[Note's] DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO 13 MAGGIO 1996.

(G.U. 26-6-96, n.148)

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE.

Art. 1.
1. All'art.1, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, è aggiunto il periodo seguente: <<Per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento si terrà conto esclusivamente della rispondenza della documentazione presentata dagli interessati alle vigenti norme di sicurezza>>.
2. L'art.4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è sostituito come segue:
<<Art. 4. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche si può autorizzare l'apertura di una sala monoschermo o di una multisala, per un numero di posti fino ad un massimo di 1.500, purché disti non meno di 1,5 km dalla più vicina sala monoschermo o da una sala con due schermi e non meno di 2,5 km dalla più vicina multisala con almeno tre schermi>>.
3. Nel secondo comma dell'art.5 del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole <<non meno di 2 km in linea d'aria>> sono sostituite dalle seguenti: <<non meno di 1 km>>.
4. Nel terzo comma dello stesso art.5 le parole <<aumentato del 30%>> sono sostituite da <<aumentato del 100%>> e vengono eliminate le parole <<e la distanza minima della più vicina sala operante è ridotta ad 1 km in linea d'aria>>. All'art.5 è aggiunto il seguente comma: 4. Nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con oltre 50.000 abitanti ove agisca una sola sala cinematografica, può chiedersi l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.4 in luogo di quelle di cui al presente articolo.
5. Nel secondo comma, lettera a), dell'art.6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole <<fino al 20%>> sono sostituite dalle seguenti <<fino al 40%>>.
6. Il quarto comma dello stesso art.6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è così sostituito:
<<Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di progetti coordinati che comprendano anche centri commerciali o parchi permanenti, con eventuali altre strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art.5 in tutti i comuni per un numero complessivo di posti non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di 2 km dalla più vicina sala operante e 5 km dal più vicino complesso multisala di almeno tre sale>>.
7. All'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è aggiunto il seguente pericolo: <<Le autorizzazioni al trasferimento possono essere concesse sulla base della comprovata sussistenza della relativa azienda di spettacoli cinematografici>>.
8. Nel primo comma dell'art.8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole <<2 km in linea d'aria>> sono sostituite da <<1 km>>.
9. Dopo l'art.11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è inserito il seguente articolo:
<<Art. 11 - bis (Parere preliminare).1. Ai fini della presentazione della domanda per il rilascio della autorizzazione di cui all'art.31 della legge 4 novembre 1965, n.1213, sostituito dall'art.9 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26j convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n.153, l'interessato può richiedere alla autorità competente in materia di spettacolo la emissione di un parere preliminare non vincolante.
2. La richiesta di parere preliminare deve essere presentata alla autorità competente in materia di spettacolo ed inviata, per conoscenza, al comune. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) progetto di massima con relazione tecnica illustrativa, firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale e comprendente una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti fino ad una distanza di 100 metri dall'edificio da destinare o destinato a sala cinematografica. Per i progetti intesi a realizzare complessi multisala ai sensi dell'art.6, comma 4 del presente decreto, la planimetria deve includere ed evidenziare le attività e le aree aventi le specifiche destinazioni indicate in detta disposizione;
b) carta topografica del comune, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con la indicazione precisa dell'area o del locale destinati a sala cinematografica;
c) se il richiedente non è proprietario dell'area o dell'immobile, dichiarazione autenticata del proprietario avente ad oggetto la disponibilità a vendere od a dare in locazione al richiedente l'area o l'immobile, individuati con i relativi identificativi catastali; ai fini della realizzazione della sala o multisala cinematografica;
d) nelle ipotesi di cui agli articoli 4, 5, 6, comma 4 e 8 del presente decreto, idoneo documento, sottoscritto da un tecnico, da cui risulti la distanza della nuova sala o multisala dal più vicino cinema;
e) certificato della SIAE, riferito al territorio del comune ed a quello della regione, attestante il numero delle sale, anche se facenti parte di un complesso multisala, che nell'ultimo anno o, in difetto, nel penultimo anno precedente quello della domanda, hanno svolto attività di programmazione cinematografica non occasionale, per tale intendendosi la effettuazione di pubblici spettacoli cinematografici per almeno centoventi giorni, nonché il numero delle sale che hanno iniziato l'attività nell'anno in cui viene presentata la domanda;
f) per le sale di particolare livello qualitativo, di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto, dichiarazione non revocabile di impegno a conformare la sala a tutte le caratteristiche stabilite da detta norma.
3. L'autorità competente in materia di spettacolo rilascia il parere preliminare sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n.1213. La commissione si pronuncia con riferimento ai criteri stabiliti dal prescelte decreto sulla base dei documenti indicati al precedente comma 2 e dei seguenti dati acquisiti e messi a disposizione dalla stessa autorità.
1) popolazione residente nel territorio del comune ed in quello della regione, indicata nel più recente Annuario ISTAT della popolazione e del movimento anagrafico;
2) elenco delle autorizzazioni di cui all'art. 31, della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, rilasciate per il territorio del comune e della regione nel quadriennio solare antecedente e nell'anno in corso alla data di riunione della commissione.
4. La data di presentazione della domanda intesa ad ottenere il parere preliminare, purché accompagnata da tutta la documentazione prescritta dal secondo comma del presente articolo, è rilevante ai fini dell'ordine cronologico delle istanze per la concessione della autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni. A tale effetto la istanza per il rilascio della autorizzazione deve essere presentata al comune entro il termine non prorogabile di nove mesi dalla data di comunicazione del parere preliminare favorevole. La presentazione della domanda deve conformarsi alle modalità ed ai criteri stabiliti dall'art.11, commi 1, 2, 3 e 4, del presente decreto con esclusione della documentazione già inviata alla autorità competente in materia di spettacolo ai fini della espressione del parere preliminare.
5. Nell'esame delle istanze per il rilascio della autorizzazione, concernenti iniziative per le quali è stato espresso parere preliminare favorevole, la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni accerta, ai fini dell'ordine cronologico di cui al comma 4, che la documentazione sia coerente con quella considerata per il parere preliminare. I componenti tecnici della commissione verificano, con riferimento al parere espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la idoneità della documentazione trasmessa alla autorità competente in materia di spettacolo.>>.
10. Nei commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole <<tre mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sei mesi>>. Ai commi 3 e 4 dello stesso art. 12 è aggiunta l'espressione <<sentita la commissione apertura sale cinematografiche>>.
Il. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 è inserito il seguente articolo:
<<Art. 12-bis (Decadenze).1. All'esercente della sala cinematografica è fatto obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo ed al comune ogni periodo di sospensione della attività superiore ad un anno, specificandone il motivo. A pena di decadenza immediata della autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre i trenta giorni successivi al primo anno di inattività e può essere validamente effettuata anche dal proprietario dell'immobile in cui la sala cinematografica è allocata.
2. La inattività della sala cinematografica per un periodo superiore ai due anni comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza è dichiarata, anche su istanza di terzi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed e comunicata al comune.
3. In caso di cessazione della attività della sala cinematografica, il proprietario della azienda di spettacoli cinematografici può richiedere l'autorizzazione al trasferimento in altro sito del medesimo comune. La richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di due anni dalla data di cessazione dell'attività, ridotto ad un anno ove il proprietario dell'azienda sia anche proprietario del relativo immobile. Se la proprietà dell'azienda e quella dell'immobile fanno capo a soggetti diversi ed il proprietario dell'azienda non si avvale, entro il termine stabilito, della facoltà di richiedere il trasferimento, il proprietario dell'immobile può richiedere, entro i dodici mesi successivi e con riferimento alla autorizzazione decaduta, l'autorizzazione per la riattivazione della sala. Nello stesso termine, il proprietario dell'immobile in cui svolgeva l'attività l'azienda trasferita ad altra sede può chiedere l'autorizzazione a riattivare la sala.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo:
a) la comunicazione di cui al comma 1, relativa alla sospensione di attività superiore ad un anno, deve essere inviata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) per le sale inattive alla data di entrala in vigore del presente decreto e non destinate ad altro uso, il periodo di due anni stabilito dal comma 2 ai fini della decadenza della autorizzazione ed i termini stabiliti nel secondo periodo del comma 3 per la presentazione delle istanze di trasferimento o di riattivazione della sala decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per le sale inattive da oltre due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprietario o, in caso di formale dichiarazione di rinuncia dello stesso, il locatario dell'immobile che non sia stato destinato ad altro uso, siano essi persona fisica o giuridica, può ottenere, su richiesta, l'autorizzazione alla riapertura della sala, a prescindere da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto>>.
d) per le sale inattive da oltre due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui la proprietà dell'immobile e dell'azienda di esercizio facciano capo al medesimo soggetto, se destinate ad altro uso dopo la cessazione dell'attività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo dichiara la decadenza dell'autorizzazione.>>.

Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






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