(G.U. 24-5-1996, n.120)
REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI LA RIATTRIBUZIONE DI LOTTI E CONTRIBUTI GIÀ CONCESSI DI CUI SIA STATA PRONUNCIATA LA DECADENZA, E LA UTILIZZAZIONE DI LOTTI LIBERI PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ART.2, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.493, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART.32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO recante norme concernenti la riattribuzione di lotti e contributi già concessi di cui sia stata pronunciata la decadenza e l'utilizzazione dei lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi in attuazione dell'art.2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'art.32 della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni:
Capo I
RIUTILIZZAZIONE PRODUTTIVA DI CESPITI AZIENDALI UBICATI
NELLE AREE DI CUI ALL'ART.39 DEL TESTO UNICO APPROVATO
CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990, N.76, IN ATTRAZIONE
DELL'ART.2, COMMA 5, DEL DECRETO - LEGGE 5 OTTOBRE
l993, N.398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
4 DICEMBRE 1993, N.493.
Art. 1. PROGRAMMI DI RICONVERSIONE
1. Al verificarsi di ciascuna delle ipotesi previste
dall'art.2, comma 5, del decreto legge 5 ottobre 1993,
n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n.493, ed in ordine alle quali sia intervenuta
la perizia giurata sulla consistenza economica degli
investimenti per impianti fissi realizzati, dalla quale
devono desumersi sia la consistenza che il valore attuale
dei medesimi, viene indetta apposita gara per la realizzazione
del relativo programma di riconversione industriale,
ristrutturazione o riattivazione dell'impianto preesistente,
con specifico riferimento all'iniziativa in ordine
alla quale sia intervenuta la revoca del lotto e del
contributo.
2. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto,
provvede alla pubblicazione dei relativi bandi di gara,
recanti le modalità di accesso alle provvidenze
ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonché
alla raccolta, protocollo ed archiviazione delle domande
pervenute e relativa documentazione, oltre che all'istruzione
e all'adozione dei relativi provvedimenti:
3. Ad un apposito comitato nominato dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ufficio
responsabile della gestione separata terremoto, e composto
da un avocato dello Stato, che lo presiede, da due
tecnici designati dall'I.P.I. - Istituto per la promozione
industriale - e da due tecnici designati dalla G.E.P.I.
- Società di gestione e partecipazioni industriali,
è demandata l'attività di studio e consultiva
sui problemi applicativi della presente normativa e,
a richiesta del predetto ufficio responsabile della
gestione separata terremoto, l'attività di valutazione
dei requisiti tecnicoimprenditoriali degli aspiranti
agli incentivi di cui ai citati commi 4 e 5 dell'art.2,
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, con le proposte ed i pareri di cui agli articoli
seguenti.
4. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto può in ogni momento avvalersi dei supporti tecnici dell'IPI e della GEPI, per l'acquisizione delle informazioni sulle iniziative decadute da riutilizzare, l'attività di promozione e di sensibilizzazione generale e l'attività di monitoraggio attuativo del programma.
Art.2. OFFERTA DELLE OPPORTUNITÀ PRODUTTIVE
1. Ciascuna iniziativa decaduta da riconvertire viene
resa pubblica mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale,
ed anche eventualmente su quotidiani di importanza
nazionale, del decreto ministeriale che indice la gara,
col quale vengono indicati.
a) gli elementi identificativi delle aziende per le
quali è stata pronunciata la decadenza dal contributo
e la revoca dell'assegnazione del lotto (denominazione
dell'azienda, codice gestione separata terremoto, agglomerato,
numero del lotto, ed ogni altra informazione ritenuta
utile);
b) l'ammontare del contributo concesso all'iniziativa
decaduta; gli ammontari dei contributi concedibili
in beni immobili e mobili, in somme recuperate e/o
restituite, in somme disponibili non erogate, in cessioni
di crediti, nonché l'ammontare delle scorte
concesso alla iniziativa decaduta;
c) l'ufficio cui devono essere presentate o inviate
le domande per la riattribuzione del lotto e del contributo,
unitamente alla documentazione richiesta;
d) la reperibilità delle informazioni tecniche
sulle singole offerte di riconversione produttiva;
e) i termini entro i quali devono essere presentate
le proposte di riconversione complete del corredo documentale.
2. Per ciascun bando i soggetti proponenti possono presentare
proposta di riconversione anche per più lotti,
indicandone eventualmente la priorità.
3. Nella eventualità che non pervengano, entro
i termini indicati nel bando, proposte di riconversione
ritenute valide, resta riservata all'ufficio responsabile
della gestione separata terremoto la facoltà
di ricercare nuovi soggetti subentranti, sulla base
delle indicazioni fornite dal comitato di cui all'art.1,
comma 3, attraverso azioni di promozione mirata anche
a carattere riservato.
Art.3. SOGGETTI BENEFICIARI E CONTRIBUTI CONCEDIBILI
1. Possono accedere alle agevolazioni tutte le imprese,
senza limiti dimensionali.
2. Le iniziative imprenditoriali dirette alla realizzazione
di programmi di riconversione industriale di preesistenti
iniziative decadute possono essere ammesse a contributo
pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per
la realizzazione dello stabilimento, nonché
di quella per la formazione di scorte di materie prime
e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo
di lavorazione e dell'attività dell'impresa,
in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti
per impianti fissi ammessi a contributo.
3. La misura del contributo concedibile non può
in nessun caso superare l'importo del contributo assentito
nella preesistente iniziativa decaduta o comunque comportare
costi aggiuntivi alla relativa provvista finanziaria,
al netto delle spese, nemmeno compensabili con gli
interessi, eventualmente percepibili o percipiendi
dall'amministrazione concedente, sulle somme restituitele
dal soggetto decaduto e/o dal fideiussore.
4. Fino alla concorrenza del detto limite massimo, e
fermi restando i vincoli e le condizioni di cui appresso,
esso consiste, nell'ordine:
a) nei beni immobili e mobili recuperati e trasferiti
al nuovo soggetto beneficiario calcolati al valore
di perizia;
b) nelle somme eventualmente restituite o comunque recuperate
dallo stesso soggetto decaduto e/o dal fideiussore,
per la sola parte capitale e con esclusione dei relativi
interessi ed accessori quale ne sia la natura;
c) nelle somme non ancora erogate al precedente concessionario
decaduto;
d) nei crediti vantati dall'amministrazione concedente
in dipendenza della dichiarazione di decadenza dal
contributo e della revoca dell'assegnazione del lotto,
verso il precedente concessionario, detratte le spese
affrontate dall'amministrazione.
5. Quale ulteriore limite, la misura del contributo
concedibile, riferita alle singole iniziative decadute,
non potrà in nessun caso superare la somma delle
consistenze di cui sopra.
6. Per ogni singola iniziativa da riutilizzare o da
riconvertire, l'ammontare del contributo definito dai
precedenti commi 2, 3, 4 e 5, è determinato
dall'ufficio responsabile della gestione separata terremoto.
La relativa disponibilità finanziaria viene
indicata nello specifico bando pubblico.
7. L'investimento complessivo minimo ammissibile alle
agevolazioni non può essere inferiore al 60%
dell'investimento complessivo della iniziativa preesistente
decaduta.
8. L'accesso alle agevolazioni è vincolato alla
dimostrazione della disponibilità di mezzi propri
non inferiori al 30% degli investimenti per impianti
fissi previsti.
9. Le iniziative di cui sopra, anche se proposte dalla
stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque
collegate con rilevanti partecipazioni, possono essere
oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando
gli stabilimenti non abbiano collegamenti impiantistici,
non siano ubicati nella medesima area industriale e
quando le loro produzioni siano diverse ed autonomamente
collocabili sul mercato.
10. In relazione al programma di investimento proposto,
per la parte di investimenti agevolata a valere sulle
provvidenze previste ai sensi dell'art.39 del decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (ex articolo 32 legge
14 maggio 1981, n.219), non è ammesso il cumulo
con altre agevolazioni o incentivi finanziari.
Art.4. SPESE AMMISSIBILI
1. Possono essere ammesse a contributo, in quanto funzionali
alla realizzazione di progetti organici di riconversione
produttiva, le spese occorrenti per:
a) l'acquisizione del suolo, nei casi in cui questo
non sia conferito ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera
a), del presente regolamento;
b) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e
di locali destinati alla produzione, al deposito delle
materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti
in misure adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attività
dello stabilimento;
c) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e
locali destinali ad uffici, ad alloggi per tecnici
e custodi, a locali sociali od altri servizi utili
in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione
dell'impianto;
d) la realizzazione o la ristrutturazione di tutte le
opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente
giustificate in relazione al tipo ed all'ubicazione
dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione,
strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti,
ecc.);
e) la realizzazione di eventuali impianti antiinquinamento
prescritti per il ciclo produttivo;
f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle
macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente
destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni;
g) spese per la formazione delle scorte di materie prime
e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo
di lavorazione, in misura comunque non superiore al
40% degli investimenti per impianti fissi ammessi a
contributo e non superiore all'ammontare concesso nella
preesistente iniziativa decaduta.
2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse
dal contributo, non considerandosi tali quelle provenienti
dall'azienda oggetto della revoca; sono altresì
escluse dal contributo anche le quote delle spese di
cui al comma 1, lettere c) e d), che eccedano il quarto
della spesa di cui alla lettera b) del medesimo comma.
3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al comma
1, lettera f), deve essere pari almeno al 50% del totale
delle spese di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo
comma.
4. La spesa di cui al comma 1, lettera a), può
essere ammessa al contributo nel limite del 5% del
costo totale dello stabilimento.
Art. 5. DOMANDA DI CONTRIBUTO E DI ASSEGNAZIONE DEL
LOTTO
1. Le domande di contributo e di attribuzione del lotto
della iniziativa debbono essere redatte in duplice
copia in conformità allo schema di cui all'allegato
A, e presentate o inviate mediante raccomandata con
a.r., insieme ai documenti come da elenco di cui all'allegato
B del presente regolamento, all'ufficio indicato nel
bando che, controllatane la regolarità e la
completezza, provvederà al loro immediato inoltro
all'ufficio responsabile della gestione separata terremoto
presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, unitamente alla documentazione occorrente
per l'istruttoria.
2. Non sono valide le domande di contributo che risultino
prive di taluno degli elementi di cui all'allegato
A, o della completa documentazione di cui all'elenco
in allegato. Non verranno inoltre prese in esame le
domande pervenute oltre i termini, o che prospettino
iniziative in settori o comparti industriali per i
quali risultino, anche in corso di procedimento, abolite
o sospese le relative agevolazioni.
3. E' facoltà dell'amministrazione richiedere,
con lo stesso bando o successivamente, sia prima che
dopo la chiusura di esso, anche a singoli aspiranti,
altra documentazione che sia ritenuta necessaria per
una più approfondita valutazione delle nuove
iniziative, o dell'attività già svolta
dagli operatori, e dei risultati conseguiti.
Art.6. ISTRUTTORIA TECNICA. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
INIZIATIVE
1. A ciascuna iniziativa viene attribuito un punteggio,
risultante dalla somma degli indicatori (I), ricavati
come segue e raggruppati per direzioni d'indagine.
Il valore massimo da prendere in considerazione, per
ciascun indicatore, non può essere mai superiore
a 10. I dati da porre a base dei relativi calcoli possono
essere previamente rettificati.
(I) Valutazione della idoneità tecnico-economico-finanziaria
del soggetto proponente
Ossia, valutazione della operatività complessiva
del soggetto, desunta da elementi di bilancio degli
ultimi tre anni, riferiti alle iniziative imprenditoriali
di cui detto soggetto è titolare:
I1 = (AI x 0,2 + A2 x 0,3 + A3 x 0,5) x 100
ove:
A = Utili lordi della gestione caratteristica X 100
Ricavi per vendite
con riferimento:
Al terzultimo esercizio
A2 penultimo esercizio
A3: ultimo esercizio
Il non accettabile se minore di 0
Il = 0 se la società è di nuova costituzione
e non ancora operativa
I2 = (B1 x 0,2 + B2 x 0,3 + B3 x 0,5) x 40
ove:
B Utili + ammortamenti
Ricavi per vendite
con riferimento:
Bl: terzultimo esercizio
B2 penultimo esercizio
B3: ultimo esercizio
I3 = Patrimonio netto ultimo esercizio X5
Totale investimenti per impianti fissi netti ultimo
esercizio
4 = Investimenti per impianti fissi netti ultimo esercizio
(1) x 0,05
Numero di dipendenti ultimo esercizio
(1) = in milioni di lire
II
CAPACITÀ DI INTRAPRESA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Ossia, la capacità di intraprendere nuovi investimenti valutata rapportando parametri economici delle iniziative di cui il soggetto proponente è titolare con analoghi parametri previsionali riferiti alla nuova proposta di riconversione
I5 = Ricavi per vendite azienda proponente ultimo esercizio
x 0,5
Ricavi previsti nuova iniziativa a regime
I6 = Investimenti impianti fissi netti complessivi azienda
proponente
Investimenti per impianti fissi nuova iniziativa
III
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA
I7 = Capitale proprio investito nuova iniziativa X15
Investimenti per impianti fissi complessivi nuova iniziativa
I8 = Investimenti per impianti fissi previsti nuova
iniziativa X3
Contributo richiesto nuova iniziativa
I9 = Addetti totali previsti nuova iniziativa X500
Contributo richiesto nuova iniziativa
IV
VALUTAZIONI INERENTI L'AZIENDA PROPONENTE E LA RELATIVA
PROPOSTA DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA
I10 = Valutazione delle potenzialità di mercato
riguardanti la nuova iniziativa rapportate alla attuale
attività del soggetto proponente
punteggio da 0 a 10.
Art.7. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
1. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto
procede ad una valutazione dell'impresa sul piano tecnico-economico
in base agli indicatori di cui all'art.6, la quale
è considerata idonea qualora la somma di questi
non sia inferiore a 30 (e purché I1 non sia
inferiore a 0). Nel caso di più domande, si
procede altresi ad una valutazione comparativa delle
medesime, sulla scorta di una graduatoria stilata in
base alla somma, per ciascun impresa, dei relativi
indicatori. In ciascuno dei due casi può essere
previamente acquisito il parere del comitato di cui
all'art.1, comma 3. Successivamente, mediante decreto
del titolare dello stesso ufficio si procede a nuova
concessione del lotto e del contributo all'impresa
idonea, meglio classificata nella detta graduatoria.
Nel caso che fra gli aspiranti idonei vi siano titolari
di altre iniziative già in attività nella
stessa area industriale, questi sono anteposti agli
altri in graduatoria, secondo il loro ordine se più
di uno. Resta sempre riservata all'amministrazione
la possibilità di non procedere a riattribuzione
del lotto e del contributo, qualora nessuna impresa
sia stata ritenuta idonea.
2. Con lo stesso provvedimento vengono approvati il
programma ed i tempi di realizzazione del progetto
prescelto, anche con l'apposizione di eventuali condizioni,
e fissati i termini entro i quali l'investimento deve
essere iniziato e completato. Contestualmente alla
concessione del contributo, si provvede all'assegnazione
provvisoria del suolo destinato alla realizzazione
del progetto.
3. Il contributo è concesso, nei limiti dinanzi
indicati, sulla base della spesa prevista e ritenuta
funzionalmente necessaria per la realizzazione dell'iniziativa.
Il contributo è arrotondato al milione, per
difetto se là frazione è inferiore a
L. 500.000 e per eccesso se superiore. Esso non viene
integrato se, a consuntivo, la spesa ammissibile sostenuta
dall'impresa risulti superiore a quella inizialmente
prevista; ove invece risulti inferiore, il contributo
viene ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.
4. I dati progettuali eventualmente utilizzati nella
determinazione degli indicatori di cui all'art. 6 del
presente regolamento, sono recepiti nel <<disciplinare>>
della concessione.
Art. 8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. L'erogazione del contributo, a seguito di sottoscrizione
del relativo disciplinare ed emanazione del provvedimento
concessorio, è effettuata nel modo che segue:
a) all'ottenimento delle concessioni comunali in materia
di edilizia industriale e previa congrua fidejussione
bancaria od assicurativa di primario Istituto, nonché
all'esito positivo dell'esame, da parte dell'ufficio
responsabile della gestione separata terremoto, della
eventuale ulteriore documentazione richiesta, il 6%
del contributo assentito detratto proporzionalmente
il costo, provvisoriamente determinato, del suolo;
b) dopo l'approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta
esecuzione di opere ed investimenti pari al 60% del
costo globale ammesso, un ulteriore 30% del contributo
detratto proporzionalmente il costo del suolo;
c) dopo la definizione delle procedure di collaudo finale,
la residua parte del contributo.
2. Il contributo viene erogato, nelle misure, nei tempi
ed alle condizioni suddette, e fino a concorrenza di
quanto dovuto, mediante trasferimento dei beni immobili
e mobili recuperati dalla precedente iniziativa secondo
valore di perizia, e poi, esauriti questi, mediante
corresponsione delle somme recuperate o restituite
dal soggetto decaduto e/o dal fidejussore nel loro
solo importo capitale e, per quanto ancora ecceda,
col versamento delle somme che non erano ancor state
erogate al precedente concessionario, ed infine, per
la parte che resti mediante cessione parziale o totale,
e fino a concorrenza di questi, con effetto immediatamente
liberatorio per l'amministrazione, dei crediti presenti
e futuri che questa ancora vantasse, a titolo di restituzione,
verso il soggetto decaduto e/o il fidejussore, sempre
per la sola parte capitale, in dipendenza del provvedimento
di ritiro, detratte le spese a tal fine affrontate
dall'amministrazione.
3. Qualora nella riattribuzione di beni immobili o mobili,
il valore peritale dei medesimi superi l'ammontare
di contributo concedibile, diminuito del 10% riservato
alla erogazione di collaudo, l'eccedenza viene versata
in denaro dal nuovo beneficiario alla amministrazione
concedente contestualmente alla loro formale consegna.
4. Il contributo non è cedibile né pignorabile,
giusta le norme che regolano il patrimonio indisponibile
dello Stato, e può essere riscosso esclusivamente
dal legale rappresentante della società o dal
titolare dell'impresa, salva espressa deroga concessa
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
a fronte di prefinanziamenti finalizzati.
5. La sospensione dei lavori, il ritardo nell'attuazione
del programma degli stessi ancorché determinati
da forza maggiore, da fatto del terzo, o da vicende
comunque non ascrivibili a volontà o comportamenti
dell'operatore, determina, a titolo di indennizzo forfettario
del danno, un'obbligazione per interessi in misura
pari al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo,
maggiorato di cinque punti con decorrenza dalla data
di erogazione del contributo, sulla differenza tra
il 75% del valore delle opere eseguite e collaudate
e l'importo del contributo ricevuto.
6. Nell'ipotesi anzidetta, l'obbligazione per interessi
sino all'effettiva restituzione del capitale e la restituzione
medesima sono garantite dalla fidejussione.
7. In tali casi l'ufficio concedente ne dà comunicazione
all'istituto fidejussore, inviando copie dell'ultimo
certificato di collaudo e dei mandati per contributi
già erogati. Ogni ritardo nel pagamento delle
somme di cui al punto che precede, genera obbligazione
di interessi composti al medesimo tasso.
8. Il disciplinare di erogazione del contributo regola
l'effettuazione di collaudi parziali al fine dello
svincolo graduale della fidejussione e di ulteriori
anticipazioni sul contributo.
9. Alla nomina dei collaudatori in corso d'opera, provvede
il titolare dell'ufficio responsabile della gestione
separata terremoto, all'atto della concessione del
contributo. Gli oneri di collaudo sono a carico dell'imprenditore.
10. Il costo dell'area assegnata all'operatore, viene
detratto proporzionalmente su ciascuna erogazione del
contributo.
Capo II
UTILIZZAZIONE DI LOTTI LIBERI DISPONIBILI NELLE AREE
DI CUI ALL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 1990, N.76, IN ATTUAZIONE DELL'ART.2,
COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.398, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.493.
Art.9. PROGRAMMI DI RIUTILIZZAZIONE DEI LOTTI LIBERI
1. Per le finalità dell'art.2, comma 4, del decreto
legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, si considerano
liberi:
a) i lotti non ancora assegnati;
b) quelli assegnati da oltre dodici mesi dalla data
del 20 dicembre 1993, relativa alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del testo coordinato del decreto-legge
5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, e revocati, tuttora
non utilizzati, intendendosi per mancato utilizzo sia
il mancato avvio nella realizzazione di investimenti,
sia l'avvio di investimenti, successivamente sospesi,
di irrilevante valore.
2. Con riferimento a ciascun lotto libero, si procede
poi all'individuazione degli imprenditori titolari
delle iniziative già insediate nello stesso
agglomerato industriale, ai quali viene comunicata
la disponibilità del lotto, ed assegnato un
termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale
gli stessi, se interessati, debbono produrre la documentazione
progettuale e le certificazioni atte a consentire la
valutazione degli ampliamenti proposti (allegati A1
e B). La disponibilità dei lotti stessi viene
inoltre resa pubblica, mediante inserzione del relativo
decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale ed anche,
eventualmente, su quotidiani di importanza nazionale,
con l'indicazione degli elementi identificativi del
lotto, dell'ufficio cui devono essere presentate o
inviate le domande unitamente alla documentazione richiesta,
dei relativi termini, del prezzo di cessione del lotto,
comprensivo degli eventuali oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, ed ogni altra informazione ritenuta
utile, anche sulla reperibilità di ulteriori
ragguagli.
Art. 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di lotti liberi debbono essere redatte
in duplice copia, in conformità allo schema
di cui all'allegato Al, e presentate o inviate mediante
raccomandata con a.r., insieme ai documenti come da
elenco di cui all'allegato B del presente regolamento,
all'ufficio indicato nel bando che, controllatane la
regolarità e la completezza, provvede al loro
immediato inoltro all'ufficio responsabile della gestione
separata terremoto presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, unitamente alla documentazione
occorrente per l'istruttoria. Le domande debbono altresì
essere corredate dell'impegno degli assegnatari a corrispondere,
in caso di cessione del lotto, le pertinenti quote
di gestione consortile.
2. Non sono valide le domande di cessione del lotto
che risultino prive di taluno degli elementi di cui
all'allegato A1, o della completa documentazione di
cui all'allegato B. Non vengono inoltre prese in esame
le domande pervenute oltre i termini, o che prospettino
iniziative in settori o comparti industriali per i
quali risultino anche in corso di procedimento, abolite
o sospese le relative agevolazioni.
3. E facoltà dell'amministrazione richiedere,
in ogni momento, ogni ulteriore informazione o documento
che siano ritenuti necessari per una più approfondita
valutazione delle domande.
4. Ciascun imprenditore può avanzare domanda
anche per più lotti, indicandone eventualmente
la priorità.
Art.11. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
1. L'istruttoria tecnica si conclude con una valutazione,
da parte dell'ufficio responsabile della gestione separata
terremoto, circa la sussistenza dei requisiti richiesti
dal citato art.2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n.493. Nel caso di più domande
da parte di imprenditori in possesso di tali requisiti,
si procede altresì a valutazione comparativa
delle medesime, in base ad apposita graduatoria da
formarsi secondo i criteri previsti nell'art.7 del
presente regolamento, in quanto applicabili. Nell'uno
e nell'altro caso può essere previamente acquisito
il parere del comitato di cui all'art.1, comma 3, del
presente regolamento. Successivamente si procede, mediante
decreto del titolare dell'ufficio responsabile della
gestione separata terremoto, all'assegnazione del lotto
in via provvisoria. Con detto provvedimento vengono
approvati il programma ed i tempi di realizzazione
del progetto, anche con l'apposizione di eventuali
condizioni, e fissati i termini entro i quali l'ampliamento
deve essere iniziato e completato.
2. I dati progettuali eventualmente utilizzati nella
determinazione degli indicatori di cui all'art.6 del
presente regolamento, saranno recepiti nel <<disciplinare>>
della concessione.
Art. 12. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL LOTTO
1. L'atto di trasferimento della proprietà del
lotto provvisoriamente assegnato, ai sensi del citato
art.2 comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n.493, avviene all'ottenimento di tutte le autorizzazioni
necessarie alla costruzione dell'impianto ed alla avvenuta
realizzazione del 25% degli investimenti programmati
e comunque di un importo pari al quintuplo dei prezzo
del terreno, previa apposizione di condizione risolutiva
che si intenderà verificata in caso di revoca
o dichiarazione di decadenza dell'assegnazione del
contributo e del lotto originari, o di mutamento della
destinazione degli immobili nei dieci anni successivi.
2. In ordine ad ogni negozio di alienazione del lotto
assegnato ai sensi del citato art.2, comma 4, o costitutivo
di diritti reali o obbligatori sullo stesso o sulle
sue accessioni o pertinenze viene previsto un diritto
di prelazione in favore dell'amministrazione statale
cedente, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione del corrispettivo, da quantificarsi
in denaro, e di ogni altro elemento del negozio. In
ogni caso e fino al momento della cessione in proprietà,
ed anche ove non venga esercitata la prelazione, la
validità degli stessi resta subordinata a preventiva
ed espressa autorizzazione della stessa amministrazione.
3. All'atto dell'assegnazione del lotto l'acquirente
deve versare, a titolo di acconto, una anticipazione
pari al 25% del prezzo stabilito e, a partire dalla
stessa data, deve sostenere gli oneri consortili di
pertinenza. La restante parte del prezzo deve essere
versata contestualmente al trasferimento definitivo
della proprietà, ferma restando la condizione
risolutiva di cui sopra.
(c) 1996 Note's