[Note's] DECRETO 10 GENNAIO 1996, N 283.

(G.U. 24-5-1996, n.120)

REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI LA RIATTRIBUZIONE DI LOTTI E CONTRIBUTI GIÀ CONCESSI DI CUI SIA STATA PRONUNCIATA LA DECADENZA, E LA UTILIZZAZIONE DI LOTTI LIBERI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.493, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART.32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO recante norme concernenti la riattribuzione di lotti e contributi già concessi di cui sia stata pronunciata la decadenza e l'utilizzazione dei lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi in attuazione dell'art.2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'art.32 della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni:

Capo I
RIUTILIZZAZIONE PRODUTTIVA DI CESPITI AZIENDALI UBICATI NELLE AREE DI CUI ALL'ART.39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990, N.76, IN ATTRAZIONE DELL'ART.2, COMMA 5, DEL DECRETO - LEGGE 5 OTTOBRE l993, N.398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.493.

Art. 1. PROGRAMMI DI RICONVERSIONE
1. Al verificarsi di ciascuna delle ipotesi previste dall'art.2, comma 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, ed in ordine alle quali sia intervenuta la perizia giurata sulla consistenza economica degli investimenti per impianti fissi realizzati, dalla quale devono desumersi sia la consistenza che il valore attuale dei medesimi, viene indetta apposita gara per la realizzazione del relativo programma di riconversione industriale, ristrutturazione o riattivazione dell'impianto preesistente, con specifico riferimento all'iniziativa in ordine alla quale sia intervenuta la revoca del lotto e del contributo.
2. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, provvede alla pubblicazione dei relativi bandi di gara, recanti le modalità di accesso alle provvidenze ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonché alla raccolta, protocollo ed archiviazione delle domande pervenute e relativa documentazione, oltre che all'istruzione e all'adozione dei relativi provvedimenti:
3. Ad un apposito comitato nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, e composto da un avocato dello Stato, che lo presiede, da due tecnici designati dall'I.P.I. - Istituto per la promozione industriale - e da due tecnici designati dalla G.E.P.I. - Società di gestione e partecipazioni industriali, è demandata l'attività di studio e consultiva sui problemi applicativi della presente normativa e, a richiesta del predetto ufficio responsabile della gestione separata terremoto, l'attività di valutazione dei requisiti tecnicoimprenditoriali degli aspiranti agli incentivi di cui ai citati commi 4 e 5 dell'art.2, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con le proposte ed i pareri di cui agli articoli seguenti.

4. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto può in ogni momento avvalersi dei supporti tecnici dell'IPI e della GEPI, per l'acquisizione delle informazioni sulle iniziative decadute da riutilizzare, l'attività di promozione e di sensibilizzazione generale e l'attività di monitoraggio attuativo del programma.

Art.2. OFFERTA DELLE OPPORTUNITÀ PRODUTTIVE
1. Ciascuna iniziativa decaduta da riconvertire viene resa pubblica mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale, ed anche eventualmente su quotidiani di importanza nazionale, del decreto ministeriale che indice la gara, col quale vengono indicati.
a) gli elementi identificativi delle aziende per le quali è stata pronunciata la decadenza dal contributo e la revoca dell'assegnazione del lotto (denominazione dell'azienda, codice gestione separata terremoto, agglomerato, numero del lotto, ed ogni altra informazione ritenuta utile);
b) l'ammontare del contributo concesso all'iniziativa decaduta; gli ammontari dei contributi concedibili in beni immobili e mobili, in somme recuperate e/o restituite, in somme disponibili non erogate, in cessioni di crediti, nonché l'ammontare delle scorte concesso alla iniziativa decaduta;
c) l'ufficio cui devono essere presentate o inviate le domande per la riattribuzione del lotto e del contributo, unitamente alla documentazione richiesta;
d) la reperibilità delle informazioni tecniche sulle singole offerte di riconversione produttiva;
e) i termini entro i quali devono essere presentate le proposte di riconversione complete del corredo documentale.
2. Per ciascun bando i soggetti proponenti possono presentare proposta di riconversione anche per più lotti, indicandone eventualmente la priorità.
3. Nella eventualità che non pervengano, entro i termini indicati nel bando, proposte di riconversione ritenute valide, resta riservata all'ufficio responsabile della gestione separata terremoto la facoltà di ricercare nuovi soggetti subentranti, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di cui all'art.1, comma 3, attraverso azioni di promozione mirata anche a carattere riservato.

Art.3. SOGGETTI BENEFICIARI E CONTRIBUTI CONCEDIBILI
1. Possono accedere alle agevolazioni tutte le imprese, senza limiti dimensionali.
2. Le iniziative imprenditoriali dirette alla realizzazione di programmi di riconversione industriale di preesistenti iniziative decadute possono essere ammesse a contributo pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonché di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti per impianti fissi ammessi a contributo.
3. La misura del contributo concedibile non può in nessun caso superare l'importo del contributo assentito nella preesistente iniziativa decaduta o comunque comportare costi aggiuntivi alla relativa provvista finanziaria, al netto delle spese, nemmeno compensabili con gli interessi, eventualmente percepibili o percipiendi dall'amministrazione concedente, sulle somme restituitele dal soggetto decaduto e/o dal fideiussore.
4. Fino alla concorrenza del detto limite massimo, e fermi restando i vincoli e le condizioni di cui appresso, esso consiste, nell'ordine:
a) nei beni immobili e mobili recuperati e trasferiti al nuovo soggetto beneficiario calcolati al valore di perizia;
b) nelle somme eventualmente restituite o comunque recuperate dallo stesso soggetto decaduto e/o dal fideiussore, per la sola parte capitale e con esclusione dei relativi interessi ed accessori quale ne sia la natura;
c) nelle somme non ancora erogate al precedente concessionario decaduto;
d) nei crediti vantati dall'amministrazione concedente in dipendenza della dichiarazione di decadenza dal contributo e della revoca dell'assegnazione del lotto, verso il precedente concessionario, detratte le spese affrontate dall'amministrazione.
5. Quale ulteriore limite, la misura del contributo concedibile, riferita alle singole iniziative decadute, non potrà in nessun caso superare la somma delle consistenze di cui sopra.
6. Per ogni singola iniziativa da riutilizzare o da riconvertire, l'ammontare del contributo definito dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, è determinato dall'ufficio responsabile della gestione separata terremoto. La relativa disponibilità finanziaria viene indicata nello specifico bando pubblico.
7. L'investimento complessivo minimo ammissibile alle agevolazioni non può essere inferiore al 60% dell'investimento complessivo della iniziativa preesistente decaduta.
8. L'accesso alle agevolazioni è vincolato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi propri non inferiori al 30% degli investimenti per impianti fissi previsti.
9. Le iniziative di cui sopra, anche se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti non abbiano collegamenti impiantistici, non siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni siano diverse ed autonomamente collocabili sul mercato.
10. In relazione al programma di investimento proposto, per la parte di investimenti agevolata a valere sulle provvidenze previste ai sensi dell'art.39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (ex articolo 32 legge 14 maggio 1981, n.219), non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni o incentivi finanziari.

Art.4. SPESE AMMISSIBILI
1. Possono essere ammesse a contributo, in quanto funzionali alla realizzazione di progetti organici di riconversione produttiva, le spese occorrenti per:
a) l'acquisizione del suolo, nei casi in cui questo non sia conferito ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera a), del presente regolamento;
b) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misure adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attività dello stabilimento;
c) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e locali destinali ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;
d) la realizzazione o la ristrutturazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed all'ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);
e) la realizzazione di eventuali impianti antiinquinamento prescritti per il ciclo produttivo;
f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni;
g) spese per la formazione delle scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti per impianti fissi ammessi a contributo e non superiore all'ammontare concesso nella preesistente iniziativa decaduta.
2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo, non considerandosi tali quelle provenienti dall'azienda oggetto della revoca; sono altresì escluse dal contributo anche le quote delle spese di cui al comma 1, lettere c) e d), che eccedano il quarto della spesa di cui alla lettera b) del medesimo comma.
3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al comma 1, lettera f), deve essere pari almeno al 50% del totale delle spese di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma.
4. La spesa di cui al comma 1, lettera a), può essere ammessa al contributo nel limite del 5% del costo totale dello stabilimento.

Art. 5. DOMANDA DI CONTRIBUTO E DI ASSEGNAZIONE DEL LOTTO
1. Le domande di contributo e di attribuzione del lotto della iniziativa debbono essere redatte in duplice copia in conformità allo schema di cui all'allegato A, e presentate o inviate mediante raccomandata con a.r., insieme ai documenti come da elenco di cui all'allegato B del presente regolamento, all'ufficio indicato nel bando che, controllatane la regolarità e la completezza, provvederà al loro immediato inoltro all'ufficio responsabile della gestione separata terremoto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alla documentazione occorrente per l'istruttoria.
2. Non sono valide le domande di contributo che risultino prive di taluno degli elementi di cui all'allegato A, o della completa documentazione di cui all'elenco in allegato. Non verranno inoltre prese in esame le domande pervenute oltre i termini, o che prospettino iniziative in settori o comparti industriali per i quali risultino, anche in corso di procedimento, abolite o sospese le relative agevolazioni.
3. E' facoltà dell'amministrazione richiedere, con lo stesso bando o successivamente, sia prima che dopo la chiusura di esso, anche a singoli aspiranti, altra documentazione che sia ritenuta necessaria per una più approfondita valutazione delle nuove iniziative, o dell'attività già svolta dagli operatori, e dei risultati conseguiti.

Art.6. ISTRUTTORIA TECNICA. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE
1. A ciascuna iniziativa viene attribuito un punteggio, risultante dalla somma degli indicatori (I), ricavati come segue e raggruppati per direzioni d'indagine. Il valore massimo da prendere in considerazione, per ciascun indicatore, non può essere mai superiore a 10. I dati da porre a base dei relativi calcoli possono essere previamente rettificati.

(I) Valutazione della idoneità tecnico-economico-finanziaria del soggetto proponente
Ossia, valutazione della operatività complessiva del soggetto, desunta da elementi di bilancio degli ultimi tre anni, riferiti alle iniziative imprenditoriali di cui detto soggetto è titolare:
I1 = (AI x 0,2 + A2 x 0,3 + A3 x 0,5) x 100
ove:

A = Utili lordi della gestione caratteristica X 100
Ricavi per vendite

con riferimento:
Al terzultimo esercizio
A2 penultimo esercizio
A3: ultimo esercizio
Il non accettabile se minore di 0
Il = 0 se la società è di nuova costituzione e non ancora operativa
I2 = (B1 x 0,2 + B2 x 0,3 + B3 x 0,5) x 40
ove:

B Utili + ammortamenti
Ricavi per vendite

con riferimento:
Bl: terzultimo esercizio
B2 penultimo esercizio
B3: ultimo esercizio

I3 = Patrimonio netto ultimo esercizio X5
Totale investimenti per impianti fissi netti ultimo esercizio

4 = Investimenti per impianti fissi netti ultimo esercizio (1) x 0,05
Numero di dipendenti ultimo esercizio
(1) = in milioni di lire

II
CAPACITÀ DI INTRAPRESA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Ossia, la capacità di intraprendere nuovi investimenti valutata rapportando parametri economici delle iniziative di cui il soggetto proponente è titolare con analoghi parametri previsionali riferiti alla nuova proposta di riconversione

I5 = Ricavi per vendite azienda proponente ultimo esercizio x 0,5
Ricavi previsti nuova iniziativa a regime

I6 = Investimenti impianti fissi netti complessivi azienda proponente
Investimenti per impianti fissi nuova iniziativa

III
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA

I7 = Capitale proprio investito nuova iniziativa X15
Investimenti per impianti fissi complessivi nuova iniziativa

I8 = Investimenti per impianti fissi previsti nuova iniziativa X3
Contributo richiesto nuova iniziativa

I9 = Addetti totali previsti nuova iniziativa X500
Contributo richiesto nuova iniziativa

IV
VALUTAZIONI INERENTI L'AZIENDA PROPONENTE E LA RELATIVA PROPOSTA DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA

I10 = Valutazione delle potenzialità di mercato riguardanti la nuova iniziativa rapportate alla attuale attività del soggetto proponente
punteggio da 0 a 10.

Art.7. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
1. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto procede ad una valutazione dell'impresa sul piano tecnico-economico in base agli indicatori di cui all'art.6, la quale è considerata idonea qualora la somma di questi non sia inferiore a 30 (e purché I1 non sia inferiore a 0). Nel caso di più domande, si procede altresi ad una valutazione comparativa delle medesime, sulla scorta di una graduatoria stilata in base alla somma, per ciascun impresa, dei relativi indicatori. In ciascuno dei due casi può essere previamente acquisito il parere del comitato di cui all'art.1, comma 3. Successivamente, mediante decreto del titolare dello stesso ufficio si procede a nuova concessione del lotto e del contributo all'impresa idonea, meglio classificata nella detta graduatoria. Nel caso che fra gli aspiranti idonei vi siano titolari di altre iniziative già in attività nella stessa area industriale, questi sono anteposti agli altri in graduatoria, secondo il loro ordine se più di uno. Resta sempre riservata all'amministrazione la possibilità di non procedere a riattribuzione del lotto e del contributo, qualora nessuna impresa sia stata ritenuta idonea.
2. Con lo stesso provvedimento vengono approvati il programma ed i tempi di realizzazione del progetto prescelto, anche con l'apposizione di eventuali condizioni, e fissati i termini entro i quali l'investimento deve essere iniziato e completato. Contestualmente alla concessione del contributo, si provvede all'assegnazione provvisoria del suolo destinato alla realizzazione del progetto.
3. Il contributo è concesso, nei limiti dinanzi indicati, sulla base della spesa prevista e ritenuta funzionalmente necessaria per la realizzazione dell'iniziativa. Il contributo è arrotondato al milione, per difetto se là frazione è inferiore a L. 500.000 e per eccesso se superiore. Esso non viene integrato se, a consuntivo, la spesa ammissibile sostenuta dall'impresa risulti superiore a quella inizialmente prevista; ove invece risulti inferiore, il contributo viene ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.
4. I dati progettuali eventualmente utilizzati nella determinazione degli indicatori di cui all'art. 6 del presente regolamento, sono recepiti nel <<disciplinare>> della concessione.

Art. 8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L'erogazione del contributo, a seguito di sottoscrizione del relativo disciplinare ed emanazione del provvedimento concessorio, è effettuata nel modo che segue:
a) all'ottenimento delle concessioni comunali in materia di edilizia industriale e previa congrua fidejussione bancaria od assicurativa di primario Istituto, nonché all'esito positivo dell'esame, da parte dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, della eventuale ulteriore documentazione richiesta, il 6% del contributo assentito detratto proporzionalmente il costo, provvisoriamente determinato, del suolo;
b) dopo l'approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari al 60% del costo globale ammesso, un ulteriore 30% del contributo detratto proporzionalmente il costo del suolo;
c) dopo la definizione delle procedure di collaudo finale, la residua parte del contributo.
2. Il contributo viene erogato, nelle misure, nei tempi ed alle condizioni suddette, e fino a concorrenza di quanto dovuto, mediante trasferimento dei beni immobili e mobili recuperati dalla precedente iniziativa secondo valore di perizia, e poi, esauriti questi, mediante corresponsione delle somme recuperate o restituite dal soggetto decaduto e/o dal fidejussore nel loro solo importo capitale e, per quanto ancora ecceda, col versamento delle somme che non erano ancor state erogate al precedente concessionario, ed infine, per la parte che resti mediante cessione parziale o totale, e fino a concorrenza di questi, con effetto immediatamente liberatorio per l'amministrazione, dei crediti presenti e futuri che questa ancora vantasse, a titolo di restituzione, verso il soggetto decaduto e/o il fidejussore, sempre per la sola parte capitale, in dipendenza del provvedimento di ritiro, detratte le spese a tal fine affrontate dall'amministrazione.
3. Qualora nella riattribuzione di beni immobili o mobili, il valore peritale dei medesimi superi l'ammontare di contributo concedibile, diminuito del 10% riservato alla erogazione di collaudo, l'eccedenza viene versata in denaro dal nuovo beneficiario alla amministrazione concedente contestualmente alla loro formale consegna.
4. Il contributo non è cedibile né pignorabile, giusta le norme che regolano il patrimonio indisponibile dello Stato, e può essere riscosso esclusivamente dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa, salva espressa deroga concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a fronte di prefinanziamenti finalizzati.
5. La sospensione dei lavori, il ritardo nell'attuazione del programma degli stessi ancorché determinati da forza maggiore, da fatto del terzo, o da vicende comunque non ascrivibili a volontà o comportamenti dell'operatore, determina, a titolo di indennizzo forfettario del danno, un'obbligazione per interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, maggiorato di cinque punti con decorrenza dalla data di erogazione del contributo, sulla differenza tra il 75% del valore delle opere eseguite e collaudate e l'importo del contributo ricevuto.
6. Nell'ipotesi anzidetta, l'obbligazione per interessi sino all'effettiva restituzione del capitale e la restituzione medesima sono garantite dalla fidejussione.
7. In tali casi l'ufficio concedente ne dà comunicazione all'istituto fidejussore, inviando copie dell'ultimo certificato di collaudo e dei mandati per contributi già erogati. Ogni ritardo nel pagamento delle somme di cui al punto che precede, genera obbligazione di interessi composti al medesimo tasso.
8. Il disciplinare di erogazione del contributo regola l'effettuazione di collaudi parziali al fine dello svincolo graduale della fidejussione e di ulteriori anticipazioni sul contributo.
9. Alla nomina dei collaudatori in corso d'opera, provvede il titolare dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, all'atto della concessione del contributo. Gli oneri di collaudo sono a carico dell'imprenditore.
10. Il costo dell'area assegnata all'operatore, viene detratto proporzionalmente su ciascuna erogazione del contributo.

Capo II
UTILIZZAZIONE DI LOTTI LIBERI DISPONIBILI NELLE AREE DI CUI ALL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990, N.76, IN ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.493.

Art.9. PROGRAMMI DI RIUTILIZZAZIONE DEI LOTTI LIBERI
1. Per le finalità dell'art.2, comma 4, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, si considerano liberi:
a) i lotti non ancora assegnati;
b) quelli assegnati da oltre dodici mesi dalla data del 20 dicembre 1993, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo coordinato del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, e revocati, tuttora non utilizzati, intendendosi per mancato utilizzo sia il mancato avvio nella realizzazione di investimenti, sia l'avvio di investimenti, successivamente sospesi, di irrilevante valore.
2. Con riferimento a ciascun lotto libero, si procede poi all'individuazione degli imprenditori titolari delle iniziative già insediate nello stesso agglomerato industriale, ai quali viene comunicata la disponibilità del lotto, ed assegnato un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale gli stessi, se interessati, debbono produrre la documentazione progettuale e le certificazioni atte a consentire la valutazione degli ampliamenti proposti (allegati A1 e B). La disponibilità dei lotti stessi viene inoltre resa pubblica, mediante inserzione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale ed anche, eventualmente, su quotidiani di importanza nazionale, con l'indicazione degli elementi identificativi del lotto, dell'ufficio cui devono essere presentate o inviate le domande unitamente alla documentazione richiesta, dei relativi termini, del prezzo di cessione del lotto, comprensivo degli eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ed ogni altra informazione ritenuta utile, anche sulla reperibilità di ulteriori ragguagli.

Art. 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di lotti liberi debbono essere redatte in duplice copia, in conformità allo schema di cui all'allegato Al, e presentate o inviate mediante raccomandata con a.r., insieme ai documenti come da elenco di cui all'allegato B del presente regolamento, all'ufficio indicato nel bando che, controllatane la regolarità e la completezza, provvede al loro immediato inoltro all'ufficio responsabile della gestione separata terremoto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alla documentazione occorrente per l'istruttoria. Le domande debbono altresì essere corredate dell'impegno degli assegnatari a corrispondere, in caso di cessione del lotto, le pertinenti quote di gestione consortile.
2. Non sono valide le domande di cessione del lotto che risultino prive di taluno degli elementi di cui all'allegato A1, o della completa documentazione di cui all'allegato B. Non vengono inoltre prese in esame le domande pervenute oltre i termini, o che prospettino iniziative in settori o comparti industriali per i quali risultino anche in corso di procedimento, abolite o sospese le relative agevolazioni.
3. E facoltà dell'amministrazione richiedere, in ogni momento, ogni ulteriore informazione o documento che siano ritenuti necessari per una più approfondita valutazione delle domande.
4. Ciascun imprenditore può avanzare domanda anche per più lotti, indicandone eventualmente la priorità.

Art.11. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
1. L'istruttoria tecnica si conclude con una valutazione, da parte dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato art.2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493. Nel caso di più domande da parte di imprenditori in possesso di tali requisiti, si procede altresì a valutazione comparativa delle medesime, in base ad apposita graduatoria da formarsi secondo i criteri previsti nell'art.7 del presente regolamento, in quanto applicabili. Nell'uno e nell'altro caso può essere previamente acquisito il parere del comitato di cui all'art.1, comma 3, del presente regolamento. Successivamente si procede, mediante decreto del titolare dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, all'assegnazione del lotto in via provvisoria. Con detto provvedimento vengono approvati il programma ed i tempi di realizzazione del progetto, anche con l'apposizione di eventuali condizioni, e fissati i termini entro i quali l'ampliamento deve essere iniziato e completato.
2. I dati progettuali eventualmente utilizzati nella determinazione degli indicatori di cui all'art.6 del presente regolamento, saranno recepiti nel <<disciplinare>> della concessione.

Art. 12. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL LOTTO
1. L'atto di trasferimento della proprietà del lotto provvisoriamente assegnato, ai sensi del citato art.2 comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, avviene all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto ed alla avvenuta realizzazione del 25% degli investimenti programmati e comunque di un importo pari al quintuplo dei prezzo del terreno, previa apposizione di condizione risolutiva che si intenderà verificata in caso di revoca o dichiarazione di decadenza dell'assegnazione del contributo e del lotto originari, o di mutamento della destinazione degli immobili nei dieci anni successivi.
2. In ordine ad ogni negozio di alienazione del lotto assegnato ai sensi del citato art.2, comma 4, o costitutivo di diritti reali o obbligatori sullo stesso o sulle sue accessioni o pertinenze viene previsto un diritto di prelazione in favore dell'amministrazione statale cedente, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del corrispettivo, da quantificarsi in denaro, e di ogni altro elemento del negozio. In ogni caso e fino al momento della cessione in proprietà, ed anche ove non venga esercitata la prelazione, la validità degli stessi resta subordinata a preventiva ed espressa autorizzazione della stessa amministrazione.
3. All'atto dell'assegnazione del lotto l'acquirente deve versare, a titolo di acconto, una anticipazione pari al 25% del prezzo stabilito e, a partire dalla stessa data, deve sostenere gli oneri consortili di pertinenza. La restante parte del prezzo deve essere versata contestualmente al trasferimento definitivo della proprietà, ferma restando la condizione risolutiva di cui sopra.






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