[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 7 APRILE 1976, N.15

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.

(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 35/78, 42/92)

TITOLO III
ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA RIORDINAMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI
(i titoli I, II, IV, V e VI sono stati abrogati con L.R. 2-9-1992, n.42, art.34)

Art.13 - DELEGA DI FUNZIONI CONCERNENTI LE I.P.A.B. (così modificato con L.R.35/78, art.9)
Tutte le funzioni amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo articolo 14, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina di commissari, le modifiche statutarie, escluse quelle indicate al successivo articolo 14, l'autorizzazione all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati.
I comuni esercitano la delega, ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:
a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;
b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli Statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;
c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi sociali svolti dalle I.P.A.B. con gli interventi sanitari e, più generalmente, di sicurezza sociale attuati nel territorio;
d) i servizi sociali delle I.P.A.B. saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;
e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione dei servizi delle I.P.A.B. secondo le finalità e la modalità d'intervento previste dal Titolo I della presente legge.
La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge 17 luglio 1890, n.6972, è affidata ad un commissario nominato dal comune.
L'indennità spettante al commissario è a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.
Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altro ente pubblico locale operante nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Art.14 - FUNZIONI ESERCITATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE
Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento, il raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla composizione dei consigli di amministrazione, le trasformazioni e la estinzione, l'approvazione o la costituzione d'ufficio di federazioni.
La Regione esercita comunque il potere di iniziativa già esercitato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n.6972.
I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.
Le funzioni di cui al secondo comma sono di competenza della Giunta regionale, che le esercita nel quadro degli indirizzi di programmazione nel settore della sicurezza sociale approvati dal Consiglio regionale.

Art.14/bis - DELEGA DELLE FUNZIONI CONCERNENTI LE FONDAZIONI CHE OPERANO IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA (aggiunto con L.R.35/78, art.10 e successivamente sostituito con L.R.35/86, art.12)
Le funzioni di controllo sull'amministrazione delle fondazioni, di cui all'art.25 del codice civile, e di coordinamento dell'attività di più fondazioni, di cui all'art.26 del codice civile, che concernono fondazioni che operano in materia di beneficenza pubblica, di cui all'art.22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, sono sub-delegate ai Comuni in cui le suddette fondazioni hanno sede legale.
Gli enti delegati si attengono agli indirizzi stabiliti dall'art.13.
La Regione individua le fondazioni di cui al primo comma e ne da comunicazione ai Comuni interessati.

Art.14/ter - FUNZIONI CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE ESERCITATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE (aggiunto con L.R.35/78, art.10 e successivamente abrogato con L.R.35/86, art.12)

Art.15 - ISTITUZIONE A CARATTERE ASSOCIATIVO
Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di funzioni non si applicano né alle istituzioni a carattere associativo le cui attività, a norma di statuto, si fondano su prestazioni volontarie e personali dei soci, né alle confraternite soggette al secondo comma dell'articolo 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n.2262.
Le istituzioni di cui al comma precedente riconosciute quali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono raccordare la loro attività con quella dei comuni, delle province e dei loro consorzi nel quadro della programmazione regionale.
I comuni, le province e i loro consorzi promuovono intese perché nello stesso quadro possa raccordarsi anche l'attività delle istituzioni private.

Art.15/bis - INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA (aggiunto con L.R.35/78, art.10 e successivamente abrogato con L.R.35/86, art.12)

Art.16 - TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (così sostituito con L.R.35/78, art.12)
Con effetto dal 30 giugno 1978, le funzioni comunque svolte e il patrimonio degli enti comunali di assistenza sono trasferiti ai rispettivi comuni, i quali subentrano nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive o passive, di pertinenza degli enti.
Dalla predetta data il personale di ruolo è assegnato ai rispettivi Comuni.
E' altresì assegnato ai rispettivi Comuni il personale non di ruolo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio continuativo presso gli enti comunali di assistenza alla data del 24 luglio 1977.

Art.16/bis - TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE GLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (così aggiunto con L.R.35/78, art.12)
Entro il 30 giugno 1978, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza trasmette al rispettivo Comune:
1) l'inventario dei beni;
2) l'elenco delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio;
3) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti con particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria dell'ente;
4) l'ultimo conto consuntivo deliberato;
5) il bilancio preventivo relativo all'anno 1978;
6) l'elenco del personale in servizio, con specificazione di ruoli qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto;
7) il regolamento dell'ente con annessa pianta organica del personale;
8) il verbale di verifica della consistenza di cassa effettuata successivamente alla entrata in vigore della presente legge;
9) il contratto per il servizio di tesoreria.
La documentazione sopraindicata deve essere prodotta altresì per tutte le I.P.A.B. concentrate o amministrate dall'ente comunale di assistenza.

Art.16/ter - SCIOGLIMENTO DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (così aggiunto con L.R.35/78, art.12)
Con effetto dal lo luglio 1978 gli enti comunali di assistenza sono estinti. Dalla stessa data gli amministratori degli enti cessano da tutte le loro funzioni.
Qualora, alla detta data, non risultino compiute o completate le operazioni relative al trasferimento delle funzioni, i Comuni provvedono direttamente a tutti gli adempimenti occorrenti, compresi quelli rivolti alla definitiva chiusura delle gestioni degli enti.
Il Comune, sulla base dell'inventario consegnato dagli amministratori o delle rilevazioni direttamente effettuate, provvede a richiedere le trascrizioni relative all'avvenuto trasferimento di diritti su beni immobili o mobili registrati.

Art.17 - PERSONALE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (così sostituito con L.R.35/78, art.13)
Il personale degli enti comunali di assistenza, assegnato ai rispettivi Comuni ai sensi del precedente art.16, è utilizzato, fino all'inquadramento nei ruoli del Comune, per l'esercizio delle attività connesse ai servizi sociali o anche, se necessario, per lo svolgimento di attività proprie di altri servizi.
Tale utilizzazione avverrà, in ogni caso, nel rispetto della professionalità di ciascun dipendente e senza pregiudizio del futuro inquadramento.
Fino all'inquadramento nei ruoli dei Comuni, al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati all'art.16, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.

Art.17/bis - IPAB AMMINISTRATE DAGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA (così aggiunto con L.R.35/78, art.13)
Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica o della legge regionale di cui all'art.25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, l'amministrazione delle IPAB già concentrate o comunque amministrate dall'ente comunale di assistenza è affidata al Comune, che può provvedervi anche attraverso appositi commissari.
Gli organi di amministrazione di IPAB, che siano espressi in parte dal Consiglio di amministrazione dell'ente comunale di assistenza, rimangono in carica sino all'esaurimento del mandato in corso.
Alla scadenza, il Comune provvede alla nomina degli amministratori già espressi dall'ente comunale di assistenza.

Art.17/ter - GESTIONE CONTABILE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (così aggiunto con L.R.35/78, art.13)
Il Comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art.25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art.11 del R.D. 5 febbraio 1891, n.99.
I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesoriere del Comune, su richiesta dell'interessato, anche mediante:
a) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo di raccomandata;
b) assegno postale localizzato.




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