INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.
Art.1.
La presente legge in armonia con i principi contenuti
nella legge regionale 7 aprile 1976 n.15, e successive
integrazioni e modificazioni e nell'ambito dell'integrazione
dei servizi prevista dall'ultimo comma dell'articolo
15 della legge 23 dicembre 1978, n.833 disciplina gli
interventi a favore delle persone non autosufficienti
che non possono essere assistite nel proprio ambito
familiare e vengono ospitate in residenze sociali protette.
Art.2.
I comuni singoli o associati individuano e utilizzano
le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza
sociale, infermieristica, nonché interventi
di riattivazione funzionale, a favore delle persone
non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con
istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni,
le quali devono prevedere opportune forme di controllo
sulla qualità del servizio e sulla gestione
degli eventuali finanziamenti pubblici.
Con l'espressione <<comuni singoli o associati>>
s'intendono i soggetti di cui all'art.2 della legge
regionale 19 dicembre 1979, n.63.
Art.3.
Le residenze sociali protette, individuate in base all'articolo
precedente, devono possedere i requisiti stabiliti
dalla legge previsti dall'art.6 della legge regionale
7 aprile 1976 n.15, e successive integrazioni e modificazioni.
Art.4.
L'aggiornamento degli operatori delle residenze sociali
protette è assicurata nell'ambito del piano
annuale di formazione professionale.
Art.5.
Il ricovero della persona non autosufficiente in idonea
residenza sociale protetta è disposto dai comuni
singoli o associati, su richiesta dell'interessato
o di chi esercita la tutela o la potestà, accompagnata
dal parere del medico di famiglia, previo accertamento
della condizione di non autosufficienza psicofisica.
La richiesta di cui al comma precedente è valutata
anche in relazione alla situazione del nucleo familiare
ed alle condizioni socio-ambientali.
Art.6.
A decorrere dal 1o gennaio 1980 i comuni singoli o associati
assumono a carico della quota loro assegnata per il
finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente,
il costo dell'assistenza infermieristica e degli interventi
di riattivazione funzionale assicurati dalle residenze
sociali protette ai propri ricoverati.
La Regione determina, con la legge di approvazione del
piano sanitario, l'ammontare della spesa capitaria
giornaliera dell'assistenza di cui al comma precedente,
tenuto conto del costo medico regionale del servizio
e delle disponibilità complessive del fondo
sanitario regionale.
I comuni singoli o associati, nella relazione annuale
prevista dall'art.24 della legge regionale 19 dicembre
1979, n.63, renderanno conto anche delle spese complessive
sostenute nell'anno precedente per la gestione del
servizio previste dalla presente legge con l'indicazione
del numero totale degli assistiti nell'anno e delle
giornate di presenza.
Art.7.
In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla data di approvazione del piano sanitario
regionale, il Consiglio determina con atto deliberativo
l'ammontare della spesa di cui al II comma del precedente
art.6.
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