(G.U. 23-5-1996; n.119 supplemento)
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA GESTIONE E DEL RAPPORTO ASSICURATIVO DI CUI ALL'ART.2, COMMA 32, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335.
Art.1.
1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.335, gli iscritti
alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi
di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno
diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di
inabilità, all'assegno di invalidità
e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni
previste per la gestione previdenziale degli esercenti
attività commerciali di cui alla legge 2 agosto
1990, n.233. I trattamenti sono liquidati con il sistema
contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art.1,
comma 8, della predetta legge n.335 del 1995, è
stabilità nella misura del 10 per cento.
2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono
i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma,
ma conseguono la titolarità di un trattamento
pensionistico a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme
esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge
n.233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali
obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto
alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi
dell'art.5 della legge 12 agosto 1962, n.1338, e successive
modificazioni, sempreché in possesso del requisito
di età di cui all'art.1, comma 20, della legge
n.335 del 1995.
3. I contributi versati nella gestione separata per
periodi successivi alla data di decorrenza della pensione
a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento
di pensione. La liquidazione del supplemento può
essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi
due anni dalla data di decorrenza della pensione e,
successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza
del precedente supplemento.
Art.2.
1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art.1,
qualora cessa l'attività lavorativa autonoma
che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla
predetta gestione, può conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione mediante il
versamento di contributi volontari alla gestione medesima.
A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione
all'INPS, il cui accoglimento è subordinato
al possesso del requisito contributivo previsto dalle
disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale
degli esercenti attività commerciali, di cui
alla legge n.233 del 1990 e successive modificazioni
ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto
alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro
la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è
ridotto ad un anno.
2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è
effettuata, nei termini e secondo le modalità
stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno
precedente a quello della cessazione dell'attività
lavorativa.
Art.3.
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far
valere periodi contributivi presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme
esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla
legge n.233 del 1990 hanno facoltà di chiedere
nell'ambito della gestione separata il computo dei
predetti contributi, ai fini del diritto e della misura
della pensione a carico della gestione stessa, alle
condizioni previste per la facoltà di opzione
di cui all'art.1, comma 23, della legge n.335 del 1995.
Art. 4.
1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente,
dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già
pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie
e dal 1o aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti
alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività
lavorative di cui all'art.2, comma 26, della legge
n.335 del 1995:
a) in possesso alla medesima data del requisito del
sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà
di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio,
del sessantacinquesimo anno di età, possono
richiedere la cancellazione dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti
in possesso del requisito di sessanta anni di età
alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione
dell'attività lavorativa non conseguono il diritto
alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art.3,
possono richiedere la restituzione dei contributi versati
alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art.2,
comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.45.
Art. 5.
1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione
di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso
altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire
tale contribuzione volontaria al fine di conseguire
il requisito contributivo per il diritto a pensione
a carico delle predette forme.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è il seguente: <<26. A decorrere
dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso
una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro
autonomo, di cui al comma 1 dell'art.49 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni nonché
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art.49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita
a domicilio di cui all'art.36 della legge 11 giugno
1971, n426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente alla relativa attività>>.
Il testo dell'art.49, commi 1 e 2, lettera a), del testo
unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
e il seguente:
<<1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che
derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per
esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autonomo diverse da quelle
considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art.5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società, associazioni
e altri enti con o senza personalità giuridica,
dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni
e da altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi
per oggetto la prestazione di attività, non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata
dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale
sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore
di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita>>.
Il testo dell'art.36 della legge 11 giugno 1971, n.426,
è il seguente:
<<La vendita per corrispondenza su catalogo o
a domicilio è soggetta alle norme di cui al
capo I della presente legge.
Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita
a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi
alle autorità di pubblica sicurezza competenti
per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione
per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione
è prescritta per coloro che sono incaricati
dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di
cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale
effettuata a domicilio.
Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili
dell'attività delle stesse.
Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione
per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono
comunque essere coperti da garanzia e, qualora non
corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti
o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
Le modalità di svolgimento delle attività
di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento
di esecuzione della presente legge>>.
Il testo dei commi 27, 28, e 29 dell'art.2 della legge
8 agosto 1995, n.335, è il seguente:
<<27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista
dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio
1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività
lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività
medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice
fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600, che corrispondono compensi comunque denominati
anche sotto forma di partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti
nel quarto comma dell'art.9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, una copia
del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi
ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati
nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'art.49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla gestione separata di cui al comma
26 è dovuto nella misura percentuale del 10
per cento ed è applicato sul reddito delle attività
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi
e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno
solare cui si riferisce il versamento i soggetti che
abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore
a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito
dall'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233,
e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
di contribuzione annua inferiore a detto importo i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro sentito l'organo
di gestione come definito ai sensi del comma 32>>.
Il testo dell'art.2, comma 31 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è il seguente: <<31. Ai soggetti
tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26
e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori
iscritti per la prima volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995>>.
La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) è
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.190 del 16 agosto 1995.
Il testo dell'art.2, comma 32, della legge 8 agosto
1995, n.335, e il seguente: <<32. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo
e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo
di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per
quanto non diversamente disposto dai medesimi commi,
in base alla legge 9 marzo 1989, n.88, al decreto legislativo
30 giugno 1994, n.479, e alla legge 2 agosto 1990,
n.233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione.
Sono abrogate, a decorrere dal 1o gennaio 1994, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art.11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537>>.
La legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.17 del 13 marzo 1989.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione
della delega conferita dall'art.1, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di riordino
e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178
del 1o agosto 1994.
La legge 2 agosto 1990, n.233 <<Riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi>> è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 13 agosto
1990.
Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400, è il seguente: <<3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie
di competenza di più ministri possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della
loro emanazione>>.
Il testo dell'art.4 del D.L.28 marzo 1996, n.166, è
il seguente:
<<1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'art.2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è
differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano
già pensionati o iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie e al 1o aprile 1996 per coloro che risultano
non iscritti alle predette forme per gli stessi soggetti
il termine per la comunicazione di cui all'art. 2 comma
27, della citata legge n.335 del 1995, è ulteriormente
differito, rispettivamente al 31 luglio 1996 e al 30
aprile 1996.
2. E istituito, quale organo dell'istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore
della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi
di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995, n.335, composto da quattro rappresentanti dei
lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti,
che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle rispettive associazioni di categoria
più rappresentative a livello nazionale e da
un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro. Il presidente del Comitato è eletto
dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato
amministratore svolge nell'ambito della gestione i
medesimi compiti indicati nell'art.36 della legge 9
marzo 1989, n.88, e successive modificazioni ed integrazioni,
e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni.
Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi
entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate
da un commissario nominato dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro.
3. I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo
di cui all'art.49, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni
ed integrazioni, fermo restando, l'obbligo del versamento
alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art.2
della legge 8 agosto 1995, n.335, del contributo del
10 per cento commisurato ai predetti redditi netti
risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli
accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare
ai committenti, in via definitiva, una percentuale
nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato
entro il limite del massimale contributivo annuo di
cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n.335
del 1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS,
alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40
per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti
definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto
del contributo dovuto, nella misura corrispondente
al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di
lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente
e dagli accertamenti definitivi;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo
dovuto per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed
il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di
cui al comma 4, lettera c), risultano già versati
all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi
netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata
dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti
dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta
l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati
con applicazione degli interessi nella misura e secondo
le modalità stabilite dall'art.44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602.
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto
devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in
relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma
1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per
l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi
relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza
del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi>>.
Il testo dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è sopra riportato.
Il testo dell'art.2, comma 32, della legge 8 agosto
1995, n.335, è sopra riportato.
Note all'art.1:
Il testo di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è riportato nelle note alle premesse.
Il testo dell'art.1, comma 8, della legge 8 agosto 1995,
n.335, è il seguente: <<8. Ai fini della
determinazione del montante contributivo individuale
si applica alla base imponibile l'aliquota di computo
nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti
o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre
di ciascun anno, con esclusione della contribuzione
dello stesso anno, al tasso di capitalizazione>>.
Il testo dell'art.5 della legge 12 agosto 1962, n.1338,
è il seguente: <<L'assicurato cui sia
stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo
diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a
carico di un trattamento di previdenza sostitutiva
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione
o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione
di una pensione supplementare in base ai contributi
versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora
detti contributi non siano sufficienti per il diritto
a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare è subordinato
alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età
stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme
dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto
invalido ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636.
La pensione supplementare:
a) decorre dal 1o giorno del mese successivo a quello
di presentazione della relativa domanda;
b) si determina applicando ai contributi di cui al primo
comma la percentuale indicata nel quarto comma del
precedente art.4 e moltiplicando il risultante importo
per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento
delle pensioni;
c) è aumentata di un decimo del suo importo per
ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite
dall'art.12, sub art.2, della legge 4 aprile 1952,
n.218;
d) è maggiorata ai sensi dell'art.3 della precitata
legge n.218.
I contributi versati successivamente alla decorrenza
della pensione supplementare danno diritto ai supplementi
di cui al precedente art.4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi
supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili,
in caso di morte del pensionato, secondo le norme della
predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza
indicati nel primo comma del presente articolo, o di
iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui
versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove
non abbiano gia dato luogo a liquidazione di pensione
autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti
per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a
favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione
stessa, danno diritto ad una pensione supplementare
indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare
diretta che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare
diretta risultino versati altri contributi che non
abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto
conto ai fini della determinazione della pensione supplementare
ai superstiti.
E abrogata ogni altra diversa disposizione in materia
di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle
forme di previdenza indicate nel primo comma>>.
Il testo dell'art.1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n.335, è il seguente: <<20. Il diritto
alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione
del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del
cinquasettesimo anno di età, a condizione che
risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato
almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore
a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art.
3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento dell'anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai
sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal
predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età.
Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi
per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato,
ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite
per infortunio sul lavoro o malattia professionale
in conseguenza del predetto evento e che si trovino
nelle condizioni reddituali di cui all'art.3, comma
6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato art.3, comma 6, moltiplicato
per il numero delle annualità di contribuzione
accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire
fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione
ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta
indennità è calcolata in proporzione
alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro del tesoro. determina, con decreto, le
modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità>>.
Nota all'art.3:
Il testo dell'art.1, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n.335, è il seguente: <<23. Per
i lavoratori di cui ai commi 12 e 13, la pensione è
conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti
di anzianità contributiva e anagrafica previsti
dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge.
Ai medesimi lavoratori è data facoltà
di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo,
ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso
alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che
abbiano maturato un'anzianità contributiva pari
o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel
sistema medesimo>>.
Note all'art.4:
Il testo di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n.335, è riportato nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990,
n.45, è il seguente: <<Ai fini di cui
all'art.1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono
a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare
dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse
composto al tasso annuo del 4,50 per cento>>.
(c) 1996 Note's