(G.U. 19-1-1996, n.15)
NORME PER LEDILIZIA SCOLASTICA
Art.1. FINALITÀ
1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale
e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della
presente legge è assicurare a tali strutture
uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio
adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative,
culturali, economiche e sociali
2. La programmazione degli interventi per le finalità
di cui al comma 1 deve garantire:
a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule,
riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni
entro la media nazionale;
b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in
particolare di quello avente valore storico-monumentale;
c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità,
sicurezza e igiene;
d) ladeguamento delle strutture edilizie alle esigenze
della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti
e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema
scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
f) 1a disponibilità da parte di ogni scuola di
palestre e impianti sportivi di base;
g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche
da parte della collettività.
Art.2. INTERVENTI DA REALIZZARE
1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:
a) La costruzione e il completamento di edifici scolastici,
nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento
di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico,
in particolare al fine di eliminare le locazioni a
carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica
e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano
riadattabili;
h) le ristrutturazioni o le manutenzioni straordinarie
dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti
in materia di agibilità, sicurezza. igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche;
c) la riconversione di edifici scolastici da destinare
ad altro tipo di scuola;
d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti,
eventualmente di uso comune a più scuole, anche
aperti all'utilizzazione da parte della collettività.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali
e regionali.
3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 lacquisizione delle
aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il
collaudo, nonché le eventuali indagini.
4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione,
di riadattamento e di riconversione sono ammessi a
finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi
e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici,
alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.
Art.3. COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI
1. In attuazione dellarticolo 14, comma 1, lettera i),
della legge 8 giugno 1990, n.142, provvedono alla realizzazione,
alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori
di musica, di accademie, di istituti superiori per
le industrie artistiche, nonché di convitti
e di istituzioni educative statati.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresì
alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a
quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per
la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento
ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico
e scientifico che implichi il rispetto delle norme
sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei
locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare
tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli
edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli
enti territoriali assicurano le risorse finanziarie
necessarie per lesercizio delle funzioni delegate.
Art.4. PROGRAMMAZIONE, PROCEDURE DI ATTUAZIONE E FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali
con onere di ammortamento a totale carico dello Stato,
comprensivo della capitalizzazione degli interessi
di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione
di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo
ammontare dei mutui è determinato in lire 225
miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza
mediante piani generali triennali e piani annuali di
attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti
gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte
formulate dagli enti territoriali competenti sentiti
gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano
le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali
e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri
per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica
le somme disponibili nel primo triennio suddividendole
per annualità e fissa gli indirizzi volti ad
assicurare il coordinamento degli interventi ai fini
della programmazione scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio
per l'edilizia scolastica di cui allarticolo 6, approvano
e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione
i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari,
la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti
territoriali competenti per i singoli interventi. Entro
la stessa data le regioni approvano i piani annuali
relativi al triennio. In caso di difformità
rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica
nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita
le regioni interessate a modificare opportunamente
i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla
data del ricevimento delle disposizioni ministeriali.
Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani,
in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica
istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione
nei rispettivi Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni,
gli enti territoriali competenti approvano i progetti
esecutivi degli interventi relativi al primo anno del
triennio e provvedono alla richiesta di concessione
dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,
mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla
regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione
di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti
comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali
competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento
dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione
della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono
formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle
somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra
le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di
cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani
precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati
nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti
in quello successivo; le relative quote di finanziamento
non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo
al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere
perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano
agli adempimenti di loro competenza, prevedono automaticamente
in via sostitutiva le regioni o le province autonome
di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione
vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza
delle regioni o delle province autonome di Trento e
di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva
il commissario del Governo.
Art.5. NORME TECNICHE
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo
1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle
proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta, con proprio decreto,
le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi
e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia
e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali
di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano
specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva
degli interventi, definendo in particolare indici diversificati
riferiti alla specificità dei centri storici
e delle aree metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino allapprovazione
delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere
assunti quali indici di riferimento quelli contenuti
nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre
1975, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n.29 del 2 febbraio 1976.
Art.6. OSSERVATORIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
1. E istituito presso il Ministero della pubblica istruzione
l'Osservatorio per l'edilizia scolastica composto dai
rappresentanti degli organismi nazionali, regionali
e locali competenti in materia di edilizia scolastica,
nonché da una rappresentanza del Ministero per
i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione,
di indirizzo e di coordinamento delle attività
di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle
regioni e dagli enti locali territoriali nel campo
delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto
urbanistico, nonché di supporto dei soggetti
programmatori e attuatori degli interventi previsti
dalla presente legge.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della
pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione
con proprio decreto. d'intesa con 1a Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 1e province
autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione
alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto
a percepire alcun compenso a carico del bilancio del
Ministero della pubblica istruzione.
3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico
operanti preso il Ministero della pubblica istruzione
sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività
di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché
ai fini di cui allarticolo 5, comma 1, opera presso
il Ministero della pubblica istruzione unapposita struttura
tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio
per ledilizia scolastica. Per 1e esigenze di tale struttura
può essere disposto il comando di personale
qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni
dello stato, fino ad un massimo di cinque unità
nella fase di predisposizione delle norme tecniche
di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità
per l'attività ordinaria.
Art.7. ANAGRAFE DELLEDILIZIA SCOLASTICA
1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e
cura laggiornamento, nellambito del proprio sistema
informativo e con la collaborazione degli enti locali
interessati, di unanagrafe nazionale delledilizia scolastica
diretta ad accertare la consistenza, la situazione
e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.
Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce
lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi
livelli di programmazione degli interventi nel settore.
2. La metodologia e 1e modalità di rilevazione
per la realizzazione dellanagrafe nazionale di cui
al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica
istruzione , con proprio decreto, sentito lOsservatorio
per ledilizia scolastica.
3. Per 1a programmazione delle opere di edilizia scolastica,
le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi
dei dati dellanagrafe nazionale di cui al comma 1,
dei quali possono chiedere la disponibilità
anche sotto forma di supporti magnetici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, realizzano 1e rispettive articolazioni
dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli
indirizzi definiti dallOsservatorio per l'edilizia
scolastica.
5. Per 1e finalità di cui al presente articolo
è autorizzata 1a spesa di lire 20 miliardi per
il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal
1996.
Art.8. TRASFERIMENTO ED UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI
1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati
come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito,
ovvero, in caso di accordo fra le parti. in proprietà
con vincolo di destinazione ad uso scolastico alle
province, che si assumono gli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei
necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento
e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti
sono disciplinati mediante convenzione.
2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni
scolastiche statali sono trasferiti in proprietà
a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono
altresì 1a proprietà, ove non ancora
attribuita, degli edifici costruiti della soppressa
Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti
diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali
sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico,
i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con
apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente
ai principi di cui all'articolo 3.
4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti
ad interventi di ristrutturazione ampliamento o adeguamento
non ancora ultimati alla data di entrata in vigore
della presente legge, da destinare a sede di istituzione
scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
b), con decreto del ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle finanze , sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle
province d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le condizioni, con riferimento alle
diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti
intercorrenti tra province e comuni, aventi ad oggetto
i suddetti immobili. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione
del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, i comuni
e le province definiscono i loro rapporti nel quadro
delle indicazioni prospettate.
5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei
contratti di locazione degli immobili di proprietà
privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale
sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo
3, comma 1 lettera b), fatta salva la possibilità
di risoluzione del contratto.
6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse
storico-artistico utilizzati come sede di istituzione
scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma
2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi
delle norme vigenti, non possono essere soggetti a
trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale
competente a provvedere alla fornitura dell'edificio,
sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui
siano destinati alla data di entrata in vigore della
presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati
mediante convenzione.
7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà
pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in
cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente
locale territoriale diverso da quello proprietario.
Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo
di destinazione scolastica di un edificio può
essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con
l'ente territorialmente competente per gli altri ordini
di scuola e con il provveditore agli studi.
8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile
trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo
3, comma 1, può essere revocato e l'immobile
restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente
sottragga alla destinazione scolastica altri immobili
di sua proprietà con equivalenti caratteristiche.
9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente
articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti
in proprietà all'ente originariamente titolare,
nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche
con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale
trasferimento avviene su richiesta dell'ente originalmente
titolare e secondo le modalità di cui al comma
4.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai comuni qualora questi utilizzino un immobile
ad uso scolastico di proprietà della provincia
o dello Stato.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.9. TRASFERIMENTO DEGLI ONERI
1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base
alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto
a provvedere alla fornitura dell'ufficio scolastico,
a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene
secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Con decreto del Ministro del tesoro e della pubblica
istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media
nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi
quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune
per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui
competenza a provvedere spetta alle province ai sensi
dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri
e delle modalità di determinazione degli oneri
stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono determinati gli oneri
comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione
straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano
proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche,
per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui
competenza a provvedere spetta alle province ai sensi
dell'articolo 3.
4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei
commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti
somme a favore delle province mediante convenzione
tra gli enti interessati.
Art.10. COPERTURA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4, comma 1, pari a lire 37 miliardi a decorrere dal
1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
7, pari a lire 20 miliardi per il 1995 e a lire 200
milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per
gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento inserito, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.11. NORME INTEGRATIVE REGIONALI
1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa
nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative
per la realizzazione di opere di edilizia scolastica
sulla base delle disposizioni della presente legge,
che costituiscono principi della legislazione dello
Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono alle finalità
della presente legge in base allo statuto speciale
di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel
rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici.
3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle
norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono
fra l'altro:
a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato
e per metro cubo di costruzione con riferimento alle
diverse situazioni dei territori di propria competenza
e in relazione ai diversi tipi di intervento;
b) definire i poteri surrogatori delle regioni per i
casi di inadempienza;
c) prevedere che le opere realizzate appartengono al
patrimonio indisponibile degli enti competenti, con
destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri
di manutenzione.
4. In attesa della emanazione delle norme di cui al
presente articolo, gli enti territoriali competenti,
ai sensi della presente legge, per interventi relativi
all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto
delle leggi statali vigenti in materia.
Art.12. NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione
per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi
polivalenti e di base, da stipulare fra le autorità
scolastiche competenti e gli enti locali interessati.
La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti
impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.
2. Alle province compete la fornitura delle sedi per
gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli
oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico
dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti
di bilancio.
3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo
8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni
scolastiche dotate di personalità giuridica
proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono
comunque presentate all'amministrazione provinciale
di competenza.
4. Gli articoli 90, 91, 92, 93, e 94, commi 1, 2, 3
e 4, del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, sono abrogati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non si applica, salvo quanto previsto
al comma 3 dell'articolo 5, il decreto del Ministro
dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.29
del 2 febbraio 1976.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle istituzioni scolastiche statali nonché
a quelle provinciali e comunque autorizzate o riconosciute
dallo Stato.
(c) 1996 Note's