(G.U. 22-5-96 n.118)
DETERMINAZIONE DEL VALORE MASSIMO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI NEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DAI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1992, N.32
1. Nell'esame dei progetti riguardanti interventi nel
settore dell'edilizia scolastica destinata alla scuola
dell'obbligo e nel campo dell'edilizia destinata a
sede comunale, il Comitato tecnico istituito ai sensi
dell'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993,
n. 493, tiene conto, per l'emissione del parere di
ammissibilità all'autorizzazione di cui alla
citata normativa, dei parametri di costo massimo ammissibile
di cui ai successivi punti.
2. Per gli interventi riguardanti nuovi insediamenti
di edilizia scolastica la valutazione del costo complessivo,
comprensivo di tutte le categorie di opere e delle
spese tecniche, generali e fiscali per la realizzazione
delle aule, delle aule speciali, della palestra, del
refettorio, dei servizi amministrativi, dei locali
ausiliari e delle sistemazioni esterne, nonché
di ogni tipo di consolidamento del terreno, dell'adeguamento
alla normativa antisismica, dell'attuazione delle norme
di sicurezza in materia di impianti tecnologici, della
rispondenza alle norme sulle barriere architettoniche
e quant'altro necessario, deve essere riferita ai seguenti
parametri di costo massimo ammissibile:
per le scuole elementari e materne, 220 milioni di lire
per aula;
per le scuole medie, 250 milioni di lire per aula con
esclusione dal conteggio delle aule speciali.
3. Qualora l'intervento riguardi la realizzazione di
una palestra, purché connessa ad una struttura
scolastica e con essa interagente, il costo massimo
ammissibile, comprensivo di servizi ed annessi è
determinato in L.1.150.000 per mq lordo.
4. La realizzazione di nuovi edifici da adibire a sede
comunale deve risultare dimensionata sul numero dei
dipendenti calcolati - in relazione alla consistenza
demografica di ciascun Comune- in base a quanto disposto
dall'art.119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.77. Il costo totale, relativo a tutte le categorie
di lavoro e comprensivo di consolidamenti e sistemazioni
esterne, non deve superare i seguenti parametri:
51,0 milioni/dipendente sino a 15 dipendenti;
46,5 milioni/dipendente per 20 dipendenti;
42,0 milioni/dipendente per 40 dipendenti;
39,0 milioni/dipendente per 80 dipendenti;
36,0 milioni/dipendente per 200 dipendenti, e relative
interpolazioni lineari.
5. Il Comitato valuterà la possibilità
d'incremento dei suddetti valori parametrici massimi
ammissibili fino al 25%, in presenza di interventi
di particolare complessità su edifici da recuperare,
e fino al 50% qualora l'intervento di recupero e ristrutturazione
riguardi edifici sottoposti a vincolo della sovrintendenza
ai beni culturali ai sensi della legge n.1089/1939.
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