INTERVENTI NEI CENTRI STORICI.
Articolo unico
(cosė modificato dall'art.19 della L.R. 21 marzo
1980, n.59)
1. Ferme restando le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art.5 della legge regionale 24 febbraio 1975,
n.16, i centri storici e le zone territoriali omogenee
tipo A, di cui all'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444
sono le aree delimitate come tali negli strumenti urbanistici
generali e nelle quali sono consentiti interventi di
consolidamento e di restauro.
Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente
compresi quelli non previsti dall'art.4 della legge
regionale sulla <<Disciplina degli interventi
sul patrimonio edilizio esistente>> possono essere
effettuati anche attraverso i seguenti strumenti attuativi
di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione:
- piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto
1942, n.1150 e successive modificazioni e alla legge
regionale 24 febbraio 1975, n.16;
- piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla
legge 18 aprile l962, n.167 e successive integrazioni
e modificazioni, ivi compresi gli interventi di cui
all'art.51 della legge 22-10-1971, n.865 e successive
modificazioni.
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