Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di
cui all'art.4 comma 2, del decreto legge 23 giugno
1995, n.244, convertito , con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n.341. In caso di mancato affidamento
dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data
della concessione del mutuo , ai relativi adempimenti
provvede un commissario <<ad acta>> nominato
dalla regione; ove questa non provveda nel termine
di trenta giorni, il commissari <<ad acta>>
è nominato dal governo.
7. Allo scopo di consentire un più esaustivo
utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno
delle iniziative in materia di edilizia scolastica,
le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art.1
della legge 23 dicembre 1991, n.430, comunque disponibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno
1996, secondo le medesime modalità indicate
nella legge di riferimento; nello stesso termine, e
con le medesime procedure, potrà essere disposta
una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorché
già concessi. Il termine di cui all'art.5, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
è differito al 30 giugno 1996.
8. Fermo restando quanto indicato nell'art.4 della legge
8 agosto 1994, n.496, i finanziamenti disposti ai sensi
della legge 23 dicembre 1991, n.430, possono essere
revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la regione competente che dovrà formulare
il proprio parere nei 10 giorni successivi, qualora,
nel termine perentorio del 31 dicembre 1995 gli enti
locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora
attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi
mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque,
ove, entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi.
Le risorse che si renderanno così disponibili
saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione
di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti
di necessità ed urgenza, di celere esecuzione
o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni
anche diverse da quelle di originaria assegnazione
dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse,
non superiore a lire otto miliardi, può essere
utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione,
per interventi di edilizia scolastica sperimentale,
anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca
od altri enti di comprovata qualificazione.
Capo II
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE
Art.15. ORDINANZE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI GRAVE
CRISI AMBIENTALE
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate
nelle Gazzette Ufficiali n.75 del 31 marzo 1994 e n.81
dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 1994),
del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.261 dell'8 novembre 1994),
dell'8 novembre 1994 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 10 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.273 del 22 novembre 1994),
del 4 gennaio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.20 del 25 gennaio 1995), del 31 marzo 1995 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 20 aprile 1995) e
del 14 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni
di grave crisi ambientale in atto in talune aree del
territorio nazionale.
2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per quali siano
già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti
da disponibilità esistenti su capitoli di spesa
e dalla revoca di finanziamenti già destinati
ad interventi ambientali, è autorizzata, anche
in deroga; all'articolo 17, comma 3, della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, la
riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente
capitolo dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.
3. Per il completamento degli interventi di risanamento
della laguna di Orbetello è autorizzata la spesa
di lire 8.800 milioni per l'anno 1995, da trasferire
all'apposito commissario. Al relativo onere si provvede
a carico delle disponibilità iscritte al capitolo
7584 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.
Art.16. INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
1. Per il completamento dei programmi di interventi
adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni
ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno
1989, n.227, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1989, n.283, e al fine di consentire il trasferimento
delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B,
della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativi al Programma
triennale 1994-1966 per la tutela ambientale, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi,
in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di
lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi
per l'anno l997.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per
l'anno 1995 si provvede a carico dello stanziamento
del capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
3. Per il completamento dei programmi di interventi
adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto
1989, n.305, è autorizzata la spesa di lire
5.130 milioni pel l'anno 1997. Al relativo onere si
provvede a carico delle proiezioni dello stanziamento
del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1996.
4. Al fine di completare i programmi di intervento per
le aree a rischio di cui allarticolo 6 della legge
28 agosto 1989, n.305, è autorizzata la spesa
di lire 4000 milioni per lanno 1995 e di lire 4870
milioni per lanno 1997. Al relativo onere si provvede
a carico dello stanziamento del capitolo 7705 dello
stato di previsione del Ministero dellambiente per
lanno 1995 e relative proiezioni per lanno 1997.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le
risorse di cui ai commi 1, 3 e 4 ai soggetti interessati
in conformità la ripartizione disposta con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
6 Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica
per la tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493,
individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21
dicembre 1993, così come modificata dalle delibere
CIPE 5 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente
rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente
all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire
291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente,
sulla base di stanziamenti di lire 238.000 milioni
e di lire 290.500 previsti nella tabella C della legge
28 dicembre 1995, n.550, nonché delle disposizioni
di cui al comma 4.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani
di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge
28 agosto 1989, n.305, predisposti anche a stralcio,
il Ministero dell'ambiente può utilizzare i
moduli procedimentali della programmazione negoziata,
così come regolamentata dal decreto-legge 8
febbraio 1995, n.32, convertito dalla legge 7 aprile
1995 n.104, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero
dell'ambiente, può stipulare accordi di programma
con gli enti di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 8 luglio 1986, n.349.
8. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale
di progetti di opere il cui valore sia di entità
superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative
verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le
conseguenti necessità logistiche ed operative,
è posto a carico del soggetto committente il
progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore
delle opere da realizzare, che è riassegnata
con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del
Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.17 NORME PER LA TUTELA DEL SUOLO
1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 12 luglio 1993 n.275, come
modificato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge
8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, è differito
al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti
finalizzati alla semplificazione degli adempimenti
da richiedere con particolare riferimento alle utenze
minori. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia dal 1o luglio 1995.
2. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della
legge 5 gennaio 1994, n.36, come modificato ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n.584, per la richiesta da parte degli utenti
delle captazioni nelle aree protette, è differito
sino alla data di approvazione del piano per il parco
ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre
1991, n.394.
3. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge
27 dicembre 1953, n.959, qualora non venga raggiunta
la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della
stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio,
è versato dai concessionari di grandi derivazioni
d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto
entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme
sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione
agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata
dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base
ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1953, n.959. A decorrere dal 1o gennaio 1995
le disponibilità esistenti sul conto corrente
fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi
della legge 27 dicembre 1953, n.959, sono versate nel
capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli
di bilancio di cui al presente comma.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli
3404, 3405, 3406, 3407, dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici.
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa
di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.253,
nei limiti delle risorse disponibili, si intendono
comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi
alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni
e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi
alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di
formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale
delle autorità di bacino di rilievo nazionale
e del bacino sperimentale del fiume Serchio.
6. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato
ad anticipare alla regione Campania, a valere sulle
risorse allo stesso assegnate per le finalità
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, e successive modificazioni ed integrazioni,
gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti
ed accertati alla data del 31 dicembre 1995 in relazione
alle cinque gestioni sequestratarie degli impianti
di depurazione della regione Campania, fermo restando
l'obbligo da parte dei soggetti esattori di versare
i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione
agli enti gestori degli impianti. La materiale corresponsione
degli importi è subordinata ad atto formale
della regione Campania con il quale la stessa assume
la consegna dei cinque impianti entro il 31 dicembre
1995 e si impegna ad elaborare un piano finanziario
che prevede, a partire dal 1o gennaio 1996, la restituzione
degli importi anticipati, nella misura di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legge 23 giugno 1995, n.244
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.341. L'attività gestionale relativa
ai cinque impianti, esercitata dopo la scadenza di
quella contrattualmente a suo tempo prevista e sino
al 31 dicembre 1995, sarà oggetto di apposito
accertamento tecnico amministrativo, cui si provvederà
mediante commissioni, ciascuna composta da tre membri,
da nominarsi dal Ministro dei lavori pubblici. Gli
oneri relativi al funzionamento delle commissioni saranno
a carico delle stesse risorse assegnate al Ministero
dei lavori pubblici per le finalità di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96. I compensi
spettanti ai membri delle commissioni sono determinati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro.
7. Conservano validità ed efficacia le procedure
già regolanti l'attività dei soppressi
organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno,
adottate dal commissario ad acta ex articolo 9 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, nei procedimenti
posti in essere relativi all'attività a lui
demandata dallo stesso decreto legislativo.
8. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
8-quater, dell'articolo 12. del decreto-legge 5 ottobre
1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n.493, si applica anche al personale
in servizio presso le autorità di bacino di
rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco
o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al terzo periodo del comma 8-quater,
dell'articolo 12, del decreto legge 5 ottobre 1993,
n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n.493.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1992, n.505, le parole: <<Per la realizzazione
delle opere idrogeologiche necessarie per completare
la diga del Bilancino>> sono sostituite dalle
seguenti: <<Per la realizzazione degli interventi
per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle
opere connesse>>.
Art.18 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per 1a conversione in legge.
(c) 1996 Note's