NORME PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENLO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IN ATTUAZIONE DELL'ART.20 DELLA LEGGE 10-12-1981, N.741.
(con le modifiche apportate dalla L.R.5/95)
Art.1.
1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici
generali e delle loro varianti nei Comuni di cui all'art.13
della legge 2-2-1974, n.64, devono essere effettuate
indagini atte a verificare la realizzabilità
delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi
sotto il profilo geologico e la compatibilità
con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della
stabilità dei pendii ai sensi del decreto ministeriale
21 gennaio 1981.
2. In sede di formazione degli strumenti urbanistici
attuativi dovranno essere eseguite indagini e approfondire
la conoscenza, ove siano già state eseguite
ai sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilità
delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico
individuando, altresì, la sopportabilità
dei carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle
caratteristiche del sottosuolo.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge la Regione emana direttive tecniche per specificare
ulteriormente le indagini di cui ai commi precedenti.
Art.2.
1. Ai termini dell'ultimo comma dell'art.20 della legge
10 dicembre 1981, n.741, le disposizioni dell'art.13
della legge 2 febbraio 1974, n.64 cessano di applicarsi
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. (comma abrogato dall'art.41 della L.R.5/95).
3. (comma abrogato dall'art.41 della L.R.5/95).
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