(B.U.R.T. 28-7-1978, n.37)
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N.616.
(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 5/95, 48/95. Vedi anche L.R.35/86)
Art.1 - AMBITO DI OPERATIVITÀ
L'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative
trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 24 luglio
1977, n.616 è disciplinato dalla presente legge,
ferme restando, in quanto applicabili, le norme sostanziali
e procedurali vigenti.
Per le materie dei capi del D.P.R. medesimo non espressamente
richiamate ai successivi artt. 2 e 4 si applica, in
quanto non diversamente disposto, la norma di cui all'art.21,
lett. p) dello Statuto.
Art.2 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Il Consiglio regionale, oltre alle funzioni previste
dall'art.21 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni
amministrative:
1) in materia di istruzione artigiana e professionale:
approvazione delle convenzioni con le Università
relative all'organizzazione dei corsi dei consulenti
socio-economici di cui alla legge 9 maggio 1975, n.153;
2) in materia di fiere e mercati:
a) determinazione dei criteri generali per il rilascio
da parte dei Comuni dell'autorizzazione all'installazione
degli impianti stradali di distribuzione di carburante
e da parte della Giunta regionale di quelli autostradali;
b) determinazione degli orari di apertura e chiusura
degli impianti autostradali di distribuzione di carburante,
nonché dei criteri per la fissazione, da parte
dei Comuni, degli orari di quelli stradali;
c) determinazione dei criteri per la fissazione da parte
dei Comuni degli orari di apertura e chiusura dei negozi
e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti
e bevande;
3) in materie di cave e torbiere:
a) approvazione dei regolamenti per la disciplina delle
concessioni degli agri marmiferi di cui all'art.64,
ultimo capoverso del R.D. 29 luglio 1927, n.1443;
b) dichiarazione di appartenenza alla categoria delle
cave della coltivazione di sostanze non contemplate
dall'art.2 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443, e successive
modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi
dell'art.3 del R.D. predetto;
4) in materia di artigianato:
a) approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri
artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi
dell'art.5 della legge 25 luglio 1956, n.860;
5) in materia di agricoltura e foreste:
a) istituzione ed estinzione dei vincoli di cui all'art.1
del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267;
b) delimitazione del territorio danneggiato da calamità
naturali o avversità atmosferiche di carattere
eccezionale e specificazione del tipo di provvidenza
da applicarsi;
c) classificazione e declassificazione dei bacini montani
di cui al titolo II del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267;
6) in materia di urbanistica:
a) designazione dei membri delle Commissioni provinciali
di cui all'art.2 della legge 29 giugno 1939, n.1497
e all'art.31 D.P.R. 3 dicembre 1975, n.805;
b) approvazione degli elenchi delle bellezze naturali,
compilati dalle suddette Commissioni provinciali;
7) in materia di tramvie e linee automobilistiche di
interesse regionale:
a) rilascio delle concessioni definitive di autolinee
interregionali;
8) in materia di viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale:
a) imposizione e determinazione delle tariffe di vendita
delle acque derivate o estratte;
b) approvazione degli interventi dell'edilizia residenziale
pubblica e loro localizzazione;
c) determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi
delle abitazioni ai sensi dell'art.8 del D.L. 6 settembre
1965, n.1022, convertito nella legge 1o novembre 1965,
n.1179 e successive modificazioni;
9) in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti:
a) individuazione delle zone di controllo ai fini della
prevenzione dall'inquinamento atmosferico ai sensi
della legge 3 luglio 1966, n.615;
b) designazione dei membri del Comitato Regionale per
l'inquinamento atmosferico di cui all'art.5 della legge
13 luglio 1964, n.615 e delle Commissioni provinciali
per la protezione sanitaria della popolazione, rischi
dalle radiazioni di cui all'art.89 del D.P.R. 13 febbraio
1964, n.185.
Il Consiglio regionale provvede alla determinazione
degli oneri a carico della Regione, nonché all'assegnazione
di fondi, e quote di concorso, destinati all'agevolazione
dell'accesso al credito nelle materie di competenza
regionale.
Il Consiglio regionale, in materia di ordinamento degli
enti amministrativi locali operanti nelle materie di
cui al D.P.R. n.616 ivi compresi gli enti costituiti
per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni
nazionali ed internazionali, ed in ordine alle istituzioni
culturali di interesse locale di cui all'art.49, terzo
comma del D.P.R. n.616, fermo restando il disposto
contenuto nell'ultimo comma del citato articolo, esercita
le funzioni concernenti 1'istituzione, la nomina e
lo scioglimento degli organi amministrativi, la fusione,
la soppressione e l'estinzione degli enti ed istituzioni
stesse.
Al Consiglio regionale sono attribuite tutte le funzioni
amministrative in ordine ai consorzi industriali di
cui all'art.65 D.P.R. n.616.
Il Consiglio regionale delibera in merito ad ogni atto
di intesa o assenso verso lo Stato, nonché ad
ogni piano programma o riparto di finanziamenti previsto
dalle norme vigenti nelle materie suindicate.
Art.3 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il Presidente della Giunta regionale oltre alle funzioni
previste dall'art.47 dello Statuto:
a) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni
della Giunta;
b) nomina gli organi collegiali operanti nelle materie
di competenza regionale sulla base delle designazioni
effettuate dagli organi competenti;
c) esercita le funzioni amministrative trasferite o
delegate concernenti l'acquisto di immobili e 1'accettazione
di donazioni, eredità e legati, relativamente
agli Enti di cui all'art.13 e alle persone giuridiche
private di cui all'art.14 del D.P.R. n.616.
In ordine a tali atti può provvedere alla delega
a singoli componenti della Giunta (l'articolo unico
della L.R.32/81 - B.U.R.T. 20 marzo 1981, n.19, parte
prima - stabilisce quanto segue: <<L'art.3,
lett. c) della L.R.46/78 deve interpretarsi nel senso
che è attribuita al Presidente della Giunta
regionale la competenza all'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti l'acquisto di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredità e legati
da parte degli enti di cui all'art.13 del D.P.R. n.616
del 24-7-77, nonché da parte delle persone giuridiche
private di cui all'art.14 dello stesso decreto; al
Presidente è attribuito altresì il riconoscimento
delle persone giuridiche private di cui all'art.14
del citato decreto>>.
Art.4 - COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE
1. La Giunta regionale, oltre alle funzioni previste
dall'art.46 dello Statuto, esercita tutte le funzioni
amministrative trasferite o delegate alla Regione,
anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari,
in quanto non attribuite dai precedenti articoli alla
competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta:
a) nelle materie di cui all'art.2 della presente legge;
b) in materia di navigazione e porti lacuali;
c) in ordine alla polizia amministrativa.
2. (comma abrogato dall'art.6 della L.R. 11 aprile 1995,
n.48).
3. Le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R.
n.616 e attribuite dal primo comma alla competenza
della Giunta possono essere da quest'ultima delegate
al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa,
secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque
al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.
4. La Giunta può altresì delegare le funzioni
amministrative di cui al primo comma, limitatamente
ad atti di natura esecutiva di deliberazioni previamente
assunte dalla Giunta da esercitare secondo le direttive
vincolanti, a funzionari in servizio presso la Regione
assegnati al Dipartimento o all'Ufficio regionale competente
per materia ai sensi della L.R. 6 settembre 1973, n.55
che svolgono mansioni obiettive indicate dalla Tabella
A allegata alla L.R. 6 settembre 1973, n.54 nella stessa
materia in cui è compresa la funzione da delegare.
I singoli componenti la Giunta curano il rispetto delle
direttive.
5. La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto
dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa
sul Bollettino Ufficiale della Regione e può
essere, in ogni momento revocata, con le stesse formalità.
6. La Giunta con propria deliberazione può in
ogni tempo avocare a sé l'esercizio di qualsiasi
funzione amministrativa delegata.
7. Per le funzioni amministrative trasferite in materia
di agricoltura si applica quanto disposto dall'art.2,
ultimo comma, della L.R. 22 agosto 1977, n.56.
Art.5 - PROROGA DEL FINANZIAMENTO DEI COMITATI DI CUI
ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N.1852 (vedi L.R. 7-1-1980,
n.1)
Comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n.1852
e successive modificazioni, in materia di carburanti
agricoli agevolati, continuano ad esercitare le loro
funzioni fino all'entrata in vigore di una nuova normativa
regionale in materia e comunque non oltre il 31 dicembre
1979.
I suddetti Comitati fino a tale data sono presieduti
dai coordinatori degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura
(uffici soppressi dall'art.7 della L.R. 9-2-1981, n.15)
ed hanno sede presso gli Ispettorati medesimi.
La funzione di Segretario è esercitata da un
funzionario regionale in servizio presso gli Uffici
di cui sopra.
Art.6 - PROROGA DEL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI TERRE INCOLTE OD
INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE
La Commissione di cui al secondo e terzo comma dell'art.1
della legge 18 aprile 1950, n.199, continua ad esercitare
le funzioni alla stessa attribuite dalla vigente normativa
statale ed è costituita secondo i criteri previsti
dal suddetto art.1, salvo quanto disposto dai successivi
commi del presente articolo.
I componenti la Commissione sono nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale; il Presidente
ed il Segretario sono scelti fra i funzionari regionali.
La Commissione ha sede presso l'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura (uffici soppressi dall'art.7 della
L.R. 9-2-1981, n.15) competente per territorio.
L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente
coltivati è diretta al Presidente della Regione
tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura
(uffici soppressi dall'art.7 della L.R. 9-2-1981, n.15).
Sulle istanze di concessione decide la Giunta regionale
su conforme parere della Commissione prevista dai commi
precedenti.
Art.7 - FUNZIONI CONSULTIVE DELLA C.R.T.A.
(si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R.
16 gennaio 1995, n.5)
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