[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 22 LUGLIO 1978, N.46

(B.U.R.T. 28-7-1978, n.37)

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N.616.

(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 5/95, 48/95. Vedi anche L.R.35/86)

Art.1 - AMBITO DI OPERATIVITÀ
L'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 è disciplinato dalla presente legge, ferme restando, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti.
Per le materie dei capi del D.P.R. medesimo non espressamente richiamate ai successivi artt. 2 e 4 si applica, in quanto non diversamente disposto, la norma di cui all'art.21, lett. p) dello Statuto.

Art.2 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale, oltre alle funzioni previste dall'art.21 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni amministrative:
1) in materia di istruzione artigiana e professionale: approvazione delle convenzioni con le Università relative all'organizzazione dei corsi dei consulenti socio-economici di cui alla legge 9 maggio 1975, n.153;
2) in materia di fiere e mercati:
a) determinazione dei criteri generali per il rilascio da parte dei Comuni dell'autorizzazione all'installazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante e da parte della Giunta regionale di quelli autostradali;
b) determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonché dei criteri per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di quelli stradali;
c) determinazione dei criteri per la fissazione da parte dei Comuni degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
3) in materie di cave e torbiere:
a) approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art.64, ultimo capoverso del R.D. 29 luglio 1927, n.1443;
b) dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art.2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art.3 del R.D. predetto;
4) in materia di artigianato:
a) approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art.5 della legge 25 luglio 1956, n.860;
5) in materia di agricoltura e foreste:
a) istituzione ed estinzione dei vincoli di cui all'art.1 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267;
b) delimitazione del territorio danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale e specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi;
c) classificazione e declassificazione dei bacini montani di cui al titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267;
6) in materia di urbanistica:
a) designazione dei membri delle Commissioni provinciali di cui all'art.2 della legge 29 giugno 1939, n.1497 e all'art.31 D.P.R. 3 dicembre 1975, n.805;
b) approvazione degli elenchi delle bellezze naturali, compilati dalle suddette Commissioni provinciali;
7) in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale:
a) rilascio delle concessioni definitive di autolinee interregionali;
8) in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale:
a) imposizione e determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte;
b) approvazione degli interventi dell'edilizia residenziale pubblica e loro localizzazione;
c) determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni ai sensi dell'art.8 del D.L. 6 settembre 1965, n.1022, convertito nella legge 1o novembre 1965, n.1179 e successive modificazioni;
9) in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:
a) individuazione delle zone di controllo ai fini della prevenzione dall'inquinamento atmosferico ai sensi della legge 3 luglio 1966, n.615;
b) designazione dei membri del Comitato Regionale per l'inquinamento atmosferico di cui all'art.5 della legge 13 luglio 1964, n.615 e delle Commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione, rischi dalle radiazioni di cui all'art.89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.
Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli oneri a carico della Regione, nonché all'assegnazione di fondi, e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito nelle materie di competenza regionale.
Il Consiglio regionale, in materia di ordinamento degli enti amministrativi locali operanti nelle materie di cui al D.P.R. n.616 ivi compresi gli enti costituiti per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali, ed in ordine alle istituzioni culturali di interesse locale di cui all'art.49, terzo comma del D.P.R. n.616, fermo restando il disposto contenuto nell'ultimo comma del citato articolo, esercita le funzioni concernenti 1'istituzione, la nomina e lo scioglimento degli organi amministrativi, la fusione, la soppressione e l'estinzione degli enti ed istituzioni stesse.
Al Consiglio regionale sono attribuite tutte le funzioni amministrative in ordine ai consorzi industriali di cui all'art.65 D.P.R. n.616.
Il Consiglio regionale delibera in merito ad ogni atto di intesa o assenso verso lo Stato, nonché ad ogni piano programma o riparto di finanziamenti previsto dalle norme vigenti nelle materie suindicate.

Art.3 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il Presidente della Giunta regionale oltre alle funzioni previste dall'art.47 dello Statuto:
a) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
b) nomina gli organi collegiali operanti nelle materie di competenza regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti;
c) esercita le funzioni amministrative trasferite o delegate concernenti l'acquisto di immobili e 1'accettazione di donazioni, eredità e legati, relativamente agli Enti di cui all'art.13 e alle persone giuridiche private di cui all'art.14 del D.P.R. n.616.
In ordine a tali atti può provvedere alla delega a singoli componenti della Giunta (l'articolo unico della L.R.32/81 - B.U.R.T. 20 marzo 1981, n.19, parte prima - stabilisce quanto segue: <<L'art.3, lett. c) della L.R.46/78 deve interpretarsi nel senso che è attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti di cui all'art.13 del D.P.R. n.616 del 24-7-77, nonché da parte delle persone giuridiche private di cui all'art.14 dello stesso decreto; al Presidente è attribuito altresì il riconoscimento delle persone giuridiche private di cui all'art.14 del citato decreto>>.

Art.4 - COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE
1. La Giunta regionale, oltre alle funzioni previste dall'art.46 dello Statuto, esercita tutte le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione, anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, in quanto non attribuite dai precedenti articoli alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta:
a) nelle materie di cui all'art.2 della presente legge;
b) in materia di navigazione e porti lacuali;
c) in ordine alla polizia amministrativa.
2. (comma abrogato dall'art.6 della L.R. 11 aprile 1995, n.48).
3. Le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R. n.616 e attribuite dal primo comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.
4. La Giunta può altresì delegare le funzioni amministrative di cui al primo comma, limitatamente ad atti di natura esecutiva di deliberazioni previamente assunte dalla Giunta da esercitare secondo le direttive vincolanti, a funzionari in servizio presso la Regione assegnati al Dipartimento o all'Ufficio regionale competente per materia ai sensi della L.R. 6 settembre 1973, n.55 che svolgono mansioni obiettive indicate dalla Tabella A allegata alla L.R. 6 settembre 1973, n.54 nella stessa materia in cui è compresa la funzione da delegare. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto delle direttive.
5. La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere, in ogni momento revocata, con le stesse formalità.
6. La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.
7. Per le funzioni amministrative trasferite in materia di agricoltura si applica quanto disposto dall'art.2, ultimo comma, della L.R. 22 agosto 1977, n.56.

Art.5 - PROROGA DEL FINANZIAMENTO DEI COMITATI DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N.1852 (vedi L.R. 7-1-1980, n.1)
Comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n.1852 e successive modificazioni, in materia di carburanti agricoli agevolati, continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'entrata in vigore di una nuova normativa regionale in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.
I suddetti Comitati fino a tale data sono presieduti dai coordinatori degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura (uffici soppressi dall'art.7 della L.R. 9-2-1981, n.15) ed hanno sede presso gli Ispettorati medesimi.
La funzione di Segretario è esercitata da un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici di cui sopra.

Art.6 - PROROGA DEL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI TERRE INCOLTE OD INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE
La Commissione di cui al secondo e terzo comma dell'art.1 della legge 18 aprile 1950, n.199, continua ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite dalla vigente normativa statale ed è costituita secondo i criteri previsti dal suddetto art.1, salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.
I componenti la Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; il Presidente ed il Segretario sono scelti fra i funzionari regionali.
La Commissione ha sede presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (uffici soppressi dall'art.7 della L.R. 9-2-1981, n.15) competente per territorio.
L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati è diretta al Presidente della Regione tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (uffici soppressi dall'art.7 della L.R. 9-2-1981, n.15).
Sulle istanze di concessione decide la Giunta regionale su conforme parere della Commissione prevista dai commi precedenti.

Art.7 - FUNZIONI CONSULTIVE DELLA C.R.T.A.
(si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R. 16 gennaio 1995, n.5)




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