[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 10 MARZO 1986, N.10

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI E SCELTA DEGLI OPERATORI. DEROGA ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA L.R.26/83 PER LA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIENNALE 1986-87 E MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9, 19, 27 E 31.

Titolo I
DEROGA ALLE PROCEDURE DELLA L.R.26/83 PER IL BIENNIO 1986-87

Art.1 - FINALITÀ
1. Al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione CIPE del 19 giugno 1985 avente come oggetto <<Legge 5 aprile 1985, n.118, articolo 3 - Finanziamento biennio 1986-87 interventi di Edilizia Residenziale Pubblica>>, le modalità di programmazione e l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, sono modificate, limitatamente al biennio 1986-87, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 10-5-1983, n.26.

Art.2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL BIENNIO 1986-87
1. Il programma di localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica relativo al biennio 1986-87 è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province e le Associazioni intercomunali, tenendo conto dei seguenti criteri:
- concentrare i finanziamenti nei Comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa, sulla base dell'elenco di cui all'allegato <<A>> della deliberazione del CIPE in data 30 maggio 1985, integrato in sede di localizzazione degli interventi;
- localizzare gli interventi su aree idonee sotto il profilo geo-morfologico, ambientale e libere da vincoli in modo da risultare immediatamente disponibili per l'intervento.
2. Il Consiglio regionale delibera il programma nei trenta giorni successivi all'invio da parte della Giunta.

Art.3 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI IN C/CAPITALE
1. Per i contributi individuali in conto capitale agli interventi del biennio 1986-87 si continuano ad applicare le norme definite dagli articoli 29 e segg. della L.R. 10-5-1983, n.26.

TITOLO II
MODIFICHE ALLA L.R. 10-5-1983, N.26

Art.4./8.
Articoli omessi in quanto modificativi della L.R. 10 maggio 1983, n.26.






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