[Note's] DELIBERAZIONE C.I.P.E. 13 MARZO 1996

(G.U. 22-5-96 n.118)

DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI NEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DAI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1992, N.32

1. Nell'esame dei progetti riguardanti interventi nel settore dell'edilizia scolastica destinata alla scuola dell'obbligo e nel campo dell'edilizia destinata a sede comunale, il Comitato tecnico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, tiene conto, per l'emissione del parere di ammissibilità all'autorizzazione di cui alla citata normativa, dei parametri di costo massimo ammissibile di cui ai successivi punti.
2. Per gli interventi riguardanti nuovi insediamenti di edilizia scolastica la valutazione del costo complessivo, comprensivo di tutte le categorie di opere e delle spese tecniche, generali e fiscali per la realizzazione delle aule, delle aule speciali, della palestra, del refettorio, dei servizi amministrativi, dei locali ausiliari e delle sistemazioni esterne, nonché di ogni tipo di consolidamento del terreno, dell'adeguamento alla normativa antisismica, dell'attuazione delle norme di sicurezza in materia di impianti tecnologici, della rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche e quant'altro necessario, deve essere riferita ai seguenti parametri di costo massimo ammissibile:
per le scuole elementari e materne, 220 milioni di lire per aula;
per le scuole medie, 250 milioni di lire per aula con esclusione dal conteggio delle aule speciali.
3. Qualora l'intervento riguardi la realizzazione di una palestra, purché connessa ad una struttura scolastica e con essa interagente, il costo massimo ammissibile, comprensivo di servizi ed annessi è determinato in L.1.150.000 per mq lordo.
4. La realizzazione di nuovi edifici da adibire a sede comunale deve risultare dimensionata sul numero dei dipendenti calcolati - in relazione alla consistenza demografica di ciascun Comune- in base a quanto disposto dall'art.119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77. Il costo totale, relativo a tutte le categorie di lavoro e comprensivo di consolidamenti e sistemazioni esterne, non deve superare i seguenti parametri:
51,0 milioni/dipendente sino a 15 dipendenti;
46,5 milioni/dipendente per 20 dipendenti;
42,0 milioni/dipendente per 40 dipendenti;
39,0 milioni/dipendente per 80 dipendenti;
36,0 milioni/dipendente per 200 dipendenti, e relative interpolazioni lineari.
5. Il Comitato valuterà la possibilità d'incremento dei suddetti valori parametrici massimi ammissibili fino al 25%, in presenza di interventi di particolare complessità su edifici da recuperare, e fino al 50% qualora l'intervento di recupero e ristrutturazione riguardi edifici sottoposti a vincolo della sovrintendenza ai beni culturali ai sensi della legge n.1089/1939.






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