EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI E SCELTA DEGLI OPERATORI. DEROGA ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA L.R.26/83 PER LA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIENNALE 1986-87 E MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9, 19, 27 E 31.
Titolo I
DEROGA ALLE PROCEDURE DELLA L.R.26/83 PER IL BIENNIO
1986-87
Art.1 - FINALITÀ
1. Al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti
dalla deliberazione CIPE del 19 giugno 1985 avente
come oggetto <<Legge 5 aprile 1985, n.118, articolo
3 - Finanziamento biennio 1986-87 interventi di Edilizia
Residenziale Pubblica>>, le modalità di
programmazione e l'individuazione dei soggetti incaricati
della realizzazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata,
sono modificate, limitatamente al biennio 1986-87,
secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli
2 e 3, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 10-5-1983,
n.26.
Art.2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL BIENNIO
1986-87
1. Il programma di localizzazione degli interventi di
edilizia residenziale pubblica relativo al biennio
1986-87 è predisposto dalla Giunta regionale,
sentiti i Comuni, le Province e le Associazioni intercomunali,
tenendo conto dei seguenti criteri:
- concentrare i finanziamenti nei Comuni dove sussiste
una particolare tensione abitativa, sulla base dell'elenco
di cui all'allegato <<A>> della deliberazione
del CIPE in data 30 maggio 1985, integrato in sede
di localizzazione degli interventi;
- localizzare gli interventi su aree idonee sotto il
profilo geo-morfologico, ambientale e libere da vincoli
in modo da risultare immediatamente disponibili per
l'intervento.
2. Il Consiglio regionale delibera il programma nei
trenta giorni successivi all'invio da parte della Giunta.
Art.3 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI IN C/CAPITALE
1. Per i contributi individuali in conto capitale agli
interventi del biennio 1986-87 si continuano ad applicare
le norme definite dagli articoli 29 e segg. della L.R.
10-5-1983, n.26.
TITOLO II
MODIFICHE ALLA L.R. 10-5-1983, N.26
Art.4./8.
Articoli omessi in quanto modificativi della L.R. 10
maggio 1983, n.26.
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