[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 3 LUGLIO 1972, N.17

(B.U.R.T. 7-7-1972, n.25)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE DAL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N.8, IN MATERIA DI URBANISTICA E VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE.

(con le modifiche apportate dalla L.R.3/84)

(N.B.: la L.R. 16 gennaio 1995, n.5 (vedi), art. 41, comma 2, recita: <<Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 luglio 1972. n.17 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione dal D.P.R. 15-1-1972, n.8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.>>)

Art.1.
L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, è disciplinato, ai sensi dell'art.21, lettera p) dello Statuto, dalla presente legge fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni agli Enti locali di cui all'art.64 dello Statuto e della legge urbanistica regionale.

Art.2
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
a) in materia di urbanistica:
approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art.5 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
determinazione dell'estensione e approvazione del piano intercomunale previsto dall'art.12 della predetta legge n.1150;
approvazione dell'elenco dei Comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale;
b) in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici:
classificazione delle strade regionali;
formulazione di pareri sulla classificazione e declassificazione delle strade statali, sui programmi di competenza dell'ANAS, sulla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche, sugli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti, sui provvedimenti di competenza degli organi statali in ordine alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo e, in genere, sugli atti e regolamenti di competenza statale concernenti la programmazione;
approvazione dei programmi regionali degli interventi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici.
Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti a carattere normativo.

Art.3.
Il Presidente della Giunta regionale:
a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;
b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i criteri di cui all'art.47, lettera d) dello Statuto;
d) esercita, per le opere di competenza della Regione e per quelle ad essa delegate, le funzioni già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché le funzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.
In ordine agli atti di cui alla lettera b) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti della Giunta.

Art.4.
E' istituita la Commissione regionale tecnico-amministrativa con funzioni di consulenza tecnica del Consiglio e della Giunta in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
La Commissione è costituita da due sezioni: sezione urbanistica e beni ambientali e sezione lavori pubblici.
I pareri della sezione urbanistica e beni ambientali sostituiscono i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quelli degli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione e della sezione urbanistica regionale presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza regionale; sostituiscono inoltre i pareri della commissione consiliare di cui all'art.3, secondo comma della legge regionale 25 gennaio 1972, n.2.
La sezione lavori pubblici esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.
La Commissione funziona normalmente per sezioni.
Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune quando si tratti di esprimere pareri su materie di competenza congiunta.

Art.5. (l'art.2 della L.R. 11-1-1984, n.3 stabilisce: <<Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale riferisce al Consiglio Regionale con apposita relazione sul lavoro svolto dalla sezione urbanistica e beni ambientali della Commissione tecnico-amministrativa nel periodo antecedente a tale data. Allo scadere dello stesso termine suindicato i membri attualmente in carica della predetta Commissione, cessano dall'incarico; essi continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla nomina di quelli nuovi>>.)
Ciascuna sezione della Commissione regionale tecnico-amministrativa è così composta:
a) un componente della Giunta regionale della stessa designato con funzioni di Presidente di sezione; il Presidente di una sezione può sostituire quello dell'altra in caso di assenza o impedimento (lettera così modificata dall'art.1 della L.R.3/84);
b) tre funzionari della Regione designati dalla Giunta;
c) cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti di norma tra gli iscritti agli albi previsti dalle disposizioni vigenti; per i membri della sezione lavori pubblici, mentre per la sezione urbanistica e beni ambientali sette esperti designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 4, altamente qualificati nelle discipline urbanistiche e dell'ambiente (lettera così modificata dall'art.1 della L.R.3/84).
Un funzionario della Regione, designato dalla Giunta, esercita le funzioni di Segretario senza diritto di voto.
La Commissione a sezioni riunite è presieduta dal Presidente della sezione urbanistica e beni ambientali; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Presidente della sezione lavori pubblici (così modificato dall'art.1 della L.R.3/84).
I membri di ciascuna delle due sezioni della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
I membri della Commissione cessano dall'incarico allo scadere di ogni legislatura regionale; essi continuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla nomina di quelli nuovi.
I membri in carica possono essere confermati (ultimi due commi aggiunti dall'art.1 della L.R.3/84).

Art.6.
Alle sedute di ciascuna sezione, o delle sezioni riunite, devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.
I Presidenti possono altresì disporre la partecipazione di esperti ai lavori della sezione o delle sezioni riunite.
Il Presidente della sezione urbanistica e beni ambientali può invitare alle riunioni, avuto riguardo agli affari posti all'ordine del giorno, i rappresentanti delle soprintendenze ai monumenti e alle antichità della Toscana, degli uffici centrali e periferici dello Stato, nonché dell'Ispettorato regionale delle foreste per le questioni concernenti l'assetto idrogeologico e forestale.
Le sezioni deliberano con la presenza della maggioranza dei membri assegnati.
Il Consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri d'indirizzo, emana, su proposta della Giunta Regionale, direttive per l'attività della Commissione (comma aggiunto dall'art.1 della L.R.3/84).
Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione sul lavoro svolto nell'anno precedente (comma aggiunto dall'art.1 della L.R.3/84).
La Giunta regionale inoltre trasmette al Consiglio l'ordine del giorno dei lavori della Sezione Urbanistica e Beni Ambientali e copia dei voti emessi dalla predetta sezione in ordine a strumenti urbanistici e alle loro varianti, escluse quelle di cui all'art.1 della legge 1-6-1971, n.291, sospendendo le determinazioni di competenza per il termine di quindici giorni quando il parere espresso è favorevole alla loro approvazione e per il termine di trenta giorni quando vengono proposte modifiche agli elaborati esaminati. I predetti termini decorrono dalla ricezione da parte del Consiglio delle relative comunicazioni (comma aggiunto dall'art.1 della L.R.3/84).

Art.7.
I Presidenti delle sezioni della Commissione regionale tecnico-amministrativa richiedono notizie e documenti ed il compimento di attività istruttorie al dipartimento per l'assetto del territorio del quale fa parte la sezione urbanistica presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Atti, notizie ed attività istruttoria possono essere altresì richieste a qualsiasi altro ufficio della Regione.
L'istruttoria per affari che riguardano beni ambientali e culturali viene esperita congiuntamente dai dipartimenti per l'assetto del territorio e per l'istruzione e cultura.
L'istruttoria in materia di opere pubbliche, sulle quali la sezione lavori pubblici è chiamata a pronunciarsi, viene esperita congiuntamente dal dipartimento per l'assetto del territorio e dal dipartimento competenze per le funzioni amministrative al cui servizio sono destinate le opere pubbliche stesse.

Art.8.
La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni, sentita la sezione urbanistica della Commissione regionale tecnico-amministrativa:
approvazione dei piani regolatori generali;
autorizzazione ed approvazione delle relative varianti ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;
approvazione dei piani territoriali paesistici;
attribuzioni relative ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni;
attribuzioni relative ai piani particolareggiati ed alle relative varianti;
attribuzioni relative ai regolamenti edilizi comunali ed ai programmi di fabbricazione;
attribuzioni relative ai piani di lottizzazione;
poteri di nulla osta di cui alla lettera l) dell'art.1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8.
La Giunta esercita inoltre le funzioni amministrative trasferite o delegate con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti (ai sensi dell'art.11 della L.R. 27-2-1975, n.18 le funzioni amministrative trasferite di cui al presente comma, possono essere delegate, secondo direttive deliberate, al Presidente della Giunta o ai singoli componenti la Giunta stessa. Le stesse funzioni, inoltre, possono essere delegate a funzionari in esercizio presso la Regione che le eserciteranno secondo direttive vincolanti).
Le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8 e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.
Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.
La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti.
I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.
La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.
La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art.9.
Fino alla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art.5, restano salvi i pareri emessi dagli organi indicati all'art.4, terzo e quarto comma, della presente legge.
Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale restano ferme, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti per le materie oggetto della presente legge.




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