(B.U.R.T. 25-1-1972, n.3)
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N.865.
Art.1.
L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla
legge statale 22 ottobre 1971, n.865, è disciplinato,
ai sensi dell'art.21 lett. p) dello Statuto, dalla
presente legge, fino alla entrata in vigore della legge
regionale per la delega delle funzioni agli enti locali
di cui all'art.64 dello Statuto e della legge urbanistica
regionale.
Art.2.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
- indicazione delle esigenze prioritarie in materia
di edilizia economica e popolare da trasmettere al
comitato per l'edilizia residenziale;
- approvazione dei programmi di localizzazione;
- autorizzazione ai Comuni e ai loro consorzi alla formazione
del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- promozione della costituzione di consorzi obbligatori
tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di
zona consortili;
- coordinamento ed indicazione di priorità delle
richieste di finanziamento, sul fondo speciale di urbanizzazione,
avanzate dai Comuni interessati;
- approvazione, ai sensi della prima norma transitoria
dello Statuto, delle convenzioni di cui agli artt.
4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n.865 quando
superino il valore di trecento milioni;
- elezione di tre membri del consiglio di amministrazione
degli I.A.C.P. operanti su un territorio con popolazione
superiore ad un milione di abitanti;
- nomina dei componenti le commissioni tecniche costituite
presso ciascun I.A.C.P. ai sensi dell'art.63 della
legge 22 ottobre 1971, n.865.
Art.3.
La Giunta regionale provvede all'attuazione dei programmi
e alla esecuzione, ai sensi dell'art.46 dello Statuto,
di ogni altra deliberazione del Consiglio regionale.
Essa esercita inoltre le seguenti funzioni, sentita
la Commissione consiliare competente (il parere della
Commissione consiliare è stato successivamente
sostituito - con L.R. 3 luglio 1972, n.17, art.4 -
dal parere della Commissione regionale tecnico-amministrativa):
- attribuzioni relative ai regolamenti edilizi, ai programmi
di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge
18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni, ai
piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore
generale ed ai piani di lottizzazione;
- poteri di nulla osta di cui all'art.3 della legge
21 dicembre 1955, n.1357 quando si tratti di deroghe
alle norme del regolamento edilizio e del programma
di fabbricazione;
- delimitazione dei centri edificati ove i Comuni non
vi provvedano nel termine di cui all'art.18 della legge
22 ottobre 1971, n.865.
La Giunta esercita altresì le seguenti funzioni:
- attribuzioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6
agosto 1967, n.765, quando si tratti di opere eseguite
od autorizzate in violazione delle prescrizioni del
programma di fabbricazione o delle norme del regolamento
edilizio, eccettuati i provvedimenti di sospensione
delle opere;
- richieste ai Comuni, che non dispongono dei piani
previsti dalla legge 18 aprile 1962, n.167, di provvedere
all'indicazione delle aree per la localizzazione dei
programmi costruttivi;
- approvazione, ai sensi della prima norma transitoria
dello Statuto, delle convenzioni di cui agli artt.
4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n.865 fino
ad un valore di trecento milioni;
- attività relative al censimento dei fabbisogni
abitativi, in collaborazione col C.E.R.;
- nomina dei presidenti e dei vice-presidenti degli
istituti autonomi per le case popolari.
Art.4.
Il presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio
regionale, effettua la scelta delle aree per la localizzazione
dei programmi costruttivi qualora il Consiglio comunale
non vi provveda nel termine di cui all'art.51 della
legge 22 ottobre 1971, n.865.
Il presidente della Giunta esercita inoltre le seguenti
funzioni:
- dichiarazioni di pubblica utilità, di indifferibilità
ed urgenza delle opere ed adempimenti conseguenti ai
sensi degli artt. 11, 12 e 15 della legge 22 ottobre
1971, n.865;
- approvazione delle deliberazioni dei Consigli comunali
concernenti le aree destinate ad insediamenti produttivi,
ai sensi dell'art.27 della legge 22 ottobre 1971, n.865;
- provvedimenti di sospensione delle opere nei casi
di difformità di cui agli artt. 6 e 7 della
legge 6 agosto 1967, n.765.
Art.5.
Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale,
sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali
e procedurali vigenti in materia urbanistica.
Art.6
Le funzioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.865,
per le quali sia successivamente confermata l'attribuzione
alla Regione del decreto delegato previsto dall'art.17
della legge 16 maggio 1970, n.281, continuano ad essere
esercitate secondo la disciplina stabilita dalla presente
legge.
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