(B.U.R.T. 7-7-1972, n.25)
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE DAL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N.8, IN MATERIA DI URBANISTICA E VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE.
(con le modifiche apportate dalla L.R.3/84)
(N.B.: la L.R. 16 gennaio 1995, n.5 (vedi), art. 41, comma 2, recita: <<Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 luglio 1972. n.17 "Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione dal D.P.R. 15-1-1972, n.8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali della C.R.T.A.>>)
Art.1.
L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal
D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8, in materia di urbanistica
e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale, è disciplinato, ai sensi
dell'art.21, lettera p) dello Statuto, dalla presente
legge fino all'entrata in vigore delle leggi regionali
per la delega delle funzioni agli Enti locali di cui
all'art.64 dello Statuto e della legge urbanistica
regionale.
Art.2
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
a) in materia di urbanistica:
approvazione dei piani territoriali di coordinamento
previsti dall'art.5 della legge 17 agosto 1942, n.1150
e successive modificazioni ed integrazioni;
determinazione dell'estensione e approvazione del piano
intercomunale previsto dall'art.12 della predetta legge
n.1150;
approvazione dell'elenco dei Comuni soggetti all'obbligo
della formazione del piano regolatore generale;
b) in materia di viabilità, acquedotti e lavori
pubblici:
classificazione delle strade regionali;
formulazione di pareri sulla classificazione e declassificazione
delle strade statali, sui programmi di competenza dell'ANAS,
sulla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque
pubbliche, sugli aggiornamenti e modifiche del piano
regolatore generale degli acquedotti, sui provvedimenti
di competenza degli organi statali in ordine alla sistemazione
idrogeologica ed alla conservazione del suolo e, in
genere, sugli atti e regolamenti di competenza statale
concernenti la programmazione;
approvazione dei programmi regionali degli interventi
in materia di viabilità, acquedotti e lavori
pubblici.
Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti
a carattere normativo.
Art.3.
Il Presidente della Giunta regionale:
a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale
della Regione;
b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni
della Giunta;
c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione secondo i criteri di cui all'art.47,
lettera d) dello Statuto;
d) esercita, per le opere di competenza della Regione
e per quelle ad essa delegate, le funzioni già
di competenza degli organi centrali e periferici dello
Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità,
di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché
le funzioni di carattere amministrativo attualmente
spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione
per pubblica utilità e di occupazione temporanea
e d'urgenza, comprese la determinazione amministrativa
delle indennità e la retrocessione.
In ordine agli atti di cui alla lettera b) può
provvedere con proprio atto alla delega ai singoli
componenti della Giunta.
Art.4.
E' istituita la Commissione regionale tecnico-amministrativa
con funzioni di consulenza tecnica del Consiglio e
della Giunta in materia di urbanistica, viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
La Commissione è costituita da due sezioni: sezione
urbanistica e beni ambientali e sezione lavori pubblici.
I pareri della sezione urbanistica e beni ambientali
sostituiscono i pareri del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, quelli degli organi centrali e periferici
del Ministero della pubblica istruzione e della sezione
urbanistica regionale presso il Provveditorato regionale
alle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente
nelle materie di competenza regionale; sostituiscono
inoltre i pareri della commissione consiliare di cui
all'art.3, secondo comma della legge regionale 25 gennaio
1972, n.2.
La sezione lavori pubblici esercita le funzioni demandate
dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico-amministrativo
presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche
ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le
opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese
le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.
La Commissione funziona normalmente per sezioni.
Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere
la riunione delle due sezioni in seduta comune quando
si tratti di esprimere pareri su materie di competenza
congiunta.
Art.5. (l'art.2 della L.R. 11-1-1984, n.3 stabilisce:
<<Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta Regionale riferisce
al Consiglio Regionale con apposita relazione sul lavoro
svolto dalla sezione urbanistica e beni ambientali
della Commissione tecnico-amministrativa nel periodo
antecedente a tale data. Allo scadere dello stesso
termine suindicato i membri attualmente in carica della
predetta Commissione, cessano dall'incarico; essi continuano,
tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla nomina
di quelli nuovi>>.)
Ciascuna sezione della Commissione regionale tecnico-amministrativa
è così composta:
a) un componente della Giunta regionale della stessa
designato con funzioni di Presidente di sezione; il
Presidente di una sezione può sostituire quello
dell'altra in caso di assenza o impedimento (lettera
così modificata dall'art.1 della L.R.3/84);
b) tre funzionari della Regione designati dalla Giunta;
c) cinque esperti designati dal Consiglio regionale,
con voto limitato a tre, scelti di norma tra gli iscritti
agli albi previsti dalle disposizioni vigenti; per
i membri della sezione lavori pubblici, mentre per
la sezione urbanistica e beni ambientali sette esperti
designati dal Consiglio Regionale con voto limitato
a 4, altamente qualificati nelle discipline urbanistiche
e dell'ambiente (lettera così modificata dall'art.1
della L.R.3/84).
Un funzionario della Regione, designato dalla Giunta,
esercita le funzioni di Segretario senza diritto di
voto.
La Commissione a sezioni riunite è presieduta
dal Presidente della sezione urbanistica e beni ambientali;
in caso di sua assenza o impedimento la presidenza
è assunta dal Presidente della sezione lavori
pubblici (così modificato dall'art.1 della L.R.3/84).
I membri di ciascuna delle due sezioni della Commissione
sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
I membri della Commissione cessano dall'incarico allo
scadere di ogni legislatura regionale; essi continuano,
tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla nomina
di quelli nuovi.
I membri in carica possono essere confermati (ultimi
due commi aggiunti dall'art.1 della L.R.3/84).
Art.6.
Alle sedute di ciascuna sezione, o delle sezioni riunite,
devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni
interessate agli affari posti all'ordine del giorno,
con facoltà di essere coadiuvati da tecnici
di loro fiducia.
I Presidenti possono altresì disporre la partecipazione
di esperti ai lavori della sezione o delle sezioni
riunite.
Il Presidente della sezione urbanistica e beni ambientali
può invitare alle riunioni, avuto riguardo agli
affari posti all'ordine del giorno, i rappresentanti
delle soprintendenze ai monumenti e alle antichità
della Toscana, degli uffici centrali e periferici dello
Stato, nonché dell'Ispettorato regionale delle
foreste per le questioni concernenti l'assetto idrogeologico
e forestale.
Le sezioni deliberano con la presenza della maggioranza
dei membri assegnati.
Il Consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri d'indirizzo,
emana, su proposta della Giunta Regionale, direttive
per l'attività della Commissione (comma aggiunto
dall'art.1 della L.R.3/84).
Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta Regionale
presenta al Consiglio una relazione sul lavoro svolto
nell'anno precedente (comma aggiunto dall'art.1 della
L.R.3/84).
La Giunta regionale inoltre trasmette al Consiglio l'ordine
del giorno dei lavori della Sezione Urbanistica e Beni
Ambientali e copia dei voti emessi dalla predetta sezione
in ordine a strumenti urbanistici e alle loro varianti,
escluse quelle di cui all'art.1 della legge 1-6-1971,
n.291, sospendendo le determinazioni di competenza
per il termine di quindici giorni quando il parere
espresso è favorevole alla loro approvazione
e per il termine di trenta giorni quando vengono proposte
modifiche agli elaborati esaminati. I predetti termini
decorrono dalla ricezione da parte del Consiglio delle
relative comunicazioni (comma aggiunto dall'art.1 della
L.R.3/84).
Art.7.
I Presidenti delle sezioni della Commissione regionale
tecnico-amministrativa richiedono notizie e documenti
ed il compimento di attività istruttorie al
dipartimento per l'assetto del territorio del quale
fa parte la sezione urbanistica presso il Provveditorato
regionale alle opere pubbliche.
Atti, notizie ed attività istruttoria possono
essere altresì richieste a qualsiasi altro ufficio
della Regione.
L'istruttoria per affari che riguardano beni ambientali
e culturali viene esperita congiuntamente dai dipartimenti
per l'assetto del territorio e per l'istruzione e cultura.
L'istruttoria in materia di opere pubbliche, sulle quali
la sezione lavori pubblici è chiamata a pronunciarsi,
viene esperita congiuntamente dal dipartimento per
l'assetto del territorio e dal dipartimento competenze
per le funzioni amministrative al cui servizio sono
destinate le opere pubbliche stesse.
Art.8.
La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni, sentita
la sezione urbanistica della Commissione regionale
tecnico-amministrativa:
approvazione dei piani regolatori generali;
autorizzazione ed approvazione delle relative varianti
ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale
in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari
ed ospedalieri;
approvazione dei piani territoriali paesistici;
attribuzioni relative ai piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni;
attribuzioni relative ai piani particolareggiati ed
alle relative varianti;
attribuzioni relative ai regolamenti edilizi comunali
ed ai programmi di fabbricazione;
attribuzioni relative ai piani di lottizzazione;
poteri di nulla osta di cui alla lettera l) dell'art.1
del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8.
La Giunta esercita inoltre le funzioni amministrative
trasferite o delegate con il D.P.R. 15 gennaio 1972,
n.8, non attribuite alla competenza del Consiglio o
del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti
(ai sensi dell'art.11 della L.R. 27-2-1975, n.18 le
funzioni amministrative trasferite di cui al presente
comma, possono essere delegate, secondo direttive deliberate,
al Presidente della Giunta o ai singoli componenti
la Giunta stessa. Le stesse funzioni, inoltre, possono
essere delegate a funzionari in esercizio presso la
Regione che le eserciteranno secondo direttive vincolanti).
Le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R.
15 gennaio 1972, n.8 e attribuite dal precedente comma
alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima
delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta
stessa, secondo le direttive da questa deliberate.
Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle
funzioni delegate.
La Giunta può altresì delegare funzioni
amministrative di cui al comma precedente a funzionari
in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo
direttive vincolanti.
I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di
tali direttive.
La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto
dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa
sul Bollettino Ufficiale della Regione e può
essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.
La Giunta con propria deliberazione può in ogni
tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi
funzione amministrativa delegata.
Art.9.
Fino alla data di emanazione del decreto del Presidente
della Giunta regionale di cui all'art.5, restano salvi
i pareri emessi dagli organi indicati all'art.4, terzo
e quarto comma, della presente legge.
Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale
restano ferme, in quanto applicabili, le norme sostanziali
e procedurali vigenti per le materie oggetto della
presente legge.
(c) 1996 Note's