(G.U. 11-4-1996, n.85 supplemento)
NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi
e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli
esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti
in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare
variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli
interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.31
lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n.457, nei
quali si svolgono manifestazioni e/o attività
sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni
Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate
nell'allegato, ove è prevista la presenza di
spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito
denominati impianti sportivi, devono essere conformi
oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti
del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali
e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista
la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi
di spettatori, si applicano le disposizioni di cui
al successivo art.20.
Art.2 DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:
- Spazio di attività sportiva
Spazio conformato in modo da consentire la pratica di
una o più attività sportive; nel primo
caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo
polivalente; più spazi di attività sportiva
contigui costituiscono uno spazio spartivo polifunzionale.
- Zona di attività sportiva
Zona costituita dallo spazio di attività sportiva
e dai servizi di supporto.
- Spazio riservato agli spettatori
Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione
sportiva.
- Zona spettatori
Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato
agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati,
gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi
percorsi.
- Spazi e servizi di supporto
Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività
sportiva o alla presenza di pubblico.
- Spazi e servizi accessori
Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili
al pubblico o dallo stesso fruibili.
- Impianto sportivo
Insieme di uno o più spazi di attività
sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno
in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto
allo svolgimento di manifestazioni sportive.
L'impianto sportivo comprende:
a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) la zona spettatori;
c) eventuali spazi e servizi accessori;
d) eventuali spazi e servizi di supporto.
- Impianto sportivo all'aperto
Impianto sportivo avente lo spazio di attività
scoperto.
Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio
riservato agli spettatori coperto.
- Impianto sportivo al chiuso
Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia
degli impianti all'aperto.
- Complesso sportivo
Uno o più impianti sportivi contigui aventi in
comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo
è costituito da uno o più impianti sportivi
e dalle rispettive aree di servizio annesse.
- Area di servizio annessa
Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo
recintata per controllarne gli accessi.
- Area di servizio esterna
Area individuata temporaneamente, annettibile all'impianto
o complesso sportivo mediante recinzione mobile.
- Zona esterna
Area pubblica circostante o prossima all'impianto o
complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo
stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.
- Spazi di soccorso
Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati
alla loro sosta e manovra.
- Via d'uscita
Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita
dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio
di attività sportiva all'area di servizio annessa
o all'area di servizio esterna.
- Spazio calmo
Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una
via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio
non deve costituire intralcio alla fruibilità
delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da
garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie in attesa dei soccorsi.
- Percorso di smistamento
Percorso che permette la mobilità degli spettatori
all'interno dello spazio loro riservato.
- Strutture pressostatiche
Coperture di spazi di attività sostenute unicamente
da aria immessa a pressione.
- Capienza
Massimo affollamento ipotizzabile.
Art.3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività
sportiva con presenza di spettatori in numero superiore
a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda
di autorizzazione, la seguente documentazione:
1) una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso
sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria,
e la zona esterna;
2) piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto
sportivo con gli spazi o lo spazio di attività
sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero
di posti, spazi e servizi accessori e di supporto,
dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita,
elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed
antincendio;
3) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto
sportivo;
4) documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto
ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto
stesso;
5) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti
l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché
un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto
da parte del locatore nel caso di domande presentate
dal locatario;
6) parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi
della legge 2 febbraio 1939, n.302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale
di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima
delle attribuzioni di cui all'art.80 del Testo Unico
delle legge di Pubblica Sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n.773, la quale redige apposito
verbale con motivato parere circa la conformità
dell'impianto alle presenti norme.
Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti
che a lavori ultimati il richiedente è tenuto
a presentare al Comune per la domanda di visita di
constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità
statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n.577, ai fini della prevenzione incendi.
La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita
di constatazione e redige apposito verbale esprimendo
il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate
disposizioni di cui all'art.80 del Testo Unico delle
leggi di Pubblica Sicurezza e all'art.19 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio
della licenza di agibilità.
Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano
in tutti i casi di variazione delle caratteristiche
distributive e funzionali dell'impianto o quando si
verifichino sinistri che interessino le strutture e/o
gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione
Provinciale di Vigilanza, e, comunque ogni 10 anni
a far data dal certificato di collaudo statico, deve
essere prodotto alla Prefettura competente per territorio,
ed al Comune, un certificato di idoneità statica
dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.
Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato,
a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I.
dal medesimo designato.
Art.4 UBICAZIONE
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo
deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la
manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità
di sfollamento verso aree adiacenti.
L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere
scelta in modo che la zona esterna garantisca ai fini
della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine
eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei
mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale
da non costituire ostacolo al deflusso.
Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da
cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza;
detto ambiente deve essere facilmente individuabile
ed accessibile da parte delle squadre di soccorso.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione
incendi per le specifiche attività, gli impianti
al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri
edifici ove si svolgono attività di cui ai punti
64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del
Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982.
La separazione da tali attività deve essere realizzata
con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono
ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche
di resistenza al fuoco.
Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di
attività sportiva ubicato oltre il primo piano
interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano
dell'area di servizio o zona esterna all'impianto.
Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m. deve
essere assicurata la possibilità dell'accostamento
all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno
ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano;
qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli
edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli
di altezza superiore, le scale a servizio delle vie
di esodo devono essere rispettivamente protette e a
prova di fumo.
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli
accessi all'area di servizio annessa all'impianto,
di cui al successivo art.5, devono avere i seguenti
requisiti minimi:
-raggio di volta non inferiore a 13 m;
-altezza libera non inferiore a 4 m;
-larghezza: non inferiore a 3,50 m;
-pendenza: non superiore a 10%;
-resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo
non inferiore a 20 t.
Art.5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori
devono avere un'area di servizio annessa all'impianto
costituita da spazi scoperti delimitati in modo da
risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi
devono essere in piano o con pendenza non superiore
al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto
e di superficie tale da poter garantire una densità
di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione
dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza
pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto;
per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione,
si rimanda alla norma UNI 10121; tutti i varchi devono
essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso
del pubblico.
Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000
spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area
di servizio annessa all'impianto, dovrà essere
definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.
La disponibilità di tale area durante l'uso per
le manifestazioni dovrà risultare da apposito
atto legalmente valido.
Art.6 SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA
Spazio riservato agli spettatori
La capienza dello spazio riservato agli spettatori è
data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in
piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione
di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie
all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è
dato dal numero totale degli elementi di seduta con
soluzione di continuità, così come definito
dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare
in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.
Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati
e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931
e 9939. Per le determinazioni della capienza non si
deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi
di smistamento degli spettatori, che dovranno essere
mantenuti liberi durante le manifestazioni.
Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la
visibilità dell'area destinata all'attività
sportiva, conformemente alla norma UNI 9217.
Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso
con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto
con capienza f;no a 2.000 spettatori.
Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato
con l'asterisco, è consentito prevedere posti
in piedi.
Le tribune provvisorie, su cui non possono essere previsti
posti in piedi, devono rispondere alle norme UNI 9217.
Spazio di attività sportiva
La capienza dello spazio di attività sportiva
è pari al numero di praticanti e di addetti
previsti in funzione delle attività sportive.
Lo spazio di attività sportiva deve essere collegato
agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio
dell'impianto con percorsi separati da quelli degli
spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve
essere delimitato rispetto a quello dell'attività
sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai
regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni Sportive
Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere
conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni
devono avere almeno due varchi di larghezza minima
di 2,40 m, per ogni settore muniti di serramenti che
in caso di necessità possano essere aperti su
disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza
verso la zona attività sportiva.
Art.7 SETTORI
Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori
superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero
di spettatori superiori a 4.000 devono avere lo spazio
riservato agli spettatori suddiviso in settori; la
capienza di ciascun settore non può essere superiore
a 10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000
per quelli al chiuso. La suddivisione in settori deve
essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio
deve essere conforme alle norme UNI 10121.
Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e
sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili
con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente
normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva
92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti
in piedi devono avere una capienza non superiore a
500 spettatori.
Negli impianti all'aperto contrassegnati nell'allegato
con l'asterisco, non è necessario realizzare
la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione
si rendesse necessaria per aspetti organizzati e di
pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere
realizzati conformemente al 2o comma del presente articolo.
Art.8 SISTEMA DI VIE D'USCITA
Zona riservata agli spettatori
L'impianto deve essere provvisto di un sistema organizzato
di vie di uscita dimensionato in base alla capienza
in funzione della capacità di deflusso ed essere
dotato di almeno due uscite; il sistema di vie di uscita
dalla zona spettatori deve essere indipendente da quello
della zona di attività sportiva.
Deve essere previsto almeno un ingresso per ogni settore;
qualora gli ingressi siano dotati di preselettori di
fila la larghezza degli stessi non va computata nel
calcolo delle uscite.
Deve essere sempre garantito l'esodo senza ostacoli
dall'impianto.
La larghezza di ogni uscita e via d'uscita deve essere
non inferiore a 2 moduli (1,20 m); la larghezza complessiva
delle uscite deve essere dimensionata per una capacità
di deflusso non superiore a 250 (1,20 m ogni 500 persone
per gli impianti all'aperto ed a 50 (1,20 m ogni 100
persone) per gli impianti al chiuso indipendentemente
dalle quote; le vie d'uscita devono avere la stessa
larghezza complessiva delle uscite dallo spazio riservato
agli spettatori.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle porte inserite
nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti
consentiti, si rimanda alle disposizioni del Ministero
dell'interno per i locali di pubblico spettacolo
Il numero di uscite dallo spazio riservato agli spettatori
per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso
in settori non deve essere inferiore a 2.
Per gli impianti al chiuso e per gli ambienti interni
degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle
vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a
50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento
dei fumi asserviti a impianti di rilevazione o segnalazione
di incendi realizzati in conformità alle disposizioni
di cui all'art.17.
Dove sono previsti per portatori di handicap, su sedie
a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n.13,
sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il
sistema delle vie di uscita e gli spazi calmi relativi
devono essere conseguentemente dimensionati.
Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture
e materiali congruenti con le caratteristiche di resistenza
e reazione al fuoco richieste per le vie di esodo e
devono essere raggiungibili con percorsi non superiori
a 40 m, quando esiste possibilità di scelta
fra due vie di esodo, in caso contrario tali percorsi
devono essere non superiori a 30 m.
Le scale devono avere gradini a pianta rettangolare,
con alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori
a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata);
le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere
non meno di tre gradini e non più di 15; i pianerottoli
devono avere la stessa larghezza delle scale senza
allungamenti e restringimenti, sono consigliabili nei
pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza
radiale costante ed uguale a quella della scala.
Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti
non oltre le tolleranze ammesse; le estremità
di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel
muro stesso.
E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica
rampa, purché questa abbia la larghezza uguale
alla somma delle due; per scale di larghezza superiore
a 3 m la Commissione Provinciale di Vigilanza può
prescrivere il corrimano centrale.
Le rampe senza gradini devono avere una pendenza massima
del 12% con piani di riposo orizzontali profondi almeno
m.1,20, ogni 10 metri di sviluppo della rampa.
Nessuna sporgenza o rientranza, oltre quelle ammesse
dalle tolleranze, deve esistere nelle pareti per un
altezza di 2 m dal piano di calpestio.
E' ammesso l'uso di scale mobili e ascensori, ma non
vanno computate nel calcolo delle vie d'uscita.
- Zona di attività sportiva
Il sistema di vie d'uscita e le uscite della zona di
attività sportiva devono avere caratteristiche
analoghe a quelle della zona riservata agli spettatori.
Art.9 DISTRIBUZIONE INTERNA
I percorsi di smistamento non possono avere larghezza
inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti
per fila e per parte; ogni 15 file di gradoni deve
essere realizzato un passaggio, parallelo alle file
stesse, di larghezza non inferiore a 1,20 m; è
consentito non prevedere tali passaggi quando i percorsi
di smistamento adducono direttamente alle vie di uscita.
I gradoni per posti a sedere devono avere una pedata
non inferiore a 0,60 m; il rapporto tra pedata ed alzata
dei gradoni deve essere non inferiore a 1,2; possono
essere previsti sedili su piani orizzontali o inclinati
con pendenza non superiore al 12%.
Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate
da barriere frangifolla longitudinali e trasversali
con un massimo di 500 spettatori per area; i posti
in piedi possono essere realizzati in piano o su piani
inclinati con pendenza non superiore al 12% o su gradoni
con alzata non superiore a 0,25 m.
I percorsi di smistamento devono essere rettilinei;
i gradini delle scale di smistamento devono essere
a pianta rettangolare con una alzata non superiore
25 cm e una pedata non inferiore a 23 cm; il rapporto
tra pedata e alzata deve essere superiore a 1,2; è
ammessa la variabilità graduale dell'alzata
e della pedata tra un gradino e il successivo in ragione
della tolleranza del 2%.
Tra due rampe consecutive è ammessa una variazione
di pendenza a condizione che venga interposto un piano
di riposo della stessa larghezza della scala di smistamento,
profondo almeno m.1,20, fermo restando i limiti dimensionali
dei gradini ed il rapporto tra pedata e alzata.
Art.10 SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI
I servizi igienici della zona spettatori devono essere
separati per sesso e costituiti dai gabinetti e dai
locali di disimpegno; ogni gabinetto deve avere porta
apribile verso l'esterno e accesso da apposito locale
di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di
più locali WC, nel quale devono essere installati
gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo;
almeno una fontanella di acqua potabile deve essere
ubicata all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima per impianti con capienza inferiore
a 500 spettatori deve essere di almeno un gabinetto
per gli uomini e un gabinetto per le donne ogni 250
spettatori; negli altri casi la zona spettatori deve
essere dotata di servizi igienici proporzionati in
ragione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini
e di due gabinetti ogni 500 donne considerando il rapporto
uomini/donne: uno negli impianti al chiuso e due in
quelli all'aperto.
I servizi igienici devono essere ubicati ad una distanza
massima di 50 metri dalle uscite dallo spazio riservato
agli spettatori, e il dislivello tra il piano di calpestio
di detto spazio ed il piano di calpestio dei servizi
igienici non deve essere superiore a 6 metri; l'accesso
ai servizi igienici non deve intralciare i percorsi
di esodo del pubblico.
Nei servizi igienici deve essere garantita una superficie
di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della
superficie lorda dei medesimi, in caso contrario deve
essere previsto un sistema di ventilazione artificiale
tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi
ambiente per ora.
I servizi igienici devono essere segnalati sia nella
zona spettatori che nell'area di servizio annessa dell'impianto
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000
spettatori deve essere previsto un posto di pronto
soccorso ogni 10.000 spettatori; nel caso in cui l'impianto
sia suddiviso in settori di capienza inferiore a 10.000
spettatori, per ogni settore deve essere garantito
l'accesso al posto di pronto soccorso. Negli impianti
con capienza inferiore a 10.000 spettatori, il posto
di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto,
può essere adibito anche ad altri usi compatibili
dal punto di vista sanitario.
Ogni posto di pronto soccorso deve essere dotato di
un telefono, di un lavabo, di acqua potabile, di un
lettino con sgabelli, di una scrivania con sedia e
di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
I posti di pronto soccorso devono essere ubicati in
agevole comunicazione con la zona spettatori e devono
essere serviti dalla viabilità esterna all'impianto.
Negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000
spettatori è necessario, in occasione delle
manifestazioni, prevedere almeno un presidio medico
e l'ambulanza in corrispondenza di un pronto soccorso.
Il pronto soccorso deve essere segnalato nella zona
spettatori, lungo il sistema di vie d'uscita e nell'area
di pertinenza dell'impianto.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono
essere integrate nell'ambito di un piano generale dei
servizi medici e sanitari, prescritti dalle autorità
preposte in base alle caratteristiche dell'impianto
ed in relazione alle singole manifestazioni alle quali
l'impianto stesso è destinato.
Art.11 SPOGLIATOI
Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi
devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti
o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni
Sportive Nazionali relative alle discipline previste
nella zona di attività sportiva.
Gli spogliatoi devono avere accessi separati dagli spettatori
durante le manifestazioni ed i relativi percorsi di
collegamento con la zona esterna e con lo spazio di
attività sportiva devono essere delimitati e
separati dal pubblico.
Art.12 MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
E' ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi.
anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali
a carattere non sportivo, a condizione che vengano
rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle
varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai
precedenti articoli.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla
zona di attività sportiva o comunque siano ampliate
rispetto a quelle normalmente utilizzate per impianto
sportivo, 1a capienza, la distribuzione interna e il
dimensionamento delle vie di uscita dovrà rispondere
alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Per manifestazioni sportive occasionali non allestite
in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione
deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza
degli spettatori e dei praticanti l'attività
sportiva secondo i principi stabiliti nel presente
decreto.
Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori
e della zona di attività sportiva deve essere
sottoposto dal titolare dell'attività al parere
preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto
previsto dall'art.3.
Art.13 COPERTURE PRESSOSTATICHE
L'impiego di coperture pressostatiche è consentito
negli impianti ove è prevista la presenza di
spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore
a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate
con materiali aventi classe di reazione al fuoco non
superiore a 2, ed omologati ai sensi del Decreto del
Ministro dell'interno 26 giugno 1994; devono essere
previsti adeguati sostegni in grado di impedire il
rischio del repentino abbattimento in caso di caduta
di pressione; in alternativa possono essere installati
dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino
ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti della
pressione e/o carichi di vento o di neve superiore
ai limiti di progetto della zona in esame.
Il sistema di illuminazione, ove sospeso alla copertura,
deve essere munito di idonei dispositivi di protezione
e sicurezza contro la caduta accidentale.
Devono inoltre essere previste almeno due uscite di
larghezza non inferiore a m 1,20, detti varchi devono
essere opportunamente intelaiati e controventati per
evitare, in caso di caduta del pallone, l'ostruzione
dell'uscita.
Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato
di idoneità statica a firma di tecnico abilitato
attestante l'avvenuta verifica del materiale di copertura
e dei dispositivi di cui al comma precedente.
Art.14 PISCINE
Lo spazio di attività sportiva di una piscina
è costituito dalle vasche e dalle superfici
calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite
aree di bordo vasca; l'area di bordo vasca deve essere
realizzata in piano, con pendenza non superiore al
3%, in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza
non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non
inferiore al 50% di quella della vasca.
La densità di affollamento di una piscina deve
essere calcolata nella misura di 2 mq di specchio d'acqua
per ogni bagnante.
Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato
da un assistente bagnante quando il numero di persone
contemporaneamente presenti nello spazio di attività
è superiore alle 20 unità o in vasche
con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 mq.
Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due
assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua
di superficie superiore a 400 mq.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro
il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando
le superfici delle vasche ed applicando successivamente
il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in
ragione di 1 ogni 500 mq.
Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere aggiunto
un assistente bagnante ogni 500 mq.
Per assistente bagnante si intende una persona addetta
al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata
dalla sezione salvamento della Federazione Italiana
Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità
per i salvataggi in mare rilasciato da società
autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di
assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore
o allenatore in possesso di detta abilitazione della
Federazione Italiana Nuoto.
Art.15 STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi
ed impianti sportivi deve essere assunto un valore
non inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione
sismica con riferimento al decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche
relative alle costruzioni sismiche" e successive
modificazioni ed integrazioni.
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati
secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno
n.91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di
materiale costituente l'elemento strutturale stesso
(ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno
massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali,
nonché la classificazione dei locali stessi
secondo il carico d'incendio, vanno determinati con
le tabelle e con le modalità specificate nella
circolare n.91 sopracitata e nel Decreto del Ministro
dell'Interno 6 marzo 1986 <<Calcolo del carico
di incendio per locali aventi strutture portanti in
legno>>.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni
degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione
al fuoco dei materiali impiegati devono essere le
seguenti:
a)- negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale,
nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito
l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti
+ soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per
la restante parte deve essere impiegato materiale di
classe 0 (non combustibile);
b)- in tutti gli altri ambienti è consentito
che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano
di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere
fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di
rivestimento siano di classe l;
c)- ferme restando le limitazioni previste alla precedente
lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti
nonché di materiali di rivestimento posti non
in aderenza agli elementi costruttivi, purché
abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a
1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni
di impiego anche in relazione alle possibili fonti
di innesco
In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti
debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM,
mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti
da materiali rigidi combustibili, devono essere di
classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere
omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno
26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.234 del 25 agosto 1984).
Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività
sportive", all'interno degli impianti sportivi,
sono da considerare attrezzature sportive e quindi
non necessitano di classificazione ai fini della reazione
al fuoco; non è consentita la posa in opera
di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare
l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno
di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di
tali pavimentazioni.
Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori
siano estese alle zone di attività sportiva,
la classificazione della pavimentazione ai fini della
reazione al fuoco è comunque necessaria.
Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile,
vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai
fini della valutazione dei requisiti di resistenza
al fuoco degli elementi strutturali degli impianti
Sportivi.
Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto
a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo,
quali efficaci sistemi . di smaltimento dei fumi asserviti
ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o
impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà
consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione
al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente
indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti
e dei materiali posti non in aderenza agli elementi
costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente
la classe 1, e dei sedili per i quali è ammessa
esclusivamente la classe 1 IM e 2.
I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere
costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili
di classe 1 di reazione al fuoco. E' consentito l'impiego
del legno per i serramenti esterni ed interni.
Art.16 DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 mq, destinati
a deposito di materiale combustibile, possono essere
ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture
di separazione e le porte devono possedere caratteristiche
almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura.
Il carico di incendio deve essere limitato a 30 Kg/m2.
La ventilazione naturale non deve essere inferiore
ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di
superficie predetto, è ammesso il ricorso alla
aerazione meccanica con portata di due ricambi orari,
da garantire anche in situazioni di emergenza, purché
sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari al 25% di quella prevista. In prossimità
delle porte di accesso al locale deve essere installato
un estintore di capacità estinguente non inferiore
a 21 A.
I locali, di superficie superiore a 25 mq destinati
al deposito di materiale combustibile, possono essere
ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra
o al 1o e 2o interrato. La superficie massima lorda
di ogni singolo locale non deve essere superiore a
1000 mq per i piani fuori terra e a 500 mq per i piani
1o e 2o interrato. Le strutture di separazione e le
porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura,
devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve
essere installato un impianto automatico di rivelazione
ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere
limitato a 50 Kg/mq; qualora sia superato tale valore,
il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento
automatico.
L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie
in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere
previsto almeno un estintore di capacità estinguente
non inferiore a 21 A, ogni 150 mq di superficie.
Per i depositi con superficie superiore a 500 mq, se
ubicati a piani fuori terra, e 25 mq, se ubicati ai
piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti
limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso
esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco
e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI
Qualora detto disimpegno sia a servizio di più
locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente
verso l'esterno.
I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati
al di fuori del volume del fabbricato. E' consentito
detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi
metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti
liquidi infiammabili strettamente necessari per le
esigenze igienico-sanitarie.
Art.17 IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge 10 marzo 1968, n.186, (G.U. n.77 del 23
marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza
deve essere attestata con la procedura di cui alla
legge 5 marzo 1990, n.46, e successivi regolamenti
di applicazione.
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi,
gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o
di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi.
Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei
singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto
non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema
(utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni "protette" e devono riportare chiare
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti
di sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rilevazione;
d) impianti di estinzione incendi.
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica
ad interruzione breve (0,5 sec.) per gli impianti di
segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione
media (<15 sec.) per gli impianti idrici antincendio.
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere
di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire
lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento
per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima
viene stabilita per ogni impianto come segue:
segnalazione e allarme: 30 minuti;
-illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
-impianti idrici antincendio: 60 minuti.
Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali
è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni
degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati
di un impianto di illuminazione di sicurezza.
L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad
1m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione
autonoma che assicurino il funzionamento per almeno
1 ora.
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in
posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
dall'incendio per consentire di porre fuori tensione
l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento
si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'Interno.
E' vietato utilizzare elementi mobili alimentati da
combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento
degli ambienti.
Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi
Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore
a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto
con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere
prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione
e segnalazione automatica degli incendi in grado di
rivelare e segnalare a distanza un principio di incendio
che possa verificarsi nell'ambito dell'attività
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi
dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una
segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio
nella centrale di controllo e segnalazione, che deve
essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto
di allarme acustico in grado di avvertire i presenti
delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e
sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a
tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle
parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del
funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve
essere posto in ambiente presidiato, può inoltre
essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato
in un locale distinto dal precedente che non presenti
particolari rischi di incendio.
Il funzionamento del sistema dì allarme deve
essere garantito anche in assenza di alimentazione
elettrica principale, per un tempo non inferiore a
30 minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di
un adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere, ed è comunque necessario
che alcuni si trovino:
-in prossimità degli accessi;
-in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente
accessibile e visibile; appositi carrelli segnalatori
devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono avere capacità
estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione
di aree ed impianti a rischio specifico devono essere
previsti estintori di tipo idoneo.
Impianto idrico antiincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati devono
essere:
-distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte
le aree dell'attività
-collocati in ciascun piano negli edifici a più
piani;
-dislocati in posizione accessibile visibile.
-segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione
a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno
delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle
persone. In presenza di scale a prova di fumo interne,
al fine di agevolare l'intervento dei Vigili del Fuoco,
gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri
a prova di fumo.
Gli impianti al chiuso con numero, di spettatori superiore
a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di
naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una
tubazione semirigida realizzata a regola d'arte.
I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica,
purché questa sia in grado di alimentare, in
ogni momento, contemporaneamente, oltre all'utenza
normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente
più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi
una portata non inferiore 35 l/min. ed una pressione
non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase
di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore
a 30 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di
assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta
una alimentazione di riserva, capace di fornire le
medesime prestazioni.
Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore
a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori
superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete
idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da
una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte.
L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere
costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente
ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala;
da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano,
deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno
non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45;
la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella
dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette
dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco.
L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali
da garantire una portata minima di 360 l/min. per ogni
colonna montante e nel caso di più colonne,
il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso
deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3
idranti in posizione idraulica più sfavorita,
assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore
a 120 l/min. con una pressione al bocchello di 2 bar.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno
60 min.
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico.
Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di
cui al punto precedente, dovrà essere realizzata
una riserva idrica di idonea capacità.
Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio
deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione
elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento
automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.
Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore
a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza
superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista
l'installazione all'esterno, in posizione. accessibile
ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN
70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei
Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare
una portata non inferiore a 460 l/min. per almeno 60
min.
Art.18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori,
in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere
previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che
consenta, da un locale appositamente predisposto e
presidiato, l'osservazione della zona spettatori e
dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi
accessi, con registrazione delle relative immagini.
L'impianto deve consentirei il riconoscimento del singolo
spettatore anche per le manifestazioni che si tengono
in orari notturni.
Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione
dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti
gli impianti in cui ne ravvisi la necessità
sentito il parere della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Art.19 GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è
responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza;
per tale compito può avvalersi di una persona
appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che
deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve
essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento
delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti,
delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed
a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali
specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale
di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti
la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:
-controlli per prevenire gli incendi;
-istruzione e formazione del personale addetto alla
struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei
mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione
in caso di emergenza;
-informazione degli spettatori e degli atleti sulle
procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
-garantire il funzionamento, durante le manifestazioni,
dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui
all'art.l8;
-garantire la perfetta fruibilità e funzionalità
delle vie di esodo;
-garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi
e degli impianti antincendio;
-garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità
delle strutture fisse o mobili della zona di attività
sportiva e della zona spettatori;
-garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
-fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco
ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
-predisporre un registro dei controlli periodici ove
annotare gli interventi manutentivi ed a controlli
relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione
di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi
di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico
e dell'osservanza della limitazione dei carichi di
incendio nei vari ambienti dell'attività ove
tale limitazione è imposta. In tale registro
devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione
del personale addetto alla struttura. Il registro deve
essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile
per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla
vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva
92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare,
la individuazione delle vie di uscita, dei servizi
di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi
e impianti antincendio.
Appositi cartelli devono indicare le prime misure di
pronto soccorso.
All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono
essere esposte bene in vista precise istruzioni relative
al comportamento del personale e del pubblico in caso
di sinistro ed in particolare una planimetria generale
per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
-delle scale e delle vie di esodo;
-dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
-dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione
del gas e dell'elettricità;
-del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
-del quadro generale del sistema di rivelazione e di
allarme;
-degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
-degli spazi calmi;
A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo.
La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere
adeguatamente segnalata.
In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato
agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in
vista, devono indicare il comportamento da tenere in
caso di incendio e devono essere accompagnate da una
planimetria semplificata del piano che indichi schematicamente
la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto
alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione
sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
Art.20 COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve
risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto
la responsabilità del titolare del complesso
o impianto sportivo.
Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume
di altri edifici ove si svolgono attività di
cui ai punti 64, 83 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio
l982; la separazione con tali attività deve
essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni
sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi
stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di due
uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore
a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è
consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni
degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle
vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a
50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento
dei fumi.
Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere
conformi alle disposizioni contenute nell'art.15, fatto
salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione
incendi per le specifiche attività.
I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche
conformi alle disposizioni dell'art.16.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge 10 marzo 1968, n.186, (G.U. n.77 del 23
marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza
deve essere attestata con la procedura di cui alla
legge 5 marzo 1990, n.46, e successivi regolamenti
di applicazione.
Deve essere installato un impianto di illuminazione
di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio lungo le vie di uscita.
Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli
impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato
numero di estintori portatili.
Gli estintori portatili devono avere capacità
estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione
di aree ed impianti a rischio specifico devono essere
previsti estintori di tipo idoneo.
I servizi igienici della zona spettatori devono essere
separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati
di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di
disimpegno.
Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale
di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di
più locali WC, nel quale devono essere installati
gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere
ubicata all'esterno dei servizi igienici.
La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto
per gli uomini ed un gabinetto per le donne.
Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza
conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni
di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992
che consenta la individuazione delle vie di uscita,
del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio;
appositi cartelli devono indicare le prime misure di
pronto soccorso.
Per lo spazio e la zona di attività sportiva
si applicano le disposizioni contenute nell'art.6 e
nell'ultimo comma dell'art.8.
Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute
nell'art.14.
I suddetti impianti devono essere conformi oltre che
alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti
del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali,
riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.
Art.21 NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale
di Vigilanza e comunque ogni 10 anni a far data dal
certificato di collaudo statico, anche per gli impianti
o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto
alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune,
un certificato di idoneità statica dell'impianto,
rilasciato da tecnico abilitato.
Gli impianti e complessi sportivi già agibili
alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro
due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti
disposizioni.
Art.22 DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16, e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'art.21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.
Art.23 COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi
della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate
o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo
SEE, possono essere commercializzati in Italia per
essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal presente decreto.
Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate,
agli estintori alle porte ed agli elementi di chiusura
per i quali è richiesto il requisito di resistenza
al fuoco, nonché ai prodotti per i quali e richiesto
il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa
italiana vigente, che prevede specifiche clausole di
mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della
Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del
Ministro dell'Interno:
-decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
-decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è
richiesto il requisito di reazione al fuoco;
-decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
-decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri
elementi di chiusura ai quali è richiesto il
requisito di resistenza al fuoco.
Art.24 DISPOSIZIONI FINALI
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge
9 gennaio 1989, n.13 relative alla eliminazione delle
barriere architettoniche.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO
(Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I.)
(*con l'asterisco sono identificate le discipline dove sono previsti anche posti in piedi)
SPORT FEDERAZIONE APERTO CHIUSO
VOLO A MOTORE E TURISMO X
VOLO A VELA Ae.C.I X
PARACADUTISMO SPORTIVO X
AEROMODELLISMO X
PARAPENDIO X
DELTAPLANO X
AUTOMOBILISMO * X
piste permanenti (circuiti) X
piste non permanenti (circ.cittadini) A.C.I. X
RALLY * X
KARTING * X
ATLETICA LEGGERA X X
gare di corsa su pista X X
gare di corsa su percorso stradale * X
gare di corsa campestre * F.I.D.A.L. X
gare di marcia X X
gare di salto X X
gare di lancio X X
ORIENTAMENTO (disciplina associata) * X
ARRAMPICATA SPORTIVA FA.S.I. X X
BASEBALL X
SOFTBALL F.I.B.S. X
BOCCE * X X
BILIARDO U.B.I. X
BOWLING X
CANOA * X
KAYAK * F.I.C.K. X
CANOTTAGGIO * F.I.C. X
CICLISMO X X
corse su pista (velodromi) X X
corse su strada * F.C.I. X
corse campestri (ciclocross) * X
GINNASTICA X
TWIRLING (disciplina associata) F.G.I. X
TRAMPOLINO ELASTICO (disc.ass.) X X
GOLF * F.I.G. X
CALCIO X
CALCIO A 5 F.I.G.C X X
PALLAMANO X X
PALLONE ELASTICO (disc.ass.) F.I.G.H. X
HOCKEY SU PISTA X X
PATTINAGGIO X X
gare di corsa (perc. su pista o su strada) F.I.H.P. X X
PATTINAGGIO ARTISTICO su pista X X
HOCKEY SU PRATO F.I.H.Pr. X
HOCKEY INDOOR X
LOTTA X
PESISTICA X
JUDO F.I.L.P.J X
KARATE (disciplina associata) X
TAEKWONDO (disciplina associata) X
MOTOCICLISMO * X
MOTOCROSS * F.M.I. X
TRIAL * X X
MOTONAUTICA * F.I.M. X X
NUOTO X X
PALLANUOTO X X
TUFFI F.I.N. X X
NUOTO SINCRONIZZATO X X
NUOTO PER SALVAMENTO X X
PALLACANESTRO F.I.P. X X
PENTHATLON MODERNO * X X
equitazione * X X
scherma F.T.P.M. X X
tiro * X X
nuoto X X
corsa * X X
TETRATHLON * X X
scherma; nuoto; tiro e corsa. X X
TRIATHLON (disciplina associata) X X
scherma; nuoto e corsa X X
PESCA SPORTIVA * X X
ATTIVITÀ SUBACQUEE * F.I.P.S. X X
NUOTO PINNATO X X
PUGILATO F.P.I. X X
RUGBY F.I.R. X
SCHERMA X
KENDO (disciplina associata) F.I.S X
SCI NAUTICO * F.I.S.N. X
HOCKEY GHIACCIO X X
PATTINAGGIO SU GHIACCIO F.I.S.G. X X
velocità - artistico. X X
CURLING X X
EQUITAZIONE F.I.S.E. X X
ASS. NAZ. TURISMO EQUESTRE X X
(disciplina associata) X
SCI * X
alpino e di fondo * X
SALTO CON GLI SCI * F.I.S.I. X
SLITTINO * X
BOB * X X
TENNIS X X
BADMINTON (disciplina associata) X
SQUASH (disciplina associata) F.I.T. X
PALLA TAMBURELLO (disc.associata) X
TENNIS TAVOLO F.I.Te.T. X
TIRO CON L'ARCO * F.I.T.ARCO X X
TIRO A SEGNO * U.I.T.S X X
TIRO A VOLO * F.I.T.A.V. X
VELA * F.I.V. X
SCACCHI (disc. ass. al C.O.N.I.) F.S.I. X
FOOTBALL AMERICANO (disc. ass. al C.O.N.I.) F.I.A.F.
ARRAMPICATA SPORTIVA * (disc. ass. al C.O.N.I.) F.A.S.I.
BRIDGE (disc. ass. al C.O.N.I.) F.I.G.B.
DAMA (disc. ass. al C.O.N.I.) F.I.D.
GARE DI TROTTO *
GARE DI GALOPPO * U.N.I.R.E. (non e' una F.S.N. riconosciuta
dal C.O.N.I.)
(*con l'asterisco sono identificate le discipline dove sono previsti anche posti in piedi)
(c) 1996 Note's