COMPILAZIONE DEI REGOLAMENTI LOCALI SULL'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO.
Titolo I
DELL'IGIENE DEL SUOLO FUORI DEGLI AGGREGATI URBANI
1. OPERE DEL SUOLO INTERESSANTI IL NATURALE DEFLUSSO DELL'ACQUA
Art.1.
I proprietari di terreni fuori degli aggregati urbani,
non paludosi, qualunque ne sia l'uso o la destinazione,
li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti,
provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali
di scolo e mantenendo questi sempre in buono stato
di funzionamento.
Art.2.
E' vietato di costruire qualsiasi opera, tanto sulle
spiagge marine o lacuali, quanto sul corso di canali
di acque superficiali, per cui, impedendosi il normale
deflusso delle acque dai terreni o dai canali o bacini
adiacenti, ne derivano impaludamenti nei terreni stessi,
o sulle sponde dei detti canali o bacini, salvo che
tali opere si facciano a scopo di bonifica (colmate).
Art.3.
Gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo od
a scopo industriale non sono pure permessi, se non
a condizione che non determinino impaludamenti dannosi
alla salute pubblica.
Art.4.
Saranno vietate le opere nel sottosuolo che cagionino
ostacolo al regolare deflusso delle falde acquee sotterranee,
per cui queste si innalzino così da determinare
umidità negli strati superficiali del terreno,
rendendolo molarico, o da cagionare umidità
ai muri di edifizi o danno ad opere di interesse igienico.
Art.5.
Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba
mantenere per qualche tempo l'acqua sui terreni, saranno
solo permesse a condizione che l'acqua vi abbia, durante
tale tempo, un continuo ricambio e siano fatte per
modo che i terreni stessi non divengano paludosi.
Art.6.
Saranno vietate le cave di prestito nei terreni o la
escavazione di fosse che possano dar luogo a raccolte
di acque stagnanti. I bacini di raccolta di acqua a
scopi agricoli o industriali, debbono avere il fondo
e le pareti fatte così che sia impedito qualsiasi
loro impaludamento.
Artt.7/15.
Si omettono.
Titolo II
DELLA PULIZIA IGIENICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Art.16.
E' vietato di fare sboccare nei corsi d'acqua, salvo
se coperti ed incanalati con pareti impermeabili, attraversanti
città ed altri aggregati di abitazioni, per
tutto il tratto del corso d'acqua, compreso nella città
od aggregati stessi, fogne od altri canali in cui vengano
immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche
di rifiuto od altre immonde, fatta eccezione, per quelle
residue delle industrie, se convenientemente depurate,
e per le acque meteoriche.
Art.17.
L'autorità municipale stabilirà volta
per volta, tenuto conto della portata e della velocità
del corso d'acqua, della sua facoltà autodepuratrice
e del grado d'impurità delle acque convogliate,
la distanza a valle della città o dell'aggregato,
alla quale le dette fogne o canali luridi potranno
essere fatti sboccare nel corso d'acqua senza presumibile
danno per la pubblica salute.
Art.18.
Qualora in seguito ad esatte indagini risultasse dimostrata
la insufficienza del potere di autodepurazione del
corso d'acqua per l'uso degli abitanti a valle, l'autorità
prefettizia potrà esigere che le acque immonde
vengano convenientemente depurate prima di essere immesse
nel corso d'acqua.
Art.19.
Salvo le eccezioni di cui all'art.22, è vietato,
per le città e per gli altri aggregati di abitazioni
situati sul mare o sopra laghi, lo sbocco di fogne
o di altri canali, in cui vengano immesse materie ed
acque immonde, in tutto il tratto litorale marittimo
e di spiaggia lacuale occupato dalla città o
dall'aggregato. I punti di sbocco delle predette fogne
e canali dovranno essere stabiliti, tenuto conto di
tutte le circostanze locali, ad una distanza dalla
città o dall'aggregato tale da poter presumibilmente
evitare ogni pericolo per la pubblica salute.
Art.20.
E' vietato l'impianto di stabilimenti balneari marini
o lacuali ad una distanza minore di m.200 dallo sbocco
di fogne o di altri canali in cui immettano acque immonde,
salvo le eccezioni di cui all'art.22; come pure è
vietato, salvo le stesse eccezioni, l'impianto di stabilimenti
balneari sui corsi d'acqua ad una distanza minore di
m.200, a valle dello sbocco di cosiffatte fogne e canali.
Art.21.
E' vietata l'immissione dei residui industriali ingombranti
o pericolosi nei laghi, corsi e canali d'acqua: come
pure è vietato il loro disperdimento nelle falde
acquee sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti,
sia con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora
mediante spandimenti agricoli che non siano eseguiti
per modo da essere quei materiali resi innocui.
Art.22.
Potrà però essere permessa dal prefetto,
sentito il consiglio provinciale di sanità,
l'immissione delle dette acque residue dell'industria,
nei laghi, corsi o canali d'acqua e nella falda acquea
sotterranea, quando siano state prima sottoposte ad
un conveniente processo di depurazione, il quale valga
a liberarle dalle materie ingombranti, in scomposizione,
tossiche, od infettive, o altre che possono alterare
in modo dannoso le proprietà naturali delle
acque stesse.
Art.23.
La depurazione delle acque industriali dovrà
essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna
industria. La scelta di tali metodi sarà rimessa
agli industriali stessi; ha però l'autorità
prefettizia il diritto di constatare, prima di concedere
il permesso, di cui all'art.22, l'efficacia del metodo
di depurazione proposto e quello d'invigilare, concesso
il permesso, che la depurazione venga costantemente
ed efficacemente effettuata.
Titolo III
DELL'IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO NEGLI AGGREGATI URBANI
1. PIANI REGOLATORI DEGLI AGGREGATI URBANI
Art.24.
Le opere di demolizione e di riadattamento di edifizi
in un centro abitato e quelle per ampliamento del medesimo
non saranno permesse se non in conformità ad
un piano regolatore, approvato dal consiglio comunale
a termini della legge sulle espropriazioni per utilità
pubblica, 25 giugno 1865, n.2359 (titolo II, capi VI
e VII), col quale siano stabilite preventivamente la
direzione e l'ampiezza delle strade, la situazione
delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle
aree da fabbricarsi, in armonia colle presenti istruzioni.
Art.25.
Ciascun comune fisserà il piano regolatore per
la estensione di suolo attorno al suo abitato, sul
quale ritiene necessario l'ampliamento. Ogni ulteriore
aumento di estensione dello stesso piano sarà
deliberato man mano sarà richiesto, per il presunto
incremento della popolazione o per il maggior bisogno
di nuove abitazioni dipendenti da altre regioni.
Art.26.
Il piano regolatore di ampliamento dovrà avere
segnate le quote altimetriche delle strade e della
superficie fabbricabile, l'indicazione della natura
geologica e stratigrafica del sottosuolo e l'altezza
massima alla quale può arrivare la falda acquea
sotterranea in punti diversi, dove questa non si riscontri
ordinariamente a profondità maggiore di m.8
in terreni atti a sostenere le fondazioni.
Dovrà, inoltre, contenere il tracciato altimetrico
e planimetrico, così della rete dei collettori
principali e secondari delle fogne, quando queste possono
costruirsi, come delle diramazioni principali e secondarie
attinenti alla distribuzione dell'acqua potabile.
Art.27.
La superficie di suolo, riservata nel piano regolatore
per la fabbricazione, non deve essere più del
doppio di quella riservata per le strade o piazze.
Art.28.
Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro,
che non potrà essere oltrepassato, e sarà
pure indicato il rapporto tra la porzione di quest'area
su cui si può costruire e l'area totale. Tale
rapporto non potrà essere mai superiore a due
terzi.
Art.29.
Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciarsi
scoperto, potrà essere usufruito o come spazio
di distacco dell'edificio dalla linea perimetrale,
o come cortili interni, purché siano per questi
rispettati le disposizioni in appresso indicate.
2. STRADE E ALTRO SUOLO PUBBLICO
Art.30.
Per l'orientazione delle strade saranno in generale
da preferirsi le direzioni da N-O a S-E e da N-E a
S-O. Si terrà conto però della direzione
dei venti, curando che sia nelle vie favorita la ventilazione
naturale, pur difendendole per quanto è possibile
da correnti troppo fredde o troppo forti, o di aria
malsana.
Art.31.
Negli aggregati di abitazioni aventi una popolazione
non superiore ai 15.000 abitanti, saranno adottate
per le strade secondarie larghezze non inferiori a
m.7, e per le arterie principali a m.12.
Nelle città aventi una popolazione compresa fra
i 15.000 ed i 50.000 abitanti, saranno adottate larghezze
non inferiori a:
m.10 per le strade di secondo ordine;
m.14 per le strade di primo ordine;
m.18 per le arterie principali.
Nelle città aventi una popolazione eccedente
i 50.000 abitanti, saranno adottate larghezze non inferiori
a:
m.12 per le strade di secondo ordine;
m.18 per le strade di primo ordine;
m.24 per le arterie principali.
Due quinti, circa, dello spazio stradale saranno destinati
ai marciapiedi ai lati delle strade, un quinto per
lato.
Art.32.
Tutte le strade dei centri abitati saranno pavimentate,
per quanto è possibile, con materiale impermeabile,
non facilmente inquinabile, di rapida pulizia e non
rumoroso al passaggio dei veicoli.
Art.33.
Tutte le strade, piazze e altri suoli d'uso pubblico
saranno provveduti di facile e pronto scolo delle acque
meteoriche, o alla loro superficie o per mezzo di canali
nel sottosuolo.
Art.34.
La pulizia delle strade, piazze e altri suoli d'uso
pubblico, nell'interno degli abitati, è di pertinenza
dell'amministrazione comunale, salvo per la porzione
laterale, marciapiedi delle strade o per quella porzione
di altro suolo destinata pure a marciapiedi lungo le
case, che sarà tenuta costantemente pulita per
cura dei proprietari delle case stesse, per la parte
che rispettivamente loro tocca.
Titolo IV
DELL'IGIENE DELLE CASE DI ABITAZIONE NEGLI
AGGREGATI URBANI
1. CONCESSIONE DI COSTRUIRE E VIGILANZA SANITARIA RELATIVA
Art.35.
Dovrà essere richiesto all'autorità comunale
il consenso per costruzioni nuove, ricostruzioni, riadattamenti
di edifici e per qualunque lavoro interessante la fognatura
domestica o la provvigione d'acqua.
Art.36.
La domanda di cui sopra dovrà essere corredata
di disegni per indicare la distribuzione degli ambienti,
in armonia colle presenti istruzioni, e quanto generalmente
si prescrive nei regolamenti edilizi in rapporto alla
stabilità o all'estetica della costruzione.
Essa conterrà inoltre, notizie intorno alla
costituzione del terreno su cui si intende fabbricare
e al livello della falda acquea in esso, nonché
quanto riguarda:
- i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione
dell'acqua condottata;
- le latrine e i pozzi o condotti neri;
- il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici
e delle materie immonde, con gli occorrenti particolari.
I disegni devono essere presentati in doppia copia.
Art.37.
L'autorità comunale avrà il dovere di
invigilare i lavori e di visitare le case durante il
periodo della costruzione, per assicurarsi che corrispondano
convenientemente nei riguardi dell'igiene.
Art.38.
Faranno parte come membri nominati della commissione
edilizia per tale vigilanza, il capo dell'ufficio tecnico
edilizia e il capo dell'ufficio sanitario del comune,
dove esistono. In ogni caso dovrà sempre far
parte di tale commissione l'ufficiale sanitario comunale.
2. ALTEZZA DELLE CASE E NUMERO DEI LORO PIANI
Art.39.
L'altezza delle case prospicienti vie pubbliche non
potrà mai essere superiore alla larghezza delle
vie stesse, eccezione fatta per le case prospicienti
vie con direzioni da Nord a Sud, per le quali l'altezza
potrà essere anche cinque quarti della larghezza
della strada.
Art.40.
Il numero dei piani delle case potrà essere di:
5 per quelle dell'altezza di m.18 o più;
4 per quelle dell'altezza di m.14 o più;
3 per quelle dell'altezza di m.11 o più;
2 per quelle dell'altezza di m.8 o più, sempre
compresi il piano terreno e gli ammezzati e le soffitte
abitabili.
Art.41.
L'altezza delle case, al cornicione, non sarà
superiore a m.22, misurata tra il punto del piano stradale
o del cortile da cui parte il muro di facciata, fino
al margine più elevato del muro stesso.
3. TERRENI SCOPERTI DI PROPRIETA' PRIVATA
Art.42.
Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni
che le vie pubbliche, dovendo alla loro regolare manutenzione
provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al
comune per acquisito diritto al pubblico passaggio
per esse.
Art.43.
Gli spazi concessi dalla legge per separazione fra casa
e casa, dovranno essere chiusi e saranno soggetti alle
stesse regole, per riguardo alla pavimentazione, agli
scoli ed alla pulizia, stabilite negli articoli seguenti
per i cortili.
Art.44.
L'ampiezza dei cortili sarà di almeno un quinto
della somma della superficie dei muri che li limitano.
L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili non
dovrà essere superiore ad una volta e mezza
la distanza media fra essi e il limite dello spazio
scoperto che sta loro di fronte.
Art.45.
Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse,
possono essere sommate per costituire insieme lo spazio
regolamentare di area scoperta da lasciarsi tra i diversi
edifizi, quando la somma stessa rappresenti l'area
prescritta per ogni cortile di casa, o quando venga
esclusa tra i confinanti, a loro spese, e coll'intervento
delle autorità municipali, una convenzione legale,
con cui rinunzino a ogni diritto di fabbricare in opposizione
alle presenti disposizioni.
Art.46.
Nel caso di riunione di più cortili a norma dell'articolo
precedente, i muri divisori non potranno superare l'altezza
di 5 metri.
Art.47.
I pozzi di luce, o chiostrine, saranno permessi solo
in caso di adattamenti di vecchi edifizi e sempreché
sia provata l'impossibilità, per ragione dello
spazio fabbricabile obbligatorio, di dare altrimenti
in modo migliore aria e luce nell'interno di un corpo
di fabbrica e quando siano riservati unicamente per
illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi e
simili ed in nessun caso potranno servire per illuminare
stanze di abitazione. Inoltre dovranno essere in comunicazione
diretta, per mezzo di corridoi o passaggi, colle vie
contornanti esternamente il fabbricato in modo che
possa in essi prodursi una continua rinnovazione d'aria.
Art.48.
Detti pozzi di luce dovranno avere una superficie non
minore di 1/20 della somma della superficie dei muri
che li limitano: in nessun caso però la distanza
tra i muri potrà essere minore di m.4.
La superficie dei pozzi di luce verrà misurata
sull'area orizzontale completamente libera, che risulterà
compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri,
come cornicioni, balconi, ecc.
Art.49.
Quando richiedasi, per destinazione a magazzino, laboratorio
od esercizio pubblico, di coprire con invetriata un
cortile, ciò sarà concesso solo se questo
misuri almeno mq.50 di superficie, e se sia assicurata
nel nuovo locale la rinnovazione dell'aria.
In ogni caso un tale locale coperto dovrà essere
fornito di una lanterna avente un ampiezza di almeno
un terzo di quella della coperta e un'altezza sopra
di essa di m.0,50.
Art.50.
Tutte le aree libere del suolo fabbricabile saranno
pavimentate con materiale impermeabile, a meno che
abbiano una superficie doppia di quella regolamentare,
nel qual caso dovranno però avere sempre una
superficie pavimentata larga almeno m.1.20 lungo i
muri delle case.
Art.51.
I cortili, i pozzi di luce e qualunque altra superficie
di suolo privato nell'area fabbricabile che rimanga
scoperta, devono essere provveduti di conveniente scolo
delle acque meteoriche. Non potranno mai versarsi su
tali scoli acque o materiale di rifiuto delle case.
Art.52.
Sono proibiti gli accumuli di letame o di altre immondizie
sui suoli indicati all'articolo precedente. Le singole
amministrazioni comunali potranno concedere l'uso di
letamai fatti a regola d'arte e coperti convenientemente,
per depositi provvisori dello stallatico, i quali però
dovranno essere in ogni caso vuotati frequentemente.
4. DELLA FONDAZIONE DEGLI EDIFIZI
Art.53.
Non sarà permesso di gettare le fondazioni di
un nuovo edifizio in un terreno che abbia servito per
l'innanzi come deposito immondizie, di letame, di residui
putrescibili o di altre materie insalubri, che abbiano
potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie
nocive siano state rimosse completamente ed il sottosuolo
corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri.
Art.54.
Non sarà permesso di edificare per uso di abitazione
o di stabilimenti industriali sopra un suolo il cui
livello sia eguale o più basso di quello di
correnti o bacini acquei vicini, per modo che sia difficile
od impossibile il deflusso delle acque meteoriche e
di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non
sia sufficientemente rialzato.
Art.55.
Non sarà permesso costruire abitazioni contro
rilievi montuosi o terrapieni, se non a distanza di
almeno 3 metri dal terreno, costruendo all'uopo opportuni
muri di sostegno di questo, e canali di drenaggio per
l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
Art.56.
Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni
di un edificio è abitualmente umido ed esposto
alla invasione delle acque per i movimenti della falda
sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi
e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione,
materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei
dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili
o di opportune intercapedini.
Art.57.
Possibilmente, in ogni fabbricato, ma, tassativamente
in quelli fondati in luoghi umidi o non cantinati,
le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano,
per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti
(asfalto, cartone incatramato, lastre metalliche o
di pietra, ecc.). Il pavimento del piano terreno dovrà
essere assicurato con materiali idrofughi contro il
passaggio dell'umidità del suolo, e munito di
vespai ventilati.
5. LOCALI DI ABITAZIONE
Art.58.
Nessun locale, che in tutto o in parte della sua altezza
stia dentro terra, sarà adoperato per abitazione
permanente di una o più persone.
Art.59.
Potrà solo essere, in via eccezionale, permessa
la continuazione dell'abitabilità permanente
in sotterranei, dove era ammessa prima: se abbiano
l'altezza di almeno 3 metri e per 1 metro almeno sia
fuori terra; se siano separati con un'intercapedine
di m.1,50 almeno dal terreno del cortile o dalla strada;
se abbiano aperture sufficienti per ventilazione e
illuminazione dirette degli ambienti; se, ancora, la
falda acquea sotterranea disti in ogni tempo di 2 metri
almeno dalla luce dei muri di fondamento.
Art.60.
I sotterranei per poter essere impiegati per l'abitazione
diurna (laboratori, cucine, ecc.) dovranno avere:
a) pavimento di 1 metro più elevato del livello
massimo delle acque del sottosuolo;
b) i muri ed il pavimento protetti, mediante adatti
materiali (asfalto, intonachi di cemento, lamiere metalliche,
ecc.), contro l'umidità del suolo;
c) l'altezza libera del locale fuori terra di almeno
m.1,60;
d) le finestre di superficie superiore ad 1/10 della
superficie del pavimento, con m.0,80 di altezza sul
livello del terreno circostante ed aprentesi all'aria
libera.
Art.61.
L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano
stradale e sul terreno circostante, dovrà sempre
essere di almeno m.0,40, che sarà utilizzato
per vespaio, se non esista il sotterraneo.
Art.62.
E' vietato stabilire coperture a vetrine in cortili
al disopra di aperture praticate per aerare ed illuminare
ambienti destinati ad abitazioni, a cucine, a latrine.
Art.63. (ora modificato dall'art.1 del D.M. 5-7-1975)
L'altezza degli ambienti nei piani terreni dovrà
essere di almeno m.4, fra il pavimento ed il limite
inferiore del soffitto, e di m.3 almeno per qualunque
altro piano abitabile. Per gli ambienti coperti a volta
si assumerà come altezza in media tra quella
del piano di imposta e quella del culmine allo intradosso.
Sarà solo permessa un'altezza minima di m.2,00
pei sottotetti abitabili, misurata, tra il pavimento
e il soffitto, sulla parete dal lato dell'impostatura
del tetto, se questo sia a falde inclinate. Per le
coperture a tetto piano, l'altezza del sottotetto dovrà
essere di almeno m.2,50.
Art.64.
I soppalchi, cioè i dimezzamenti di camere, saranno
ammessi nei soli locali aventi aria e luce direttamente
dalla via o dal cortile e che siano alti almeno m.5;
in ogni caso, l'altezza libera non deve essere inferiore
a m.2. Pel rimanente essi devono rispondere alle altre
condizioni contenute nelle presenti istruzioni per
essere abitati.
Art.65. (ora modificato dall'art.5 del D.M. 5-7-1975)
Ogni ambiente che debba servire per abitazione dovrà
avere almeno una finestra che si apra immediatamente
all'aria libera.
La superficie illuminante delle finestre sarà
non minore di 1/10 della superficie della stanza e
quando vi sia una sola apertura di finestra, questa
non avrà una superficie minore di mq.2. Per
le soffitte sarà tollerata un'ampiezza di luce
delle finestre uguale almeno ad 1/15 della superficie
del pavimento e di un minimo di mq.1,50.
Art.66.
Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati
come camere da dormire o come laboratori in comune)
dovranno assegnarsi almeno mc.8 per ogni fanciullo
fino a 10 anni di età e mc.15 almeno per ogni
persona di età superiore a 10 anni (vedi anche
artt. 1, 2, e 3 del D.M. 5-7-1975).
6. DEI PARTICOLARI E DEGLI ANNESSI DELLE CASE DI ABITAZIONE
Art.67.
Nella costruzione dei muri e nei rinterri o riempimenti
di pavimenti e di coperture, è proibito l'impiego
di materiali di demolizione di vecchie pareti o di
vecchi pavimenti salnitrati o inquinati, come pure
l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri
materiali non ben puliti. E' pure proibito l'uso di
materiali troppo igroscopici.
Art.68.
Nei sottotetti abitabili il solaio non dovrà
essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi
dovrà essere sempre un rivestimento interno
o controsoffitto, con spazio d'aria interposto per
impedire la troppo diretta influenza delle variazioni
di temperatura.
Tale spazio di aria dovrà sempre essere tenuto,
qualunque sia il sistema di copertura.
Art.69.
Gli anditi, i vestiboli, i corridoi comuni e le gabbie
di scale saranno bene illuminati e aerati ed avranno
le pareti, fino ad un'altezza di m.1,50 almeno, rivestite
di materiale di facile ripulitura (parzialmente modificato
dall'art.5 del D.M. 5-7-1975 e dall'art.19 della L.
27-5-1975, n.166).
Art.70.
Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere
una speciale latrina. Pei locali destinati a dormitori
per più persone, o a laboratori, opifici, ecc.,
ve ne sarà almeno una ogni trenta, e ve ne saranno
di separate, qualora vi siano i due sessi. Le latrine
avranno il pavimento e, possibilmente anche il rivestimento
delle pareti, fino all'altezza di m.1,50, di materiale
impermeabile e facilmente lavabile; dovranno inoltre
ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della
casa, in modo che vi sia continuo ricambio d'aria (vedi
anche artt. 5 e 7 del D.M. 5-7-1975).
Art.71.
Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella
cucina o in altra camera di abitazione.
Le canne delle latrine saranno provvedute di sifoni
o interruttori idraulici (ventilati) alla loro apertura
di immissione o, almeno, alla loro estremità
inferiore.
Le stesse canne saranno prolungate in alto oltre il
tetto, e munite di mitre o cappelli di ventilazione.
Art.72.
Nelle città ed aggregati, dove vi sia una sufficiente
distribuzione di acqua nelle case, sarà obbligatorio
per le latrine, l'uso di apparecchi a chiusura idraulica,
con a disposizione almeno dieci litri di acqua di lavaggio
al giorno per persona.
Art.73.
I tubi di scarico degli acquai, dei lavandini e delle
tinozze per bagni, ed ogni altro smaltitoio di acqua
domestica, dovranno essere muniti di chiusura idraulica.
Art.74.
I pavimenti e le coperture delle scuderie, come pure
i muri divisori di esse da luoghi destinati ad abitazione,
devono essere resi impermeabili.
Art.75.
Le scuderie e stalle, situate a pianterreno delle case
abitate, non avranno comunicazione interna colle case;
avranno le pareti facilmente lavabili, ed il loro soffitto
sarà diviso, mediante uno strato impermeabile,
dal piano soprastante. Saranno inoltre munite di canne
di ventilazione fino al tetto.
Art.76.
Ogni abitazione sarà provveduta di canna a parete
liscia, a sezione preferibilmente rotonda, per il gettito
delle spazzature e pei rifiuti delle cucine, ecc.
Apposito locale al piano terreno o in quello delle cantine
sarà destinato a raccogliere temporaneamente
questi materiali, in modo che non si spandano e non
diano cattive esalazioni.
Art.77.
Ogni gola da camino, nelle case da costruirsi a nuovo,
dovrà servire per un solo focolare, camino,
stufa, calorifero o cucina. Esse saranno costruite
con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili
ed in modo che si possa praticarne la pulitura meccanica.
Saranno protratte in fuori del tetto, almeno per 1
metro e terminate da fumaioli solidi e solidamente
assicurati.
Art.78.
Le stesse canne saranno costruite in tutta la loro altezza
nei muri maestri od addossate agli stessi; non potranno
poggiare immediatamente su impalcatura di legno, travi
o pareti di legname, ma dovranno essere contornate
da uno spessore di muro in cotto di almeno m.0,15 e
per il tratto attraversante il solaio, di almeno m.0,20.
Art.79.
Sono proibiti i camini e le stufe che non siano munite
di apposita canna per l'eliminazione dei prodotti della
combustione fuori della casa.
La regolazione del tiraggio delle stufe in genere e
dei caminetti sarà ottenuta colla limitazione
dell'apertura delle bocche dei relativi focolari. In
ogni caso sono proibite le valvole, che chiudono completamente
ogni comunicazione fra il focolare e la canna del camino.
Art.80.
Tutte le coperture di fabbriche devono essere munite,
tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili
ed altri spazi scoperti, di canali metallici di gronda
sufficientemente ampi, da ricevere e tradurre le acque
pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda,
come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato
di immettere acque lorde o di lavatura domestica provenienti
dai cessi, acquai, ecc. I tubi di sfogo dovranno essere
in numero sufficiente e preferibilmente in ferro o
ghisa negli ultimi 3 metri, pel corso dei quali saranno
incastrati nel muro esterno della casa, quando sia
prospiciente strade o piazze pubbliche.
Titolo V
APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA PER USO
POTABILE O DOMESTICO
Art.81.
L'approvvigionamento di acqua per uso potabile e domestico
sarà fatto sempre in seguito ad esame dell'acqua
stessa, presa alla sorgente, dal quale essa risulti
buona per composizione chimica e scevra da ogni indizio
di inquinazione; e in seguito a esame del luogo di
derivazione, che assicuri la impossibilità di
infiltrazioni prossime o recenti, capaci di alterare
in avvenire le buone condizioni della stessa acqua.
Art.82.
Ogni volta non sia possibile provvedere acqua sicura
da ogni inquinazione, sarà questa fatta passare,
prima della distribuzione per filtri riconosciuti efficaci
dall'autorità sanitaria governativa.
Art.83.
Le fognature pubbliche debbono essere costruite per
modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua
nel suo attingimento.
Art.84.
Dall'ufficio d'igiene municipale sarà mantenuta
una continua vigilanza: sulla località di presa
dell'acqua, sulla sua conduttura o su altri mezzi di
suo trasporto; sui filtri, se ve ne siano; sulla sua
distribuzione e, soprattutto, sulle condizioni dell'acqua
stessa, valendosi all'uopo, per quanto è possibile,
di ripetuti esami batteriologici.
Ogni sospetto o constatazione di alterazione nelle buone
condizioni dell'acqua, saranno dall'ufficio stesso
denunziate al Sindaco, unendovi proposte per opportuni
provvedimenti.
Art.85.
Nessuna casa sarà dichiarata abitabile o potrà
essere data in tutto o in parte in affitto, se non
sia fornita di una quantità sufficiente di acqua,
riconosciuta potabile dall'ufficio sanitario.
Art.86.
Se il comune è provveduto di una conduttura di
acqua distribuibile ai vari piani delle case, le colonne
montanti per tale distribuzione dovranno essere di
ferro, di ghisa, o di piombo solforato o rivestito
all'interno di uno strato di stagno. I tubi di piombo
orinari saranno solo tollerati per le distribuzioni
interne delle abitazioni.
Art.87.
La distribuzione dell'acqua della condotta pubblica
per uso domestico sarà fatta, preferibilmente,
col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.
Art.88.
Dove sia, per ragioni speciali, mantenuto il sistema
della distribuzione per mezzo di serbatoi nelle case,
questi dovranno essere costruiti con materiali che
non possano alterare la purezza dell'acqua anche con
una lunga permanenza, non saranno mai rivestiti internamente
di piombo, né ricoperti con vernici contenenti
piombo; dovranno essere collocati in luogo chiuso a
chiave, ma di facile accesso per regolari e frequenti
ispezioni e ripuliture; saranno provveduti di coperchio
e difesi per quanto è possibile dai calori estivi
e dal gelo invernale; l'acqua di sopravanzo non si
scaricherà mai con tubo diretto nelle canne
delle latrine o nei pozzi neri.
Art.89.
La tubolatura di distribuzione e di scarico dell'acqua
per uso potabile non dovrà mai avere alcuna
continuità con quella per la distribuzione e
scarico dell'acqua per le latrine.
Art.90.
I pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico dovranno
essere scavati, per quanto è possibile, lontani
da qualunque cagione di inquinazione da parte del terreno
circostante, tenendo presente la direzione del movimento
della falda liquida sotterranea.
In ogni caso dovranno distare di almeno m.10 dai pozzi
neri o dai depositi di letame o di altre immondizie.
La loro apertura sarà contornata da uno spazio
di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso
il di fuori.
Art.91.
I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura,
rivestiti internamente di uno strato di cemento o con
pareti rese altrimenti impermeabili, per impedire infiltrazioni
di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo
circostante.
Essi dovranno sempre essere chiusi alla loro bocca,
e muniti possibilmente di tromba per la presa dell'acqua.
I pozzi dovranno essere frequentemente purgati.
Art.92.
Sempre che un pozzo debba servire a più famiglie,
dovrà essere coperto e munito di tromba, o,
perlomeno, di un secchio fisso, preferibilmente metallico.
Art.93.
Qualunque volta un pozzo venga abbandonato, dovrà
essere riempito con sabbia e ghiaia e chiuso in modo
che non serva mai all'immissione di materiali luridi.
Art.94.
In ogni caso saranno preferiti i pozzi tubolari.
Art.95.
Sarà permesso l'uso delle cisterne là
dove sia impossibile provvedersi d'acqua in altro modo.
Art.96.
Le pareti delle cisterne e dei loro condotti di alimentazione
dovranno essere fatti di materiale assolutamente impermeabile.
Queste saranno possibilmente provviste di pozzuolo
e di filtro a sabbia convenientemente mantenuti. La
prima acqua piovana dovrà essere esclusa dalle
cisterne, e ciò possibilmente con mezzi automatici.
L'estrazione dell'acqua delle cisterne dovrà
farsi con tromba.
Art.97.
I pubblici abbeveratoi per animali saranno costruiti
a diversi scompartimenti e di materiale facile a ripulirsi,
per evitare l'abbeveramento degli animali stessi in
vasca comune.
Art.98.
L'acqua di rifiuto degli abbeveratoi per animali non
potrà servire per i lavatoi o per altro uso
domestico.
Art.99.
I lavatoi pubblici per gli oggetti di uso personale
o domestici sudici, saranno costruiti a più
scompartimenti distinti, aventi ognuno una speciale
bocca di entrata e di uscita dell'acqua, escludendosi
il lavaggio in una stessa vasca di oggetti di diversa
provenienza.
Art.100.
Ai lavatoi sarà distribuita acqua che non abbia
servito ad altro uso domestico, industriale od agricolo,
per cui possa essere stata in qualche modo inquinata.
Art.101.
L'acqua di rifiuto dei lavatoi non sarà immessa
in canali di acqua che possa servire per uso potabile
o domestico o per lavaggio di erbaggi o altri materiali
d'uso alimentare per l'uomo o per gli animali.
Titolo VI
DELL'ALLONTANAMENTO DALLE CASE E DAGLI AGGREGATI URBANI
DEI RIFIUTI DOMESTICI E DELLE ACQUE IMMONDE
Art.102.
L'immissione delle acque domestiche di rifiuto e delle
materie immonde dalle case nelle pubbliche fogne, non
potrà essere permessa, se queste non siano a
tubi metallici o di cemento o di grès, o di
terra cotta o, quando, se in muratura, non siano costruite
a buona regola d'arte, per modo da avere:
a) sezione ovoidale, o almeno a fondo concavo e coi
piedritti raccordati col fondo stesso;
b) pareti rese impermeabili o per il loro spessore,
o per il materiale di cui sono costituite o intonacate;
c) sufficiente pendenza per la facile e pronta eliminazione
fuori dell'abitato dei liquidi e materiali che ricevono.
Art.103.
Gli stessi canali tubolari o fogne devono inoltre essere
dotati di sufficiente quantità di acqua per
il loro lavaggio, e devono rispondere alle prescrizioni
delle presenti istruzioni, in quanto al modo di smaltimento
del materiale che traducono fuori dell'abitato.
Art.104.
L'immissione delle acque immonde dalle latrine delle
case, dei laboratori, magazzini, uffici, ecc., nelle
pubbliche fogne non sarà permessa se non alla
condizione:
a) sia ogni latrina munita di una media quantità
di 10 litri di acqua, per ogni persona a cui debba
servire nella giornata;
b) sia ogni latrina provveduta di apparecchi a chiusura
idraulica permanente e di apparecchi di cacciata della
stessa acqua, approvati dall'autorità sanitaria
locale;
c) sia ogni tubo di caduta munito di canale di comunicazione
diretta colla fogna stradale, posato nel sottosuolo
dei cortili o nelle cantine, e tale che risponda per
dimensioni, pendenza, impermeabilità, mezzi
di vigilanza, ecc. alle esigenze igieniche;
d) sia ogni tubo alla sua estremità superiore
o alla estremità inferiore munito di sifone
idraulico convenientemente ventilato.
Art.105.
L'immissione delle acque domestiche dei lavandini, bagni,
ecc. nelle fogne stradali, non sarà permessa
se non siano i tubi scaricatori muniti, alla loro origine,
di una inflessione sifoide formante chiusura idraulica.
Art.106.
Sarà vietata l'immissione nei tubi delle latrine
e nelle fogne stradali dei corpi solidi, dei residui
di cucina, dei rottami, ecc. che possono ingombrarne
la circolazione.
Art.107.
Riservata ai municipi la facoltà di imporre ai
proprietari, date le condizioni degli articoli precedenti,
l'obbligo dello sfogo delle materie e delle acque immonde
nei canali stradali, in quelle località dove
essi non esistono o dove non sono in condizione da
essere permesso di valersene, tali materie e le acque
immonde debbono essere scaricate in pozzi neri od in
bottini mobili.
Art.108.
I pozzi neri o fosse fisse non potranno mai essere stabiliti
in un sottosuolo coperto da un fabbricato: essi dovranno
tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno
m.0,50, ed essere costruiti indipendentemente da questi.
Fra il muro della casa e la parete del pozzo nero si
interporrà uno strato di terreno argilloso o
di calcestruzzo.
Dovranno distare di almeno m.10 da qualunque pozzo,
acquedotto o serbatoio d'acqua potabile. Disposizioni
analoghe si adotteranno per i serbatoi delle acque
domestiche di rifiuto.
Nella ubicazione dei pozzi neri e degli altri serbatoi
per materie luride si terrà soprattutto conto
della direzione delle falde acquee sotterranee per
evitare il pericolo di inquinamento delle acque dei
pozzi vicini per infiltrazioni.
Art.109.
I pozzi neri saranno costruiti sempre a completa tenuta,
esclusi, per qualsiasi ragione, quelli a fondo filtrante.
Art.110.
I pozzi neri avranno pareti a fondo dello spessore di
m.0,50 almeno, costruiti in buona muratura di mattoni
o di pietre e malta idraulica e intonacati a cemento.
Saranno di piccole dimensioni: avranno angoli arrotondati
e fondo concavo; verranno coperti a vòlta, con
canna di ventilazione fino al tetto; la loro apertura
sarà munita di doppio chiusino o di altro mezzo
che si opponga alle esalazioni. Per meglio proteggere
il terreno circostante dalle infiltrazioni, converrà
disporre intorno alle pareti del pozzo nero uno strato
di argilla ben battuta.
Art.111.
Se si applicheranno i bottini mobili, essi saranno di
facile trasporto, formati di legno ben resistente e
stagionato, oppure di metallo e suscettibili di perfetta
chiusura.
I bottini mobili saranno collocati in un locale apposito,
ben cementato e munito di canna ventilatrice.
E' vietato l'uso di bottini mobili filtranti.
Dovranno i municipi curare si faccia il vuotamento dei
pozzi neri con mezzi inodori, ed il trasporto dei materiali
dei pozzi stessi o delle fosse mobili, in modo che
non diano luogo a emanazioni incomode o dannose.
Art.112.
Dovranno i municipi provvedere pure al modo di allontanamento
giornaliero dalle case dei rifiuti domestici e delle
spazzature, così da evitare ogni anche temporaneo
accumulo in esse o spargimento per le vie nel trasporto.
Art.113.
Sarà vietato di tenere depositi, sulle strade
e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, di immondizie,
di materie putrefattibili, di prodotti chimici e di
oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni e tali
da viziare l'aria respirabile.
Titolo VII
DELL'IGIENE DELL'ABITATO RURALE
1. DELLA VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE E ABITABILITA' DELLE CASE RURALI
Art.114.
Per la costruzione di una casa rurale sarà richiesta
l'approvazione dell'autorità comunale, presentando
una pianta schematica della casa con le indicazioni
più importanti circa il terreno scelto per la
costruzione.
Art.115.
Le case rurali che siano riconosciute, dall'ufficiale
sanitario o dal medico provinciale, pericolose dal
punto di vista igienico e sanitario, dovranno essere
migliorate secondo le prescrizioni della commissione
edilizia comunale.
Art.116.
Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere
possibilmente collocata sopra un terreno bene asciutto
e con falda acquea profonda. Ove sia possibile una
tale condizione dovrà essere il sottosuolo della
casa munito di buon drenaggio.
Art.117.
Il piano di costruzione delle case sarà elevato
di almeno m.0,50 sul piano circostante di campagna,
e di m.1 almeno sul più alto livello a cui possano
raggiungere i corsi di acqua che si trovano nelle adiacenze
della casa.
I cortili, aie, orti e giardini annessi alla casa rurale
dovranno essere sempre provveduti di sufficiente scolo,
così che non si verifichino mai impaludamenti.
Art.118.
In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei
locali destinati all'abitazione e quello delle stalle
dovrà essere posto più in alto del livello
massimo delle acque del sottosuolo e nei luoghi sottoposti
alle inondazioni dovrà possibilmente superare
di almeno m.1 il livello delle massime piene conosciute.
Art.119.
Non sarà permesso di addossare muri di abitazioni
rurali a monti, colline e terrapieni; ma dovranno tenersene
discosti almeno m.3 per agevolare la ventilazione attorno
ad essi, costruendo, se occorra, adatte intercapedini
munite di muri di sostegno e di cunette di scolo delle
acque filtranti.
Art.120.
Il pavimento e le fondazioni di tutti i locali destinati
alla abitazione e alle stalle, dovranno essere protetti
dall'umidità del suolo con materiali idrofughi
ed altri mezzi opportuni.
Art.121.
I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere
costruiti con materiali non idroscopici, e sarà
escluso per il rinterro dei pavimenti qualunque materiale
inquinato o sudicio. Sarà provveduto al regolare
allontanamento delle acque meteoriche delle circostanze
della casa.
Art.122.
L'altezza delle camere d'abitazione non dovrà
essere inferiore a m.2,50 e la cubatura delle camere
da letto dovrà essere calcolata sulla base di
almeno mc.15 per persona di età superiore ai
10 anni e di almeno mc.8 per i ragazzi fino ai 10 anni.
Art.123.
Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno
avere finestre che si aprano all'aria libera. Per ogni
camera la superficie illuminante delle finestre dovrà
ragguagliare in complesso 1/10 della superficie del
pavimento: se vi sia un'unica finestra in una stanza
abitabile, questa non dovrà avere una superficie
minore di mq.1,50.
Art.124.
Nelle stanze d'abitazione situate immediatamente sotto
il tetto, vi sarà un controsoffitto.
Art.125.
Ogni focolare dovrà avere un'apposita canna per
il fumo protratta di almeno m.1 fino al di sopra del
tetto e terminata con fumaiolo. Il focolare della cucina
e quelli destinati ad altre operazioni domestiche od
agricole dovranno essere muniti di apposita cappa.
2. DEI PARTICOLARI E DEGLI ANNESSI DELLE CASE RURALI
Art.126.
Ogni abitazione per una famiglia sarà provveduta
di acquaio e di latrina. Questa avrà pavimento
impermeabile; sarà provvista di una finestra
aprentesi all'aria libera e di ampiezza sufficiente
per ottenere una buona ventilazione; immetterà
direttamente nella cucina o in una camera di abitazione.
Art.127.
Per raccogliere le materie fecali, l'uso della terra
secca e della torba o i bottini mobili saranno da preferirsi
ai pozzi neri. Le canne di scarico delle latrine dovranno
essere di materiale impermeabile.
Art.128.
Le acque domestiche verranno condotte con tubi ben connessi
ed impermeabili al pozzo nero o al letamaio, od in
apposito serbatoio chiuso e, possibilmente, colla interposizione
di un sifone intercettore.
Art.129.
I pozzi neri e i bottini mobili debbono costruirsi a
norma degli artt. 104, 105, 106 delle presenti istruzioni.
Art.130.
Quando non sia possibile approvvigionare la casa di
buona acqua potabile di sorgente, o che questa sia
troppo lontana per poter essere utilizzata si ricorrerà
secondo i casi, allo scavo di pozzi ed alla costruzione
di cisterne a norma degli articoli da 85 a 91 inclusivi
delle presenti istruzioni.
Art.131.
Le stalle, ovili, porcili, pollai, saranno possibilmente,
tenuti distanti dalla casa di abitazione. Quando facciano
colla casa un sol corpo non saranno posti in comunicazione
diretta con essa, ma separati dal resto della casa
con muri divisori e soffitti resi impermeabili. Per
quanto è possibile non verranno utilizzati come
ambienti di dimora permanente i locali sovrapposti
od altrimenti situati a contatto immediato colle dette
stalle, ovili, porcili, pollai.
Art.132.
Le stalle saranno ampie opportunamente ventilate ed
illuminate. E' raccomandabile abbiano una cubatura
di almeno mc.30 per capo di bestiame grosso e la metà
per il bestiame minuto.
Il pavimento della stalla sarà lastricato in
lastre di pietra ben connesse o fatto di asfalto, cemento
o di altro materiale impermeabile, ed avrà gli
scoli necessari.
Le orine verranno raccolte in apposito pozzetto o saranno
dirette al letamaio mediante condotti a fondo concavo
e impermeabili. I pozzetti dovranno rispondere a tutte
le condizioni costruttive e di distanza indicate per
i pozzi neri.
Art.133.
Le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie, nelle stalle,
dovranno essere fatte in modo da poter essere facilmente
pulite, e, in caso di bisogno, completamente disinfettate.
Art.134.
Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scomparti,
per evitare l'uso contemporaneo di una stessa vasca
di acqua per più animali, e con materiale di
facile e perfetta lavatura.
Art.135.
Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in
fosse. I mucchi dovranno posare su piattaforme ed aie
impermeabili e costruite in modo che i liquidi provenienti
dal letame stesso non s'infiltrino nel terreno circostante.
Le fosse per il letame avranno il fondo e le pareti
impermeabili, saranno costruite in buona muratura e
verranno intonacate nell'interno con cemento idraulico.
I mucchi di letame e le fosse dovranno distare non meno
di m.20 da qualunque abitazione, dai pozzi, acquedotti
e serbatoi d'acqua potabile.
Art.136.
I muri divisori, i pavimenti ed i solai di tutti i locali
nei quali si compiano operazioni o manipolazioni agricole,
dalle quali può venire alterazione dell'aria
delle abitazioni (per es. le tinaie), quando questi
locali formano corpo con esse, saranno impermeabili.
Titolo VIII
PERMESSO DI ABITABILITA DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE
E DICHIARAZIONE DI INABITABILITA' PER QUELLE PERICOLOSE
NEI RIGUARDI IGIENICI E SANITARI
Art.137.
Nessun edifizio destinato ad abitazione di nuova costruzione,
oppure modificato o riparato con nuove murature, potrà
essere integralmente o parzialmente abitato, se non
sia stato dichiarato in tutto o in parte abitabile
dalla autorità sanitaria comunale.
Art.138.
L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione
non potrà essere concessa in alcun caso se non
un anno dopo il giorno in cui si facciano risultare,
da apposita visita di un delegato tecnico-municipale,
ultimate le parti integranti della fabbrica (muri grezzi,
tetto, scale, volte delle cantine e dei locali abitabili).
Compiuto tale periodo di tempo, durante il quale le
opere di finimento dell'edificio potranno essere continuate,
le condizioni di un perfetto asciugamento della casa
dovranno essere riconosciute dalla commissione edilizia
di cui all'art.38 delle presenti istruzioni. Sul parere
favorevole di tale commissione sarà concessa
dal sindaco l'abitabilità. Non risultando sufficiente
il prosciugamento dell'edificio, la visita sarà
ripetuta dopo non meno di tre mesi (vedi l'art.4 del
D.M. 5-7-1975).
Art.139.
Il sindaco farà eseguire regolari ispezioni dal
personale tecnico sanitario, di cui dispone, alle case
abitate, per riconoscere se rispondano alle prescrizioni
della legge sull'igiene e sanità pubblica, del
regolamento per l'applicazione della medesima e del
regolamento edilizio-igienico comunale, emanato a norma
delle presenti istruzioni.
Tali visite dovranno essere fatte eseguire d'urgenza
sempre che in una casa di abitazione si verifichino
malattie infettive.
Art.140.
Ogni volta l'ufficiale sanitario comunale o il medico
provinciale riconoscano che le condizioni di un'abitazione
non sono in armonia colle disposizioni sanitarie vigenti,
per modo che vi sia pericolo per chi l'abita, dovranno
promuovere gli opportuni provvedimenti, perché
l'abitazione stessa sia risanata e le cause di insalubrità
siano eliminate.
Art.141.
Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti in
dette abitazioni, o si rifiutino i proprietari ad introdurle
nei loro stabili, sarà dal sindaco dichiarata
la casa in tutto o in parte inabitabile e fatta chiudere
a termini dell'art.41 della legge sull'igiene e sanità
pubblica.
(c) 1996 Note's