NORME PER L'ACQUISIZIONE DI EDIFICI, DI AREE ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE DI NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO E DI ADEGUAMENTO DI LOCALI DA DESTINARE ALLE SCUOLE REGIONALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LE MATERIE TRASFERITE NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E CULTURA.
(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 18/74, 5/95)
Titolo I
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, LORO ENTITÀ E PROVVEDIMENTI
DI APPROVAZIONE
Art.1.
La Regione è autorizzata ad attuare programmi
per acquisire edifici, aree ed attrezzature; nonché
per realizzare nuove opere, ampliamenti ed adeguamenti
di locali da destinare alle scuole regionali professionali
e alle attività connesse con le materie trasferite
nel campo dell'istruzione e cultura per l'importo complessivo
di L. 3.500.000.000.
La Giunta regionale predispone i programmi delle acquisizioni,
opere, interventi ed attrezzature da sottoporre all'approvazione
del Consiglio regionale, sulla base, anche, delle richieste
avanzate dai Comuni.
Art.2.
Alla progettazione delle opere edilizie e delle attrezzature
scolastiche di cui al precedente art.1, si provvederà
a mezzo degli uffici regionali o attraverso incarichi
a professionisti esterni, a norma della legge regionale
20 luglio 1972, n.21, allorché particolari situazioni
ambientali o speciali necessità compositive,
a giudizio della Giunta regionale, lo richiedano.
All'esecuzione delle opere di cui al precedente comma,
per quanto riguarda la direzione e contabilizzazione
dei lavori ed ogni altro adempimento tecnico, si provvederà
mediante gli uffici regionali.
All'indizione e all'esperimento delle gare di appalto
a licitazione privata, si procederà secondo
le disposizioni contenute nella legge 2 febbraio 1973,
n.14. Per altre forme di contrattazione si osserverà
la disciplina statale in materia. Gli interventi avranno
luogo secondo le norme che regolano l'attuazione delle
opere pubbliche dello Stato, fino all'entrata in vigore
della normativa regionale in materia.
Art.3.
1. L'approvazione dei progetti e dei provvedimenti per
l'acquisizione di attrezzature, di aree e di edifici,
ha luogo con deliberazione della Giunta, in conformità
dei programmi approvati dal Consiglio regionale, ai
sensi dell'art.1 della presente legge.
2. I provvedimenti di approvazione dei progetti e degli
interventi di cui alla presente legge, implicano la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle relative opere.
3. 4. 5. (commi abrogati dall'art.41 della L.R.5/95)
Art.4.
La nomina dei collaudatori e l'approvazione dei collaudi
è di competenza della Giunta regionale.
Per i lavori e le acquisizioni di attrezzature non eccedenti
l'importo di L. 50 milioni e, tranne nel caso che la
Giunta regionale non disponga diversamente, non si
procederà alla collaudazione, ma basterà
un certificato del direttore dei lavori che ne attesti
la regolare esecuzione.
Per l'emissione del certificato di regolare esecuzione,
nel caso suddetto, valgono le disposizioni di cui all'art.116
del R.D. 25 maggio 1895, n.350 salvo quanto previsto
dall'ultimo comma dell'art.2 della presente legge.
Titolo II
DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO
Art.5.
Per il finanziamento degli interventi di cui all'art.1
della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per
il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di
pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro
e del Monte dei Paschi di Siena - Tesorieri regionali
- un mutuo di L. 3.500.000.000.
Il mutuo sarà costituito da due quote uguali
da somministrarsi dalle sezioni anzidette e verrà
ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1o maggio 1974.
Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà
essere superiore al 7,50%.
Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa
durante l'intero periodo di ammortamento.
Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto
mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento
faranno carico all'amministrazione regionale.
Art.6. (così sostituito con L.R.18/74, art. unico)
Le rate di ammortamento del mutuo di cui all'art.5,
per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi
del 2o comma dell'art.10 della legge 16 maggio 1970,
n.281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo
delle entrate tributarie della Regione.
Il pagamento delle annualità di ammortamento
del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante
l'iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti
al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale
per interessi ed accessori negli importi indicati nel
successivo art.8.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento darà
inoltre incarico irrevocabilmente all'attuale Tesoriere,
per il periodo della sua gestione ed a ciascun Tesoriere
pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua
durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle
entrate tributarie di competenza della Regione o del
<<fondo comune>> di cui all'art.8 della
legge 16 maggio 1970, n.281, occorrente al versamento
a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali
comprensive del rimborso del capitale dell'interesse
e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze,
che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione,
con prelazione su ogni altro pagamento, affinché
lo stesso Tesoriere (singolo od associato) provveda
ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente
ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse
in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria
rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo
occorrenti.
Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico
l'attuale Tesoriere interverrà nella stipulazione
del contratto di mutuo fra l'Istituto mutuante e l'amministrazione
regionale, la quale ultima resta altresì obbligata
ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno
stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo,
clausole che impongano ai futuri Tesorieri le medesime
obbligazioni di cui sopra.
Art.7.
L'importo del mutuo di cui sopra sarà introitato
al Titolo V, cat. 1, cap. 06900 <<Entrate per
contrazione mutui>> dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974
e la corrispondente spesa sarà prevista al cap.
27050, che viene istituito con la variazione di cui
all'art.9 della presente legge.
Art.8.
Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo
medesimo faranno carico al Cap. 03800 <<Spese
per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione
di garanzie fidejussorie>> dello stato di previsione
della spesa del bilancio per 1'anno 1974.
La spesa di L. 142.595.093, pari al 50% della rata di
ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974,
per la quota di L. 131.250.000 al cap. 12800 <<Interessi
passivi compresi nelle annualità di ammortamento
di mutui>> e per la quota capitale di L. 11.345.093
al cap. 36400 <<Quota capitale per estinzione
mutui>> del bilancio 1974 che vengono integrati
con la variazione di cui all'articolo seguente. Per
l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno
carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del
corrispondente bilancio di previsione.
La spesa annua di L. 285.190.185, pari alla rata di
ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei
capitoli che verranno appositamente istituiti nella
sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda
gli interessi, ed al Tit. III <<Spese per rimborso
di prestiti>> per quanto riguarda le quote capitali,
nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.
La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008,
sarà fronteggiata con la maggiore entrata del
<<fondo comune>> di cui all'art.8 della
legge 16 maggio 1970, n.281.
Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.
Art.9.
Gli stati di previsione del bilancio della Regione per
l'anno 1974 sono così modificati:
si omette.
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