(G.U. 16-5-96 n.113)
REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO SUI LUOGHI DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO
TITOLO I
FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI
Art.1 OBIETTIVI
1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un
servizio di interesse pubblico che, in armonia con
gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione
incendi dal decreto del Presidente della Repubblica
del 29 luglio 1982, n.577, si inserisce nel conseguimento
degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle
persone, nonché della salvaguardia dei beni
e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi
omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle
iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla
Comunità economica europea e da altri organismi
internazionali.
Art.2 DEFINIZIONE
1. Per vigilanza antincendio si intende il servizio
di presidio fisico da espletarsi nelle attività
in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi
incontrollabili possano assumere rilevanza tale da
determinare condizioni di rischio non preventivabili
e quindi non affrontabili solo con misure tecniche
di prevenzione.
2. Il servizio, di cui al comma precedente, è
finalizzato al completamento delle misure di sicurezza,
peculiari dell'attività di prevenzione incendi,
a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato
intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento
dannoso.
Art.3 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la
vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi
di vigilanza antincendio che, a termini dell'art.2
della legge 26 luglio 1965, n.966, debbono essere obbligatoriamente
richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in
cui si svolgono attività di pubblico spettacolo
e trattenimento così come individuati al successivo
art.4 e tipologicamente definiti e classificati agli
articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno
15 febbraio 1951, n.16.
2. A termini dell'art.3, lettera b), della legge 26
luglio 1965, n.966, i servizi, da parte del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere
resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente
con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti,
laboratori, depositi, magazzini e simili.
TITOLO II
SERVIZI DI VIGILANZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
E TRATTENIMENTO
Art.4 GENERALITÀ
1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo
e trattenimento, a termini dell'art.2, comma 1, lettera
b), della legge 26 luglio 1965, n.966, sono resi a
pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni
provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
di cui all'art.141 del regolamento di esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n.635.
2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla
commissione Provinciale su proposta, avanzata in tale
sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco
e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati
tramite i sindaci dei Comuni in cui si svolge l'attività.
3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente
richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività
di pubblico spettacolo e trattenimento:
a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza
superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza
superiore a 2.000 posti;
b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive
con capienza superiore a 100 posti, quando è
prevista la presenza del pubblico
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze,
concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti per attività sportive all'aperto
con capienza superiore a 10.000 posti anche quando
gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni
diverse da quelle sportive;
e) impianti per attività sportive al chiuso con
capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli
stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni
diverse da quelle sportive;
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono,
anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni
con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e
quartieri fieristici con superficie lorda superiore
a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con
capienza superiore a 1.500 persone;
h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico,
ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti
con afflusso di oltre 10.000 persone.
4. Per le finalità di cui all'art.2, il servizio
di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni
provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,
su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili
del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo
o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie
inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando
l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri
fattori rilevanti per le suddette finalità lo
facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.
Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento
sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.
5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio
obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere
a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di
idoneo personale per i primi e più urgenti interventi
in caso di incendio. L'idoneità del suddetto
personale sarà accertata a cura del comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
Art.5 ENTITÀ DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali
di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall'art.4
del presente regolamento, delibera l'entità
del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche
dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni
da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i
sistemi di protezione attiva e passiva.
2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non
potrà essere inferiore a quella riportata nella
tabella allegata al presente regolamento. E facoltà
della commissione provinciale di vigilanza sentire
l'interessato che ne faccia richiesta.
Art.6 COMPETENZE DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
1. Gli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco curano l'indirizzo generale del servizio
di vigilanza ed i comandi provinciali dei vigili del
fuoco provvedono alla organizzazione di tale servizio
nel territorio di competenza.
2. Allorché si renda necessario svolgere il servizio
nell'ambito di quanto previsto dall'art.65 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.335,
il comandante provinciale provvederà all'assegnazione
dell'incarico privilegiando la volontarietà
della prestazione.
Art.7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco
di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficienza
degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché
la funzionalità delle vie di esodo. Laddove
venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni
regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla
commissione provinciale di vigilanza, che non fosse
possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo,
il responsabile del servizio di vigilanza le porta
a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza
per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti
dall'art.82 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773. Analoga informazione è fornita al comando
provinciale dei vigili del fuoco.
2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili
del fuoco incaricati del servizio faranno osservare
le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza
antincendio.
3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati
del servizio sostano nel luogo dell'attività
per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico,
ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza
al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni
delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio
redige un rapporto relativo ai controlli effettuati,
notificandolo al gestore; tale rapporto è acquisito
agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco
per gli eventuali, successivi adempimenti.
Art.8 ADEMPIMENTI DI ENTI E PRIVATI
1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento
ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia
prescritto il servizio di vigilanza antincendio da
parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini
dell'art.2 comma 1 lettera b) della legge 26 luglio
1965, n.966, sono tenuti a richiedere dettò
servizio, presentando domanda nonché attestato
del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale
dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco
competente per territorio, con le modalità previste
dalla legge 26 luglio 1965, n 966, almeno cinque giorni
prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento;
in mancanza di tale adempimento il servizio non può
essere svolto e la circostanza è segnalata dal
comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità
competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'ultimo comma dell'art.2 della legge 26 luglio 1965,
n.966.
2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento
deve osservare le norme previste in materia di sicurezza
antincendio, nonché le eventuali prescrizioni
impartite dalla commissione provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto,
in particolare a mettere a disposizione del personale
di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni
della commissione provinciale, la planimetria generale
dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione
di:
a) mezzi antincendio fissi e mobili;
b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite
all'esterno;
c) luci di sicurezza;
d) quadro elettrico generale;
e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa
destinazione d'uso;
3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata
dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione
degli impianti provvedendo affinché non vengano
alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare,
siano mantenuti:
a) sgombere ed agibili le vie di esodo;
b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, eseguendone
la manutenzione necessaria;
c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello
di sicurezza con le modalità e la periodicità
stabilita dalle specifiche normative;
d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti
di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.
4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio
nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente
prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di
emergenza disponendo, altresì, la collocazione,
in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie
schematiche di orientamento che indichino le vie di
esodo.
Art.9 ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli
articoli 186 188,189,192 e 193 della circolare del
Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n.16, e successive
modificazioni ed integrazioni.
ALLEGATO
ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA
<TABLE>
<TR>
<TD>ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.5</TD>
<TD>ENTITÀ MINIMA DEL SERVIZIO</TD></TR>
<TR><TD>a)<BR>- Circhi - teatri/tenda
con capienza superiore a 500 posti</TD>
<TD>2 unità fino a 1.000 posti da incrementare
da 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;</TD></TR>
<TR><TD>- Teatri e cinema-teatri al chiuso
con capienza superiore a 500 posti<BR>
- Teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti(Nel
caso in cui cinema-teatri e teatri allaperto vengano
utilizzate per conferenze, concerti e simili la commissione
provinciale di vigilanza valuterà caso per caso
l'entità minima del servizio)</TD>
<TD>area platea: -1 unità fino a 1.000
da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500
posti o frazione;
<BR>area scena: -1 unità con palcoscenico
fino a 200 mq
<BR>- 2 unità con palcoscenico oltre 200
mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature
a tecnologia complessa;
<BR>galleria: - 1 unità per ogni galleria;
<BR>palchi: -1 unità ogni 3 ordini di palchi.</TD></TR>
<TR><TD>b)<BR>
- Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive
con capienza superiore a 100 posti, quando è
prevista la presenza di pubblico</TD>
<TD>2 unità fino a 250 posti da incrementare
di 1 unità ogni ulteriori 250 posti o frazione;</TD></TR>
<TR><TD>c)<BR>
- Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze
concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti</TD>
<TD>2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare
di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;</TD></TR>
<TR><TD>d)<BR>
- Impianti per attività sportive all'aperto con
capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli
stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni
diverse da quelle sportive</TD>
<TD>4 unità fino a 15.000 posti da incrementare
di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;</TD></TR>
<TR><TD>e)<BR>
- Impianti per attività sportive al chiuso con
capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli
stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni
diverse da quelle sportive</TD>
<TD>4 unità fino a 15.000 posti da incrementare
di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;</TD></TR>
<TR><TD>f)<BR>
- Edifici, luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono
anche occasionalmente mostre, gallerie, esposizioni,
con superficie lorda superiore a 2.000 mq</TD>
<TD>2 unità fino a 4.000 mq da incrementare
di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;</TD></TR>
<TR><TD>- Fiere e quartieri fieristici con
superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se
all'aperto</TD>
<TD>4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva
utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da
incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000
mq;<BR>
Oltre i 150.000 mq la commissione provinciale di vigilanza
stabilirà l'entità del servizio in relazione
ai padiglioni utilizzati;</TD></TR>
<TR><TD>g)<BR>
- Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con
capienza superiore a 1.500 persone</TD>
<TD>2 unità fino ad una capienza di 2.000
persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori
1.000 persone o frazione;</TD></TR>
<TR><TD>h)<BR>
- Luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico,
ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti
con afflusso di oltre 10.000 persone.</TD>
<TD>4 unità fino a 15.000 persone da incrementare
di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone</TD></TR></TABLE>
Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza
ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi
antincendio, il servizio dovrà essere potenziato
con una unità di personale, con mansioni di
autista, per ogni automezzo.
(c) 1996 Note's