(G.U. 2-3-1996, n.52 supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA DALL'ART.3, COMMA 27, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335, IN MATERIA DI DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E DI INVESTIMENTO DEGLI STESSI IN CAMPO IMMOBILIARE
TITOLO I
PROGRAMMI DI CESSIONE E NUOVO MODELLO GESTIONALE
Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle
norme di cui all'art.3, comma 27, della legge 8 agosto
1995, n.335, disciplina l'attività in campo
immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica
elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge
20 marzo 1975, n.70, ed altresì di quelli di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e
di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti,
per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme
del trasferimento della proprietà degli stessi
e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti
immobiliari secondo principi di trasparenza, economicità
e congruità di valutazione economica.
2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento
della proprietà, non trovano applicazione riguardo
ai beni di proprietà degli enti che gli stessi
utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o
soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente
collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali. Nell'individuazione
dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione
e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione
fra gli stessi al fine di una possibile unificazione
di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorale
il servizio all'utenza.
3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano
gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi
di prestazione a favore dei beneficiari, della tutela
previdenziale e ad investire quote delle riserve in
immobili a copertura di tali quote si pongono i beni
individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio
sul, patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
di cui all'articolo 10 relativi in particolare alle
seguenti tipologie:
a) immobili la cui alienazione determinerebbe gravi
ripercussioni di carattere sociale in relazione alle
specifiche caratteristiche del mercato immobiliare
e delle zone di ubicazione degli immobili, anche con
riferimento alla tipologia reddituale e alle caratteristiche
medie di composizione del nucleo familiare, proprie
dei relativi conduttori;
b) immobili di particolare pregio storico-monumentale
per i quali possono essere previsti specifici programmi
di valorizzazione;
c) immobili di cui al comma 2,
d) immobili ad uso non abitativo interessati da specifici
progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre
anni una redditività in linea con quella di
mercato; i progetti sono sottoposti a preventiva verifica
dell'Osservatorio di cui all'art.10 che accerta anche
i presupposti della effettiva redditività. In
caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di
redditività ipotizzati, gli enti sono tenuti
ad inserire gli immobili nei piani di cessione.
4. La copertura delle riserve tecniche può in
ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione
di titoli rappresentativi di beni immobili.
Art.2. AVVIO DEL NUOVO PROCESSO GESTIONALE E PROGRAMMI
DI CESSIONE
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale fissa i criteri e parametri omogenei a cui
gli enti si attengono per un organica ricognizione
del loro patrimonio immobiliare, da completare nei
successivi sei mesi. Detta ricognizione, finalizzata
alla rilevazione e sistemazione di tutti i dati necessari
per la definizione dei programmi di cessione di cui
alle successive disposizioni anche per quanto riguarda
le effettive destinazioni d uso e delle utenze e le
esigenze di adeguamento de}le classificazioni catastali,
può essere realizzata dagli enti tramite le
società già costituite e le collaborazioni
già acquisite contrattualmente dai medesimi
enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le predette finalità e per quelle di cui
al comma 2, gli enti possono avvalersi di un apposito
centro unitario di servizi.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1,
i medesimi enti, nei successivi tre mesi, nell'ambito
della programmazione e degli indirizzi definiti dai
rispettivi consigli di indirizzo e vigilanza e, negli
altri casi, dai consigli di amministrazione, determinano
programmi di cessioni del patrimonio immobiliare, previa
valutazione, unitamente agli enti locali aventi competenza
in materia degli effetti di dette cessioni sui diversi
mercati immobiliari anche tenendo conto delle caratteristiche
socio-economiche delle diverse aree. I programmi vanno
formulati, attraverso un confronto preventivo fra i
competenti organi degli enti, in modo da: massimizzare
le opportunità di integrazioni operative e dei
sistemi informatici; realizzare l'omogeneità
dei criteri di comportamento e delle procedure; ricercare
sinergie nell'impiego del patrimonio immobiliare, anche
attraverso permute, fra gli enti e altri soggetti pubblici;
definire strategie contrattuali comuni nella esternalizzazione
della gestione e nelle dismissioni.
3. I suddetti programmi devono inderogabilmente prevedere:
a) l'affidamento della gestione degli immobili a società
specializzate secondo i criteri di cui all'art.3, anche
in funzione della valorizzazione degli immobili in
relazione ad ipotesi progettuali di trasformazione,
recupero e riqualificazione dei beni articolate sul
piano della fattibilità economica. amministrativa
e tecnica;
b) l'alienazione dei beni, con riferimento ai conduttori
degli stessi e in applicazione dei criteri di cui all'art.6;
c) il conferimento degli immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare secondo i criteri e le procedure
di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.86, e successive
integrazioni e modificazioni;
d) il conferimento degli immobili a società immobiliari
delle quali i fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e
integrazioni, detengano azioni o quote ai sensi della
lettera d) dell'art.6, comma 1, del medesimo decreto.
4. Con successive integrazioni dei piani, definite in
base agli indirizzi forniti dai consigli di indirizzo
e vigilanza degli enti e, negli altri casi, dai consigli
di amministrazione, vengono indicate le percentuali
di cessione da realizzare negli anni successivi, in
misure tali che assicurino una regolarità nelle
cessioni medesime anche per evitare, con riferimento,
fra l'altro, alle condizioni del mercato immobiliare
e alle necessità di bilancio dagli stessi enti,
una loro concentrazione temporale, e che nel complesso
prevedano la conclusione dei procedimenti relativi
alla cessione totale degli immobili nel termine massimo
di 5 anni, eccezione fatta per gli immobili di cui
l'ente conserva la titolarità ai sensi del presente
decreto.
5. I programmi generali di cessione, le integrazioni
agli stessi e i progetti specifici di cui alle precedenti
disposizioni sono inviali al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale che, nei successivi quaranta
giorni, tenendo conto delle considerazioni espresse
con motivato parere dall'Osservatorio di cui all'art.10
anche in relazione alle esigenze di coordinamento delle
attività immobiliari degli enti con riguardo
agli effetti sul mercato immobiliare complessivo, formula
eventuali rilievi e osservazioni in merito ai predetti
programmi e successive integrazioni. Sulla base dei
predetti rilievi e osservazioni i competenti organi
degli enti, nei successivi 30 giorni, approvano definitivamente
i programmi generali, le integrazioni e i progetti
specifici provvedendo a farne tempestiva esecuzione.
Art.3. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A SOGGETTI SPECIALIZZATI
1. Attraverso deliberazioni dei competenti organi, gli
enti affidano alle società di gestione, individuate
previa gara pubblica, mandati con rappresentanza inerenti
la gestione di tutti i beni immobili, ivi compresi
quelli posti a copertura delle riserve tecniche, e
comunque evitando di assumere impegni contrattuali
che possano ostacolare l'attuazione dei piani di trasferimento
definiti.
2. Por l'istruttoria e la definizione tecnica delle
gare di appalto, ivi compresa 1a redazione dei bandi
di gara e dei capitolati, gli enti si avvalgono della
collaborazione dell'Osservatorio di cui all'art.10.
3. La selezione e l'individuazione delle società
di gestione avverrà mediante apposite gare pubblicizzate
secondo le normative vigenti. L'aggiudicazione dell'appalto
è effettuata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e delle migliori
garanzie di efficacia e qualità dell'azione
tecnico-ammininistrativa da porre in essere.
4. Gli enti stipulano i contralti con le società
di gestione in termini coerenti con gli indirizzi emanali
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'affidamento in gestione, ai fini della complessiva
amministrazione attiva del patrimonio, può comprendere
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili,
la gestione dei servizi condominiali, la riscossione
dei canoni, l'attivazione delle procedure previste
in caso di morosità, la stipula e il rinnovo
dei contratti di locazione. Eventuali nuove attività,
relative al patrimonio affidato in gestione e non comprese
nei contratti precedentemente stipulati, vanno comunque
affidate in gestione secondo le procedure di cui al
comma 1.
5. Al fine di favorire l'accesso alle gare anche ad
operatori piccoli e medi può prevedersi un dimensionamento
dei lotti che tenga conto dell'articolazione dimensionale
del sistema di imprese che operano nel settore.
Art.4. CONTENUTI DEI CONTRATTI DI GESTIONE
1. I contratti di gestione, che possono riguardare anche
quote parti del complesso della proprietà immobiliare
dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti
principi ispiratori:
a) rappresentanza esterna del mandante da parte del
mandatario;
b) responsabilità contabile ed economica della
gestione a carico del mandatario;
c) responsabilità civile e amministrativa della
gestione dei beni da parte del mandatario, che ne è
consegnatario agli effetti civili e di sicurezza, con
obbligo da parte di quest'ultimo della stipula di idonee
polizze assicurative a copertura dei connessi rischi;
d) garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente
mandante assicurato all'atto del conferimento del mandato
dalla società di gestione mandataria anche mediante
la prestazione di idonee fideiussioni bancarie;
e) vincolo della società di gestione, nel rispetto
delle normative e degli indirizzi vigenti, nella messa
a reddito dei cespiti affidati in gestione;
f) recupero da parte della società di gestione
dei propri costi di servizio e dei propri ricavi all'interno
della redditività della gestione affidata;
g) garanzia della conservazione della qualità
degli immobili affidati in gestione;
h) affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili ad imprese edili iscritte all'Albo nazionale
dei costruttori.
2. Le società di gestione, nell'esercizio delle
loro attribuzioni funzionali, relazionano semestralmente
agli enti previdenziali loro mandanti.
Art.5. CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE
1. Alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici possono essere ammesse società
di capitale, società cooperative, associazioni
temporanee di imprese o consorzi che rispondono ai
seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni
temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria:
a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi
di gestione di beni immobili per conto terzi;
b) professionalità, competenza ed esperienza
effettiva nell'espletamento di servizi di gestione
di beni immobili per conto terzi, della natura di cui
alla lettera a) del presente comma. Detta esperienza
di servizio dovrà essere relativa ad una dimensione
patrimoniale valutata in termini di numero o valore
non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale
cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere
comprovata in particolare da una quota di fatturato
maggioritaria realizzata da tali società nel
biennio precedente nello specifico campo di attività
dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili
per conto terzi.
Art.6. PIANI DI ALIENAZIONE E CRITERI PER LA VENDITA
1. Nei piani di alienazione sono da inserire prioritariamente
edifici con forte propensione all'acquisto da parte
degli assegnatari e edifici parzialmente alienati.
2. Il prezzo di vendita è determinato dall'ente
proprietario sulla base dei seguenti criteri:
a) immobili ad uso abitativo acquistati dai conduttori
e appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4
e A5: il prezzo degli alloggi è costituito dal
valore che risulta applicando un moltiplicatore 100
alle rendite catastali definite ai sensi dell'art.1,
comma 10, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993,
n.560;
b) immobili ad uso abitativo appartenenti alla categoria
catastale Al ed immobili ad uso diverso: il valore
che risulta dall'applicazione dei criteri di cui alla
lettera a), incrementato del 50 per cento, costituisce
il prezzo minimo per l'alienazione dell'immobile al
miglior offerente attraverso le società indipendenti
di intermediazione immobiliare di cui all'art.7. A
parità di condizioni, gli attuali conduttori
hanno diritto di prelazione ai sensi del comma 5.
3. Nei casi in cui non sia possibile alienare gli immobili
ai sensi del comma 2, i medesimi immobili sono inseriti
nelle integrazioni ai piani di cessione di cui all'art.2,
comma 4, ai fini del loro conferimento ai fondi comuni
di investimento immobiliare. Qualora il conferimento
predetto risulti non attuabile, nel termine di un triennio,
a causa della effettiva e verificata indisponibilità
dei predetti fondi ad acquisire gli immobili da conferire,
per i medesimi immobili può essere esercitato
dai conduttori di cui al comma 2 che nel periodo anzidetto
siano rimasti tali il diritto di prelazione con l'applicazione
dei criteri per la determinazione del prezzo di cui
al medesimo comma 2. Ove tale diritto di prelazione
non venga esercitato nel termine di sessanta giorni,
l'immobile è ceduto ad altri soggetti interessati
all'acquisto con la determinazione del prezzo secondo
i criteri di cui al comma 2, assumendo il corrispettivo
così determinato quale prezzo minimo per l'alienazione
dell'immobile al miglior offerente attraverso le società
indipendenti di intermediazione immobiliare di cui
all'art.7.
4. In alternativa ai criteri previsti al comma 2, la
determinazione del prezzo può essere definita
dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) su richiesta dell'acquirente;
in tal caso, la determinazione da parte dell'UTE si
intende come definitiva. Qualora nell'ambito della
ricognizione di cui al comma I dell'art.2 siano stati
acquisiti elementi che facciano emergere una notevole
discordanza fra il valore di mercato dell'immobile
da alienare e quello determinato ai sensi del comma
2 e tali elementi siano stati segnalati dall'Osservatorio
di cui all'art.10 nell'ambito delle considerazioni
che lo stesso esprime in merito ai programmi generali
di cessione e alle successive integrazioni a norma
dell'art.2, comma 5, l'ente previdenziale può
richiedere all'UTE la determinazione del prezzo di
vendita.
5. Agli attuali conduttori delle unità immobiliari
ad uso residenziale è riconosciuto il diritto
di prelazione, che può essere esercitato dagli
stessi, se in regola con il pagamento dei canoni e
degli oneri accessori, individualmente o collettivamente
e sempre che non sia stata accertata in via definitiva
l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile
a suo tempo effettuata. Nel caso di acquisto di immobili
il cui prezzo di vendita sia stato determinato ai sensi
del comma 2, lettera a), tale diritto può essere
esercitato da conduttori privi di altra abitazione
di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo
familiare nel comune di residenza. Il diritto di prelazione
spetta anche agli eredi del conduttore con lui conviventi
ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita
in caso di eliminazione del servizio di portineria.
Per gli alloggi occupati da conduttori ultra sessantacinquenni
sono consentiti l'alienazione o il conferimento della
sola nuda proprietà degli immobili, fermo testando
il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati
all'acquisto. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con i Ministri
del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate particolari disposizioni
allo scopo di tutelare i conduttori di beni ad uso
abitativo, ove versino in condizioni di disagio economico
e sociale, ovvero in presenza nel nucleo familiare
del conduttore medesimo di soggetto di cui all'art.3
della legge 5 febbraio 1992, n.104. Tali disposizioni
possono prevedere, tra l'altro, la definizione di procedure
di particolare pagamento del prezzo dei relativi immobili
e la ricerca di soluzioni abitative alternative.
6. Nel caso che l'immobile ad uso residenziale sia locato
ad un conduttore che non eserciti l'opzione per l'acquisto
dell'immobile stesso, l'ente proprietario dell'immobile
condiziona la vendita all'obbligo dell'acquirente al
rinnovo del contratto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di conduttore con reddito annuo familiare
determinato con le modalità previste dall'art.21
della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni
e integrazioni, non superiore a trentasei milioni:
rinnovo del contratto per non meno di nove anni a decorrere
dalla prima scadenza del contratto medesimo successiva
all'acquisto dell'immobile nonché applicazione
del medesimo canone di locazione in atto alla data
della vendita;
a) in caso di conduttore con reddito familiare superiore
a quello di cui alla lettera a): rinnovo per almeno
un anno dal contratto, in conformità ai criteri
di applicazione dell'art.11 del decreto legge 11 luglio
1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n.359, qualora la durata residua del
contratto in essere sia inferiore a due anni.
7. Le alienazioni possono essere realizzate:
a) con il trasferimento immediato della proprietà
o del possesso dell'immobile, nel caso di pagamento
in contanti in un'unica soluzione;
b) con il trasferimento immediato della proprietà
o del possesso dell'immobile e iscrizione di ipoteca
a garanzia della parte del prezzo eventualmente dilazionato.
8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che
abbiano un reddito annuo familiare determinato con
le modalità di cui all'art.21 della legge 5
agosto 1978, n.457, e successive modificazioni ed integrazioni,
non superiore a lire 60 milioni, le alienazioni possono
essere realizzate attraverso mutui con un tasso di
interesse pari a quello medio dei titoli pubblici maggiorato
di 0,50 punti percentuali, la cui rateizzazione sia
al massimo: di 25 anni con un anticipo del l5 per cento
del prezzo per i conduttori aventi reddito annuo familiare
fino a lire 36 milioni; di 20 anni con un anticipo
del 20 per cento negli altri casi. Le condizioni di
rateizzazione di cui al presente comma trovano applicazione
ove l'immobile abbia una superficie abitabile non superiore
a 120 metri quadri, maggiorata del 10 per cento per
ogni componente del nucleo familiare a partire dal
terzo.
9. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 8, gli enti sono tenuti a richiedere
a non meno di tre istituti di credito, offerte relative
alta attivazione, alle migliori condizioni di mercato
anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui
fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni
prevedono l'onere a carico degli enti medesimi della
differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime
convenzioni e quello di cui al comma 8.
10. A partire dalla data della stipula del contratto,
per dieci anni è fatto divieto agli acquirenti
di vendere l'alloggio, salvo che si verifichino incrementi
del nucleo familiare di almeno due unità ovvero
si verifichi il trasferimento dello stesso in comune
distante di più di 50 chilometri da quello di
ubicazione dell'immobile.
Art.7. ATTUAZIONE DELLE ALIENAZIONI
1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente
mediante una o più società indipendenti
di intermediazione immobiliare individuate tramite
gara pubblica, salva la possibilità di vendita
diretta ai conduttori. Ai fini dell'attuazione del
presente articolo possono essere ammesse alle gare
società di capitale, associazioni temporanee
di imprese o consorzi che rispondano ai seguenti requisiti
minimi, che nei caso di associazioni temporanee sono
detenuti dall'impresa mandataria:
a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi
di intermediazione immobiliare di tipo residenziale
e/o ad uso commerciale e per conto terzi;
b) professionalità, competenza ed esperienza
effetti va e consolidata nell'espletamento di servizi
di intermediazione nel mercato immobiliare della natura
di cui al presente articolo. Detta esperienza dovrà
essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata
in termini di valore non inferiore al 50 per cento
della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato
da conferire e deve essere comprovato in particolare
da una quota di fatturato maggioritaria realizzata
da tali società nel biennio precedente nello
specifico crampo di attività dell'erogazione
di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.
2 Alle gare pubbliche di cui al presente articolo trova
applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art.3
3 Il capitolato posto a base della gara individua, tra
l'altro, in conformità ai piani di dismissione,
gli immobili o porzioni di essi da vendere, il prezzo
base di vendita e le eventuali dilazioni di pagamento
garantite da ipoteca, il periodo di durata dell'incarico,
le garanzie prestate anche mediante fideiussione delle
società, il compenso ad esse spettante da stabilire
in misura percentuale della vendita.
Art.8. IMMOBILI UTILIZZATI PER FINALITÀ DI INTERESSE
Nella cessione di immobili gli direttamente utilizzati
da enti e soggetti pubblici per finalità di
pubblico interesse di particolare rilevanza sociale,
nonché di immobili comunque aventi una rilevante
utilizzazione sociale, sono ricercate idonee soluzioni
alterative quali l'alienazione con la continuità
del contratto di locazione, la permuta o l'offerta
di immobili, sentito il parere dell'Osservatorio di
cui all'art.10.
Art.9 CESSIONE TRAMITE CONFERIMENTO
1 Gli enti previdenziali possono conferire parte del
proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento
immobiliare e alle società immobiliari di cui
all'art.2, comma 3, lettere c) e d).
2 I progetti di conferimento sono sottoposti al parere
preventivo dell'Osservatorio di cui all'art.10, che
esprime il suo motivato parere tenendo anche conto
dei valori di conferimento rispetto ai prezzi di mercato
degli immobili conferiti, delle caratteristiche di
solidità finanziaria e professionalità
dei soggetti di cui al comma 1, delle prospettive di
redditività ed altresì della congruità
degli obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti
rispetto alle specifiche finalità perseguite
nell'attività immobiliare degli enti.
3 Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per
gli immobili di cui all'art.6, comma 2, lettera a),
deve essere previsto l'impegno delle società
di gestione dei medesimi a non dismettere gli immobili
prima di dieci anni ed altresì il riferimento,
per gli attuali conduttori, ai canoni di locazione
previsti dall'art.15.
4 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro, emana direttive
agli enti previdenziali al fine di individuare criteri
e modalità idonee a favorire la costituzione
di fondi di investimento immobiliare, anche con specifica
finalizzazione all'acquisto degli immobili da dismettere
ai sensi del presente decreto avvalendosi a tal fine
anche delle agevolazioni di carattere fiscale e delle
opportunità previste, rispettivamente, dagli
articoli 15 e 14 della legge 25 gennaio 1994, n.86,
come modificata ed integrata dal decreto-legge 26 settembre
1995, n.406, convertito, con modificazioni, dalla legge,
29 novembre 1995, n.503.
Art.10. OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI
ENTI PREVIDENZIALI
1. Ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attività
immobiliare e per attuare le procedure previste dal
presente decreto per l'attuazione dei programmi di
cessione nel termine massimo di cinque anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è
costituito, per la medesima durata di cinque anni,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti.
l'osservatorio, che opera anche a diretto supporto
del Ministro del lavoro e quella previdenza sociale
per l'azione di vigilanza e indirizzo, esercita, oltre
a quelli previsti nelle altre disposizioni del presente
decreto, i seguenti compiti:
a) promuovere analisi, verifiche tecniche e confronti
sulle attività immobiliari degli enti con lo
specifico obiettivo di definire principi e criteri
idonei a migliorarne la qualità e l'efficacia
e a consentire l'armonizzazione ed il coordinamento
delle stesse sia sotto il profilo amministrativo che
tecnico ed informatico;
b) fornire orientamenti tecnici e pareri agli enti,
anche in merito all'azione contrattuale che gli stessi
enti espletano nella loro attività immobiliare
e ai nuovi investimenti immobiliari;
c) verifica la corretta attuazione della normativa ed
in particolare delle procedure, modalità e tempi,
proponendo eventuali correttivi;
d) verificare i risultati economici dei programmi di
cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai
nuovi investimenti;
e) predisporre lo schema di relazione che il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale è tenuto
a presentare annualmente al Parlamento in attuazione
dell'art.12.
2. L'Osservatorio e composto da cinque membri nominati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori
pubblici. I componenti dell'Osservatorio sono prescelti
fra esperti, anche appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni e delle università, di indiscussa
moralità e indipendenza, aventi specifiche professionalità
e consolidate esperienze nel campo immobiliare per
i settori tecnico, dell'estimo, economico e giuridico.
L'Osservatorio si avvale di personale di specifica
competenza nel suo campo di attività appartenente
ai ruoli dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e dei lavori pubblici e messo a disposizione
nelle misure indicate nel decreto di cui al comma 3.
L'Osservatorio può altresì avvalersi
della collaborazione degli ordini professionali competenti
nelle materie di interesse dell'Osservatorio medesimo
e tiene conto dei dati informativi relativi al settore
degli sfratti e del mercato delle locazioni forniti
dall'Osservatorio operante presso il Ministero dell'interno
3 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero del tesoro e
dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono determinate le modalità organizzative
e di funzionamento dell'Osservatorio; la remunerazione
dei componenti in armonia con i criteri correnti per
la determinazione dei compensi per l'attività
di pari qualificazione professionale; 1e possibilità
di impiego, attraverso contratti a tempo determinato,
del personale delle società di cui all'art.14,
in numero non superiore a dieci unità Con il
medesimo decreto sono fissate le quote di ripartizione
tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento
dell'Osservatorio, determinati nell'importo massimo
complessivo di 2000 milioni annui, in proporzione all'entità
dei rispettivi patrimoni immobiliari; gli enti medesimi
provvedono con i proventi della gestione del patrimonio
e delle dismissioni. Tali quote vengono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale Il Ministro del
tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di favorire l'efficace espletamento delle
funzioni dell'Osservatorio, gli enti prestano allo
stesso la massima collaborazione e consentono l'accesso
diretto alle informazioni e agli immobili.
5. L'Osservatorio informa periodicamente il Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale di cui all'art.1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n.335, e fornisce
1e informazioni richieste dal medesimo Nucleo in relazione
ai suoi compiti di osservazione e di controllo dei
singoli regimi assicurativi e degli andamenti economico
finanziari del sistema previdenziale obbligatorio l'Osservatorio
trasmette lo schema di relazione di cui al comma 1,
lettera e), al Nucleo di valutazione il quale esprime
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le
proprie osservazioni.
Art.11 NUOVI INVESTIMENTI
1. In relazione all'impiego di fondi disponibili in
attuazione delle disposizioni vigenti gli investimenti
nel settore immobiliare fatti salvi i piani di investimento
in atto e gli acquisti di immobili adibiti a uso strumentale,
vengono realizzati dagli enti sentito il parere dell'Osservatorio
di cui all'art.10 anche in merito alle prospettive
di rendimento, esclusivamente in via diretta in particolare
tramite la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari
e partecipazioni minoritarie in società immobiliari,
nel rispetto delle disposizioni previste da specifiche
norme in materia di impiego di parte dei fondi disponibili
per finalità di pubblico interesse.
2 . Gli investimenti devono essere diversificati, in
modo da minimizzare il rischio. In nessun caso la partecipazione
può riguardare il capitale delle società
indipendenti di gestione di cui all'art.3 e delle società
di intermediazione di cui all'art.7 del presente decreto.
3. L'individuazione dei fondi di investimento immobiliare
e delle società immobiliari è motivata
con 1 specifiche caratteristiche di solidità
finanziaria, specializzazione e professionalità
dei contraenti prescelti.
4. Gli enti possono destinare una percentuale non superiore
al 15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto
di immobili, tramite le società di intermediazione
di cui all'articolo 7, da destinare a finalità
di pubblico interessò con particolare riguardo
ai settori sanitario, dell'istruzione e della ricerca,
previa verifica da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo
10, della redditività prevedibile e comunque
assicurando una equilibrata distribuzione degli investimenti
nel territorio nazionale. Resta in ogni caso fermo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge
28 dicembre 1995, n.549.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relaziona ai sensi dell'articolo 12, comma 2, alle
competenti commissioni parlamentari sull'andamento
dei nuovi investimenti immobiliari degli enti.
Art.12. VIGILANZA E RELAZIONI AL PARLAMENTO
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
esercita, anche con il supporto tecnico dell'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare, l'azione di vigilanza e
indirizzo sull'attuazione delle disposizioni di cui
al presente decreto.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relaziona annualmente alle competenti commissioni parlamentari
sull'andamento della gestione del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, sui piani di gestione e dismissione
da questi ultimi adottati e posti in attuazione e sui
nuovi investimenti immobiliari dei medesimi enti, evidenziando
nell'ambito di articolate relazioni semestrali i progressi
realizzati nel miglioramento della redditività
l'avanzamento nell'esecuzione del programma di dismissione.
Art.13 ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
1. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, conformano la propria struttura organizzativa
alle modifiche connesse all'attuazione del presente
decreto.
Art.14 SOPPRESSIONE DELLA DIEP E DELL'IGEI
1. La società consortile Dismissione immobili
enti previdenziali (DIEP S.p.a.), è posta in
liquidazione a far data dal primo giorno del mese successivo
a quello di entrata in vigore del presente decreto.
La società IGEI S.p.A.. è posta in liquidazione
a far data dal 31 dicembre 1996.
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.15 CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELLE UNITÀ
IMMOBILIARE DETERMINAZIONE DEI CANONI
1. Gli enti garantiscono un'adeguata informazione pubblica
sulle disponibilità delle unità abitative
da locare, in particolare tramite la pubblicazione
obbligatoria delle medesime disponibilità sul
foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio
dei comuni, la trasparenza e congruità di oggettivi
criteri di assegnazione e la loro verificabilità,
in particolare con riferimento, nell'area degli immobili
non di pregio, alle condizioni reddituali del nucleo
familiare, alla composizione dello stesso e a particolari
situazioni di bisogno socialmente rilevanti.
2. La specificazione dei criteri di assegnazione di
cui al comma 1, ivi comprese le normative speciali
a favore dei nuclei familiari in particolare condizione
di bisogno, sono definite con apposita circolare del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esaminata
ed approvata dal Consiglio dei Ministri. Nella medesima
circolare vengono forniti criteri generali, anche a
seguito di indicazioni elaborate dall'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare, per la individuazione degli
immobili di pregio per i quali elevare i canoni e vengono
altresì definite le forme di partecipazione
delle associazioni maggiormente rappresentative dei
conduttori alla individuazione degli immobili di pregio
e alla definizione dei relativi canoni. Per la restante
parte del patrimonio, ugualmente tramite il confronto
con le medesime associazioni, saranno determinati criteri
di applicazione dell'art.11 del decreto legge 11 luglio
1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n.359.
3. 1n sede di definizione da parte degli enti dei rapporti
contrattuali con le società di gestione di cui
all'art.3, è prevista l'applicazione delle norme
e dei criteri definiti in attuazione dei precedenti
commi.
4. Per rendere omogenea la gestione dei rispettivi patrimoni
immobiliari, gli enti definiscono, anche sulla base
di schemi uniformi predisposti dall'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare, appositi accordi di collaborazione
che, fra l'altro, assicurino:
a) l'unificazione della modulistica per quanto in particolare
riguarda le domande di locazione, i contratti tipo
di locazione, le ricevute di deposito cauzionale;
b) l'uniformità delle regole di adeguamento dei
canoni, di ripartizione delle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria in stretta conformità
a quanto previsto dalla leggi e dagli accordi in materia;
c) la messa a disposizione di immobili al fine di favorire
il trasferimento da immobile ad immobile dei conduttori
non in grado di sostenere i canoni degli immobili di
pregio;
d) la predisposizione di misure a favore dei cittadini
anziani ultrasessantacinquenni, dei nuclei familiari
in cui siano presenti soggetti di cui all'art.3 della
legge 5 febbraio 1992, n.104, giovani coppie.
5. Per le finalità e con il procedimento di cui
al comma 4, gli enti possono altresì definire:
a) la formazione di elenchi unificati dei conduttori;
b) la costituzione di anagrafi unificate del patrimonio
immobiliare e dei conduttori, con lo scopo di consentire
il controllo sulle assegnazioni, la verifica delle
condizioni reddituali ed evitale duplicazioni di assegnazione.
6. Restano ferme le disposizioni dell'art.18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e ogni altra disposizione
di legge statale o regionale che prevede la destinazione
a favore di appartenenti alle Forze di polizia di unità
abitative di proprietà di enti pubblici che
gestiscono forme di assistenza e di previdenza.
7. Gli enti provvedono alla locazione delle unità
immobiliari ad uso diverso dall'abitativo nel rispetto
delle esigenze di adeguata informazione pubblica sulle
disponibilità nonché di trasparenze di
cui al comma 1, definendo i canoni secondo le modalità
di cui al comma 2, ultimo periodo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(c) 1996 Note's