(G.U. 26-8-1996, n.199)
DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E POLITICHE AMBIENTALI E TERRITORIALI, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO EDILIZIO NEI CENTRI URBANI
Art.1. IMPIANTISTICA SPORTIVA
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
7 agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei
programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati
al 31 dicembre 1996. I mutui sono concessi dall'Istituto
per il credito sportivo utilizzando per la copertura
del relativo onere contributivo lo stanziamento di
cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre
1991, n.412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti,
a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione
pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata
al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi,
rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento
a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di
altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo,
sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli
interessi.
2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le competenze statali in materia di impiantistica
sportiva già appartenenti al soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare
le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive
organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo
comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio
1983, n.217.
Art.2. INTERVENTI NEL SETTORE ABITATIVO
1. Le disponibilità di competenza della regione
Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
12 settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 1983, n.637, al netto delle
somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo
10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n.493
sono destinate alla copertura delle carenze contributive
relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali
di incentivazione edilizia. La messa a disposizione
e la erogazione delle disponibilità anzidette
viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici
- Segretariato generale del CER - direttamente in favore
degli istituti di credito mutuanti previa rendicontazione
effettuata con modalità stabilite dal Segretariato
medesimo.
2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma
previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993 n.493 nel comma 1 del citato
articolo 8 la parola <<sessanta>> è
sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni
di edificazione all'articolo 8 comma 2 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, la parola: <<centoventi>>
è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
4. Il termine previsto dall'articolo 3 comma 5 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n.551 convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 1989 n.61 relativo alla concessione
della assistenza della forza pubblica, è prorogato
di trenta mesi a decorrere dal 1o gennaio 1994.
5 Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n.551 convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, devono intendersi
nel senso che al prefetto è attribuita 1a potestà,
oltre che di fissare criteri generali per l'impiego
della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti
di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione,
con esclusione soltanto di quelli non aventi origine
da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente
i tempi e 1e modalità della concessione della
medesima, in correlazione con le situazioni di volta
in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione
delle richieste dell'ufficiale giudiziario.
Art.3. INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo
1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992 n.493, relativo
all'espletamento dei compiti del comitato di esperti
istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi
di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 5 ottobre
199O, n.279 convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1990, n.360.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1990, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1990, n.360, è sostituito dai seguenti:
<<1. Per gli interventi di consolidamento e restauro
della torre di Pisa, il comitato di undici esperti
di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri
integrato da due membri scelti tra storici dell'arte
medioevale e dal direttore dell'istituto centrale per
il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali
e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche
in deroga alla normativa vigente, all'individuazione
e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo,
stabilendo i tempi, i costi e le modalità di
esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il
soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonché
all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione
delle modalità per la successiva fruizione del
monumento. Il Comitato, ai fini della redazione del
progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale
della collaborazione dell'istituto centrale per il
restauro. Il Comitato sovrintende all'attività
di controllo delle condizioni della torre e attiva
gli interventi necessari alla sicurezza della stessa.
2. Per la prosecuzione degli interventi di restauro
e consolidamento della torre di Pisa, è autorizzata
una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno
degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per gli
anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali>>.
3. La facoltà di acquisizione di edifici indicata
all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio
1985, n.16, è estesa agli anni 1993 e seguenti,
in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo
8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n.16 del 1985.
4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo
<<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo
1, approvato con decisione della Commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento
CEE n.2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi
e prestiti per l'attuazione del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento
della quota di competenza nazionale del predetto programma
operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti
è autorizzata a versare al conto corrente di
tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n.183, l'ammontare determinato
dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo
7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il termine per l'attuazione dell'accordo di programma
relativo alla Val Basento.
6. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20
dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti
sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto
delle delibere stesse e nei termini temporali allo
scopo stabiliti con decreto del Ministero del bilancio
e della programmazione economica.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n.520. si intendono
riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre
1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria
che, sulla base delle rispettive norme statutarie,
svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attività
di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica
e finalità diverse, tra cui quelle di cui al
capo V del testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie,
approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n.523,
continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
di tali ultime funzioni. In caso di attività
promiscue, alla separazione del patrimonio provvede
il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti.
8. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio
1994, n.35, è differito al 31 dicembre 1996.
9. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
<<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992
sono conservate nel conto dei residui passivi per essere
erogate nell'esercizio 1995 all'Università degli
studi di Siena.>>.
10. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici possono
essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi
delle speciali procedure disposte con i commi terzo,
quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto
1977, n.546, e successive modificazioni. Entro il 31
dicembre 1996 possono comunque essere utilizzate, per
le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione
delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le
somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n.67, iscritte in conto
residui indipendentemente dall'anno di provenienza.
11. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice
colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale
colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali
con istituti di credito speciale o sezioni autonome
e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 23 dicembre l992, n.505, e
dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è prorogata
sino al 30 giugno 1996.
12. L'Ente nazionale per le strade ente pubblico economico
istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n.143, mantiene la denominazione di ANAS.
13. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario
vige fino a quando non viene adottato il bilancio di
cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143,
e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano
ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n.143, ed alle altre leggi speciali
ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1995. All'ANAS sono attribuiti altresì i residui
passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Art.4 INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE
1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 1988, n.475, va interpretato nel senso che
esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non
provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni
3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n.10, convertito con modificazioni, dalla legge
4 marzo 1987, n.119, e sostituito dal seguente:
<<1. I titolari di impianti di molitura delle
olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare
a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio
1976, n.319, e successive modificazioni, sono tenuti
a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1997, domanda
di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo.
La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera
e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo
o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito
dei reflui, nonché delle aree disponibili per
eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda
medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata
alla regione.>>.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
26 gennaio 1987, n.10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 maggio 1987, n.119, prorogato, da ultimo,
dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n.158,
è differito al 30 giugno 1997.
4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, dei decreto
legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n.59, per la presentazione
della denuncia di detenzione di esemplari di specie
indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato
C, parte I, del regolamento CEE n.3626/82 del Consiglio
del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta
stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione
delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini
appartenenti alle specie Testudo hermanni (testuggine
comune), Testudo graeca (testuggine graeca) e Testudo
marginata (testuggine marginata), per le quali è
possibile autocertificare, entro il 31 dicembre 1995,
l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo
1 della legge 7 febbraio 1992, n.150, così come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio
1993, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo legge, n.59, non si applica nei confronti
di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti,
la suddetta autocertificazione.
5. Il termine di cui all'articolo 12, comma 12, comma
1-ter, del decreto legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59,
è prorogato al 30 giugno 1996.
6. All'articolo 15 comma 11 secondo periodo, della legge
11 febbraio 1992, n.157, le parole: <<dalla stagione
venatoria 1994-1995>> sono sostituite dalle seguenti:
<<dal 31 luglio 1997>>. All'articolo 36,
comma 6, della medesima legge le parole: <<entro
e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della stessa>> sono sostituite dalle seguenti:
<<entro e non oltre il 31 luglio 1997>>.
All'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima
legge, le parole: <<entro il 1o gennaio 1995>>
sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31
dicembre 1996>>.
7. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela
ambientale e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo
1 della legge 28 agosto 1989, n.305, e del programma
triennale per le aree naturali protette e dei suoi
aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre
1991 n.394, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e in
conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli
di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche
di nuova istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni
interessate.
8. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre
1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556,
1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411, e 8360,
iscritti nella tabella n.19, Ministero dell'ambiente,
mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge
28 agosto 1995, n.359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n436, e quelle di cui
al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica, ancora
da impegnare alla data del 31 dicembre 1994, sono ulteriormente
conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre
1996.
9. Il termine del 30 giugno 1996 previsto dall'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n.96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
1995, n.206, è prorogato al 31 dicembre 1997.
Art. 5 DIRITTI AEROPORTUALI
1. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge
23 dicembre 1995, n.573, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1996, n.71, sono differiti
al 31 dicembre 1996.
2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, secondo
e terzo periodo, del decreto legge 28 giugno 1995,
n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n.351, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1996 ed al 30 giugno 1997.
Art.6. ATTIVITÀ DI RECUPERO EDILIZIO NEI CENTRI
URBANI
1. Al fine del recupero edilizio il sindaco con propria
ordinanza, individua gli edifici che costituiscono
fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza
o l'incolumità. Agli edifici così individuati
si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto
comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di
urgenza, necessità ed indifferibilità
delle opere.
2. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui
al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo
11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n.115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n.247.
3. Con delibera del consiglio comunale è approvato
il regolamento per la determinazione dei canoni e per
l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo
28, quinto comma, lettera b), della legge 5 agosto
1978, n.457. La residenza negli alloggi individuati
ai sensi del comma 1 costituisce titolo di preferenza
per la successiva assegnazione.
Art.7 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI NEL COMUNE
DI NAPOLI
1. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero
degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati
con le modalità di cui all'articolo 1, comma
1, il comune è autorizzato ad utilizzare anche
le residue disponibilità, fino a concorrenza
dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse
assegnazioni effettuate dal CIPE, sul fondo per il
risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo
3 della legge 14 maggio 1981, n.219.
Art.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.244, convertito con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n.341, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: <<15 ottobre 1995>>
sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre
1996>>;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti
di cui all'articolo 60, comma primo, del regio decreto
18 novembre 1923, n.2440, relativamente alle attività
demandate al commissario ad acta di cui al comma precedente
scade alla data di cessazione delle stesse.>>.
2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n.341, l'importo di lire 230 miliardi è
destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali
da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo
39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n.76.
3. Per la gestione delle opere infrastrutturali di cui
al comma 2 e contestualmente al loro trasferimento
alle regioni interessate, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato assegna alle regioni
stesse un contributo straordinario nel limite complessivo
di 12 miliardi di lire per il 1996, 10 miliardi per
il 1997 e 8 miliardi di lire per il 1998. Il predetto
è ripartito tra le regioni secondo criteri e
modalità fissati dal ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
4. Gli oneri di cui al comma 3 sono posti a carico,
nella misura massima di lire 30 miliardi, dei mutui
di cui all'articolo 9 del decreto legge 23 febbraio
1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n.85.
Art.9. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(c) 1996 Note's