(G.U. 23-05-1996; n.119 supplemento)
REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.2, COMMA 30, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335.
Art.1.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto
comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600, che corrispondono compensi
comunque denominati per le prestazioni inerenti ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art.49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
e successive modificazioni ed integrazioni, versano
alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.335, un importo pari al
10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato
ai sensi dell'art.50, comma 8, del predetto testo unico.
2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può
superare complessivamente il 10 per cento del massimale
contributivo annuo di cui all'art.2, comma 18, della
legge n.335 del 1995 ed è posto per un terzo
a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale
e per due terzi a carico del soggetto che eroga il
compenso.
3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati
al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza
viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali
importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta,
l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi
diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art.2,
comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.45, con decorrenza
dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto
limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti
ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori
versamenti.
4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato
entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione
del compenso medesimo.
5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai
compensi relativi a prestazioni effettuate entro il
29 giugno 1996 per coloro che risultano già
pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano
iscritti alle predette forme, anche se tali compensi
siano stati corrisposti successivamente alle predette
date.
Art.2.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto
comma. e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
n.600 del 1973, che corrispondono compensi comunque
denominati per le prestazioni rese dagli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'art.36 della legge
11 giugno 1971, n.426, versano alla gestione separata
di cui all'art.2, comma 26 della legge n.335 del 1995
un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate
ai sensi dell'art.2-bis, comma 6, del predetto decreto
presidenziale.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi
2, 3, 4 e 5.
Art.3.
1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti
o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata
di cui all'art.2, comma 26, della legge n.335 del 1995
hanno facoltà di curare la riscossione dei contributi
dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti
all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione
è effettuata per conto della predetta gestione
separata. Resta comunque, salva la facoltà dei
predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi
all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS;
tale opzione è esercitata all'atto dell'iscrizione
alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula
della convenzione di cui al successivo comma 2.
2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo
comma sono regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministero del tesoro.
Art.4.
1. I soggetti indicati nell'art.23, primo e quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del
1973, che corrispondono compensi per le prestazioni
di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano all'INPS, nei
termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione
di sostituto d'imposta, una copia del modello 770/D
e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti
magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori
di redditi di lavoro indicati nell'art.49, commi 2,
lettere da b) a f), e 3 nonché nell'art.81,
comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n.917 del 1986.
Art.5.
1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art.1
e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta
ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni
del medesimo art.1 e comunicano all'INPS, entro il
31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente,
le generalità, il comune di iscrizione anagrafica,
l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti
nell'anno precedente.
Art.6.
1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente
decreto i redditi già assoggettati ad altro
titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art.10 comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n.1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è il seguente: <<26. A decorrere
dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso
una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1 dell'art.49 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art.49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita
a domicilio di cui all'art.36 della legge 11 giugno
1971, n.426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente alla relativa attività>>.
Il testo dell'art.49, commi 1 e 2, lettera a) del testo
unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
è il seguente:
<<1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che
derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per
esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autonomo diverse da quelle
considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art.5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società, associazioni
e altri enti con o senza personalità giuridica,
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni
e da altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi
per oggetto la prestazione di attività, non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata
dal contribuente ai sensi del comma 1 che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale
sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore
di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita>>.
Il testo dell'art.36 della legge 11 giugno 1971, n.426,
è il seguente:
<<La vendita per corrispondenza su catalogo o
a domicilio è soggetta alle norme di cui al
capo I della presente legge.
Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita
a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi
alle autorità di pubblica sicurezza competenti
per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione
per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione
è prescritta per coloro che sono incaricati
dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di
cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale
effettuata a domicilio.
Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili
dell'attività delle stesse.
Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione
per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono
comunque essere coperti da garanzia e, qualora non
corrispondano all'ordinazione debbono essere sostituiti
o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
Le modalità di svolgimento delle attività
di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento
di esecuzione della presente legge>>.
Il testo dei commi 27, 28, e 29 dell'art.2 della legge
8 agosto 1995, n.335, è il seguente:
<<27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista
dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio
1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività
lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività
medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice
fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, che corrispondono compensi comunque denominati
anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS nei termini stabiliti
nel quarto comma dell'art.9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n.600, una copia
del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi
ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati
nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'art.49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma
26 è dovuto nella misura percentuale del 10
per cento ed è applicato sul reddito delle attività
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi
e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno
solare cui si riferisce il versamento i soggetti che
abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore
a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233,
e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro sentito l'organo
di gestione come definito ai sensi del comma 32>>.
Il testo del comma 30 dell'art.2 della legge 8 agosto
1995, n.335, è il seguente: <<30. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e
del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono
definiti le modalità ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con
la natura dell'attività soggetta al contributo,
il riparto del medesimo nella misura di un terzo a
carico dell'iscritto è di due terzi a carico
del committente dell'attività espletata ai sensi
del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta
superiore a quello del contributo dovuto per l'anno
di riferimento, l'eccedenza e computata in diminuzione
dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo
relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il
medesimo termine previsto per il pagamento del saldo
relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per
i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti
al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo
di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione
previdenziale degli esercenti attività commerciali>>.
Il testo dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400,
è il seguente:
<<1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempreché
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della. materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla
entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
del Ministri, prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "Regolamento" sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale>>.
Il testo dell'art.4 del D.L. 28 marzo 1996, n.166, è
il seguente:
<<1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'art.2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è
differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano
già pensionati o iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie e al 1o aprile 1996 per coloro che risultano
non iscritti alle predette forme, per gli stessi soggetti
il termine per la comunicazione di cui all'art.2, comma
27, della citata legge n.335 del 1995, è ulteriormente
differito, rispettivamente al 31 luglio 1996 e al 30
aprile 1996.
2. E istituito, quale organo dell'istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore
della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi
di cui al comma 26 dell'art.2 della legge 8 agosto
1995, n.335, composto da quattro rappresentanti dei
lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti,
che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle rispettive associazioni di categoria
più rappresentative a livello nazionale e da
un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro. Il presidente del Comitato è eletto
dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato
amministratore svolge nell'ambito della gestione i
medesimi compiti indicati nell'art.36 della legge 9
marzo 1989, n.88, e successive modificazioni ed integrazioni,
e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni.
Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi
entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate
da un commissario nominato dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro.
3. I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo
di cui all'art.49 comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, fermo restando, l'obbligo del versamento
alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art.2
della legge 8 agosto 1995, n.335, del contributo del
10 per cento commisurato ai predetti redditi netti
risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli
accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare
ai committenti, in via definitiva una percentuale nella
misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato
entro il limite del massimale contributivo annuo di
cui all'art.2, comma 18 della citata legge n 335 del
1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS,
alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40
per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti
definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto
del contributo dovuto, nella misura corrispondente
al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di
lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente
e dagli accertamenti definitivi;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo
dovuto per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed
il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di
cui al comma 4, lettera c), risultano già versati
all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi
netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata
dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti
dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta
l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati
con applicazione degli interessi nella misura e secondo
le modalità stabilite dall'art.44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602.
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto
devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in
relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma
1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per
l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi
relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza
del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi>>.
Il testo dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è sopra riportato.
Note all'art.1:
Il testo degli articoli 23 (primo e quarto comma) e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, è il seguente:
<<Art. 23.1. Gli enti e le società indicati
nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.598, le società e associazioni
indicate nell'art.5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.597 e le persone fisiche
che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo
51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono
compensi e altre somme di cui all'art.46 dello stesso
decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
2.-3. (Omissis).
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni
ai sensi dell'articolo 49 del decreto indicato nel
comma precedente, quando corrispondono per prestazioni
di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili
ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro
autonomo>>.
<<Art. 29.Le amministrazioni dello Stato comprese
quelle con ordinamento autonomo che corrispondono i
compensi e le altre somme di cui all'art.23 devono
effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta
in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni
aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri
e le modalità di cui al secondo comma lettera
a) dell'art.23;
2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi
della stessa natura, nonché su ogni altro compenso
o retribuzione diversi da quelli di cui al n.1) e sulla
parte imponibile delle indennità di cui all'art.48,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.597, con l'aliquota applicabile
allo scaglione di reddito più elevato della
categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto
del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10
per cento;
3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai nn.1)
e 2) con i criteri di cui all'art.13 del decreto indicato
nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendenti
percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto
e delle indennità equipollenti e sulle altre
indennità e somme di cui alla lettera e) dell'art.12
del decreto indicato nel n.2), con i criteri di cui
all'art.14 dello stesso decreto.
Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti
di cui al n.1) devono effettuare entro due mesi dalla
fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno,
il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli
emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al
dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo
degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni
considerate nella lettera a) dell'art.23. A tal fine
i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi
e le retribuzioni di cui al n.2) devono comunicare
ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque
non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare
delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle
ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative
annuali, entro lo stesso termine deve essere altresi
effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui
al n.3). Le comunicazioni devono essere redatte in
conformità ad apposito modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale; la trasmissione può avvenire
anche tramite supporto magnetico. Qualora, alla data
di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli
emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione
della ritenuta di conguaglio, la differenza è
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra
natura che siano liquidate anche da altro soggetto
in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato
di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni
del penultimo e dell'ultimo comma dell'art.23. Nel
caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso
periodo di imposta si applica la disposizione dell'art.23,
settimo comma. Le amministrazioni della Camera dei
deputati, del Senato e della Corte costituzionale per
i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti
ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento
una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche con i criteri indicati nello stesso
comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo
e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto
del pagamento delle indennità di cui alla lettera
d) dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.597, applicano una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al
40 per cento del relativo ammontare al netto dei contributi
previdenziali, con le aliquote determinate secondo
i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni,
i vitalizi e indennità dovuti in dipendenza
della cessazione delle cariche e delle funzioni la
ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare
delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile
delle indennità.
Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di
cui al quarto comma che corrispondono i compensi e
le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma,
25, 25-bis, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto
del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni
stesse>>.
Il testo di cui all'art.49, comma 2, lettera a), del
testo unico sulle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, è riportato nelle note alle premesse.
Il testo di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è riportato nelle note alle premesse.
Il testo dell'art.50, comma 8, del testo unico sulle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è
il seguente:
<<8. Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'art.49 è costituito dall'ammontare
dei compensi o in denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, con esclusione delle somme documentate
e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto
relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio
comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle altre spese; la riduzione non si
applica alle indennità percepite per la cessazione
del rapporto. I redditi indicati nella lettera b) dello
stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei proventi
in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto
del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità
di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono reddito
per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma
sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro
o in natura percepiti nel periodo di imposta ridotto
del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle spese>>.
Il testo dell'art.2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n.335, e il seguente:
<<18. (... omissis) Ai sensi del comma 23, dell'art.1,
è stabilito un massimale annuo della base contributiva
e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui
periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi
alla data di prima assunzione ovvero successivi alla
data di esercizio dell'opzione. Detta misura è
annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi
come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica
è delegato a emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme relative al trattamento fiscale e contributivo
della parte di reddito eccedente l'importo del tetto
in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124, e successive modificazioni ed integrazioni seguendo
criteri di coerenza rispetto ai principi già
previsti nel predetto decreto e successive modificazioni
ed integrazioni>>.
Il testo dell'art.2, comma 1 della legge 5 marzo 1990,
n.45 e il seguente: <<1. Ai fini di cui all'articolo
1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono
a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare
dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse
composto al tasso annuo del 4,50 per cento>>.
Note all'art.2:
Il testo degli articoli 23 (primo e quarto comma) e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, è riportato nelle note all'art.1.
Il testo dell'art.36 della legge 11 giugno 1971, n.426,
è riportato nelle note alle premesse.
Il testo dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è riportato nelle note alle premesse.
Il testo dell'art.25-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n.600, è
il seguente: <<6. Per le prestazioni rese dagli
incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo
36, della legge 11 giugno 1971 n.426, la ritenuta e
applicata a titolo di imposta ed è commisurata
all'intero ammontare delle provvigioni percepite. Per
le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano
le disposizioni indicate nei commi che precedono>>.
Note all'art.4:
Il testo dell'art.23 (primo e quarto comma) del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, è riportato nelle note all'art.1.
Il testo dell'art.49, commi 2, lettere da b) ad f),
e 3 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, è il seguente:
<<b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno,
di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio
di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art.41 quando l'apporto è
costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
ed ai soci fondatori di società per azioni in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti
di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata
dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi
della legge 12 giugno 1973, n.349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla
legge 23 marzo 1981, n.91, si applicano le disposizioni
relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma
2>>.
Il testo dell'art.81, comma 1, lettera 1), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
è il seguente: <<1. I redditi derivanti
da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, o dall'assunzione di obblighi di fare,
non fare o permettere>>.
(c) 1996 Note's