(G.U. 5-2-1996, n.29 supplemento)
NORME TCNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Art.1
Sono approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle
di cui al precedente decreto 24 gennaio 1986.
Art.2
Ai sensi dell'art.32 della citata legge 2 febbraio 1974,
n.64, le presenti norme entreranno in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
A. DISPOSIZIONI GENERALI
A.1. OGGETTO DELLE NORME - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE
SISMICHE
Le presenti norme disciplinano tutte le costruzioni
la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate
sismiche ai sensi del secondo comma dell'art.3 della
legge 2 febbraio 1974, n.64, ferma restando l'applicazione
delle norme di cui all'art.1 della legge stessa.
Il grado di sismicità delle diverse zone, da
assumere per la determinazione delle azioni sismiche
di quant'altro specificato nelle presenti norme tecniche,
risulta dall'apposito decreto interministeriale.
Per tutte le costruzioni di cui all'art.3 della legge
2 febbraio 1974, n.64, valgono i criteri generali di
progettazione riportati nella sezione B. Per gli edifici
e per le opere di sostegno dei terreni valgono le disposizioni
particolari riportate rispettivamente nelle sezioni
C e D.
A.2. TERRENI DI FONDAZIONE E RELATIVE PRESCRIZIONI GENERALI
I fattori influenzanti il comportamento delle fondazioni
devono essere individuati e valutati in conformità
di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e, in
particolare, dal decreto ministeriale 11 marzo 1988
ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni su pendii le indagini devono essere
convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria
per rilevare tutti i fattori occorrenti alla valutazione
delle condizioni di stabilità del complesso
opera-pendio in presenza delle azioni sismiche.
Devono inoltre essere eseguite indagini specifiche per
tener conto in modo adeguato della eventualità
che, in concomitanza con le azioni sismiche, possano
verificarsi, nel sottosuolo dell'opera o in zone ad
essa adiacenti, fenomeni di liquefazione.
I risultati di tali accertamenti devono essere illustrati
nella relazione sulle fondazioni di cui al quarto comma
dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
B. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
B.1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali
o verticali devono essere valutate convenzionalmente
mediante un'analisi statica ovvero mediante un'analisi
dinamica, seguendo i criteri generali contenuti nella
presente sezione B.
Possono, in alternativa, eseguirsi analisi più
approfondite, fondate su un'opportuna e motivata scelta
di un <<terremoto di progetto>> e su procedimenti
di calcolo basati su ipotesi e su risultati sperimentali
chiaramente comprovati.
Le costruzioni nelle quali sia prevista l'introduzione
di isolatori sismici, di qualunque tipo, possono essere
realizzate previa dichiarazione di idoneità
del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
su conforme parere dello stesso Consiglio.
Analoga dichiarazione deve essere richiesta per i sistemi
costruttivi contenenti dispositivi di dissipazione
dell'energia trasmessa dal sisma.
B.2. DIREZIONE DELLE COMPONENTI ORIZZONTALI DELLE ACCELERAZIONI
DEL TERRENO DURANTE IL SISMA
Si assume che il moto del terreno possa avvenire, non
contemporaneamente, in due direzioni orizzontali ortogonali
prefissate dal progettista.
B.3. MASSE STRUTTURALI
Le masse delle strutture sottoposte al moto impresso
dal sisma sono quelle del peso proprio e dei sovraccarichi
permanenti nonché di un'aliquota dei sovraccarichi
accidentali.
Per i casi non contemplati nelle sezioni C e D, i sovraccarichi
accidentali devono considerarsi presenti, in occasione
del sisma, per un'aliquota del valore massimo ad essi
assegnato nel calcolo statico di esercizio da valutare
attraverso considerazioni statistiche.
In particolare, per i serbatoi, i contenitori, e le
costruzioni o elementi di costruzione ad essi assimilabili,
il peso del contenuto deve essere considerato totalmente
presente.
B.4. ANALISI STATICA
L'analisi statica degli effetti sismici può essere
effettuata per costruzioni con struttura regolare e
con elementi di luce corrente.
Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente
mediante analisi statica delle strutture soggette a:
a) un sistema di forme orizzontali parallele alle direzioni
ipotizzate per il sisma; la risultante di tali forze
viene valutata con l'espressione:
S = il grado di sismicità (S >= 2);
R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione
considerata;
I= il coefficiente di protezione sismica;
W= il peso complessivo delle masse.
La forza Fh deve considerarsi distribuita sia planimetricamente
che altimetricamente in modo da simulare con buona
approssimazione gli effetti dinamici del sisma. Tale
distribuzione può essere effettuata seguendo,
ove applicabili, i criteri espressi nelle sezioni C
e D;
b) un sistema di forze verticali, distribuite sulla
struttura proporzionalmente alle masse presenti, la
cui risultante sarà:
Fv = m C I W
nella quale è, in genere m = 2, salvo quanto
precisato nelle norme tecniche proprie di opere particolari.
Tale insieme di forze deve considerarsi diretto sia
verso l'alto, sia verso il basso, mediante due distinte
combinazioni di carichi.
Indicando con ah e vh rispettivamente le sollecitazioni
(momento flettente, forza assiale, forza di taglio
e momento torcente) e gli spostamenti prodotti dalle
azioni sismiche orizzontali, e con av e hv le sollecitazioni
e gli spostamenti prodotti dalle azioni sismiche verticali,
la singola componente di sollecitazione a e la singola
componente di spostamento h risultano
B.5. COEFFICIENTI DI RISPOSTA E DI PROTEZIONE SISMICA
B.5.1. COEFFICIENTE DI RISPOSTA
Si assume come coefficiente di risposta R della struttura
una funzione del periodo fondamentale To della stessa,
per oscillazioni nella direzione considerata:
Se il periodo To non viene determinato si assumerà R = 1,0.
B.5.2. COEFFICIENTE DI PROTEZIONE SISMICA
Per le opere la cui resistenza al sisma è di
importanza primaria per le necessità della protezione
civile, per il coefficiente di protezione sismica si
assume l = 1,4.
Per le opere che presentano un particolare rischio per
le loro caratteristiche d'uso, si assume l = 1,2.
Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti
si assume l=1,0.
B.6. ANALISI DINAMICA
Gli effetti sismici possono essere valutati convenzionalmente
mediante un'analisi dinamica della struttura considerata
in campo elastico lineare. Questa può essere
eseguita con il metodo della analisi modale adottando
per lo spettro di risposta, in termini di accelerazione,
l'espressione:
a/g= C I R
dove:
a è l'accelerazione spettrale
g è l'accelerazione di gravità;
I è il coefficiente di protezione sismica;
R è funzione del periodo di vibrazione del modo
di vibrare considerato ed ha espressione:
ove T è il periodo del modo di vibrare considerato.
L'analisi modale deve utilizzare un modello della struttura
che ne rappresenti l'articolazione planimetrica e altimetrica
e tener conto di un numero di modi di vibrazione sufficiente
ad assicurare l'eccitazione di più dell'85%
della massa totale della struttura come definita al
punto B.3.
Per ciascuna eccitazione (orizzontale oppure verticale),
indicando con ai e hi. rispettivamente le sollecitazioni
e gli spostamenti relativi al modo i-esimo, le sollecitazioni
e gli spostamenti complessivi si calcolano con le espressioni:
La sovrapposizione degli effetti dovuti alle diverse eccitazioni si esegue con le.
B.7. VERIFICHE
Tutte le costruzioni in zone dichiarate sismiche, oltre
ad essere verificate secondo le prescrizioni contenute
nelle norme vigenti a carattere generale, devono soddisfare
alcune verifiche specifiche.
Esse consistono:
a) nel controllo degli stati di tensione o di sollecitazione;
b) nel controllo degli spostamenti, ove necessario.
Le verifiche relative ai precedenti capoversi si devono
eseguire con le modalità indicate ai successivi
punti B.8. e B.9.
B.8. VERIFICHE DI RESISTENZA
Le verifiche di resistenza possono essere effettuate
verificando gli stati di tensione secondo il metodo
delle tensioni ammissibili oppure verificando gli stati
di sollecitazione, per i diversi stati limite ultimi
di resistenza, secondo il metodo degli stati limite.
Non è ammesso che per parti di una stessa struttura
si adottino due diversi metodi di verifica.
B.8.1. VERIFICA SECONDO IL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI
Si indichino con a le sollecitazioni dovute al sisma
convenzionale e con ap le sollecitazioni dovute agli
altri carichi agenti contemporaneamente, escluso il
vento. Le tensioni di calcolo che devono essere considerate
agli effetti della verifica sono valutate assumendo
il comportamento elastico e lineare della struttura,
e considerando la combinazione di carichi che fornisce
le sollecitazioni ap = a più gravose.
B.8.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI DI RESISTENZA
Le sollecitazioni, per la verifica allo stato limite
ultimo, devono essere valutate con la formula di combinazione:
in cui a sono le sollecitazioni dovute al sisma convenzionale, gE è pari a 1,5, mentre a'p si valuta con riferimento alla seguente combinazione, espressa In forma convenzionale:
essendo:
Gk= il valore caratteristico delle azioni permanenti;
Pk = il valore caratteristico della forza di precompressione;
Qtk= il valore caratteristico del sovraccarico variabile
di base
Qik= i valori caratteristici delle azioni variabili
tra loro indipendenti;
gg= 1,4 (oppure 1,0 se il suo contributo aumenta la
sicurezza);
gP = 1,2 (oppure 0,9 se il suo contributo aumenta la
sicurezza);
gq = 1,5 (oppure 0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);
yoi. = coefficienti di combinazione allo stato limite
ultimo, da assumere pari a 0,7 per i carichi variabili
di esercizio nei fabbricati per abitazione e uffici
e per le azioni da neve, pari a 0 per le azioni da
vento.
B.9. SPOSTAMENTI E DEFORMAZIONI
Siano hd gli spostamenti elastici relativi tra due punti
della struttura dovuti al sisma convenzionale, hp gli
spostamenti elastici relativi tra i medesimi due punti
della struttura dovuti alle altre azioni da prendere
in considerazione, così come specificato al
punto B.8.1. relativamente alla verifica col metodo
delle tensioni ammissibili, e al punto B.8.2. relativamente
alla verifica agli stati limite ultimi di resistenza,
per i quali l'accelerazione sismica è maggiorata
di gE.
Per limitare la danneggiabilità delle parti non
strutturali e degli impianti, gli spostamenti relativi
totali ht, sono da valutare convenzionalmente mediante
la seguente formula:
in cui:
l= 2 quando 1= l.0
l= 3 quando 1=1.2
l= 4 quando 1=1.4
x = 1 se si utilizza il metodo delle tensioni ammissibili
x = 1,5 se si utilizza il metodo degli stati limite.
Con tali spostamenti si devono verificare la stabilità
degli elementi non strutturali e la funzionalità
degli impianti fissi. In particolare, per gli spostamenti
così determinati, non si deve avere, per gli
edifici, espulsione dei pannelli divisori e di chiusura.
Per il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza delle
parti strutturali gli spostamenti relativi totali ht,
da valutare convenzionalmente mediante la formula:
non devono causare perdita di connessione nei vincoli
o martellamento tra strutture adiacenti.
La valutazione di ht, sopra indicata tiene conto della
differenza tra l'azione sismica prevista nella norma
ed il moto effettivo del terreno durante un terremoto
di forte intensità, nonché del comportamento
non lineare della struttura.
Gli spostamenti ht, possono essere valutati con analisi
più accurate che, basate su una motivata scelta
dell'azione sismica, considerino l'eventuale comportamento
non lineare della struttura.
Gli spostamenti e le rotazioni così calcolate
non devono compromettere l'integrità delle cerniere
e degli appoggi scorrevoli. In quest'ultimo caso, l'ampiezza
dello spostamento consentito deve comunque essere limitata
da appositi dispositivi.
Il calcolo della distanza minima tra due strutture contigue
richiederebbe di valutare gli spostamenti di entrambe
le strutture, considerandole in opposizione di fase.
Qualora questo non sia possibile per mancanza di dati
relativamente ad una delle strutture, come in genere
avviene nel caso in cui una sia già esistente,
è accettabile una valutazione della suddetta
distanza minima secondo quanto indicato in C.4.2.
B.10. FONDAZIONI
Le verifiche di stabilità del terreno e delle
strutture di fondazione vanno eseguite con i metodi
ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto delle
massime sollecitazioni che la struttura trasmette al
terreno Nel caso in cui la struttura sia stata verificata
col metodo delle tensioni ammissibili, le massime sollecitazioni
sul terreno saranno calcolate con riferimento ai valori
nominali delle azioni. Nel caso in cui la struttura
sia stata verificata col metodo degli stati limite,
le massime sollecitazioni sul terreno saranno calcolate
con riferimento ai valori caratteristici delle azioni
assumendo gE, gg, gp e gq pari ad uno.
Il piano di posa delle fondazioni deve essere spinto
in profondità in modo da non ricadere in zona
ove risultino apprezzabili le variazioni stagionali
del contenuto naturale d'acqua.
In relazione alle caratteristiche dei terreni e del
manufatto, la fondazione deve soddisfare le seguenti
prescrizioni:
a) le strutture di fondazione devono essere collegate
tra loro da un reticolo di travi; ogni collegamento
deve essere proporzionato in modo che sia in grado
di sopportare una forza assiale di trazione o di compressione
pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali
applicati alle estremità. E consentito omettere
tali collegamenti in caso di terreni rocciosi o, comunque,
di caratteristiche meccaniche elevate, nonché
in zone con grado di sismicità S = 6; in tutti
gli altri casi, in mancanza di collegamenti, la struttura
deve essere verificata per gli spostamenti orizzontali
relativi del terreno tra i punti non collegati.
Ai fini della verifica della resistenza, una valutazione
di minimo per tale spostamento relativo, valida per
terreni che presentino caratteristiche geotecniche
uniformi, è contenuta nella seguente tabella:
TABELLA 1a
Grado di sismicità DL
Tensioni ammissibili S = 9 0.05 (L/100)
Tensioni ammissibili S= 12 0.10 (L/100)
Stati limite S = 9 0.075 (L/100)
Stati limite S= 12 0.15 (L/100)
dove:
L è la distanza tra i punti in esame;
DL è lo spostamento, con minimo di 1 cm.
Ai fini della verifica della compatibilità degli
spostamenti, lo spostamento relativo massimo DL, tra
punti del terreno distanti L, può essere valutato
mediante la seguente tabella:
TABELLA 1b
Grado di sismicità DL
S = 9 0,15 (L/100)
S = 12 0,30 (L/100)
b) nelle fondazioni su pali questi devono avere un'armatura calcolata per la relativa componente sismica orizzontale ed estesa a tutta la lunghezza ed efficacemente collegata a quella della struttura sovrastante.
C. EDIFICI
C.1. SISTEMI COSTRUTTIVI
Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura in muratura ordinaria o in muratura armata;
b) struttura intelaiata in cemento armato normale o
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
c) struttura a pannelli portanti, intendendosi per tale
quella realizzata in tutto o in parte con pannelli
aventi funzione portante, prefabbricati o costruiti
in opera. I pannelli possono essere costituiti da conglomerato
cementizio armato o parzialmente armato o prefabbricati
in muratura armata;
d) struttura in legno.
C.2. ALTEZZA MASSIMA DEI NUOVI EDIFICI
Per ogni fronte esterna l'altezza dei nuovi edifici,
rappresentata dalla massima differenza del livello
fra il piano di copertura più elevato ed il
terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del
marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici
stessi, non può superare nelle strade e negli
edifici in piano i limiti riportati nella tabella 2.
Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata
dalla quota d'imposta della falda per falde con imposte
a quote diverse, dalla quota d'imposta della più
alta.
TABELLA 2
Tipo di struttura Altezza max (m) S=6 Altezza max (m)
S=9 Altezza max (m) S=12
Legno 10 7 7
Muratura ordinaria 16 11 7,5
Muratura armata 25 19 13
Pannelli portanti 32 25 16
Intelaiatura nessuna limitazione nessuna limitazione nessuna
limitazione
Sono esclusi dal computo delle altezze gli eventuali
torrini delle scale e degli ascensori.
Nel caso che gli edifici abbiano un piano cantinato
o seminterrato la differenza di livello (misurata sulla
stessa verticale) tra il piano più elevato di
copertura (o la quota d'imposta delle falde) e quello
di estradosso delle strutture di fondazione, può
eccedere di non più di quattro metri i limiti
stabiliti dalla precedente tabella 2.
Nelle strade o nei terreni in pendio le altezze massime
di cui alla precedente tabella possono essere incrementate
di 1,50 m purché la media generale delle altezze
di tutte le fronti rientri nei limiti stabiliti nella
tabella stessa.
Per le costruzioni in legno è ammessa la realizzazione
di uno zoccolo in muratura e malta cementizia o in
calcestruzzo semplice o armato, la cui altezza non
può superare i quattro metri. In tal caso i
limiti di cui alla precedente tabella 1 vanno riferiti
alla sola parte in legno.
C.3. LIMITAZIONE DELL'ALTEZZA IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA
STRADALE
Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito,
prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste
strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente
punto C.2 e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni
previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione
degli strumenti urbanistici la sua altezza H, per ciascun
fronte dell'edificio verso strada, valutata con i criteri
di cui al punto C.2, non può superare i seguenti
valori, espressi in metri:
per LPound3 H=3
per 3<LPound11 H=L
per L>=11 H=11+3 (L-11)
in cui con L viene indicata la minima distanza tra il
contorno dell'edificio e il ciglio opposto della strada,
compresa la carreggiata.
Agli effetti del presente punto deve intendersi:
a) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta
del fronte dell'edificio stesso, escluse le sporgenze
di cornici e balconi aperti
b) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione
dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile
non cintato aperto alla circolazione pedonale;
c) per ciglio la linea di limite della sede stradale
o dello spazio di cui al punto b);
d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata,
dalle banchine e dai marciapiedi.
Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza
è consentito nel fronte sulla strada più
stretta e per uno sviluppo a partire dall'angolo, pari
alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza
uguale a quella consentita dalla strada più
larga.
Nelle zone a bassa sismicità (S= 6) di cui all'art.
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, devono essere
rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti
locali e nelle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici.
Le strutture secondarie e gli elementi non strutturali
che si trovano al di sopra dei piani di copertura devono
essere efficacemente ancorati alla struttura principale.
C.4. DISTANZA FRA GLI EDIFICI
C.4.1. INTERVALLI D'ISOLAMENTO
La larghezza degli intervalli d'isolamento, cioè
la distanza minima fra i muri frontali di due edifici,
è quella prescritta dai regolamenti comunali
purché detti intervalli siano chiusi alla pubblica
circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.
In caso contrario sono da considerarsi, agli effetti
del precedente punto C.3, quali strade.
C.4.2. EDIFICI CONTIGUI
Due edifici non possono essere costruiti a contatto,
a meno che essi non costituiscano un unico organismo
statico realizzando la completa solidarietà
strutturale.
Nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati,
essi devono essere forniti di giunto tecnico di dimensione
non minore di: d (h) = h/100
ove d (h) è la distanza fra due punti affacciati,
posti alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture
in elevazione.
Analogo dimensionamento deve adottarsi in corrispondenza
dei giunti di dilatazione degli edifici.
C.5. EDIFICI IN MURATURA
C.5.1. REGOLE GENERALI
Gli edifici in muratura debbono essere realizzati nel
rispetto del decreto ministeriale 20 novembre 1987,
<<Norme tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento>> ed eventuali sue successive
modifiche ed integrazioni, ove non in contrasto con
le presenti norme.
In particolare, alle predette norme tecniche deve farsi
riferimento per ciò che concerne le caratteristiche
fisiche, meccaniche e geometriche degli elementi resistenti
naturali e artificiali, nonché per i relativi
controlli di produzione e di accettazione in cantiere.
Sia per gli edifici in muratura ordinaria, di cui al
seguente punto C.5.2, che per quelli in muratura armata,
di cui al seguente punto C.5.3, debbono inoltre essere
soddisfatti i seguenti requisiti:
a) la resistenza caratteristica a compressione fbk degli
elementi artificiali deve risultare non inferiore ai
seguenti valori:
7 N/mmq. (70 Kg/cmq) per gli elementi pieni;
5 N/mmq (50 Kg/cmq) per gli elementi semipieni nella
direzione dei carichi verticali;
1,5 N/mmq (15 Kg/cmq) per gli elementi semipieni nella
direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano
della muratura;
b) le strutture costituenti i vari orizzontamenti, comprese
le coperture di ogni tipo, non devono essere spingenti.
Eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate
ad esempio da archi e volte, e valutate tenendo conto
dell'azione sismica, devono essere eliminate con tiranti
o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante
idonee disposizioni strutturali
c) i solai devono assolvere, oltre alla funzione portante
dei carichi verticali, quella di ripartizione delle
azioni orizzontali tra i muri maestri
d) i cordoli, in corrispondenza dei solai di piano e
di copertura devono avere larghezza pari a quella della
muratura sottostante; è consentita una riduzione
di larghezza fino a 6 cm per l'arretramento del filo
esterno.
L'altezza di detti cordoli deve essere almeno pari a
quella del solaio, e comunque non inferiore a cm 15.
L'armatura deve essere di almeno cmq 8 con diametro
non inferiore a mm 16; le staffe devono avere diametro
non inferiore a mm 6 ed interasse non superiore a cm
25
e) nei solai le travi metalliche e i travetti prefabbricati
devono essere prolungati nel cordolo per una lunghezza
non inferiore alla metà della larghezza del
cordolo stesso e comunque non inferiore a 12 cm; le
travi metalliche devono essere munite di appositi ancoraggi;
f) In corrispondenza degli incroci d'angolo dei muri
maestri perimetrali sono prescritte, su entrambi i
lati, zone di muratura di lunghezza pari ad almeno
m 1; tali lunghezze si intendono comprensive dello
spessore del muro ortogonale;
g) nel piano interrato o seminterrato è ammesso
realizzare i muri in calcestruzzo armato con spessori
almeno pari a quelli del piano sovrastante.
C.5.2. EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA
Gli edifici in muratura ordinaria devono essere costruiti
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la pianta dell'edificio deve essere il più
possibile compatta e simmetrica rispetto ai due assi
ortogonali; in particolare, nel caso di pianta rettangolare,
il rapporto tra lato minore e lato maggiore, al netto
dei balconi, non deve risultare inferiore ad 1/3. La
distribuzione delle aperture dei muri, in pianta e
in alzato, deve essere tale da garantire, per quanto
possibile, la simmetria strutturale;
b) ciascun muro maestro deve essere intersecato da altri
muri maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad
interasse non superiore a m 7;
c) al di sopra dei vani di porte e finestre devono essere
disposti architravi in cemento armato o in acciaio
efficacemente ammorsati nella muratura
d) le fondazioni possono essere realizzate con muratura
ordinaria, purché sul piano di spiccato venga
disposto un cordolo di calcestruzzo armato, le cui
dimensioni ed armatura devono essere conformi a quanto
prescritto al punto C.5.1, lettera d);
e) la distanza massima fra lo spiccato delle fondazioni
e l'intradosso del primo solaio o fra due solai successivi
non deve superare m 5, fermo restando l'obbligo di
garantire per i setti murari una snellezza inferiore
a 12;
f) la muratura portante deve essere realizzata con elementi
artificiali pieni o semipieni, ovvero con elementi
di pietra squadrata, con l'impiego di malta cementizia.
E ammesso per gli edifici con non più di due
piani fuori terra l'uso di muratura listata con l'impiego
di malta cementizia. La listatura deve essere realizzata
mediante fasce di conglomerato semplice o armato oppure
mediante ricorsi orizzontali costituiti da almeno tre
corsi in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore
a m 1,6 ed estesi a tutta la lunghezza e a tutto lo
spessore del muro; gli spessori dei muri devono essere
non inferiori a quelli indicati nella seguente tabella:
TABELLA 3
Spessori dei muri in pietrame listato
S= 6 S= 9 S= 12
piano secondo 40 40 50
piano primo 40 40 65
piano cantinato 55 55 80
g) lo spessore delle murature deve essere non inferiore
a 24 cm, al netto dell'intonaco;
h) le murature debbono presentare in fondazione un aumento
di spessore di almeno cm 20;
i) le aperture praticate nei muri portanti devono essere
verticalmente allineate; in alternativa, ai fini della
valutazione dell'area resistente di cui alla lettera
l) si prendono in considerazione per la verifica del
generico piano esclusivamente le porzioni di muri che
presentino continuità verticale dal piano oggetto
di verifica fino alle fondazioni;
l) nel caso di murature realizzate mediante blocchi
artificiali semipieni, ovvero in pietra naturale squadrata
con elementi di resistenza caratteristica a compressione
non inferiore a 30 kg/cmq, l'area della sezione di
muratura resistente alle azioni orizzontali, espressa
come percentuale della superficie totale dell'edificio,
e valutata al netto delle aperture, non deve essere
inferiore, per ciascun piano di verifica, ai valori
di cui alle tabelle 4a e 4b in funzione della sismicità
della zona. Dette percentuali devono essere rispettate
in entrambe le direzioni principali. Nel caso di murature
realizzate mediante blocchi artificiali pieni l'area
suddetta non deve essere inferiore, per ciascun piano
di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle
tabelle 4a e 4b dividendo ciascuna percentuale per
1,25.
Nel caso di murature realizzate in pietra naturale squadrata,
costituita da elementi di resistenza caratteristica
inferiore a 30 kg/cmq, l'area suddetta deve essere
adeguatamente incrementata sulla base di motivate valutazioni
e comunque non deve essere inferiore, per ciascun piano
di verifica, alle percentuali che si ottengono dalle
tabelle 4a e 4b moltiplicando ciascuna percentuale
per il rapporto 30/fbk ove fbk è il valore della
resistenza caratteristica degli elementi.
TABELLA 4a
Area resistente ai vari piani (%) (zone con S= 12)
piano I piano II piano III piano IV
Edifici a 1 piano 6 - - -
Edifici a 2 piani 6 6 - -
Edifici a 3 piani 7 6 6 -
Edifici a 4 piani 7 7 6 6
TABELLA 4b
Area resistente al vari piani (%) (zone con S = 9 oppure
con S = 6)
piano I piano II piano III piano IV piano V
Edifici a 1 piano 5 - - - -
Edifici a 2 piani 5 5 - - -
Edifici a 3 piani 6 5 5 - -
Edifici a 4 piani 6 6 5 5 -
Edifici a 5 piani 7 7 6 6 5
Non sono da prendere in considerazione, ai fini del
calcolo della percentuale di muratura resistente, i
muri aventi rapporto altezza/lunghezza superiore a
3.
Deve inoltre risultare, per ciascun piano di verifica:
con il seguente significato dei simboli:
N = carico verticale totale relativo al piano in esame;
A = area totale, al netto delle aperture, dei muri resistenti
al piano in esame;
= tensione base ammissibile
della muratura, prevista, per le varie classi di resistenza
caratteristica a compressione della muratura.
Tale verifica deve essere effettuata, di regola, per
i muri del piano più basso dell'edificio nonché
per i muri di ogni piano per il quale si determini
almeno una delle seguenti situazioni:
-gli spessori di uno o più muri risultino minori
dei corrispondenti spessori del piano inferiore;
-l'incidenza delle aperture risulti superiore a quella
relativa al piano inferiore;
m) il sovraccarico non deve essere superiore a 4,00
KN/mq (400kg/mq).
Ove siano rispettate tutte le precedenti prescrizioni,
la verifica rispetto alle azioni sismiche può
essere omessa, restando la necessità delle verifiche
previste dagli appositi decreti ministeriali nei riguardi
dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute
al vento, nonché nei riguardi del terreno di
fondazione.
Qualora non tutte le precedenti prescrizioni siano rispettate
l'edificio deve essere verificato secondo quanto disposto
al punto C.9.5, ferma restando la necessità
delle verifiche citate nel precedente comma e il rispetto
delle prescrizioni indicate al punto C.5.1.
C.5.3. EDIFICI IN MURATURA ARMATA
C.5.3.1. Oggetto e ambito di applicazione
Per muratura armata s'intende quella costituita da elementi
resistenti artificiali semipieni tali da consentire
la realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite
armature metalliche verticali e orizzontali.
I blocchi devono essere collegati mediante malta di
classe M2 - M1, che deve assicurare il riempimento
sia dei giunti orizzontali sia dei giunti verticali.
L'armatura deve essere disposta concentrata alle estremità
verticali ed orizzontali dei pannelli murari, definiti
nel successivo punto C.5.3.4 e diffusa nei pannelli
secondo le indicazioni dei successivi punti C.5.3.3.2
e C.5.3.3.3. Nel caso in cui la muratura sia impiegata
per la realizzazione di edifici per i quali sia da
attribuire al coefficiente di protezione sismica 1,
di cui al successivo punto C.6.1.1, un valore maggiore
di uno, detta armatura diffusa deve essere integrata
all'armatura diffusa definita nel successivo punto
C.5.3.4.
E' ammessa la realizzazione di edifici mediante muratura
armata non conforme alle presenti norme purché
ne sia comprovata l'idoneità da una dichiarazione
rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
La malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove
alloggiano le armature deve avere resistenza caratteristica
cubica non inferiore a 15 N/mmq (150 Kg/mq).
C.5.3.2. Concezione strutturale dell'edificio
Ciascuna parete muraria realizzata con muratura armata
con o senza armatura diffusa, costituisce nel suo complesso
una struttura forata in corrispondenza delle aperture,
particolarmente resistente ad azioni ad essa complanari.
Tutte le pareti murarie devono essere di regola efficacemente
connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi;
è ammissibile che alcuni degli orizzontamenti
non costituiscano diaframma rigido, ma solo collegamento
tra le pareti murarie opposte: in tal caso nell'analisi
strutturale si deve non tenere conto della rigidezza
di tali orizzontamenti.
In ogni caso l'insieme strutturale risultante deve essere
in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali
con un comportamento di tipo globale, al quale contribuisce
soltanto la resistenza delle pareti nel loro piano.
C.5.3.3. Dettagli costruttivi
Le barre di armatura devono essere esclusivamente del
tipo ad aderenza migliorata.
La disposizione dell'armatura deve essere studiata in
modo da assicurarne la massima protezione nei confronti
degli agenti corrosivi esterni, in ogni caso le distanze
tra la superficie esterna di ciascuna barra e le superfici
esterne del muro che la contiene devono essere non
inferiori a cm.5. La conformazione degli elementi resistenti
e la disposizione delle barre devono essere tali da
permettere la realizzazione dello sfalsamento dei giunti
verticali tra i blocchi, sia nel piano del muro che
nel suo spessore.
C.5.3.3.1. Armature in corrispondenza delle aperture
Lungo i bordi orizzontali delle aperture si deve disporre
armatura la cui sezione trasversale complessiva deve
essere quella richiesta dalle verifiche di sicurezza,
e comunque non inferiore a cmq.3 per ciascun bordo.
Tale armatura deve essere prolungata ai lati dell'apertura
per almeno 60 diametri.
C.5.3.3.2. Armature verticali
L'armatura verticale deve essere disposta in corrispondenza
degli innesti, degli incroci e dei bordi liberi dei
pannelli murari, così come definiti nel successivo
punto C.5.3.4; la sezione trasversale complessiva deve
essere quella richiesta dall'analisi delle sollecitazioni,
con un minimo di 4 cmq per estremità. Altra
armatura verticale, di sezione uguale a quella disposta
alle estremità, si deve disporre nel corpo delle
pareti, in modo da non eccedere l'interasse di 5 metri.
Tutte le armature verticali devono essere estese all'intera
altezza del pannello murario; nel caso in cui si abbia
continuità verticale tra più pannelli,
le corrispondenti armature devono essere collegate
tra loro con le modalità nel seguito precisate.
Le armature che non proseguono oltre il cordolo devono
essere a questo ancorate.
Le armature verticali devono essere alloggiate in vani
di forma tale che in ciascuno di essi risulti inscrivibile
un cilindro di almeno 6 cm di diametro. Di detti vani
deve essere assicurato l'efficace e completo riempimento
con malta o conglomerato cementizi.
Le sovrapposizioni devono garantire la continuità
nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo
che al crescere del carico lo snervamento dell'acciaio
abbia luogo prima che venga meno il contenimento esercitato
dagli elementi. In mancanza di dati sperimentali relativi
agli elementi impiegati o per fori in cui il diametro
del cilindro inscrivibile sia superiore a 10 cm, le
barre devono essere connesse per mezzo di idonei dispositivi
meccanici, ovvero circondate da idonea staffatura per
tutta la lunghezza della sovrapposizione, che deve
essere assunta almeno pari a 60 diametri.
C.5.3.3.3. Armature orizzontali
In corrispondenza dei solai vanno disposti cordoli in
calcestruzzo armato, secondo quanto prescritto al punto
C.5.1, lettera d). Nei cordoli deve essere alloggiata
l'armatura concentrata alle estremità orizzontali
dei pannelli, di cui al punto C.5.3.1, fatti salvi
i minimi di cui al punto C.5.1, lettera d).
Altra armatura orizzontale, che costituisce incatenamento
di sezione non inferiore a 4 cmq, deve essere disposta
nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l'interasse
di m 4.
Tale armatura deve essere alloggiata all'interno di
vani di dimensioni tali da permetterne il completo
ricoprimento con la stessa malta usata per la muratura.
La lunghezza di sovrapposizione va assunta almeno pari
a 60 diametri. Alle estremità dei muri le barre
devono essere ripiegate nel muro ortogonale per una
lunghezza pari ad almeno 30 diametri.
Ulteriori armature orizzontali di diametro non inferiore
a 5 mm devono essere disposte nel corpo della muratura
a interassi non superiori a 60 cm, collegate mediante
ripiegatura alle barre verticali presenti alle estremità
del pannello murario.
C.5.3.3.4. Armatura diffusa
Quando I>1 l'armatura di cui ai punti precedenti
deve essere integrata, secondo quanto di seguito riportato,
al fine di migliorare la duttilità della muratura.
Detta armatura deve essere costituita da barre orizzontali
e verticali, di sezione non inferiore a 0,2 cmq ciascuna,
disposte nelle pareti murarie ad interassi non superiori
al doppio dello spessore di ciascuna parete, e collegate
mediante ripiegatura alle barre rispettivamente verticali
e orizzontali presenti alle estremità del pannello
murario. La sezione complessiva delle barre verticali
non deve risultare inferiore allo 0,4 per mille del
prodotto dello spessore della parete per la sua lunghezza;
la sezione complessiva delle barre orizzontali non
deve risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto
dello spessore della parete per la sua altezza.
L'armatura diffusa orizzontale, se presente, s'intende
sostitutiva di quella di cui all'ultimo comma del punto
C.5.3.3.3.
C.5.3.4. Elementi strutturali resistenti all'azione
sismica
Si considerano, ai fini dell'analisi delle sollecitazioni,
elementi strutturali resistenti all'azione sismica:
-i pannelli murari, definiti come porzioni di muratura
comprese tra due diaframmi orizzontali successivi e
tra due aperture o intersezioni che le limitano lateralmente
-tutte le porzioni di muratura che connettono tra loro
pareti verticali complanari.
Non vanno considerati resistenti all'azione sismica,
ma solo ai carichi verticali, i pannelli murari per
i quali comunque il rapporto tra l'altezza compresa
tra due diaframmi orizzontali e la lunghezza in pianta
superi 4. In tali pannelli deve comunque essere disposta
l'armatura minima prevista al punto C.5.3.3.
Lo spessore netto delle pareti murarie resistenti all'azione
sismica non deve essere inferiore al maggiore dei seguenti
valori:
-1/14 dell'altezza compresa tra due diaframmi orizzontali;
- cm 24.
C.5.3.5. Analisi delle sollecitazioni sismiche e verifica
degli elementi resistenti
Per l'analisi delle sollecitazioni prodotte dall'azione
sismica negli elementi resistenti si deve esaminare
l'intero edificio nel suo complesso tridimensionale,
come una struttura a setti portanti, tenendo conto
dei diaframmi costituiti dai solai nella loro effettiva
posizione.
E consentita l'analisi statica secondo il metodo previsto
per le strutture intelaiate al punto C.6 delle presenti
norme adottando per il calcolo dell'azione sismica,
oltre ad un coefficiente di risposta R = 1, un coefficiente
di struttura p pari ad 1,5, riducibile a 1,4 qualora
sia prevista l'armatura diffusa aggiuntiva, di cui
al punto precedente punto C.5.3.3.4.
Deve essere verificata la resistenza di ciascun elemento
strutturale senza considerare una eventuale possibilità
di ridistribuzione delle azioni interne, e considerando
nulla la resistenza a trazione della muratura.
Per gli edifici in muratura armata l'analisi delle sollecitazioni
sismiche e la verifica degli elementi resistenti, di
cui ai comma precedenti è obbligatoria quando
l'altezza dell'edificio superi i limiti previsti al
punto C.2 per le costruzioni in muratura ordinaria.
Negli altri casi è sufficiente che siano rispettate:
a) le prescrizioni di cui alle lettere a), b), e), g),
h), i), l) e m) del punto C.5.2, con le seguenti modifiche:
la distanza massima di cui alla lettera e) non deve
superare m 7, con snellezza dei setti murari comunque
non superiore a 14 il coefficiente 0 50 riduttivo dell'area
resistente totale di piano, che compare nell'espressione
della tensione normale riportata alla lettera l), è
elevato a 0,60; i limiti contenuti nelle tabelle 4a
e 4b possono essere ridotti sottraendo 1,5 a ciascuno
dei valori percentuali ivi indicati
b) le prescrizioni di cui ai punti precedenti relativi
agli edifici in muratura armata; in particolare per
le sezioni delle barre di armatura dei pannelli murari,
si devono adottare almeno i valori minimi, che qui
si ripetono: 3 cmq lungo i bordi orizzontali delle
aperture; 4 cmq lungo i bordi verticali dei pannelli
murari, così come definiti al punto C.5.3.4,
e anche verticalmente nel corpo della muratura, qualora
la lunghezza del pannello ecceda i 5 m; 4 barre di
diametro minimo 16 mm all'interno dei cordoli in corrispondenza
dei solai, con staffe di diametro minimo 6 mm ad interasse
non superiore a 25 cm; 4 cmq per le barre disposte
orizzontalmente nel corpo della muratura qualora l'altezza
del pannello ecceda i 4 m armature orizzontali di diametro
non inferiore a 5 mm disposte nel corpo della muratura
ad interassi non superiori a 60 cm.
C.5.3.6. Tensioni ammissibili
Per le armature si adottano le tensioni ammissibili
previste, per le varie classi di acciaio, dalle vigenti
norme sulle costruzioni di conglomerato cementizio
armato.
Per le verifiche tensionali della muratura sotto le
azioni sismiche, si adottano le tensioni ammissibili
previste dalle vigenti norme sugli edifici in muratura,
moltiplicate per il coefficiente 2.
C.5.4. STRUTTURE MISTE
Nell'ambito delle costruzioni in muratura è consentito
utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportare
i carichi verticali, purché l'azione sismica
sia integralmente affidata alla parte di muratura,
per la quale risultino rispettate le prescrizioni di
cui ai punti precedenti.
Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti
fra elementi di tecnologia diversi, alla compatibilità
delle deformazioni conseguenti alle diverse deformabilità
ed alla trasmissione dei carichi verticali.
E consentito realizzare edifici costituiti da struttura
muraria nella parte inferiore e sormontati da un piano
con struttura in cemento armato o acciaio, a condizione
che:
-i limiti all'altezza degli edifici, previsti al punto
C.2. per le strutture in muratura, si intendono comprensivi
delle parti in muratura e di quelle in cemento armato
o in acciaio;
-la parte superiore in cemento armato o in acciaio sia
ancorata al cordolo di coronamento della parte muraria
e risulti verificata unitamente alla base in muratura,
con i criteri di cui al punto C.6, per una forza sismica
incrementata del 50%.
C.6. EDIFICI CON STRUTTURE INTELAIATE
C.6.0. SIMBOLOGIA
D, B = massime dimensioni della pianta dell'edificio,
con D >= B nelle direzioni, ortogonali fra loro,
delle azioni sismiche orizzontali
Gi = somma del peso proprio del piano i-esimo dell'edificio
e del sovraccarico permanente su di esso gravante;
Qi = massimo sovraccarico accidentale al piano i-esimo
previsto nel calcolo statico di esercizio;
s = coefficiente di riduzione del sovraccarico;
Wi = Gi + s Qi = <<peso>> da considerare
per la valutazione delle azioni sismiche
N = numero di piani dell'edificio;
<<peso>> totale
dell'edificio;
Fi = forza sismica;
K= coefficiente sismico;
C= (S-2)/100 = coefficiente di intensità sismica;
S = grado di sismicità;
R = coefficiente di risposta;
e = coefficiente di fondazione
b = coefficiente di struttura;
g i = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche.
C.6.1. ANALISI STATICA
L'analisi statica consiste nel simulare le azioni sismiche
con forze statiche proporzionali ai pesi Wi innanzi
definiti: il coefficiente di proporzionalità
(coefficiente sismico) si indica con il simbolo K e
si distinguono nel seguito un coefficiente per le azioni
sismiche orizzontali K ed un coefficiente per le azioni
sismiche verticali Kv.
C.6. 1.1. Azioni orizzontali
Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso
l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali
agenti non contemporaneamente secondo due direzioni
ortogonali. Le forze alle diverse quote devono essere
applicate in corrispondenza dei baricentri dei <<pesi>>
i quali generalmente possono essere riportati alle
quote dei solai.
La forza orizzontale Fi alla generica quota, secondo
una prefissata direzione, si ottiene dalla relazione:
Fi = Khi Wi
essendo:
Khi = CR b gi l
Wi = Gi+s Qi
I valori del coefficiente s sono riportati nella tabella
5 in funzione della destinazione dell'opera; i valori
del coefficiente gi sono riportati più avanti.
Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a
funzioni diverse se ne deve tener conto applicando
ai sovraccarichi accidentali de piano valori di s differenziati.
TABELLA 5
Locale Coefficiente
Locali di abitazione, uffici non aperti al pubblico,
alberghi, coperture, balconi 0,33
Locali suscettibili di affollamento (uffici aperti al
pubblico, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche,
caserme, ospedali ecc.) 0,50
Locali suscettibili di grande affollamento (sale per
convegni o spettacoli, chiese, tribune, negozi, archivi,
biblioteche, depositi, magazzini, laboratori, officine,
rimesse, parcheggi, contenitori, scale, ecc.) 1,00
I valori dei parametri che intervengono nella definizione del coefficiente sismico Khi sono specificati in appresso.
Coefficiente di protezione sismica I
Per le opere la cui resistenza al sisma è di
importanza primaria per le necessità della protezione
civile, per il coefficiente di protezione sismica si
assume I= 1 4.
Per le opere che presentano un particolare rischio per
le loro caratteristiche d'uso, si assume I=1,2.
Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti,
si assume I = 1 ,0.
Coefficiente di fondazione e
Si assume di regola e = 1. In presenza di stratigrafie
caratterizzate da depositi alluvionali di spessore
variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi
o litoidi con caratteristiche meccaniche significativamente
superiori, si assumerà per il coefficiente e
il valore 1,3.
Coefficiente di risposta R
Come indicato al punto B.5, il coefficiente di risposta
R dipende dal periodo fondamentale di vibrazione To
relativamente alla direzione considerata. Si deve porre:
Il periodo To da utilizzarsi per la valutazione di R
deve calcolarsi con riferimento alla sola struttura
resistente attraverso adeguate analisi dinamiche che
tengano conto della struttura nel suo complesso. Nel
caso in cui tale valutazione non venga eseguita si
dovrà assumere R = 1.
Per le costruzioni dotate di un periodo proprio To >
1,4 secondi nonché per le costruzioni di configurazione
irregolare deve comunque essere eseguita un'analisi
dinamica secondo quanto precisato nel punto C.6.2.
Per costruzioni irregolari si intendono configurazioni
che presentino, in modo significativo, variazioni della
disposizione planimetrica lungo l'altezza o della disposizione
altimetrica lungo la pianta, ovvero disuniformità
nella distribuzione planimetrica o altimetrica delle
rigidezze o delle masse o, infine, scostamenti planimetrici
o altimetrici tra centro di massa e centro di rigidezza
di un qualsiasi piano.
Allo scopo di controllare se il periodo fondamentale
di vibrazione To superi o meno il limite di 1,4 secondi
innanzi indicato, per le strutture intelaiate può
essere impiegata la formula:
Coefficiente di distribuzione gi
Al piano i-esimo, si assume per esso l'espressione:
essendo hi la quota del piano i-esimo rispetto allo spiccato delle fondazioni.
Quando sull'edificio insistono opere complementari quali
torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai fini
del calcolo di gi può essere considerato conglobato
a quello dell'impalcato sul quale esse gravano.
Per la verifica dell'edificio inoltre, dovrà
considerarsi il momento di trasporto fra il baricentro
delle dette opere complementari e l'impalcato su cui
insistono.
Il calcolo locale delle sollecitazioni nelle opere complementari
di cui sopra deve essere peraltro effettuato considerando
un coefficiente Kh uguale a quello del piano su cui
gravano.
Coefficiente di struttura b
Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella
struttura dell'edificio vi siano telai ed elementi
irrigidenti verticali e su questi ultimi prevalentemente
si distribuiscano le azioni orizzontali, si assume:
b = 1,2
C.6.1.2. Ripartizione delle forze orizzontali
La ripartizione delle forze orizzontali fra le diverse
strutture dell'edificio deve essere effettuata a ciascun
livello in proporzione alle rispettive rigidezze.
Nel caso di eccentricità fra il baricentro delle
rigidezze e quello delle masse si dovrà considerare
l'effetto delle coppie torcenti. Quando il rapporto
fra i lati D/B è maggiore di 2,5, anche in assenza
di eccentricità, dovrà considerarsi al
piano i-esimo una coppia torcente provocata dalle forze
orizzontali agenti ai piani sovrastanti non minore
di:
essendo i valori minimi l riportati nella tabella 6.
TABELLA 6
2,5 < D/B < 3,5 l = 0,03 + 0,02 (D/B- 2,5)
D/B > 3,5 l = 0,05
La ripartizione delle forze sismiche al piano fra gli
elementi verticali resistenti può in generale
essere eseguita facendo l'ipotesi che i solai siano
infinitamente rigidi nei confronti di azioni ad essi
complanari.
Tale ipotesi deve comunque essere adeguatamente giustificata.
C.6.1.3. Azioni verticali
Le azioni sismiche verticali non vengono di norma considerate,
ad esclusione dei seguenti casi:
a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m;
b) strutture di tipo spingente;
c) sbalzi.
Nei casi di cui ai punti a) e b) le strutture devono
calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico verticale
Kv pari a 0,2.
Per gli sbalzi si deve considerare un coefficiente sismico
verticale Kv=0,4
Il coefficiente Kv in ogni caso deve essere moltiplicato
per I.
C.6.2. ANALISI DINAMICA
Per strutture dotate di periodo proprio To>1,4 secondi
e, comunque, per tutti i casi indicati al punto C.6.1.1
deve essere eseguita l'analisi dinamica con le modalità
prescritte in B.6 adottando come spettro di risposta,
in termini di accelerazione orizzontale, l'espressione:
a/g= C R e b I
Il calcolo delle azioni sismiche verticali nei casi
indicati al punto C.6.1.3 non richiede un'analisi dinamica
e possono quindi applicarsi i coefficienti convenzionali
ivi indicati.
In alternativa è possibile eseguire l'analisi
dinamica per azioni verticali utilizzando lo spettro
di risposta dell'azione orizzontale moltiplicato per
2 per i casi a) e b) e per 4 per il caso c) di cui
al punto C.6.1.3.
C.6.3. VERIFICHE
Per quanto concerne la verifica delle tensioni e delle
sollecitazioni vale quanto prescritto nei punti B.7.
e B.8.
In particolare le sollecitazioni a provocate dal sisma
si devono combinare con quelle ap o a'p provocate dalle
altre azioni esterne secondo la relazione:
ap +/- a
per le verifiche alle tensioni ammissibili,
a'p +/- gea
per le verifiche allo stato limite ultimo.
Qualora si siano calcolate le sollecitazioni av provocate
dalle azioni sismiche verticali, la determinazione
delle sollecitazioni complessivamente provocate dal
sisma si dovrà eseguire mediante la relazione:
indicando con ah le sollecitazioni provocate dalle
azioni sismiche orizzontali.
Al fine di eliminare o comunque limitare fortemente
i danni agli elementi non strutturali e agli impianti,
per i terremoti di medio-bassa intensità, deve
essere verificato che, in presenza degli spostamenti
relativi ht tra un piano e il successivo, valutati
mediante l'espressione:
ht = (hp = l hd)/x
dove i simboli si interpretano come in B.9, gli elementi
non strutturali e gli impianti fissi non subiscano
danni tali da impedire la funzionalità dell'edificio.
Nel calcolo di ht si tiene conto, ove richiesto, anche
degli effetti delle azioni sismiche verticali, assumendo
un valore di hd pari a:
in cui:
hh = è lo spostamento relativo tra i piani successivi
prodotto dalle azioni sismiche orizzontali;
hv = è lo spostamento relativo tra i piani successivi
prodotto dalle azioni sismiche verticali.
In mancanza di una specifica valutazione degli effetti
del sisma sugli impianti e sugli elementi non strutturali,
indicando con h l'altezza d'interpiano, le verifiche
di stabilità di cui al punto B.9 possono ritenersi
soddisfatte se: ht Pound 0,002 h in presenza di elementi
non strutturali in materiale fragile (laterizi o simili)
aderenti alla struttura;
ht Pound 0,004 h
in presenza di elementi non strutturali realizzati in
modo da non interferire con la deformazione della struttura.
Non si richiede invece il calcolo delle deformazioni
e degli spostamenti per terremoti di forte intensità
a meno che la loro valutazione non sia essenziale per
controllare il funzionamento di particolari dispositivi
di vincolo e di collegamento. In tal caso, indicando
con ht tali spostamenti, si ha:
con: ht e hv valutati con le combinazioni delle azioni specificate in B.8.
C.6.4. ELEMENTI DIVISORI E PANNELLI ESTERNI
I pannelli divisori interni, se hanno altezza superiore
a 4 m e sviluppano una superficie superiore a 20 m2,
debbono essere collegati alla struttura superiore e
inferiore mediante nervature verticali, disposte ad
interasse non superiore a 3 metri, ovvero dotati di
provvedimenti alternativi che ne garantiscano la stabilità
con riferimento a quanto indicato al punto B.9 e C.6.3.
Analogo collegamento è prescritto per i pannelli
di tamponatura esterni sia quando abbiano altezza superiore
a 3,5 m sia quando sviluppano una superficie superiore
a 15 metri quadrati.
Le eventuali aperture in detti pannelli, in edifici
da realizzare in zone con grado di sismicità
S>9, devono essere delimitate da un'intelaiatura
della quale alcuni elementi devono essere prolungati
fino a collegarsi con la struttura portante.
Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati
di qualsiasi dimensione, si devono prevedere gli accorgimenti
necessari per evitare che essi possano distaccarsi
totalmente dalla struttura che li sostiene.
C.6.5. FONDAZIONI
Valgono, per le fondazioni, le prescrizioni riportate
nei punti A.2 e B.10.
C.7. EDIFICI CON STRUTTURA A PANNELLI PORTANTI
C.7.0. I sistemi costruttivi di cui alla lettera e)
del precedente punto C.1 devono essere realizzati in
osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti
e la loro idoneità deve essere comprovata da
una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio. Nel caso di pannelli costituiti da
conglomerato cementizio armato o parzialmente armato
costruito in opera, la certificazione di idoneità
deve essere rilasciata esclusivamente se costituiscono
un sistema, intendendosi per tale la realizzazione
di particolari costruttivi essenziali con carattere
ripetitivo.
C.7.1. Lo schema strutturale dell'edificio deve contenere
pareti di irrigidimento secondo due direzioni orizzontali
ortogonali.
C.7.2. I procedimenti di verifica sismica vengono di
norma eseguiti con le modalità previste nel
punto C.6.
Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite
come indicato al punto C.6.1.1, assegnando al coefficiente
di struttura il valore p = 1,4 e al coefficiente di
risposta il valore R = 1.
C.8. EDIFICI CON STRUTTURA IN LEGNO
Le costole montanti e le altre parti costituenti l'organismo
statico degli edifici in legno devono essere di un
solo pezzo oppure collegate in modo da non avere indebolimenti
in corrispondenza delle giunzioni.
C.9. INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI
C.9.0. Gli interventi di adeguamento o di miglioramento
di seguito definiti possono essere eseguiti senza l'obbligo
del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti
delle presenti norme, relativi alle nuove costruzioni.
Gli interventi comprendono le riparazioni dei danni
prodotti da eventi sismici.
C.9.1. DEFINIZIONI
C.9.1.1. Intervento di adeguamento
Si definisce intervento di adeguamento l'esecuzione
di un complesso di opere sufficienti per rendere l'edificio
atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti
C.9.5.3, C.9.6.3 e C.9.7.3.
E' fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque
intenda:
a) sopraelevare o ampliare l'edificio.
Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti
dell'edificio di altezza inferiore a quella massima
dell'edificio stesso. In tal caso non sussiste obbligo
del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3;
b) apportare variazioni di destinazione che comportino,
nelle strutture interessate dall'intervento, incrementi
dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori
al 20%;
c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare
l'edificio mediante un insieme sistematico di opere
che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire
opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali
dell'edificio, allorché detti interventi implichino
sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio
stesso.
Le sopraelevazioni, nonché gli interventi che
comportano un aumento del numero dei piani sono ammissibili
esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze
delle strade su cui prospettano; è altresì
ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto
delle norme di cui ai punti C.2 e C.3 qualora sia necessaria
per l'abitabilità degli ambienti, a norma dei
regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero
dei piani.
C.9.1.2. Intervento di miglioramento
Si definisce intervento di miglioramento l'esecuzione
di una o più opere riguardanti i singoli elementi
strutturali dell'edificio con lo scopo di conseguire
un maggior grado di sicurezza senza, peraltro, modificarne
in maniera sostanziale il comportamento globale.
E fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento
a chiunque intenda effettuare interventi locali volti
a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.
Tale tipologia d'intervento si applica, in particolare,
al caso degli edifici di carattere monumentale, di
cui all'art. 16 della legge 2 febbraio 1974, n.64,
in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di
conservazione del bene culturale.
C.9.2. PROGETTO ESECUTIVO
C.9.2.1. Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento
Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio
devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo
firmato, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio
1971, n.64, da un ingegnere, architetto, geometra o
perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive
competenze.
Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria,
piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica,
relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli
per la verifica sismica. In particolare la relazione
tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei
successivi punti C.9.2.3 e C.9.2.4.
In ogni caso i disegni di progetto devono contenere
le necessarie informazioni atte a definire le modalità
di realizzazione degli interventi nonché, ogni
qualvolta occorra, la descrizione e la rappresentazione
grafica delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni
specifiche.
Nel caso in cui sia prescritto l'adeguamento ai sensi
del precedente punto C.9.1.1, e viceversa, in relazione
allo stato di fatto dell'edificio e sulla base degli
accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che
non occorrono provvedimenti di adeguamento, deve essere
ugualmente presentata, ai sensi del citato art.17 della
legge 2 febbraio 1974, n.64, la documentazione tecnica
sopra indicata riferita al fabbricato esistente.
La verifica sismica è tassativa per gli edifici
con struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli
portanti.
Essa può essere omessa e sostituita da una specifica
ed adeguata relazione tecnica per gli edifici in muratura
ordinaria che allo stato di fatto o dopo l'avvenuta
esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente progettate,
posseggano i requisiti costruttivi di cui ai punti
C.5.1 e C.5.2. Se gli edifici in muratura ordinaria
non hanno i requisiti citati, la verifica sismica è
obbligatoria.
Nelle verifiche sismiche, per gli interventi di adeguamento,
si terrà conto dei coefficienti di protezione
sismica I definiti nei punti precedenti.
C.9.2.2. progetto esecutivo degli interventi di miglioramento
Nel caso di interventi di miglioramento il progetto
deve contenere la documentazione prescritta per gli
interventi di adeguamento limitatamente alle opere
interessate.
Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli
interventi progettati non producano sostanziali modifiche
nel comportamento strutturale globale dell'edificio.
C.9.2.3. Operazioni progettuali
Il progetto di un intervento su di un edificio è
basato sulle seguenti operazioni:
a) individuazione dello schema strutturale nella situazione
esistente;
b) valutazione delle condizioni di sicurezza attuale
dell'edificio e delle caratteristiche di resistenza
degli elementi strutturali interessati dagli interventi,
avuto riguardo alla eventuale degradazione dei materiali
e ad eventuali dissesti in atto;
c) scelta progettuale dei provvedimenti di intervento
operata sulla base degli elementi come sopra determinati;
d) verifica sismica, se necessaria, del nuovo organismo
strutturale.
C.9.2.4. Criteri di scelta progettuale
I criteri adottati nella scelta del tipo di intervento
devono scaturire da uno studio preliminare dell'organismo
edilizio riguardante in particolare:
a) le caratteristiche, nella situazione esistente, sotto
il profilo architettonico, strutturale e della destinazione
d'uso;
b) l'evoluzione storica delle predette caratteristiche
con particolare riferimento all'impianto edilizio originario
ed alle principali modificazioni intervenute nel tempo
c) l'analisi globale del comportamento strutturale al
fine di accertare le cause ed il meccanismo di eventuali
dissesti in atto.
C.9.3. PROVVEDIMENTI TECNICI DI INTERVENTO
I provvedimenti tecnici per interventi di adeguamento
o di miglioramento antisismico possono ottenersi sia
mediante la riduzione degli effetti delle azioni sismiche,
sia mediante l'aumento della resistenza dell'organismo
edilizio, o di sue parti, a tali azioni.
Provvedimenti tecnici devono altresì essere adottati
per consolidare, e se del caso eliminare, elementi
non strutturali il cui eventuale crollo possa causare
vittime o danni.
C.9.3.1. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento
intesi a ridurre gli effetti sismici
I provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento
intesi a ridurre gli effetti sismici possono consistere:
a) nella riduzione delle masse non strutturali;
b) altri provvedimenti tendenti a modificare favorevolmente
il comportamento d'insieme del sistema edilizio, fra
i quali:
- creazione ed adeguamento dei giunti
- riduzione degli effetti torsionali;
- modifica delle rigidezze.
C.9.3.2. Provvedimenti tecnici di adeguamento o di miglioramento
intesi ad aumentare la resistenza strutturale
I provvedimenti tecnici di adeguamento antisismico intesi
ad aumentare la resistenza delle strutture consistono
sia nell'aumentare la resistenza di alcuni o di tutti
gli elementi costituenti il sistema strutturale esistente,
sia nell'inserimento di nuovi elementi o sistemi strutturali
collaboranti con quelli esistenti.
I provvedimenti tecnici di miglioramento antisismico
sono indicati al successivo punto C.9.8. Possono usarsi
anche tecniche d'intervento non ivi esplicitamente
menzionate, purché risultino, sulla base di
adeguata documentazione, di eguale efficacia.
C.9.3.3. Provvedimenti tecnici in fondazione negli interventi
di adeguamento
Le verifiche debbono essere eseguite secondo i criteri
stabiliti nel decreto ministeriale 11 marzo 1988 ed
eventuali sue successive modifiche e integrazioni,
riducendo del 20% i coefficienti di sicurezza ivi prescritti.
Nel caso di edifici situati su o in prossimità
di pendii naturali o artificiali deve essere verificata
anche la stabilità globale del pendio tenuto
conto della presenza dell'edificio secondo quanto disposto
alla sezione G del sopracitato decreto.
Ove la verifica sopraindicata non risulti soddisfatta,
ovvero possano verificarsi nel sottosuolo dell'opera
fenomeni di liquefazione, si deve stabilizzare la zona
mediante idonei interventi, il positivo risultato dei
quali deve essere documentato con osservazioni e misure
in situ .
Negli interventi di adeguamento i provvedimenti sulle
strutture di fondazione e le relative verifiche possono
essere omessi, qualora, su motivato giudizio del progettista
ed in relazione alle caratteristiche dei terreni, come
deducibile dalla relazione geotecnica di cui al sopracitato
decreto, siano verificate contemporaneamente tutte
le seguenti circostanze:
a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti
di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle
fondazioni e sia stato accertato che dissesti della
stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza;
b) gli interventi di adeguamento non comportino sostanziali
alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;
c) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni
delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni
d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione
per effetto delle azioni sismiche valutate assumendo
p = 2.
C.9.3.4. Giunti tecnici tra edifici contigui per interventi
di adeguamento
Nel caso di giunti non dimensionati in conformità
al punto C.4 si deve provvedere, in generale, al loro
adeguamento.
In alternativa si può intervenire:
- o inserendo elementi di protezione al martellamento
- oppure eliminando il giunto mediante il collegamento
delle strutture da esso separate.
In tale caso si deve tener conto di tale nuovo accoppiamento
nella verifica dell'edificio.
Qualora l'adeguamento delle dimensioni del giunto risulti
tecnicamente molto complesso o particolarmente oneroso,
è consentito di non effettuare l'adeguamento
nei seguenti casi:
a) il calcolo delle deformazioni relative fra i due
corpi di fabbrica svolto secondo i criteri indicati
al punto C.6.3 ma dividendo gli spostamenti sismici
hd per un fattore, pari a 6 nel caso degli edifici
in muratura, e pari a 3 per gli altri tipi di strutture,
assicuri la mancanza di effetti di martellamento
b) edifici contigui, entrambi in muratura ordinaria
ed aventi altezze che rientrino nei limiti di cui al
punto C.2.
C.9.3.5. Aggetti verticali
Gli elementi verticali (quali comignoli, torrini, parapetti,
ecc.) devono essere opportunamente vincolati alle strutture
portanti ed essere resi resistenti alle forze sismiche.
C.9.4. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
Gli interventi di adeguamento devono essere sottoposti
a collaudo da parte di un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
Il collaudo da eseguirsi preferibilmente in corso d'opera,
deve tendere ad accertare sostanzialmente che la realizzazione
degli interventi sia avvenuta conformemente alle prescrizioni
progettuali e nel rispetto delle finalità indicate
dal progetto, controllando, in particolare, l'efficienza
dei collegamenti, eseguiti tra i nuovi sistemi resistenti,
eventualmente inseriti, e le strutture preesistenti.
Il collaudo deve essere basato sulle risultanze di saggi
e di prove sia in situ che su campioni, in laboratorio.
C.9.5. INTERVENTI Dl ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIA
C.9.5.1. Schema strutturale
Il progetto degli interventi di adeguamento deve basarsi
su uno schema strutturale resistente all'azione sismica
che deve ragionevolmente rispettare la situazione effettiva
della costruzione, tenuto conto del suo comportamento
globale; deve comunque essere assicurato un comportamento
di tipo scatolare del complesso della struttura.
Debbono inoltre prevedersi incatenamenti perimetrali
in corrispondenza di ogni orizzontamento, compresi
quelli a livello di piano terra, di sottotetto e di
imposta del tetto stesso.
Infine, per tutte le strutture spingenti deve provvedersi
all'assorbimento delle relative spinte.
Si deve accertare l'efficacia dei collegamenti tra solai
e pareti e delle pareti tra di loro. Qualora nello
schema si faccia affidamento sulla ripartizione delle
forze orizzontali agenti ad un dato livello tra i diversi
setti murari, va accertata l'efficacia dei solai a
costituire un diaframma orizzontale rigido.
Per ciascuna parete si considerano in genere separatamente
le azioni ad essa complanari e quelle normali.
Le azioni complanari alle pareti vanno valutate tenendo
conto della ridistribuzione operata dai solai solo
se questi presentano adeguata rigidezza nel loro piano
e buon collegamento con i muri.
Nei confronti delle azioni ortogonali alle pareti, queste
si considerano vincolate ai solai ed alle pareti trasversali
solo se è accertata l'efficacia dei collegamenti.
C.9.5.2. Analisi dei materiali
La resistenza della muratura è calcolata in relazione
alla tipologia, alla qualità ed allo stato di
conservazione del sistema murario.
C.9.5.3. Verifica sismica
La verifica delle strutture in elevazione va eseguita
con riferimento alla resistenza a rottura delle murature,
considerando le azioni sismiche definite al precedente
punto C.6, ed assumendo, per il coefficiente di struttura,
il valore:
b = b1 b2
ove si attribuiscono i seguenti valori:
b1 = 2, coefficiente che tiene conto delle caratteristiche
di duttilità delle costruzioni in muratura;
bz = coefficiente che tiene conto delle modalità
di verifica a rottura.
Per la verifica sismica si può adottare una ipotesi
di comportamento elasto-plastico con controllo della
duttilità.
Per la valutazione delle azioni sismiche complanari
alle pareti si prende in esame l'edificio nella sua
interezza, con i collegamenti operati dai solai in
quanto a tale scopo efficaci, considerando la forza
orizzontale di calcolo applicata nel baricentro delle
masse presenti.
Si considera trascurabile la rigidezza delle pareti
per deformazioni ortogonali al loro piano.
L'azione sismica ortogonale alla parete è rappresentata
da un carico orizzontale distribuito, pari a b C volte
il peso della parete e da forze orizzontali concentrate
pari a b C volte il carico trasmesso dagli orizzontamenti
che si appoggiano su di essa, se questi non sono efficacemente
collegati a muri trasversali.
Si terrà conto dei vincoli della parete con i
muri trasversali e con i solai solo in quanto efficaci.
L'effetto flessionale dell'azione sismica ortogonale
alla parete può essere valutato nell'ipotesi
di comportamento lineare a sezione interamente reagente.
Le verifiche relative alle fondazioni, previste dal
decreto ministeriale 11 marzo 1988, vanno eseguite
secondo i criteri stabiliti in detto decreto; le azioni
sismiche sono calcolate assumendo per il coefficiente
b2 il valore b2=1
C.9.6. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO
C.9.6.1. Schema Strutturale
Lo schema strutturale resistente alle azioni sismiche
deve derivarti da un'analisi del comportamento globale
dell'edificio, tenendo adeguatamente in conto la partecipazione
di tutti gli elementi irrigidenti efficaci. In particolare,
deve essere adeguatamente studiata la modellazione
dei sistemi strutturali più rigidi, quali le
scale o altri eventuali nuclei presenti nel fabbricato.
Si deve anche tener conto della presenza di quegli elementi
non strutturali che, attese le caratteristiche di rigidezza
e di resistenza, possono contribuire in maniera significativa
all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque
possono modificare sensibilmente il comportamento globale
della sola ossatura portante. Di tali elementi deve
essere considerato anche l'eventuale effetto locale
connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali
principali.
Qualora lo schema strutturale sia basato sull'ipotesi
di infinita rigidezza dei solai nel loro piano, come
previsto al punto C.6.1.2, deve essere accertata la
effettiva rispondenza di tale ipotesi con la effettiva
configurazione strutturale dei solai stessi.
C.9.6.2. Analisi dei materiali e particolari Costruttivi
La resistenza degli elementi strutturali viene stimata
avuto riguardo alla qualità e allo stato di
conservazione del conglomerato e dell'armatura metallica.
Opportune indagini sono eseguite per appurare l'affidabilità
dei dettagli costruttivi, in particolare degli ancoraggi
delle armature in corrispondenza dei principali nodi
trave- pilastro.
C.9.6.3. Verifica sismica
La verifica sismica delle strutture in elevazione ed
in fondazione va eseguita considerando le azioni definite
ai precedenti punti C.6.1 e C.6.2.
C.9.7. INTERVENTI Dl ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI CON STRUTTURA METALLICA
C.9.7.1. Schema strutturale
Lo schema strutturale resistente all'azione sismica
deve rispecchiare il comportamento globale dell'edificio.
Va tenuto conto della presenza di elementi anche non
strutturali che limitino la deformabilità dell'organismo
portante: si valuterà la rigidezza e la resistenza
di tali elementi per giudicare la loro partecipazione
al comportamento d'insieme.
Va accertata altresì l'efficienza degli elementi
controventanti costituiti da nuclei in cemento armato
oppure da strutture verticali in acciaio o altro, tenendo
conto delle effettive condizioni di vincolo offerte
dalle fondazioni.
C.9.7.2. Analisi dei materiali e particolari Costruttivi
Le caratteristiche di resistenza degli elementi strutturali
sono valutate mediante esame dello stato di conservazione
del materiale metallico e dell'integrità fisica
di ogni loro parte.
L'indagine deve essere estesa a seconda della tipologia
strutturale dell'edificio, agli elementi controventanti
(nuclei di cemento armato, controventi verticali in
acciaio, ecc.), agli elementi di collegamento di questi
ultimi alle piastre ed agli ancoraggi alle fondazioni.
C.9.7.3. Verifica sismica
La verifica sismica delle strutture in elevazione ed
in fondazione va eseguita considerando le azioni definite
ai precedenti punti C.6.1 e C.6.2.
C.9.8. INTERVENTI TECNICI Dl MIGLIORAMENTO PER GLI EDIFICI
IN MURATURA
ORDINARIA
C.9.8.1. Pareti murarie
Le murature che non presentino gravi sintomi di instabilità
quali strapiombi od estese lesioni possono essere riparate
nel caso contrario vanno demolite e ripristinate possibilmente
con materiali inerti simili alla muratura preesistente.
Le riparazioni sono in genere effettuate mediante:
- iniezione di miscele leganti;
- applicazione di lastre in cemento armato o reti metalliche
elettrosaldate;
- inserimento di pilastrini;
- tirantature orizzontali e verticali;
Indebolimenti locali delle pareti murarie, in prossimità
degli innesti e degli incroci per un'eventuale presenza
di canne fumarie o vuoti di qualsiasi genere, devono
essere eliminati.
In caso di irregolare distribuzione delle aperture (vani
di finestre porte) nei muri maestri, quando non sia
possibile la loro chiusura, con muratura efficacemente
immorsata alla esistente, si deve provvedere alla cerchiatura
delle aperture stesse a mezzo di telai in cemento armato
metallici collegati alla muratura adiacente tramite
perforazioni armate.
C.9.8.2. Solai
Ove si proceda alla sostituzione di solai, questi devono
essere de tipo in cemento armato ordinario o precompresso
o solai misti con blocchi interposti in laterizio od
altro materiale, ovvero in acciaio efficacemente ancorati
alle estremità di cordoli.
Qualora le murature portanti siano prive di cordoli
armati in corrispondenza degli orizzontamenti, questi
devono essere realizzati con altezze non inferiori
allo spessore del solaio.
I cordoli possono essere eseguiti - se necessario -
a tratti, sovrapponendo le armature ed eventualmente
con predisposizione di un tubo centrale per l'inserimento
di tiranti o cavi di precompressione.
Qualora le murature presentino consistenza e buona fattura
i cordoli possono non essere estesi a tutto lo spessore
delle murature ovvero sostituiti con iniezioni di pasta
cementizia o miscele sintetiche.
Possono usarsi solai in legno solo ove sia richiesto
da particolari esigenze architettoniche.
Nel caso si impieghino travetti prefabbricati, in cemento
armato ordinario o precompresso, si deve disporre un'apposita
armatura di collegamento dei travetti alle strutture
perimetrali (travi o cordoli), in modo da costituire
un efficace ancoraggio sia agli effetti della trasmissione
del momento negativo, sia della forza di taglio.
Quando si usino laterizi, questi devono essere a blocco
unico tra i travetti ed essere efficacemente ancorati
ad essi ed alla sovrastante soletta.
C.9.8.3. Scale
Le scale in muratura non portante (cosiddette alla romana)
devono di regola essere sostituite da scale in cemento
armato o in acciaio.
Possono tuttavia essere conservate soltanto se prive
di lesioni, e dopo averne verificata l'efficienza a
mezzo di prove di carico statico e dinamico. Quando
necessità ambientali- architettoniche richiedano
la conservazione di scale a sbalzo staticamente non
sicure, possono adottarsi, previo accurato studio,
rinforzi con adeguate strutture metalliche o cementizie.
C.9.8.4. Archi e volte
Gli archi e le volte dei fabbricati, siti negli orizzontamenti
fuori terra, devono essere muniti di cinture, chiavi
o tiranti, posti convenientemente in tensione, atti
ad assorbire integralmente le spinte alle loro imposte,
a meno che le murature di sostegno abbiano spessori
sufficienti ad accogliere le spinte senza che vengano
generati sforzi di trazione.
Le eventuali lesioni degli archi e delle volte possono
essere risarcite mediante adeguate cuciture ovvero
con iniezioni cementizie o di soluzioni di materie
sintetiche o altro materiale o sistema idoneo.
Qualora le lesioni siano macroscopiche, o le murature
si presentino inconsistenti, gli archi e le volte devono
essere demoliti. Ove lo richiedano esigenze funzionali
od estetiche, ovvero il ripristino di condizioni di
equilibrio di insieme, possono essere ricostruiti sempre
con il criterio di realizzare sistemi chiusi in se
stessi; qualora non sussistano le dette esigenze, le
strutture spingenti vanno sostituite con elementi strutturali
non spingenti.
C.9.8.5. Coperture
I tetti, ove sostituiti, debbono essere non spingenti
ed efficacemente collegati ad un cordolo di coronamento.
Nel caso di tetti in legno si deve garantire una adeguata
connessione fra i diversi elementi costituenti l'orditura.
C.9.9. EDIFICI CON STRUTTURA MISTA
Nel caso di edifici le cui strutture resistenti siano
realizzate con combinazioni di elementi in muratura,
in calcestruzzo armato o metallici, si applicano le
prescrizioni di cui alle presenti norme relative alla
tipologia degli elementi strutturali ai quali è
prevalentemente affidato il compito di resistere alle
forze orizzontali.
Deve essere verificata la compatibilità delle
deformazioni dei vari elementi presenti nonché
la validità dei collegamenti fra gli elementi
strutturali di diversa tipologia.
C.9.10. COMPLESSI EDILIZI
Nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli
edifici, il progetto esecutivo dell'intervento deve
documentare la situazione statica degli edifici contigui,
a dimostrazione che gli interventi previsti non arrechino
aggravi a tale situazione.
D. OPERE Dl SOSTEGNO DEI TERRENI
Nella progettazione e nella costruzione dei muri di
sostegno dei terreni in zone sismiche deve tenersi
conto dell'influenza delle azioni sismiche agenti in
direzione orizzontale.
Se non si eseguono calcolazioni approfondite in merito
all'influenza che le azioni sismiche esercitano sulle
spinte dei terrapieni, possono adottarsi i criteri
di calcolo che seguono.
Oltre alla spinta statica F (calcolata per i valori
di i e di b) devono considerarsi le seguenti ulteriori
due forze:
1 ) un incremento di spinta DF pari alla differenza
fra la spinta Fs esercitata dal terreno retrostante
in condizioni sismiche e quella statica F:
DF = Fs - F
in cui Fs = AF' ove:
q = arctg C;
C = coefficiente d'intensità sismica;
F' = spinta calcolata per i' = i + q
b' = b + q
p= angolo formato dall'intradosso del muro con la verticale
(positivo per intradosso inclinato verso l'esterno
con origine al piede);
i = angolo formato dalla superficie esterna del terreno
con l'orizzontale (positivo verso l'alto).
Tale incremento di spinta deve essere applicato ad una
distanza dalla base del muro pari a 2/3 dell'altezza
del muro stesso;
2) una forza d'inerzia orizzontale
Fi = C W
ove:
C= coefficiente d'intensità sismica;
W= peso proprio del muro nonché del terreno e
degli eventuali carichi permanenti sovrastanti la zattera
di fondazione.
Tale forza d'inerzia va applicata nel baricentro dei
pesi.
Le verifiche di cui sopra possono omettersi per i muri
di sostegno con altezza inferiore ai 3 metri.
Le verifiche di sicurezza degli elementi strutturali
devono essere effettuate adottando le forze sopra definite
quando si operi col metodo delle tensioni ammissibili,
ovvero incrementando del 50% i valori di Fs, F e di
Fi nella verifica dello stato limite ultimo con la
combinazione delle azioni di cui al precedente punto
B.8.2.
(c) 1996 Note's