[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 25 GENNAIO 1972, N.2

(B.U.R.T. 25-1-1972, n.3)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N.865.

Art.1.
L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla legge statale 22 ottobre 1971, n.865, è disciplinato, ai sensi dell'art.21 lett. p) dello Statuto, dalla presente legge, fino alla entrata in vigore della legge regionale per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art.64 dello Statuto e della legge urbanistica regionale.

Art.2.
Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
- indicazione delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale;
- approvazione dei programmi di localizzazione;
- autorizzazione ai Comuni e ai loro consorzi alla formazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- promozione della costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili;
- coordinamento ed indicazione di priorità delle richieste di finanziamento, sul fondo speciale di urbanizzazione, avanzate dai Comuni interessati;
- approvazione, ai sensi della prima norma transitoria dello Statuto, delle convenzioni di cui agli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n.865 quando superino il valore di trecento milioni;
- elezione di tre membri del consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. operanti su un territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- nomina dei componenti le commissioni tecniche costituite presso ciascun I.A.C.P. ai sensi dell'art.63 della legge 22 ottobre 1971, n.865.

Art.3.
La Giunta regionale provvede all'attuazione dei programmi e alla esecuzione, ai sensi dell'art.46 dello Statuto, di ogni altra deliberazione del Consiglio regionale.
Essa esercita inoltre le seguenti funzioni, sentita la Commissione consiliare competente (il parere della Commissione consiliare è stato successivamente sostituito - con L.R. 3 luglio 1972, n.17, art.4 - dal parere della Commissione regionale tecnico-amministrativa):
- attribuzioni relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione;
- poteri di nulla osta di cui all'art.3 della legge 21 dicembre 1955, n.1357 quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione;
- delimitazione dei centri edificati ove i Comuni non vi provvedano nel termine di cui all'art.18 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
La Giunta esercita altresì le seguenti funzioni:
- attribuzioni di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n.765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, eccettuati i provvedimenti di sospensione delle opere;
- richieste ai Comuni, che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n.167, di provvedere all'indicazione delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi;
- approvazione, ai sensi della prima norma transitoria dello Statuto, delle convenzioni di cui agli artt. 4, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n.865 fino ad un valore di trecento milioni;
- attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi, in collaborazione col C.E.R.;
- nomina dei presidenti e dei vice-presidenti degli istituti autonomi per le case popolari.

Art.4.
Il presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, effettua la scelta delle aree per la localizzazione dei programmi costruttivi qualora il Consiglio comunale non vi provveda nel termine di cui all'art.51 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
Il presidente della Giunta esercita inoltre le seguenti funzioni:
- dichiarazioni di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere ed adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 della legge 22 ottobre 1971, n.865;
- approvazione delle deliberazioni dei Consigli comunali concernenti le aree destinate ad insediamenti produttivi, ai sensi dell'art.27 della legge 22 ottobre 1971, n.865;
- provvedimenti di sospensione delle opere nei casi di difformità di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n.765.

Art.5.
Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti in materia urbanistica.

Art.6
Le funzioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.865, per le quali sia successivamente confermata l'attribuzione alla Regione del decreto delegato previsto dall'art.17 della legge 16 maggio 1970, n.281, continuano ad essere esercitate secondo la disciplina stabilita dalla presente legge.




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