INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.
(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 35/78, 42/92)
TITOLO III
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED
ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA RIORDINAMENTO E DELEGA
DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI
(i titoli I, II, IV, V e VI sono stati abrogati con
L.R. 2-9-1992, n.42, art.34)
Art.13 - DELEGA DI FUNZIONI CONCERNENTI LE I.P.A.B.
(così modificato con L.R.35/78, art.9)
Tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni
pubbliche di assistenza beneficenza, già disciplinate
dalla legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti
di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo
articolo 14, sono delegate ai comuni nel cui territorio
ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate
le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il
coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di
amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche
statutarie, escluse quelle indicate al successivo articolo
14, l'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione
di donazioni, eredità e legati.
I comuni esercitano la delega, ai sensi dell'articolo
65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:
a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento
e l'emarginazione dei ricoverati;
b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività
degli enti e l'adattamento degli Statuti alla disciplina
contenuta nella presente legge;
c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi
sociali svolti dalle I.P.A.B. con gli interventi sanitari
e, più generalmente, di sicurezza sociale attuati
nel territorio;
d) i servizi sociali delle I.P.A.B. saranno organizzati
in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini
e la partecipazione alla loro gestione;
e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione
dei servizi delle I.P.A.B. secondo le finalità
e la modalità d'intervento previste dal Titolo
I della presente legge.
La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, nel caso previsto dall'articolo 49 della
legge 17 luglio 1890, n.6972, è affidata ad
un commissario nominato dal comune.
L'indennità spettante al commissario è
a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso
chi di ragione.
Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi
alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
ad ogni altro ente pubblico locale operante nella materia
di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
Art.14 - FUNZIONI ESERCITATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE
Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni
disciplinate con legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché con i
relativi regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione,
il concentramento, il raggruppamento, il frazionamento,
il consorzio, le modificazioni statutarie relative
alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla composizione
dei consigli di amministrazione, le trasformazioni
e la estinzione, l'approvazione o la costituzione d'ufficio
di federazioni.
La Regione esercita comunque il potere di iniziativa
già esercitato dal Prefetto ai sensi dell'articolo
62 della legge 17 luglio 1890, n.6972.
I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati
con deliberazione del Consiglio regionale.
Le funzioni di cui al secondo comma sono di competenza
della Giunta regionale, che le esercita nel quadro
degli indirizzi di programmazione nel settore della
sicurezza sociale approvati dal Consiglio regionale.
Art.14/bis - DELEGA DELLE FUNZIONI CONCERNENTI LE FONDAZIONI
CHE OPERANO IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA (aggiunto
con L.R.35/78, art.10 e successivamente sostituito
con L.R.35/86, art.12)
Le funzioni di controllo sull'amministrazione delle
fondazioni, di cui all'art.25 del codice civile, e
di coordinamento dell'attività di più
fondazioni, di cui all'art.26 del codice civile, che
concernono fondazioni che operano in materia di beneficenza
pubblica, di cui all'art.22 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n.616, sono sub-delegate ai Comuni in cui le suddette
fondazioni hanno sede legale.
Gli enti delegati si attengono agli indirizzi stabiliti
dall'art.13.
La Regione individua le fondazioni di cui al primo comma
e ne da comunicazione ai Comuni interessati.
Art.14/ter - FUNZIONI CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE ESERCITATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE (aggiunto con L.R.35/78, art.10 e successivamente abrogato con L.R.35/86, art.12)
Art.15 - ISTITUZIONE A CARATTERE ASSOCIATIVO
Le disposizioni del presente titolo relative alla delega
di funzioni non si applicano né alle istituzioni
a carattere associativo le cui attività, a norma
di statuto, si fondano su prestazioni volontarie e
personali dei soci, né alle confraternite soggette
al secondo comma dell'articolo 77 del R.D. 2 dicembre
1929, n.2262.
Le istituzioni di cui al comma precedente riconosciute
quali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
devono raccordare la loro attività con quella
dei comuni, delle province e dei loro consorzi nel
quadro della programmazione regionale.
I comuni, le province e i loro consorzi promuovono intese
perché nello stesso quadro possa raccordarsi
anche l'attività delle istituzioni private.
Art.15/bis - INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA (aggiunto con L.R.35/78, art.10 e successivamente abrogato con L.R.35/86, art.12)
Art.16 - TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI DEGLI
ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (così sostituito
con L.R.35/78, art.12)
Con effetto dal 30 giugno 1978, le funzioni comunque
svolte e il patrimonio degli enti comunali di assistenza
sono trasferiti ai rispettivi comuni, i quali subentrano
nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche,
attive o passive, di pertinenza degli enti.
Dalla predetta data il personale di ruolo è assegnato
ai rispettivi Comuni.
E' altresì assegnato ai rispettivi Comuni il
personale non di ruolo, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in servizio continuativo presso
gli enti comunali di assistenza alla data del 24 luglio
1977.
Art.16/bis - TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE
GLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (così aggiunto
con L.R.35/78, art.12)
Entro il 30 giugno 1978, il presidente del Consiglio
di amministrazione dell'ente comunale di assistenza
trasmette al rispettivo Comune:
1) l'inventario dei beni;
2) l'elenco delle carte, titoli e documenti relativi
ai singoli elementi che compongono il patrimonio;
3) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti con
particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria
dell'ente;
4) l'ultimo conto consuntivo deliberato;
5) il bilancio preventivo relativo all'anno 1978;
6) l'elenco del personale in servizio, con specificazione
di ruoli qualifiche, mansioni e trattamento economico
in atto;
7) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica
del personale;
8) il verbale di verifica della consistenza di cassa
effettuata successivamente alla entrata in vigore della
presente legge;
9) il contratto per il servizio di tesoreria.
La documentazione sopraindicata deve essere prodotta
altresì per tutte le I.P.A.B. concentrate o
amministrate dall'ente comunale di assistenza.
Art.16/ter - SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA
(così aggiunto con L.R.35/78, art.12)
Con effetto dal lo luglio 1978 gli enti comunali di
assistenza sono estinti. Dalla stessa data gli amministratori
degli enti cessano da tutte le loro funzioni.
Qualora, alla detta data, non risultino compiute o completate
le operazioni relative al trasferimento delle funzioni,
i Comuni provvedono direttamente a tutti gli adempimenti
occorrenti, compresi quelli rivolti alla definitiva
chiusura delle gestioni degli enti.
Il Comune, sulla base dell'inventario consegnato dagli
amministratori o delle rilevazioni direttamente effettuate,
provvede a richiedere le trascrizioni relative all'avvenuto
trasferimento di diritti su beni immobili o mobili
registrati.
Art.17 - PERSONALE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA
(così sostituito con L.R.35/78, art.13)
Il personale degli enti comunali di assistenza, assegnato
ai rispettivi Comuni ai sensi del precedente art.16,
è utilizzato, fino all'inquadramento nei ruoli
del Comune, per l'esercizio delle attività connesse
ai servizi sociali o anche, se necessario, per lo svolgimento
di attività proprie di altri servizi.
Tale utilizzazione avverrà, in ogni caso, nel
rispetto della professionalità di ciascun dipendente
e senza pregiudizio del futuro inquadramento.
Fino all'inquadramento nei ruoli dei Comuni, al personale
degli enti comunali di assistenza continueranno ad
applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative
allo stato giuridico ed al trattamento economico previste
dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione,
sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza,
previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa
da quelli indicati all'art.16, i Comuni subentrano
nella relativa titolarità già facente
capo agli enti estinti.
Art.17/bis - IPAB AMMINISTRATE DAGLI ENTI COMUNALI DI
ASSISTENZA (così aggiunto con L.R.35/78, art.13)
Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma
dell'assistenza pubblica o della legge regionale di
cui all'art.25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, l'amministrazione
delle IPAB già concentrate o comunque amministrate
dall'ente comunale di assistenza è affidata
al Comune, che può provvedervi anche attraverso
appositi commissari.
Gli organi di amministrazione di IPAB, che siano espressi
in parte dal Consiglio di amministrazione dell'ente
comunale di assistenza, rimangono in carica sino all'esaurimento
del mandato in corso.
Alla scadenza, il Comune provvede alla nomina degli
amministratori già espressi dall'ente comunale
di assistenza.
Art.17/ter - GESTIONE CONTABILE DELL'ATTIVITÀ
ASSISTENZIALE (così aggiunto con L.R.35/78,
art.13)
Il Comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali
già spettanti all'ente comunale di assistenza
è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo
comma dell'art.25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616,
e può far ricorso alle procedure di erogazione
di cui all'art.11 del R.D. 5 febbraio 1891, n.99.
I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali
possono essere estinti dal tesoriere del Comune, su
richiesta dell'interessato, anche mediante:
a) commutazione in assegno bancario non trasferibile
a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi
agli stessi a mezzo di raccomandata;
b) assegno postale localizzato.
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