(G.U. 26-6-96, n.148)
INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE.
Art. 1.
1. All'art.1, primo comma, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, è
aggiunto il periodo seguente: <<Per il rilascio
dell'autorizzazione all'ampliamento si terrà
conto esclusivamente della rispondenza della documentazione
presentata dagli interessati alle vigenti norme di
sicurezza>>.
2. L'art.4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 settembre 1994 è sostituito come
segue:
<<Art. 4. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche
si può autorizzare l'apertura di una sala monoschermo
o di una multisala, per un numero di posti fino ad
un massimo di 1.500, purché disti non meno di
1,5 km dalla più vicina sala monoschermo o da
una sala con due schermi e non meno di 2,5 km dalla
più vicina multisala con almeno tre schermi>>.
3. Nel secondo comma dell'art.5 del decreto del Presidente
dei Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole
<<non meno di 2 km in linea d'aria>> sono
sostituite dalle seguenti: <<non meno di 1 km>>.
4. Nel terzo comma dello stesso art.5 le parole <<aumentato
del 30%>> sono sostituite da <<aumentato
del 100%>> e vengono eliminate le parole <<e
la distanza minima della più vicina sala operante
è ridotta ad 1 km in linea d'aria>>. All'art.5
è aggiunto il seguente comma: 4. Nei comuni
capoluoghi di provincia e nei comuni con oltre 50.000
abitanti ove agisca una sola sala cinematografica,
può chiedersi l'applicazione delle disposizioni
di cui al precedente art.4 in luogo di quelle di cui
al presente articolo.
5. Nel secondo comma, lettera a), dell'art.6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre
1994 le parole <<fino al 20%>> sono sostituite
dalle seguenti <<fino al 40%>>.
6. Il quarto comma dello stesso art.6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994
è così sostituito:
<<Per la realizzazione di un complesso multisala
nell'ambito di progetti coordinati che comprendano
anche centri commerciali o parchi permanenti, con eventuali
altre strutture stabili per il tempo libero con finalità
culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio,
si prescinde dai criteri di cui al comma 2 dell'art.5
in tutti i comuni per un numero complessivo di posti
non superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti
non meno di 2 km dalla più vicina sala operante
e 5 km dal più vicino complesso multisala di
almeno tre sale>>.
7. All'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 settembre 1994 è aggiunto il
seguente pericolo: <<Le autorizzazioni al trasferimento
possono essere concesse sulla base della comprovata
sussistenza della relativa azienda di spettacoli cinematografici>>.
8. Nel primo comma dell'art.8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole
<<2 km in linea d'aria>> sono sostituite
da <<1 km>>.
9. Dopo l'art.11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 settembre 1994 è inserito il
seguente articolo:
<<Art. 11 - bis (Parere preliminare).1. Ai fini
della presentazione della domanda per il rilascio della
autorizzazione di cui all'art.31 della legge 4 novembre
1965, n.1213, sostituito dall'art.9 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n.26j convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o marzo 1994, n.153, l'interessato può
richiedere alla autorità competente in materia
di spettacolo la emissione di un parere preliminare
non vincolante.
2. La richiesta di parere preliminare deve essere presentata
alla autorità competente in materia di spettacolo
ed inviata, per conoscenza, al comune. Alla domanda
debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) progetto di massima con relazione tecnica illustrativa,
firmato da un ingegnere o architetto iscritto all'albo
professionale e comprendente una planimetria generale
in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata
dalla sala cinematografica e le aree adiacenti fino
ad una distanza di 100 metri dall'edificio da destinare
o destinato a sala cinematografica. Per i progetti
intesi a realizzare complessi multisala ai sensi dell'art.6,
comma 4 del presente decreto, la planimetria deve includere
ed evidenziare le attività e le aree aventi
le specifiche destinazioni indicate in detta disposizione;
b) carta topografica del comune, convalidata dall'ufficio
tecnico del comune, con la indicazione precisa dell'area
o del locale destinati a sala cinematografica;
c) se il richiedente non è proprietario dell'area
o dell'immobile, dichiarazione autenticata del proprietario
avente ad oggetto la disponibilità a vendere
od a dare in locazione al richiedente l'area o l'immobile,
individuati con i relativi identificativi catastali;
ai fini della realizzazione della sala o multisala
cinematografica;
d) nelle ipotesi di cui agli articoli 4, 5, 6, comma
4 e 8 del presente decreto, idoneo documento, sottoscritto
da un tecnico, da cui risulti la distanza della nuova
sala o multisala dal più vicino cinema;
e) certificato della SIAE, riferito al territorio del
comune ed a quello della regione, attestante il numero
delle sale, anche se facenti parte di un complesso
multisala, che nell'ultimo anno o, in difetto, nel
penultimo anno precedente quello della domanda, hanno
svolto attività di programmazione cinematografica
non occasionale, per tale intendendosi la effettuazione
di pubblici spettacoli cinematografici per almeno centoventi
giorni, nonché il numero delle sale che hanno
iniziato l'attività nell'anno in cui viene presentata
la domanda;
f) per le sale di particolare livello qualitativo, di
cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto, dichiarazione
non revocabile di impegno a conformare la sala a tutte
le caratteristiche stabilite da detta norma.
3. L'autorità competente in materia di spettacolo
rilascia il parere preliminare sentita la commissione
di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n.1213.
La commissione si pronuncia con riferimento ai criteri
stabiliti dal prescelte decreto sulla base dei documenti
indicati al precedente comma 2 e dei seguenti dati
acquisiti e messi a disposizione dalla stessa autorità.
1) popolazione residente nel territorio del comune ed
in quello della regione, indicata nel più recente
Annuario ISTAT della popolazione e del movimento anagrafico;
2) elenco delle autorizzazioni di cui all'art. 31, della
legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni,
rilasciate per il territorio del comune e della regione
nel quadriennio solare antecedente e nell'anno in corso
alla data di riunione della commissione.
4. La data di presentazione della domanda intesa ad
ottenere il parere preliminare, purché accompagnata
da tutta la documentazione prescritta dal secondo comma
del presente articolo, è rilevante ai fini dell'ordine
cronologico delle istanze per la concessione della
autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre
1965, n.1213, e successive modificazioni. A tale effetto
la istanza per il rilascio della autorizzazione deve
essere presentata al comune entro il termine non prorogabile
di nove mesi dalla data di comunicazione del parere
preliminare favorevole. La presentazione della domanda
deve conformarsi alle modalità ed ai criteri
stabiliti dall'art.11, commi 1, 2, 3 e 4, del presente
decreto con esclusione della documentazione già
inviata alla autorità competente in materia
di spettacolo ai fini della espressione del parere
preliminare.
5. Nell'esame delle istanze per il rilascio della autorizzazione,
concernenti iniziative per le quali è stato
espresso parere preliminare favorevole, la commissione
di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n.1213,
e successive modificazioni accerta, ai fini dell'ordine
cronologico di cui al comma 4, che la documentazione
sia coerente con quella considerata per il parere preliminare.
I componenti tecnici della commissione verificano,
con riferimento al parere espresso dalla commissione
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
la idoneità della documentazione trasmessa alla
autorità competente in materia di spettacolo.>>.
10. Nei commi 1 e 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 le parole
<<tre mesi>> sono sostituite dalle seguenti:
<<sei mesi>>. Ai commi 3 e 4 dello stesso
art. 12 è aggiunta l'espressione <<sentita
la commissione apertura sale cinematografiche>>.
Il. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 settembre 1994 è inserito il
seguente articolo:
<<Art. 12-bis (Decadenze).1. All'esercente della
sala cinematografica è fatto obbligo di comunicare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
dello spettacolo ed al comune ogni periodo di sospensione
della attività superiore ad un anno, specificandone
il motivo. A pena di decadenza immediata della autorizzazione,
la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento non oltre i
trenta giorni successivi al primo anno di inattività
e può essere validamente effettuata anche dal
proprietario dell'immobile in cui la sala cinematografica
è allocata.
2. La inattività della sala cinematografica per
un periodo superiore ai due anni comporta la decadenza
della relativa autorizzazione. La decadenza è
dichiarata, anche su istanza di terzi, dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo,
sentita la commissione apertura sale cinematografiche,
ed e comunicata al comune.
3. In caso di cessazione della attività della
sala cinematografica, il proprietario della azienda
di spettacoli cinematografici può richiedere
l'autorizzazione al trasferimento in altro sito del
medesimo comune. La richiesta deve essere presentata
entro il termine perentorio di due anni dalla data
di cessazione dell'attività, ridotto ad un anno
ove il proprietario dell'azienda sia anche proprietario
del relativo immobile. Se la proprietà dell'azienda
e quella dell'immobile fanno capo a soggetti diversi
ed il proprietario dell'azienda non si avvale, entro
il termine stabilito, della facoltà di richiedere
il trasferimento, il proprietario dell'immobile può
richiedere, entro i dodici mesi successivi e con riferimento
alla autorizzazione decaduta, l'autorizzazione per
la riattivazione della sala. Nello stesso termine,
il proprietario dell'immobile in cui svolgeva l'attività
l'azienda trasferita ad altra sede può chiedere
l'autorizzazione a riattivare la sala.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo:
a) la comunicazione di cui al comma 1, relativa alla
sospensione di attività superiore ad un anno,
deve essere inviata entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) per le sale inattive alla data di entrala in vigore
del presente decreto e non destinate ad altro uso,
il periodo di due anni stabilito dal comma 2 ai fini
della decadenza della autorizzazione ed i termini stabiliti
nel secondo periodo del comma 3 per la presentazione
delle istanze di trasferimento o di riattivazione della
sala decorrono dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) per le sale inattive da oltre due anni alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il proprietario
o, in caso di formale dichiarazione di rinuncia dello
stesso, il locatario dell'immobile che non sia stato
destinato ad altro uso, siano essi persona fisica o
giuridica, può ottenere, su richiesta, l'autorizzazione
alla riapertura della sala, a prescindere da quanto
previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto.
La domanda deve essere presentata entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto>>.
d) per le sale inattive da oltre due anni alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nel caso
in cui la proprietà dell'immobile e dell'azienda
di esercizio facciano capo al medesimo soggetto, se
destinate ad altro uso dopo la cessazione dell'attività,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
dello spettacolo dichiara la decadenza dell'autorizzazione.>>.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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