(B.U.R.T. 17-8-1979, n.42, parte prima)
ORDINAMENTO DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI DELLA TOSCANA.
Art.1.
La Regione Toscana allo scopo di promuovere ed integrare
lo sviluppo socio economico del territorio, in conformità
agli indirizzi della programmazione stabiliti dal Piano
regionale di sviluppo e del quadro territoriale di
riferimento ed in relazione alle particolari esigenze
della nautica da diporto e delle attività produttive
e del turismo, predispone un piano di coordinamento
per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione
dei porti e degli approdi turistici, marittimi fluviali
e lacuali di interesse regionale e locale.
Art.2.
Il piano regionale di coordinamento contiene l'elencazione
e la localizzazione dei porti e degli approdi turistici,
esistenti, da ristrutturare e da costruire, nel periodo
di validità fissato dal piano stesso.
Il piano indica altresì le destinazioni ed i
ruoli dei singoli porti ed approdi avendo riguardo
alla loro capacitá ricettiva, di sviluppo, ed
alle loro caratteristiche, con riferimento alla classificazione
di cui al successivo articolo.
Con il piano sono stabilite le direttive relative ai
tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare
nei porti e negli approdi.
Il piano regionale di coordinamento si attua. attraverso
piani regolatori per ognuno dei porti turistici e porti
di massima per i singoli approdi.
I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima
degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi
articoli.
Non possono essere realizzati porti ed approdi turistici
che non siano inseriti nel piano di cui all'art.1.
La realizzazione delle opere è comunque soggetta
alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10.
Art.3.
Sono da classificare come porti turistici ai fini della
presente legge, quelli dotati di attrezzature e di
impianti destinati in via permanente alla manutenzione,
alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché
delle infrastrutture necessarie e complementari al
soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti
da opere ed impianti idonei alla ricettività
dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o
totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.
Tali criteri di classificazione si applicheranno anche
alle sezioni di porti commerciali marittimi, specializzati
per il turismo.
Art.4.
I porti e gli approdi turistici costituiti sui beni
demaniali dello Stato e della Regione sono soggetti
alla normativa vigente.
Restano ferme le competenze statali in ordine alla navigazione
marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale.
I predetti beni sono, pertanto, assoggettati al regime
concessorio previsto dalle apposite norme vigenti.
Art.5.
Al fine di acquisire gli elementi per la formazione
del piano regionale di coordinamento i comuni singoli
o associati possono trasmettere alla giunta regionale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, proposte per la costruzione di porti e approdi
turistici per la ristrutturazione di quelli esistenti
indicando, altresì l'esigenza di eventuali varianti
allo strumento urbanistico che consentano la loro localizzazione.
Per la formulazione delle proposte di cui al comma precedente,
i Comuni singoli o associati si avvalgono del contributo
degli enti interessati e delle formazioni economiche
e sociali presenti nel territorio.
Art.6.
Il piano regionale di coordinamento di cui all'art.1
è approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta.
La Giunta regionale, sentite le rappresentanze regionali
di comuni, province e comunità montane, delle
formazioni economiche e sociali formula la proposta
di cui al comma precedente (così modificato
dall'art.41 della L.R.5/95).
Art.7.
I piani regolatori dei porti turistici ed i progetti
di massima degli approdi turistici che saranno adottati
dai comuni interessati, debbono essere corredati da
una relazione di previsione di massima delle spese
occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione
delle opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature
necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi,
nonché di una dettagliata relazione geologica
della zona interessata e di uno studio sull'andamento
delle correnti marine interessanti il paraggio.
I suddetti piani regolatori e i progetti di massima
redatti in conformità del comma precedente,
sono approvati dalla Giunta regionale ed alla loro
realizzazione si provvede tramite progetti esecutivi
(così modificato dall'art.41 della L.R.5/95).
Art.8.
I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima
degli approdi saranno redatti dai comuni in conformità
al piano regionale di coordinamento.
I richiedenti la concessione dei beni di cui all'art.4,
siano essi soggetti pubblici o privati, ferme le norme
di cui all'art.37, 1o co.cod.nav., dovranno effettuare
la progettazione, realizzazione e gestione delle opere
e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi o da espletarsi
sui beni domandati in concessione, in conformità
dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima
degli approdi approvati dalla Giunta Regionale ai sensi
dell'art.7, 2o comma e dalle norme di gestione che
devono essere fissate dagli organi competenti.
I Comuni, qualora divengano concessionari dei beni di
cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti
e approdi turistici, possono, previa autorizzazione
ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione
dei porti e degli approdi turistici a privati sulla
base di convenzione approvata dal consiglio regionale.
Art.9.
La Regione, ai fini della realizzazione, ristrutturazione
dei porti e degli approdi turistici può concedere
contributi finanziari a favore degli enti locali interessati,
che, per il biennio 1979-80, potranno essere concessi
in conto capitale fino alla misura massima del 70%
della spesa necessaria per la realizzazione di tali
opere, e per gli anni successivi, saranno erogati tramite
la istituzione di un fondo di rotazione, previsto in
successiva legge regionale.
Qualora gli enti locali interessati non siano in grado
di far fronte alla differenza tra la spesa riconosciuta
ammissibile per dette opere ed il contributo di cui
al comma precedente la regione può concedere
il finanziamento per l'intero importo della spesa,
salvo recupero del 30% o a carico degli enti stessi.
Art.10.
Il Consiglio regionale, sulla base degli stanziamenti
previsti dalla legge regionale di bilancio, approva,
su proposta della Giunta regionale, il programma di
finanziamento, di cui al precedente articolo.
La suddetta proposta viene formulata previa consultazione
degli enti locali interessati, nonché delle
formazioni economiche e sociali presenti sul territorio.
Art.11.
La erogazione dei contributi in conto capitale per il
periodo 1979-80, verrà disposta dalla Giunta
regionale sulla base dell'avvenuta approvazione da
parte degli enti interessati, del progetto esecutivo
relativo alle opere previste nei programmi di cui all'articolo
precedente e per la parte di finanziamento eccedente
la misura del 70%, subordinatamente alla normale assunzione
dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.
Art.12.
Alla spesa di attuazione degli interventi di cui alla
presente legge, prevista in L. 300.000.000 per l'anno
1979, è fatto fronte con le disponibilità
di cui al Cap. 57100 del bilancio del corrente esercizio
che viene modificato, nella descrizione, come segue:
<<Fondo per interventi straordinari nei porti
di competenza della Regione, compresi i porti e approdi
turistici>>.
La spesa per gli anni successivi sarà determinata
con la legge di bilancio.
Art.13.
Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento
dei porti ed approdi turistici la costruzione, ristrutturazione
riqualificazione di tali porti ed approdi, anche se
non comportante oneri a carico della Regione o di altri
enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente,
previa approvazione da parte del Consiglio regionale,
nel rispetto della procedura prevista dall'art.5 della
presente legge.
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