(G.U. 6-5-1996, n.104 - supplemento)
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N.626, RECANTE ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. L'art.1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626, di seguito denominato decreto legislativo
n.626/1994, è sostituito dal seguente:
<<2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei
e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.>>.
2. All'art.1 del decreto legislativo n.626/1994, sono
aggiunti, in fine i seguenti commi:
<<4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti
che dirigono. o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente
decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall'art.4, commi 1, 2, 4, lettera
a), e 11, primo periodo.>>.
Art.2. DEFINIZIONI
1. L'art.2 del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.2 (Definizioni). 1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati
i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso
datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le
loro scelte professionali. Sono altresì equiparati
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, mac1. All'art.28,
comma 1, dele di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto
fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell'azienda,
ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto
del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- 3) autorizzazione di cui all'art.55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n.277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso
di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designata per rappresentare
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.>>.
Art.3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO
1. L'art.4 del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente
e del preposto). 1. Il datore di lavoro, in relazione
alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1 il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b) L'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all'azienda secondo
le regole di cui all'art.8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art.8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art.16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente
degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e
consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale
di cui all'art.19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente
gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati
il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro
è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
di cui all'art.393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n.547, e successive modifiche,
ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi
previsti dall'art.19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma
2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente
nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale,
e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando
lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi
e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per
la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della. sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione in aziende
ovvero unità produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell'allegato
1;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una
sola volta all'anno della visita di cui all'art.17,
lettera h) degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorché si modificano
le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
(1) dell'allegato 1, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonché delle aziende che occupano
fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque
ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve
essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende
che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici
setto riproduttivi con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche
ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti
o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.>>.
Art.4. OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI FORNITORI E DEGLI INSTALLATORI
1. All'art.6, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994 le parole: <<legislazione vigente>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<disposizioni legislative e regolamentari vigenti>>.
2. L'art.6, comma 2, del decreto legislativo n.626/1994
è sostituito dal seguente:
<<2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che
gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla legge.>>.
Art.5. CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA
1. L'art.7, comma 3 del decreto legislativo n.626/1994,
è sostituito dal seguente:
<<3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici
propri dell'attività delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.>>.
Art.6. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. L'art.8, comma 4 del decreto legislativo n.626/1994,
è sostituito dal seguente:
<<4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore
di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda
in possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l'azione di prevenzione o protezione.>>.
2. L'art.8, comma 5 del decreto legislativo n.626/1994,
è sostituito dal seguente:
<<5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art.1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175
e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche
sia private.>>.
3. L'art.8, comma 6, del decreto legislativo n.626/1994
è sostituito dal seguente:
<<6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le
capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti,
il datore di lavoro può far ricorso a persone
o servizi esterni all'azienda, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.>>.
Art.7. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 10 E 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994
1. All'art.10, comma 2 del decreto legislativo n.626/1994
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) una dichiarazione attestante gli adempimenti
di cui all'art.4, commi 1, 2, 3 e 11;>>.
2. All'art.12, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994,
la lettera b), è sostituita dalla seguente:
<<b) designa preventivamente i lavoratori incaricati
di attuare le misure di cui all'art.4, comma 5, lettera
a);>>.
Art.8. MEDICO COMPETENTE
1. Nell'art.17 del decreto legislativo n.626/1994, al comma 3, le parole: <<comma 1, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2>> e, al comma 7, le parole: <<ai sensi del comma 5, lettera a)>>, sono soppresse.
Art.9. FORMAZIONE DEI LAVORATORI
1. L'art.22, comma 1 del decreto legislativo n.626/1994,
è sostituito dal seguente:
<<1. Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art.1,
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni.>>.
2. L'art.22, comma 5 del decreto legislativo n.626/1994,
è sostituito dal seguente:
<<5. I lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente
formati.>>.
Art.10. VIGILANZA
1. L'art.23 del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.23 (Vigilanza).1. La vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché,
per il settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali
e termali dalle regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato
del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato
del lavoro che ne informa preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria
locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale,
ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze
armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi
sono competenti altresì per le aree riservate
o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze
da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità
di attuazione, con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. L'Amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti
per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione
con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.>>.
Art.11. INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA
1. All'art.24 del decreto legislativo n.626/1994 il
comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina
sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono
attività di informazione, consulenza e assistenza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro.>>.
Art.12. COORDINAMENTO
1. All'art.25, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<e di radioprotezione.>>.
Art.13. COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E L'IGIENE DEL LAVORO
1. All'art.393, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile l955, n.547, come modificato
dall'art.26, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994,
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) il direttore generale competente del Ministero
della sanità ed un funzionario per ciascuno
dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato;
interno difesa; trasporti; risorse agricole alimentari
e forestali ambiente e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e
degli affari regionali;>>.
2. Nell'art.393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, come modificato dall'art.26, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<; Istituto italiano di medicina sociale>>, e alla lettera g) la parola <<quattro>>, è sostituita con la seguente: <<otto>>.
3. All'art 393, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, come modificato
dall'art.26, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
<<h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato
e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative
a livello nazionale;>>.
4. All'art.393, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n.547 come modificato
dall'art.26, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate
di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n.5, e successive modificazioni.>>.
5. All'art.394, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, come modificato
dall'art.26, del decreto legislativo n.626/1994, la
lettera h) è sostituita dalla seguente:
<<h) esprimere parere sul riconoscimento della
conformità alle vigenti norme per la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi
e sistemi di sicurezza;>>.
Art.14. ADEGUAMENTI AL PROGRESSO TECNICO
1. All'art.28, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) è riconosciuta la conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;>>.
Art.15. REQUISITI DI SICUREZZA E DI SALUTE
1. L'art.31 del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.31 (Requisiti di sicurezza e di salute)
.1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art.8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n.517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza
e salute di cui al presente titolo entro il 1o gennaio
1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore
di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi
entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati,
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma l, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le
misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate
dall'organo di vigilanza competente per territorio.>>.
Art.16. ADEGUAMENTI DI NORME
1. I commi 4 e 5 dell'art.11 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, come sostituito
dall'art.33, comma 13, del decreto legislativo n.626/1994,
sono sostituiti dal seguenti:
<<4. Le disposizioni di cui all'art.8, commi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili
alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa,
alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonché alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone
di pericolo di cui all'art.8, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni.>>.
2. L'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n.547, come sostituito dall'art.33,
comma 1, del decreto legislativo n.626/1994, è
così modificato:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta,
in fine la seguente lettera:
<<c-bis) larghezza di una porta o luce netta di
una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro
dell'anta mobile in posizione di massima apertura se
scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se
incernierata (larghezza utile di passaggio).>>;
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
<<L'apertura della porte delle uscite di emergenza
nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determina re pericoli per passaggio di mezzi
o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti adeguati specifica mente autorizzati dal
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio.>>;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Gli edifici che sono costruiti o adattati
interamente per le lavorazioni che presentano pericoli
di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali
sono adibiti più di cinque lavoratori devono
avere almeno due scale distinte di facile accesso o
rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa
antincendio. Per gli edifici già costruiti si
dovrà provvedere in conformità, quando
non ne esista la impossibilità accertata dall'organo
di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le
misure e cautele ritenute più efficienti. Le
deroghe già concesse mantengono la loro validità
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.>>.
3. L'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n.547, come sostituito dall'art.33,
comma 2, del decreto legislativo n.626/1994, è
cosi modificato:
a) al comma 2 le parole: <<rischi di esplosione
e di incendio>> sono sostituite dalle seguenti:
<<pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio>>;
b) al comma 3, lettere a) e c), le parole: <<larghezza
minima di m. 0,90>> sono sostituite dalle parole:
<<larghezza minima di m. 0,80>>;
c) al comma 5, dopo le parole: <<(cinque per cento).>>
è aggiunto il seguente periodo: <<Alle
porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m. 0,80 e applicabile una tolleranza in meno
del 2% (due per cento).>>;
d) il comma 17 è sostituito dal seguente:
<<17. I luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1o gennaio 1993 devono essere provvisti di
porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono
la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente
apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque,
detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per
i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del
27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle
porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita
di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza
di abitabilità.>>.
4. L'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n.303, come modificato dall'art.33,
comma 5, del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.6 (Altezza, cubatura e superficie).1. I
limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei
locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle
aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori,
ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni
indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m.3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
disporre di una superficie di almeno mq.2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie
si intendono lordi cioè senza deduzione dei
mobili, macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal
pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti
o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono,
l'organo di vigilanza competente per territorio può
consentire altezze minime inferiori a quelle sopra
indicate e prescrivere che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei
limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza,
la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro
è estesa anche alle aziende industriali che
occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio
dell'organo di vigilanza pregiudizievoli alla salute
dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.>>.
5. L'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n.303, come sostituito dall'art.33,
comma 9, del decreto legislativo n.626/1994, è
così modificato:
a) al comma 1, dopo le parole: <<locali chiusi>>,
è soppressa la: <<i>>;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare
le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione,
devono essere chiaramente segnalate e costituite da
materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro
dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di
lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo
tale che i lavoratori non possono entrare in contatto
con le pareti né rimanere feriti qualora esse
vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati
materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro
dal pavimento, tale altezza è elevata quando
ciò è necessario in relazione al rischio
che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano
in frantumi.>>;
c) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
<<13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 10,
11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie
di circolazione principali sul terreno dell'impresa,
alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonché alle banchine di .carico.>>.
6. All'art.9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, come sostituito dall'art.33, comma 6 del decreto legislativo n.626/1994, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<anche ottenuta con impianti di areazione>>.
7. Il comma 1 dell'art.10 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, come sostituito
dall'art.33, comma 8, del decreto legislativo n.626/1994,
sostituito dal seguente:
<<1. A meno che non sia richiesto diversamente
dalle necessità delle lavorazioni e salvo che
non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro
devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni
caso, tutti i predetti locali luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza,
la salute e il benessere dei lavoratori.>>.
8. L'art.37 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n.303, come sostituito dall'art.33,
comma 12, del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.37 (Docce).1. Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando
il tipo di attività o la salubrità lo
esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati
per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente
comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti
per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza
impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda
e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.>>.
9. L'art.38 del decreto del Presidente della Repubblica l9 marzo 1956, n.303, è abrogato.
10. L'art.39 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956 n.303, come sostituito dall'art.33, comma
12, del decreto legislativo n.626/1994, è sostituito
dal seguente:
<<Art.39 (Gabinetti e lavabi).1. I lavoratori
devono disporre, in prossimità dei loro posti
di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e
delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti
e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati; quando ciò sia impossibile a causa
di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende
che occupano lavoratori di sesso diverso in numero
non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.>>.
11. Al comma 2 dell'art.40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303 come sostituito dall'art.33, comma 11, del decreto legislativo n.626/1994, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.>>.
12. Le lettere a), b) e c) dell'art.58 del decreto del
Presidente della Repubblica n.303/1956, come modificato
dall'art.26, comma 16, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n.758, sono sostituite dalle seguenti:
<<a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4,
comma l, lettera c);6, commi 1 e3;7, commi 1,2,3,4,6,7,8,9,
10, Il, 12e 13; 8; 9, commi 1,2e4; 10, commi 1,2e3;
13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo
e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che
non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo
di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21,
sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera
b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24;
28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma;
43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo
comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65,
secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono
i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano
le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza
ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma;
48, terzo comma; 51, secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma;
32, 42 primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che
non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo
di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo
comma; 33, terzo comma.>>.
13. L'art.59 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n.303, come modificato dall'art.26 comma
17, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758,
è così modificato:
a) nella lettera a) le parole: <<9, primo comma>>
sono sostituite dalle parole: <<9, commi 1, 2
e 4>>;
b) nella lettera b) le parole: <<9, secondo comma>>
sono sostituite dalle parole: <<9, comma 3>>,
e le parole: <<37, primo comma>> sono soppresse.
14. Nella lettera b) dell'art.60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, come modificato dall'art.26, comma 18, del decreto legislativo n.758/1994, le parole: <<38, quinto comma>> sono soppresse.
Art.17. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: MODIFICHE ALL'ART.36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994
1. Il terzo comma dell'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, come modificato dall'art.36, comma 7, del decreto legislativo n.626/1994, è soppresso.
2. Al quarto comma dell'art.53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547 inserito dall'art.36, comma 5, del decreto legislativo n.626/1994, le parole: <<comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo comma>>.
Art.18. USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MODIFICA DELL'ART.43 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994
1. All'art.43, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.626/1994, le parole: <<di cui al comma 1>>, sono soppresse.
Art.19. USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI: MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 50, 51, 55 E 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994.
1. All'art.50, comma 2, del decreto legislativo n.626/1994, dopo le parole: <<presente titolo>> è inserita la seguente: <<non>>.
2. All'art.51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.626/1994, la parola: <<pause>> è sostituita dalla seguente: <<interruzioni>>.
3. All'art.55, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994, le parole: <<di cui all'art.54>> sono soppresse.
4. All'art.58, comma 2, del decreto legislativo n.626/1994, le parole: <<1o gennaio 1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<1o gennaio 1997>>.
Art.20. PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI: MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 61, 63, 69 E 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994
1. All'art.61, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.626/1994, le parole: <<in cancro>> sono sostituite dalle seguenti: <<il cancro>>.
2. All'art.63, comma 1, del decreto legislativo n.626/1994, le parole: <<commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 2>>.
3. All'art.69, del decreto legislativo n.626/1994, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. A seguito dell'informazione di cui al comma
4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art.63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia
delle misure adottate.>>.
4. L'art.70 del decreto legislativo n.626/1994 è
sostituito dal seguente:
<<Art.70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)
. l. I lavoratori di cui all'art.69 sono iscritti in
un registro nel quale è riportata, per ciascuno
di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno
utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
ed all'organo di vigilanza competente per territorio
e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta
i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma l;
c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro
dei lavoratori di cui all'art.69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle
relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma l. Consegna all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative
cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie
e di rischio;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione
al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza
i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di
cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi l, 2 e 3 è
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della
sanità dati di sintesi relativi alle risultanze
dei requisiti di cui al comma 1.>>.
Art.21. PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 73, 78, 86 E 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994
1. All'art.73 del decreto legislativo n.626/1994, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Restano ferme le disposizioni particolari
di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art.7 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n.91, è soppresso.>>.
2. All'art.78 del decreto legislativo n.626/1994, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il datore di lavoro applica i principi di
buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione
ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.>>.
3. All'art.86 del decreto legislativo n.626/1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<<2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo
ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa
il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3
il datore di lavoro effettua una nuova valutazione
del rischio in conformità all'art.78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti
biologici individuati nell'allegato XI, nonché
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e
della non vaccinazione.>>.
4. All'art.87, comma 3, del decreto legislativo n.626/1994,
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
<<a) consegna copia del registro di cui al comma
1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio,
comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro
dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna
al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie
e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio,
copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio;>>.
5. All'art.87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del decreto legislativo n.626/1994, le parole: <<di cui all'art.86, comma 5,>> sono soppresse.
6. All'art.87 del decreto legislativo n.626/1994, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I modelli e le modalità di tenuta
del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale sentita la commissione consultiva permanente.>>.
Art.22. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI
1. L'art.89 del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.89 (Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti).1. Il datore di lavoro è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a otto milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera
a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed
e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi
3, 4, 5 e 6; 3t, commi 3 e 4, 32; 35, commi 1, 2, 4
e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g,
e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1,
3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma
l; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68, 69, commi 1, 2
e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80,
comma l; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2, 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere
c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;
10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;
57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76,
commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi
1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire sei milioni per la violazione degli articoli
4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi
2 e 3; 87, commi 3 e 4.>>.
Art.23. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI
1. L'art.90 del decreto legislativo n.626/1994, è
sostituito dal seguente:
<<Art.90 (Contravvenzioni commesse dai preposti).
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed
e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3,
4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e
2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7,
commi 1, lettera o), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1,
lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e)
ed f); 49, comma 1; 56, comma l; 57; 66, commi 1 e
4; 85, commi 1 e 4.>>.
Art.24. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DA ALTRI SOGGETTI
1. La rubrica dell'art.91 del decreto legislativo numero
626/1994 è sostituita dalla seguente: <<Contravvenzioni
commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori>>.
2. Al comma 1, lettera a), dell'art.92 del decreto legislativo
n.626/1994 le parole: <<70, commi 1 e 2>>
sono sostituite dalle seguenti: <<86, comma 2-bis>>.
3. Al comma 1, lettera b), dell'art.92 del decreto legislativo
n.626/1994 le parole: <<69, comma 6>> sono
soppresse.
4. Al comma 1, lettera a), dell'art.93 del decreto legislativo
n.626/1994 dopo le parole: <<articoli 5, comma
2;>>, sono inserite le seguenti: <<12,
comma 3, primo periodo;>>.
Art.25. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI
1. Dopo l'art.96 del decreto legislativo n.626/1994,
è inserito i1 seguente:
<<Art.96-bis (Attuazione degli obblighi).1. Il
datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'art.1 è tenuto a elaborare
il documento di cui all'art.4, comma 2, del presente
decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.>>.
Art.26. MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994
1. L'allegato I al decreto legislativo n.626/1994, è
modificato come segue:
a) al punto 1, dopo la parola: <<industriali>>
è aggiunta la seguente espressione: <<(1)>>;
b) al punto 2, dopo la parola: <<addetti>>
l'espressione <<(1)>> è sostituita
dalla seguente: <<(2)>>;
c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi;
d) le note: <<(1)>> e <<(2)>>
sono sostituite dalle seguenti:
<<(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art.1
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche,
gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive
ed altre attività minerarie, le aziende per
la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.>>.
Art.27. INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO IV DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994
1. All'allegato IV al decreto legislativo n.626/1994,
sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:
<<Scarpe con protezione supplementare della punta
del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi
di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni chimiche;
Giubbotti termici;
Giubbotti di salvataggio;
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute;
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia
cinetica" (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza"
(due pezzi e tute);
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo
fuso e di raggi infrarossi;
Indumenti di protezione contro il calore;
Indumenti di protezione contro il freddo;
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
Indumenti antipolvere;
Indumenti antigas;
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza
di segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione.
Art.28. MODIFICHE ALL'ALLEGATO V DEL DECRETO LEGISLATIVO N.626/1994
1. L'allegato V al decreto legislativo n.626/1994, è
modificato come segue:
a) al punto 1, le parole: <<elementi di protezione>>
sono sostituite dalle seguenti: <<elmetti di
protezione>>;
b) al punto 8, le parole: <<lavori fosforescenti>>
sono sostituite dalle seguenti: <<indumenti fosforescenti>>.
Art.29. INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994
1. Nell'allegato VII al decreto legislativo n.626/1994,
sono aggiunti, in fine i seguenti paragrafi:
<<2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito
in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere
cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica
(lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione
sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo
e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o
su altre attrezzature devono essere evitati strutturando
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle
loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che
le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture,
le pareti trasparenti o traslucide, nonché le
attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano
riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo
di copertura regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai
posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione
al momento della sistemazione del posto di lavoro,
in particolare al fine di non perturbare l'attenzione
e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro
non devono produrre un eccesso di calore che possa
essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile
dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte
a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità
soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto
del software, o allorché questo viene modificato,
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione
di unità videoterminali, il datore di lavoro
terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da
svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso,
adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo
o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa
dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni
sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato
e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati
in particolare all'elaborazione dell'informazione da
parte dell'uomo.>>.
Art.30. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto gli organi di direzione politica
o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, procedono all'individuazione
dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera b),
secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l'attività.
2. I decreti di cui all'art.1, comma 2, del decreto
legislativo n.626/1994, come modificato dall'art.1
del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'art.4, commi 1, 2, 4 e
11, del decreto legislativo n.626/1994, come modificato
dall'art.3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1o luglio 1996 dalle imprese di cui all'art.8,
comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto
legislativo n.626/1994;
b) entro il 1o gennaio 1997 negli altri settori di attività.
4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni
di cui al titolo IX del decreto legislativo n.626/1994,
come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente
alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i termini
previsti dall'art.20, comma 1, del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n.758, sono raddoppiati e la somma
di cui all'art.21, comma 2, dello stesso decreto è
ridotta della metà.
Art.31. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(c) 1996 Note's