[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 9 AGOSTO 1979, N.36

(B.U.R.T. 17-8-1979, n.42, parte prima)

ORDINAMENTO DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI DELLA TOSCANA.

Art.1.
La Regione Toscana allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio economico del territorio, in conformità agli indirizzi della programmazione stabiliti dal Piano regionale di sviluppo e del quadro territoriale di riferimento ed in relazione alle particolari esigenze della nautica da diporto e delle attività produttive e del turismo, predispone un piano di coordinamento per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi fluviali e lacuali di interesse regionale e locale.

Art.2.
Il piano regionale di coordinamento contiene l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi turistici, esistenti, da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso.
Il piano indica altresì le destinazioni ed i ruoli dei singoli porti ed approdi avendo riguardo alla loro capacitá ricettiva, di sviluppo, ed alle loro caratteristiche, con riferimento alla classificazione di cui al successivo articolo.
Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.
Il piano regionale di coordinamento si attua. attraverso piani regolatori per ognuno dei porti turistici e porti di massima per i singoli approdi.
I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli.
Non possono essere realizzati porti ed approdi turistici che non siano inseriti nel piano di cui all'art.1.
La realizzazione delle opere è comunque soggetta alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10.

Art.3.
Sono da classificare come porti turistici ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.
Tali criteri di classificazione si applicheranno anche alle sezioni di porti commerciali marittimi, specializzati per il turismo.

Art.4.
I porti e gli approdi turistici costituiti sui beni demaniali dello Stato e della Regione sono soggetti alla normativa vigente.
Restano ferme le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale.
I predetti beni sono, pertanto, assoggettati al regime concessorio previsto dalle apposite norme vigenti.

Art.5.
Al fine di acquisire gli elementi per la formazione del piano regionale di coordinamento i comuni singoli o associati possono trasmettere alla giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proposte per la costruzione di porti e approdi turistici per la ristrutturazione di quelli esistenti indicando, altresì l'esigenza di eventuali varianti allo strumento urbanistico che consentano la loro localizzazione.
Per la formulazione delle proposte di cui al comma precedente, i Comuni singoli o associati si avvalgono del contributo degli enti interessati e delle formazioni economiche e sociali presenti nel territorio.

Art.6.
Il piano regionale di coordinamento di cui all'art.1 è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
La Giunta regionale, sentite le rappresentanze regionali di comuni, province e comunità montane, delle formazioni economiche e sociali formula la proposta di cui al comma precedente (così modificato dall'art.41 della L.R.5/95).

Art.7.
I piani regolatori dei porti turistici ed i progetti di massima degli approdi turistici che saranno adottati dai comuni interessati, debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi, nonché di una dettagliata relazione geologica della zona interessata e di uno studio sull'andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.
I suddetti piani regolatori e i progetti di massima redatti in conformità del comma precedente, sono approvati dalla Giunta regionale ed alla loro realizzazione si provvede tramite progetti esecutivi (così modificato dall'art.41 della L.R.5/95).

Art.8.
I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi saranno redatti dai comuni in conformità al piano regionale di coordinamento.
I richiedenti la concessione dei beni di cui all'art.4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme le norme di cui all'art.37, 1o co.cod.nav., dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi o da espletarsi sui beni domandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.7, 2o comma e dalle norme di gestione che devono essere fissate dagli organi competenti.
I Comuni, qualora divengano concessionari dei beni di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti e approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione approvata dal consiglio regionale.

Art.9.
La Regione, ai fini della realizzazione, ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, che, per il biennio 1979-80, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere, e per gli anni successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto in successiva legge regionale.
Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente la regione può concedere il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30% o a carico degli enti stessi.

Art.10.
Il Consiglio regionale, sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge regionale di bilancio, approva, su proposta della Giunta regionale, il programma di finanziamento, di cui al precedente articolo.
La suddetta proposta viene formulata previa consultazione degli enti locali interessati, nonché delle formazioni economiche e sociali presenti sul territorio.

Art.11.
La erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 1979-80, verrà disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'avvenuta approvazione da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nei programmi di cui all'articolo precedente e per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla normale assunzione dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.

Art.12.
Alla spesa di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, prevista in L. 300.000.000 per l'anno 1979, è fatto fronte con le disponibilità di cui al Cap. 57100 del bilancio del corrente esercizio che viene modificato, nella descrizione, come segue: <<Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti e approdi turistici>>.
La spesa per gli anni successivi sarà determinata con la legge di bilancio.

Art.13.
Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento dei porti ed approdi turistici la costruzione, ristrutturazione riqualificazione di tali porti ed approdi, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del Consiglio regionale, nel rispetto della procedura prevista dall'art.5 della presente legge.




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