(G.U. 4-5-96, n.74. s.ord.)
APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di
disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione
e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di
portata termica complessiva maggiore di 35 KW (convenzionalmente
tale valore è assunto corrispondente al valore
di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni),
alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima
di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per
il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art.
2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata
e/o vapore
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche,
i nastri radianti e gli inceneritori.
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di
seguito denominati apparecchi, installati nello stesso
locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati
come facenti parte di un unico impianto, di portata
termica pari alla somma delle portate termiche dei
singoli apparecchi. All'interno di una singola unità
immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo
della portata termica complessiva, non concorrono gli
apparecchi domestici di portata termica singola non
superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti,
le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli
scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano
agli impianti di nuova realizzazione. Agli impianti
esistenti alla data di emanazione del presente decreto
si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell'allegata
regola tecnica.
Art.2 OBIETTIVI
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo
di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi
alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei
soccorritori, gli impianti di cui all'articolo precedente
devono essere realizzati in modo da:
- evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso
nei luoghi di installazione e nei locali direttamente
comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali
del combustibile medesimo
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle
persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai
locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Art.3 DISPOSIZIONI TECNICHE
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti
è approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.
Art.4 SICUREZZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVI DISPOSITIVI
1. Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione
della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi
dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo,
devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE
e di attestato di conformità ai sensi della
citata direttiva.
2. Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi
fabbricati in Italia, privi rispettivamente della marcatura
CE e dell'attestato di conformità, devono rispondere
alle prescrizioni della legislazione italiana vigente.
Comunque tali apparecchi e dispositivi, immessi in
commercio fino al 31 dicembre 1995 possono essere installati
anche dopo tale data.
3. Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione
della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti
secondo le regole della buona tecnica ai fini della
salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti
alla vigente legislazione in materia. In ogni caso
tali apparecchi dovranno essere dotati di dispositivi
di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di
attestato di conformità ai sensi della direttiva
stessa.
Art.5 COMMERCIALIZZAZIONE CEE
1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
dell'Unione europea sulla base di norme armonizzate
o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo
CEE, possono essere commercializzati in Italia per
essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto. Nelle more della emanazione di
apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte
e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto
il requisito di resistenza al fuoco, nonché
ai prodotti per i quali è richiesto il requisito
di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana
vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento,
concordate con i servizi della commissione CEE, stabilite
nei seguenti decreti del Ministro dell'interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri
elementi di chiusura a cui è richiesto il requisito
di resistenza al fuoco.
Art. 6 DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI ESISTENTI
1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica superiore a 116
kW, purché approvati e autorizzati dai competenti
organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
base alla previgente normativa, non è richiesto
alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata
termica, purché non superiore al 20% di quella
già approvata od autorizzata e purché
realizzata una sola volta.
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del
presente decreto e di portata termica non superiore
a 116 kW, purché realizzati in conformità
alla previgente normativa, non è richiesto alcun
adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica,
purché non superiore al 20% di quella esistente
e purché realizzata una sola volta e tale da
non comportare il superamento della portata termica
oltre i 116 kW.
3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica
realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi,
richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente
decreto.
Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI
Fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, del presente
decreto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni
impartite in materia dal Ministero dell'interno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. E fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO Dl IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI
Titolo I
GENERALITÀ
1.1 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini,
le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati
con il D.M. 30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non
essere collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo
per l'evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno
del locale di installazione;
b) apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere
collegato ad un condotto o ad un dispositivo di evacuazione
dei prodotti della combustione verso l'esterno. L'aria
comburente è prelevata direttamente dall'ambiente
dove l'apparecchio è collocato;
c) apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di
combustione a tenuta, che consente l'alimentazione
di aria comburente al bruciatore con prelievo diretto
dall'esterno e contemporaneamente assicura l'evacuazione
diretta all'esterno di prodotti della combustione;
d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto
di aria trattata e/o per la ripresa dell'aria degli
ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un generatore
d'aria calda
e) condotte del gas: insieme di tubi, curve, raccordi
ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del
gas. Le condotte oggetto della presente regola tecnica
sono comprese in una delle seguenti specie definite
nel D.M. 24.11.1984:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio
maggiori di 0,04 fino a 0,5 bar,
- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio
fino a 0,04 bar;
f) gas combustibile: ogni combustibile che è
allo stato gassoso alla temperatura di 15oC e alla
pressione assoluta di 1013 mbar, come definito nella
norma EN 437;
g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio
destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione
di calore in una camera di combustione con scambio
termico attraverso pareti dello scambiatore, senza
fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria è
mantenuto da uno o più ventilatori;
h) impianto interno: complesso delle condotte compreso
tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori
(questi esclusi);
i) impianto termico: complesso dell'impianto interno,
degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato
alla produzione di calore
l) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al
riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore
per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco
composta dal tubo o dal circuito radiante, dall'eventuale
riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale
scambiatore dal bruciatore, dal ventilatore dai dispositivi
di sicurezza dal pannello di programmazione e controllò,
dal programmatore e dagli accessori relativi;
m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto,
anche in adiacenza all'edificio servito, purché
strutturalmente separato e privo di pareti comuni.
Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati
sulla copertura piana dell'edificio servito, purché
privi di pareti comuni;
n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio
è a quota non inferiore a quella del piano di
riferimento (vedi tavola n.1);
o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del
solaio di copertura è a quota inferiore a +
0,6 m al di sopra del piano di riferimento (vedi tavole
nn.2A, 2B, 2C);
p) locale seminterrato: locale che non è definibile
fuori terra né interrato (vedi tavola n.3);
q) piano di riferimento: piano della strada pubblica
o privata o dello spazio scoperto sul quale è
attestata la parete nella quale sono realizzate le
aperture di aerazione;
r) portata termica nominale: quantità di energia
termica assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio,
dichiarata dal costruttore, espressa in kilowatt (kW);
s) pressione massima di esercizio: pressione massima
relativa del combustibile gassoso alla quale può
essere esercito l'impianto interno;
t) punto di consegna del gas: punto di consegna del
combustibile gassoso individuato in corrispondenza:
- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione,
che delimita la porzione di impianto di proprietà
dell'utente, nel caso di assenza del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita del riduttore di pressione
della fase gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio;
u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione
ad azionamento automatico destinato ad interrompere
il flusso dell'aria nelle condotte aerotermiche ed
a garantire la compartimentazione antincendio per un
tempo prestabilito.
1.2 LUOGHI Dl INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
Gli apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali
inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati
in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.
Titolo II
INSTALLAZIONE ALL'APERTO
2.1 DISPOSIZIONI COMUNI
Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti
per tale tipo di installazione.
E ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio
servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30
ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione
al fuoco, nonché essere priva di aperture nella
zona che si estende, a partire dall'apparecchio, per
almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente (vedi
tavola 4).
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali
requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle
pareti degli edifici, oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche
non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di
almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio
lateralmente ed 1 m superiormente.
2.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
2.2.1. Limitazioni per gli apparecchi alimentati con
gas a densità maggiore di 0,8
Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:
- cavità o depressioni, poste al piano di installazione
degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa
degli apparecchi o con canalizzazioni drenanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per
gli apparecchi di portata termica inferiore a 116 kW.
2.2.2. Limitazioni per i generatori di aria calda installati
all'aperto
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico
spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore
a 0,4 persone/mq, deve essere installata sulla condotta
dell'aria calda all'esterno dei locali serviti, una
serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori
a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80oC
o a impianto automatico di rivelazione incendio. Inoltre,
nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare
comportino la formazione di gas vapori o polveri suscettibili
di dare luogo ad incendi o esplosioni, non è
permesso il ricircolo dell'aria. Le condotte aerotermiche
devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.3. Tubi radianti installati all'aperto
E' permessa l'installazione di moduli con la parte radiante
posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio
al di fuori di questi, purché la parete attraversata
sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m
dall'elemento radiante. Per la parte installata all'interno
si applica quanto disposto al punto 4.6.
Titolo III
INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI
I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
Titolo IV
INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO
USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO
SERVITO
4.1. DISPOSIZIONI COMUNI
4.1.1. Ubicazione
a) 11 piano di calpestio dei locali non può essere
ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano
di riferimento. Nel caso dei locali di cui al punto
4.2.6 è ammesso che tale piano sia a quota più
bassa e comunque non inferiore a -10 m dal piano di
riferimento.
b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al
15% del perimetro, deve essere confinante con spazio
scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel
caso di locali interrati, con intercapedine ad uso
esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore
a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno
di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto
o strada scoperta.
4.1.1.1. Limitazioni dell'ubicazione di apparecchi alimentati
con gas a densità maggiore di 0,8
L'installazione è consentita esclusivamente in
locali fuori terra, eventualmente comunicanti con locali
anch'essi fuori terra. In entrambi i casi il piano
di calpestio non deve presentare avvallamenti o affossamenti
tali da creare sacche di gas che determinino condizioni
di pericolo.
4.1.2. Aperture di aerazione
I locali devono essere dotati di una o più aperture
permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne
di cui al punto 4.1.1, b); è consentita la protezione
delle aperture di aerazione con grigliati metallici,
reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga
ridotta la superficie netta di aerazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e
collocate in modo da evitare la formazione di sacche
di gas, indipendentemente dalla conformazione della
copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture
devono essere realizzate nella parte più alta
della parete di cui al punto 4.1, b).
Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione
la copertura è considerata parete esterna qualora
confinante con spazio scoperto e di superficie non
inferiore al 50% della superficie in pianta del locale,
nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli
altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata
termica complessiva non devono essere inferiori a (<<Q>>
esprime la portata termica, in kW ed << la superficie,
in cmq):
a) locali fuori terra: S >= Q x 10;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5
m dal piano di riferimento: S >= Q x 15
c) locali interrati a quota compresa tra -5 m e -10
m al di sotto del piano di riferimento (consentiti
solo per i locali di cui al punto 4.2): S >= Q x
20 (con un minimo di 5.000 cmq).
Alle serre non si applicano tali valori.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie
netta inferiore a 100 cmq.
4.1.2.1. Limitazioni delle aperture di aerazione per
gli apparecchi alimentati con gas a densità
maggiore di 0,8.
Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere
realizzati c filo del piano di calpestio, con un'altezza
minima di 0,2 m. Le aperture di aerazione devono distare
non meno di 2 m, per portate termiche non superiori
a 116 kW e 4,5 m per portate termiche superiori, da
cavità depressioni o aperture comunicanti con
locali ubicati al di sotto de piano di calpestio o
da canalizzazioni drenanti.
4.1.3. Disposizione degli apparecchi all'interno dei
locali
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi
e le pare ti verticali e orizzontali del locale, nonché
le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso
locale devono permettere l'accessibilità agli
organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché
la manutenzione ordinaria.
4.2. LOCALI Dl INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE Dl EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA Dl ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/C VAPORE
I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.
4.2.1. Ubicazione
I locali non devono risultare sottostanti o contigui
a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti
ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq o ai relativi
sistemi di vie di uscita.
Tale sottostanza o contiguità è tuttavia
ammessa purché la parete confinante con spazio
scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o nel
caso di locali interrati con intercapedine ad uso esclusivo,
attestata superiormente su spazio scoperto o strada
scoperta, si estenda per una lunghezza non inferiore
al 20% del perimetro e la pressione di esercizio non
superi i 0,04 bar.
4.2.2. Caratteristiche costruttive
I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche
ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di
resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di
separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120.
Le strutture devono essere realizzate con materiale
di classe 0 di reazione al fuoco. Nel caso di apparecchi
di portata termica complessiva inferiore a 116 kW è
ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R60
e REI 60. Ferme restando le limitazioni di cui al punto
4.2.4, l'altezza del locale di installazione deve rispettare
le seguenti misure minime, in funzione della portata
termica
complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2.00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2,60 m;
- superiore a 580 kW: 2,90 m.
4.2.3 Aperture di aerazione
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto
impartito nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni
caso inferiore di 3.000 cmq e nel caso di gas di densità
maggiore di 0,8 a 5.000 cmq.
In caso di locali sottostanti o contigui a locali di
pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore
a 0,4 persone/mq o ai relativi sistemi di via di uscita,
l'apertura di aerazione si deve estendere a filo del
soffitto, nella parte più alta della parete
attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o
privata scoperta o nel caso di locali interrati, su
intercapedine ad uso esclusivo attestata superiormente
su spazio scoperto o strada scoperta. La superficie
netta di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto
ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve
estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata
sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza,
in ogni punto, non inferiore a 0,50 m. Nel caso di
alimentazione con gas a densità superiore a
0,8, tale apertura deve essere realizzata anche a filo
del pavimento nel rispetto di quanto previsto al punto
4.1.2.1.
4.2.4 Disposizione degli impianti all'interno dei locali
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito
il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche
delle tubazioni dell'acqua, gas, vapore e dei cavi
elettrici a servizio dell'apparecchio.
E' consentita l'installazione a parete di apparecchi
previsti per tale tipo di installazione.
E' consentito che più apparecchi termici a pavimento
o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione,
siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a
condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di
controllo siano facilmente raggiungibili.
Il posizionamento dei vari componenti degli impianti
deve essere tale da evitare il rischio di formazione
di sacche di gas in misura pericolosa.
4.2.5 Accesso
L'accesso può avvenire dall'esterno da: spazio
scoperto
- strada pubblica o privata scoperta;
- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore
a 0,9 m; oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato
in modo da evitare la formazione di sacche di gas,
ed avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte
REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie netta minima di 2 mq;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte
REI 60;
-aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva
non inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata
su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta,
intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a
densità non superiore a 0,8, è consentito
l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a
0,1 mq.
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di
fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico
spettacolo, caserme, attività comprese nei punti
51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza
antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio
1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone
per mq, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno
o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore
a 0,9 m.
4.2.5.1 Porte
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno
di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza
minima 0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva
inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte
non è vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiori a REI 60 o REI 30, per impianti di portata
termica rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle
porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada
pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio
non è richiesto tale requisito, purché
siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
4.2.6 Limitazioni per l'installazione a quota inferiore
a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento:
a) Le aperture di aerazione e l'accesso devono essere
ricavati su una o più intercapedini antincendio,
attestate su spazio scoperto, non comunicanti con alcun
locale e ad esclusivo uso del locale destinato agli
apparecchi.
b) All'esterno del locale ed in prossimità di
questo deve essere installata, sulla tubazione di adduzione
del gas una valvola automatica del tipo normalmente
chiuso asservita al funzionamento del bruciatore e
al dispositivo di controllo della tenuta del tratto
di impianto interno tra la valvola stessa e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore
a 0,04 bar.
4.3 LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI
LABORATORI ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE
Gli apparecchi devono essere installati in locali ad
essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si
svolgono le lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di
resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di
separazione da altri ambienti non inferiore a REI 60.
Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono
consentite strutture R/REI 30.
4.3.2 Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno
0,9 m realizzata in materiale di classe 0 di reazione
al fuoco e/o
- da locali attigui, purché pertinenti l'attività
stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza
al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo
di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché
asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
4.4 LOCALI Dl INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE
I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive
Le strutture portanti devono possedere resistenza al
fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione
da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti
di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite
caratteristiche R/REI 60.
4.4.2 Accesso e comunicazioni
L'accesso può avvenire direttamente:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in
materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe
almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate
termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi,
dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo
normalmente aperto purché asservito ad un sistema
di rivelazione incendi.
E' consentita la comunicazione con altri locali pertinenti
l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno
anche non aerato, con eccezione dei locali destinati
a pubblico spettacolo, con i quali la comunicazione
può avvenire esclusivamente tramite disimpegno
avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5,
b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.2.1 Ulteriori limitazioni per gli apparecchi alimentati
con gas a densità maggiore di 0,8
La comunicazione con caserme, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/mq, locali di pubblico spettacolo
o destinati alle attività di cui ai punti 51,
75, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'allegato al D.M. 16 febbraio
1982, può avvenire esclusivamente tramite disimpegno
avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5,
b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazione in locali in cui avviene la consumazione
di pasti
L'installazione di apparecchi a servizio di cucine negli
stessi locali di consumazione pasti, è consentita
alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti
a un sistema di evacuazione forzata (p.e.: cappa munita
di aspiratore meccanico);
b) l'alimentazione del gas alle apparecchiature deve
essere direttamente asservita al sistema di evacuazione
forzata e deve interrompersi nel caso che la portata
di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito;
la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi
fare solo manualmente;
c) l'atmosfera della zona cucina, durante l'esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione
rispetto a quella della zona consumazione pasti;
d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione
di un volume almeno uguale a 1 mc./min di fumi per
ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso
asserviti;
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti
in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati
di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta
delle eventuali condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve
essere realizzata una separazione verticale, pendente
dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta
ad evitare l'espandersi dei fumi e dei gas caldi in
senso orizzontale all'interno del locale, in materiale
di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata
resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti
l'attività servita, deve avvenire tramite porte
REI 30 con dispositivo di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento
previsto, deve essere servito da vie di circolazione
ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione
delle persone presenti in caso di emergenza.
4.5 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti
richiesti al punto 4.2. E tuttavia ammesso che i locali
comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso
le condotte aerotermiche, che devono essere conformi
al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni
dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare
comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili
di dare luogo ad incendi o esplosioni non è
permesso il ricircolo dell'aria;
-I'impianto deve essere munito di dispositivo automatico
che consenta, in caso di intervento della serranda
tagliafuoco, I'espulsione all'esterno dell'aria calda
proveniente dall'apparecchio;
-I'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attività
E vietata l'installazione all'interno di: locali di
pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone/mq, locali in cui le lavorazioni
o le concentrazioni dei materiali in deposito negli
ambienti da riscaldare comportino la formazione di
gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad
incendi o esplosioni.
All'interno di autorimesse ed autofficine potranno essere
consentiti solo gli apparecchi rispondenti alle specifiche
norme tecniche armonizzate.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente,
gli apparecchi devono possedere caratteristiche almeno
REI 30 ed in classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità
o di resistenza al fuoco, I'installazione all'interno
deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI
120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della
proiezione retta dell'apparecchio. Inoltre le pareti
attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico
dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente
protette. I generatori con bruciatore atmosferico a
tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo
antireflusso dei prodotti della combustione. Nel caso
di installazione in ambienti soggetti a depressione
o nei quali le lavorazioni comportano lo sviluppo di
apprezzabili quantità di polveri incombustibili,
gli apparecchi con bruciatore atmosferico devono essere
di tipo C.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi
La distanza fra la superficie esterna del generatore
di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas
combusti da eventuali materiali combustibili in deposito
deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature
pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m. Tali
prescrizioni non si applicano agli apparecchi posti
ad un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per
i quali sono sufficienti distanze minime a 1,5 m.
Gli apparecchi possono essere installati a pavimento
od a una altezza inferiore a 2,5 m, se protetti da
una recinzione metallica fissa di altezza non inferiore
a 1,5 m e distante almeno 0,6 m e comunque posta in
modo da consentire le operazioni di manutenzione e
di controllo.
4.5.3 Condotte aerotermiche
Le condotte devono essere realizzate in materiale di
classe 0 di reazione al fuoco. I giunti antivibranti
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore
a 2.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio anorno
alle condotte deve essere sigillato con materiale in
classe 0 di reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare
le dilatazioni delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che
non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore
e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito
comportano il rischio di esplosione e/o incendio. L'attraversamento
dei soprarichiamati locali può tuttavia essere
ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono
hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe
del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore
a REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
compartimenti antincendio, deve essere installata,
in corrispondenza dell'attraversamento, almeno una
serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella
della struttura attraversata, azionata automaticamente
e direttamente da:
rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora
gli apparecchi siano a servizio di più di un
compartimento antincendio e si effettui il ricircolo
dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80oC, posti in corrispondenza
delle serrande stesse negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.6 LOCALI Dl INSTALLAZIONE Dl MODULI A TUBI RADIANTI
E vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali
Le strutture verticali e/o orizzontali su cui sono installati
i moduli c tubi radianti devono essere almeno REI 30
e in classe 0 di reazione a fuoco. I moduli devono
essere installati a non meno di 0,6 m dalle pareti.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'intemo dei locali
La distanza tra la superficie esterna del modulo ed
eventuali materiali combustibili in deposito ed il
piano calpestabile deve essere tale da impedire il
raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni
caso non inferiore a 4 m.
4.7 INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI SERRE
L'installazione all'interno di serre deve avvenire nel
rispetto delle seguenti distanze minime da superfici
combustibili:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
-1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta
una struttura di caratteristiche non inferiori a REI
120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della
proiezione retta dell'apparecchio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura
di superficie non inferiore a 100 cmq.
Titolo V
IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS
5.1 GENERALITA
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L'impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.
5.2 MATERIALI DELLE TUBAZIONI
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito indicate e realizzati in acciaio, in rame o in polietilene.
5.2.1 Tubi di acciaio
a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura
oppure con saldatura longitudinale e devono avere caratteristiche
qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate
dalla norma UNI 8863;
b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se
interrati, devono avere caratteristiche qualitative
e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla
norma UNI 8488.
5.2.2 Tubi di rame
I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le
condotte del gas della Vll specie (pressione di esercizio
non superiore a 0,04 bar) devono avere caratteristiche
qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate
dalla norma UNI 6507, serie B. Nel caso di interramento
lo spessore non può essere minore di 2,0 mm.
5.2.3 Tubidipolietilene
I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento
all'esterno di edifici, devono avere caratteristiche
qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate
dalla norma UNI ISO 4437 serie 58, con spessore minimo
di 3 mm.
5.3 GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, VALVOLE
5.3.1. Tubazioni in acciaio
a) I'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso
esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale
dell'impianto interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate
mediante raccordi con filettature o a mezzo saldatura
di testa per fusione o a mezzo di raccordi flangiati;
c) nell'utilizzo di raccordi con fileKatura è
consentito l'impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio
canapa con mastici adatti (tranne per il gas con densità
maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici
idonei per lo specifico gas. E vietato l'uso di biacca,
minio o altri materiali simili;
d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere
realizzati di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli
di acciaio con estremità filettate o saldate,
quelli di ghisa malleabile con estremità unicamente
filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità
e manutenzione e con possibilità di rilevare
facilmente le posizioni, di aperto e di chiuso. Esse
devono essere di acciaio, di oKone o di ghisa sferoidale
con sezione libera di passaggio non minore del 75%
di quella del tubo sul quale vengono inserite. Non
è consentito l'uso di ghisa sferoidale nel caso
di gas con densità maggiore di 0,8.
5.3.2. Tubazioni in rame
a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate
mediante brasatura capillare forte;
b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio
meccanico sono ammessi unicamente nel caso di installazioni
fuori terra e a vista o ispezionabili. Non sono ammessi
raccordi meccanici con elementi di materiale non metallico.
I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di rame,
di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste, tubo di
rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate
mediante brasatura forte o raccordi fi lettati;
c) non è ammesso l'impiego di giunti misti all'interno
degli edifici, ad eccezione del collegamento della
tubazione in rame con l'apparecchio utilizzatore;
d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone,
di bronzo o di acciaio, con le medesime caratteristiche
di cui al punto 5.3.1 lettera e).
5.3.3. Tubazioni in polietilene
a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati
in polietilene; le giunzioni devono essere realizzate
mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di
elementi riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione
o saldatura mediante appositi raccordi elettrosaldabili;
b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo
metallico, devono essere realizzate mediante raccordi
speciali (giunti di transizione) polietilene-metallo
idonei per saldatura o raccordi metallici filettati
o saldati. Sono altresì ammesse giunzioni flangiate;
c) le valvole per tubi di polietilene possono essere,
oltre che dello stesso polietilene, anche con il corpo
di ottone di bronzo o di acciaio sempre con le medesime
caratteristiche di cui al punto 5.3.1 lettera e).
5.4 POSA IN OPERA
5.4.1. Percorso delle tubazioni
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori
deve essere il più breve possibile ed è
ammesso:
a) all'esterno dei fabbricati:
- interrato;
- in vista;
- in canaletta;
b) all'interno dei fabbricati:
-in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali
destinati ad uso civile o ad attività soggette
ai controlli dei Vigili del Fuoco
-in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locáli
non ricompresi nei punti precedenti, di androni permanentemente
aerati, di intercapedini, a condizione che il percorso
sia ispezionabile.
Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso
delle tubazioni è consentito in vista.
Per le installazioni a servizio di locali o edifici
adibiti ad attività industriali si applicano
le disposizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984.
5.4.2. Generalità
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione
e collocate in modo tale da non subire danneggiamenti
dovuti ad urti;
b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come
dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione
di impianti e apparecchiature elettriche, telefono
compreso;
c) è vietata la collocazione delle tubazioni
nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati
a contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori
o per lo scarico delle immondizie
d) eventuali riduttori di pressioné o prese libere
dell'impianto interno devono essere collocati all'esterno
degli edifici o, nel caso delle prese libere, anche
all'interno dei locali, se destinati esclusivamente
all'installazione degli apparecchi. Queste devono essere
chiuse o con tappi filettati o con sistemi equivalenti
e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori,
ecc., rimossi da altro impianto già funzionante;
f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi
deve essere installata, sulla tubazione di adduzione
del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile
una valvola di intercettazione manuale con manovra
a chiusura rapida per rotazione di 90o ed arresti di
fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto
chiuso;
g) per il collegamento dell'impianto interno finale,
e iniziale (se alimentato tramite contatore), devono
essere utilizzati tubi metallici flessibili continui
h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve
presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta
da guaina murata con malta di cemento. Nell'attraversamento
di muri perimetrali esterni, l'intercapedine fra guaina
e tubazione gas deve essere sigillata con materiali
adatti in corrispondenza della parte interna del locale,
assicurando comunque il deflusso del gas proveniente
da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso
l'esterno;
i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici;
l) le condotte, comunque installate, devono distare
almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo
esterno del solaio
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi
deve essere adottata una distanza minima di 10 cm;
nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non
possa essere rispettata, deve comunque essere evitato
il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori
con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica
e di resistenza meccanica, qualora nell'incrocio, il
tubo del gas sia sottostante a quello dell'acqua, essó
deve essere protetto con opportuna guaina impermeabile
in materiale incombustibile o non propagante la fiamma.
5.4.3. Modalità di posa in opera all'esterno dei fabbricati
5.4.3.1. Posa in opera interrata
a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche
devono essere provvisti di un adeguato rivestimento
protettivo contro la corrosione ed isolati, mediante
giunti dielettrici da collocarsi fuori terra, nelle
immediate prossimità delle risalite della túbazione;
b) le tubazioni devono essere posate su un letto di
sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm, e ricoperte,
per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. Per
le tubazioni in polietilene è inoltre necessario
prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la sistemazione
di nastri di segnalazione;
c) I'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice
superiore del tubo ed il livello del terreno, deve
essere almeno pari a 600 mm. Nei casi in cui tale profondità
non possa essere rispettata occorre prevedere una protezione
della tubazione con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo
o con uno strato di mattoni pieni;
d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere
collegate alle tubazioni metalliche prima della fuoriuscita
dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato
e) le tubazioni metálliche interrate devono essere
protette con rivestimento esterno pesante, di tipo
bituminoso oppure di materiali plastici, e devono essere
posate ad una distanza reciproca non minore del massimo
diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli
spessori delle eventuali guaine). Nel caso di parallelismi,
sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre
canalizzazioni preesistenti, la distanza minima, misurata
fra le due superfici affacciate, deve essere tale da
consentire gli eventuali interventi di manutenzione
su entrambi i servizi.
5.4.3.2. Posa in opera in vista
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente
ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni.
Esse devono essere collocate in posizione tale da impedire
urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente
protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore
a 0,8 devono essere contraddistinte con il colore giallo,
continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza
massima di 1 m l'una dall'altra. Le altre tubazioni
di gas devono essere contraddistinte con il colore
giallo a bande alternate da 20 cm di colore arancione.
All'interno dei locáli serviti dagli apparecchi
le tubazioni non devono presentare giunti meccanici.
5.4.3.3. Posa in opera in canaletta
Le canalette devono essere:
- ricavate nell'estradosso delle pareti;
-rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali
sono ricavate mediante idonea rinzaffatura di malta
di cemento;
-nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture
di ventilazione verso l'esterno di almeno 100 cmq cadauna,
poste nella parte alta e nella parte bassa della canaletta.
L'apertura alla quota più bassa deve essere
provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con
densità superiore a 0,8, deve essere ubicata
a quota superiore del piano di campagna;
- ad esclusivo servizio dell'impianto.
5.4.4 Modalità di posa in opera all'interno dei
fabbricati
5.4.4.1. Posa in opera in appositi alloggiamenti
L'installazione in appositi alloggiamenti è consentita
a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile,
di resistenza al fuoco pari a quella richiesta per
le pareti del locale o del compartimento attraversato
ed in ogni caso non inferiore a REI 30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici
all'interno degli alloggiamenti non ispezionabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai
gas;
- siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno;
-gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso
l'esterno con apertura alle due estremità; l'apertura
di aerazione alla quota più bassa deve essere
provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con
densità maggiore di 0,8, deve essere ubicata
a quota superiore al piano di campagna, ad una distanza
misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre
aperture alla stessa quota o quota inferiore.
5.4.4.2 Posa in opera in guaina
Le guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro
superiore di almeno 2 cm a quello della tubazione del
gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato
verso l'esterno. Nel caso una estremità della
guaina sia attestata verso l'interno questa dovrà
essere resa stagna verso l'interno tramite sigillatura
in materiale incombustibile
- le tubazioni non dévono presentare giunti meccanici
all'interno delle guaine;
- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non
propagante la fiamma, nell'attraversamento di muri
o solai esterni.
Nell'attraversamento di elementi portanti orizzontali,
il tubo deve essere protetto da una guaina sporgente
almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine fra il
tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali
adatti (ad esempio asfalto, cemento plastico e simili).
E vietato l'impiego di gesso.
Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani
cantinati è ammessa la posa in opera delle tubazioni
sotto pavimento, protette da guaina corredata di sfiati
alle estremità verso l'esterno. Nel caso di
intercapedini superiormente ventilate ed attestate
su spazio scoperto non è richiesta la posa in
opera in guaina, purché le tubazioni siano in
acciaio con giunzioni saldate.
5.5 GRUPPO DI MISURAZIONE
Il contatore del gas deve essere installato all'esterno in contenitore o nicchia aerata oppure all'interno in locale o in nicchia entrambi aerati direttamente dall'esterno.
5.6 PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO
La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere
in servizio l'impianto interno e di collegarlo al punto
di consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell'impianto
non è in vista, la prova di tenuta deve precedere
la copertura della tubazione. La prova dei tronchi
in guaina contenenti giunzioni saldate deve essere
eseguita prima del collegamento alle condotte di impianto.
La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari
per l'esecuzione in condizioni di sicurezza e con le
seguenti modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento
agli apparecchi e al contatore
b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte,
fino a che sia raggiunta una pressione pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate),
1 bar (tuba- zioni interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare
la pressione (comunque non minore di 15 min.), si effettua
una prima lettura della pressione, mediante un manometro
ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea sensibilità
minima
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6a specie
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6a specie;
- 30 min. per tubazioni di 7a specie.
Al termine della prova non devono verificarsi cadute
di pressione rispetto alla lettura iniziale
e) se si verificassero délle perdite, queste
devono essere ricercate con l'ausilio di soluzione
saponosa o prodotto equivalente ed eliminate le parti
difettose devono essere sostituite e le guarnizioni
rifatte. E vietato riparare dette parti con mastici,
ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre
eseguire di nuovo la prova di tenuta dell'impianto;
f) la prova è considerata favorevole quando non
si verifichino cadute di pressione. Per ogni prova
a pressione deve essere redatto relativo verbale di
collaudo.
Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
6.1 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità
alla legge n.186 del 1o marzo 1968 e tale conformità
deve essere attestata secondo le procedure previste
dalla legge n.46 del 5 marzo 1990.
L'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2
deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione
segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere
collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in
posizione facilmente raggiungibile e segnalata.
6.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.
6.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e dell'interruttore elettrico generale.
6.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
1) Si richiamano gli obblighi di cui all'art. 11 del
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. n.242 del 14
ottobre 1993).
2) Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare
ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali
non attinenti all'impianto e devono essere adottate
adeguate precauzioni affinché, durante qualunque
tipo di lavoro, I'eventuale uso di fiamme libere non
costituisca fonte di innesco.
Titolo VII
IMPIANTI ESISTENTI
7.1 Gli impianti esistenti devono essere resi conformi
alle presenti disposizioni. E tuttavia ammesso che:
-la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta
al punto 4.1.2, purché non inferiore a quella
risultante dalla formula:
S > 8,6 Q (locali fuori terra);
S > 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino
a quota -5 m);
S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra
-5 e -10 metri al di sotto del piano di riferimento).
E consentito che l'altezza dei locali sia inferiore
a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto
dei punti 4.1.3 e 4.2.4. Per impianti di portata termica
superiore a 350 kW l'altezza non deve essere comunque
inferiore a 2,5 m.
(c) 1996 Note's