[Note's] DECRETO 2 MAGGIO 1996, N.282.

(G.U. 23-5-1996; n.119 supplemento)

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA GESTIONE E DEL RAPPORTO ASSICURATIVO DI CUI ALL'ART.2, COMMA 32, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335.

Art.1.
1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.335, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n.233. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art.1, comma 8, della predetta legge n.335 del 1995, è stabilità nella misura del 10 per cento.
2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n.233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art.5 della legge 12 agosto 1962, n.1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui all'art.1, comma 20, della legge n.335 del 1995.
3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

Art.2.
1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art.1, qualora cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n.233 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.
2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

Art.3.
1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art.1, comma 23, della legge n.335 del 1995.

Art. 4.
1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1o aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art.2, comma 26, della legge n.335 del 1995:
a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art.3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art.2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.45.

Art. 5.
1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è il seguente: <<26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art.49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art.49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art.36 della legge 11 giugno 1971, n426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività>>.
Il testo dell'art.49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e il seguente:
<<1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art.5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita>>.
Il testo dell'art.36 della legge 11 giugno 1971, n.426, è il seguente:
<<La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.
Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.
Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.
Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge>>.
Il testo dei commi 27, 28, e 29 dell'art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335, è il seguente:
<<27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'art.49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32>>.
Il testo dell'art.2, comma 31 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente: <<31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995>>.
La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 16 agosto 1995.
Il testo dell'art.2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.335, e il seguente: <<32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n.88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e alla legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1o gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art.11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537>>.
La legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 13 marzo 1989.
Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 1o agosto 1994.
La legge 2 agosto 1990, n.233 <<Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi>> è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.188 del 13 agosto 1990.
Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, è il seguente: <<3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione>>.
Il testo dell'art.4 del D.L.28 marzo 1996, n.166, è il seguente:
<<1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1o aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'art. 2 comma 27, della citata legge n.335 del 1995, è ulteriormente differito, rispettivamente al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996.
2. E istituito, quale organo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'art.36 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni ed integrazioni, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
3. I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art.49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando, l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art.2 della legge 8 agosto 1995, n.335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge n.335 del 1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera c), risultano già versati all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art.44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi>>.
Il testo dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è sopra riportato.
Il testo dell'art.2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.335, è sopra riportato.

Note all'art.1:
Il testo di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è riportato nelle note alle premesse.
Il testo dell'art.1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n.335, è il seguente: <<8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizazione>>.
Il testo dell'art.5 della legge 12 agosto 1962, n.1338, è il seguente: <<L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
La pensione supplementare:
a) decorre dal 1o giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;
b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente art.4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;
c) è aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'art.12, sub art.2, della legge 4 aprile 1952, n.218;
d) è maggiorata ai sensi dell'art.3 della precitata legge n.218.
I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente art.4.
La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.
In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano gia dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.
Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.
E abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma>>.
Il testo dell'art.1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335, è il seguente: <<20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art.3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art.3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità>>.

Nota all'art.3:
Il testo dell'art.1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, è il seguente: <<23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13, la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo>>.

Note all'art.4:
Il testo di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, è riportato nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.45, è il seguente: <<Ai fini di cui all'art.1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento>>.






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