[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 17 MAGGIO 1974, N.17

NORME PER L'ACQUISIZIONE DI EDIFICI, DI AREE ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE DI NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO DI LOCALI DA DESTINARE ALLE SCUOLE REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE MATERIE TRASFERITE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E CULTURA.

(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 18/74, 5/95)

Titolo I
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, LORO ENTITÀ E PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE

Art.1.
La Regione è autorizzata ad attuare programmi per acquisire edifici, aree ed attrezzature; nonché per realizzare nuove opere, ampliamenti ed adeguamenti di locali da destinare alle scuole regionali professionali e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione e cultura per l'importo complessivo di L. 3.500.000.000.
La Giunta regionale predispone i programmi delle acquisizioni, opere, interventi ed attrezzature da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, sulla base, anche, delle richieste avanzate dai Comuni.

Art.2.
Alla progettazione delle opere edilizie e delle attrezzature scolastiche di cui al precedente art.1, si provvederà a mezzo degli uffici regionali o attraverso incarichi a professionisti esterni, a norma della legge regionale 20 luglio 1972, n.21, allorché particolari situazioni ambientali o speciali necessità compositive, a giudizio della Giunta regionale, lo richiedano.
All'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, per quanto riguarda la direzione e contabilizzazione dei lavori ed ogni altro adempimento tecnico, si provvederà mediante gli uffici regionali.
All'indizione e all'esperimento delle gare di appalto a licitazione privata, si procederà secondo le disposizioni contenute nella legge 2 febbraio 1973, n.14. Per altre forme di contrattazione si osserverà la disciplina statale in materia. Gli interventi avranno luogo secondo le norme che regolano l'attuazione delle opere pubbliche dello Stato, fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia.

Art.3.
1. L'approvazione dei progetti e dei provvedimenti per l'acquisizione di attrezzature, di aree e di edifici, ha luogo con deliberazione della Giunta, in conformità dei programmi approvati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art.1 della presente legge.
2. I provvedimenti di approvazione dei progetti e degli interventi di cui alla presente legge, implicano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.
3. 4. 5. (commi abrogati dall'art.41 della L.R.5/95)

Art.4.
La nomina dei collaudatori e l'approvazione dei collaudi è di competenza della Giunta regionale.
Per i lavori e le acquisizioni di attrezzature non eccedenti l'importo di L. 50 milioni e, tranne nel caso che la Giunta regionale non disponga diversamente, non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.
Per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, nel caso suddetto, valgono le disposizioni di cui all'art.116 del R.D. 25 maggio 1895, n.350 salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.2 della presente legge.

Titolo II
DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO

Art.5.
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art.1 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro e del Monte dei Paschi di Siena - Tesorieri regionali - un mutuo di L. 3.500.000.000.
Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni anzidette e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1o maggio 1974.
Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50%.
Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.
Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art.6. (così sostituito con L.R.18/74, art. unico)
Le rate di ammortamento del mutuo di cui all'art.5, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del 2o comma dell'art.10 della legge 16 maggio 1970, n.281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.
Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art.8.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento darà inoltre incarico irrevocabilmente all'attuale Tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun Tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del <<fondo comune>> di cui all'art.8 della legge 16 maggio 1970, n.281, occorrente al versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinché lo stesso Tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.
Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale Tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'Istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri Tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art.7.
L'importo del mutuo di cui sopra sarà introitato al Titolo V, cat. 1, cap. 06900 <<Entrate per contrazione mutui>> dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 27050, che viene istituito con la variazione di cui all'art.9 della presente legge.

Art.8.
Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo medesimo faranno carico al Cap. 03800 <<Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie>> dello stato di previsione della spesa del bilancio per 1'anno 1974.
La spesa di L. 142.595.093, pari al 50% della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota di L. 131.250.000 al cap. 12800 <<Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui>> e per la quota capitale di L. 11.345.093 al cap. 36400 <<Quota capitale per estinzione mutui>> del bilancio 1974 che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente. Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.
La spesa annua di L. 285.190.185, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi, ed al Tit. III <<Spese per rimborso di prestiti>> per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.
La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del <<fondo comune>> di cui all'art.8 della legge 16 maggio 1970, n.281.
Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art.9.
Gli stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1974 sono così modificati:
si omette.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's