[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 28 MAGGIO 1975, N.56

INTERVENTI NEI CENTRI STORICI.

Articolo unico
(cosė modificato dall'art.19 della L.R. 21 marzo 1980, n.59)

1. Ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma dell'art.5 della legge regionale 24 febbraio 1975, n.16, i centri storici e le zone territoriali omogenee tipo A, di cui all'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 sono le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici generali e nelle quali sono consentiti interventi di consolidamento e di restauro.
Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente compresi quelli non previsti dall'art.4 della legge regionale sulla <<Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente>> possono essere effettuati anche attraverso i seguenti strumenti attuativi di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione:
- piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e alla legge regionale 24 febbraio 1975, n.16;
- piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile l962, n.167 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresi gli interventi di cui all'art.51 della legge 22-10-1971, n.865 e successive modificazioni.




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