EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI A SCELTA DEGLI OPERATORI. DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI.
(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 10/86, 87/88)
Art.1 - FINALITÀ
La presente legge disciplina la programmazione territoriale
degli interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata-convenzionata e detta norme
per la individuazione dei soggetti incaricati della
realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata
nonché dei beneficiari dei mutui agevolati e
dei contributi individuali in conto capitale, previsti
dalla legislazione vigente e delega ai Comuni le relative
funzioni amministrative.
Titolo I
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art.2 - I SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI
Sono soggetti della programmazione:
- la Regione e le Province;
- i Comuni (lettera abrogata con L.R. 17 dicembre 1988,
n.87, art.1).
Attuano i programmi dell'edilizia sovvenzionata:
- gli IACP relativamente ai nuovi interventi;
- gli IACP ed i Comuni relativamente agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente di proprietà
pubblica.
Attuano i programmi di edilizia agevolata-convenzionata:
- i Comuni singoli o associati, gli IACP, le Cooperative
edilizie o i loro Consorzi, le Imprese di costruzione
o i loro Consorzi, relativamente ai nuovi interventi;
- i Comuni, le Cooperative edilizie o loro Consorzi,
le Imprese di costruzione o i loro Consorzi, i privati
singoli o riuniti in consorzio, relativamente agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I privati che intendano costruire od acquistare o recuperare
la propria abitazione possono beneficiare dei mutui
agevolati o dei contributi individuali in conto capitale
previsti dalla legislazione vigente.
Art.3 - PROGRAMMA QUADRIENNALE
La Regione, in armonia con gli indirizzi programmatici
per l'edilizia residenziale pubblica indicati dal CIPE
ai sensi dell'art.2 della legge 5-8-1978, n.457, nonché
con le previsioni del Piano di Sviluppo Regionale e
con gli atti di programmazione settoriale di edilizia
abitativa, predispone, sentite le Province, il Programma
regionale quadriennale degli interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata, agevolata-convenzionata
e dei contributi individuali e lo approva entro 30
giorni dalla comunicazione del CIPE di cui all'art.9,
n.4 della legge 5 agosto 1978, n.457.
Art.4 - CONTENUTI DEL PROGRAMMA REGIONALE QUADRIENNALE
Il programma quadriennale definisce:
a) gli obiettivi abitativi, economico-territoriali di
razionale gestione del settore;
b) la ripartizione per aree intercomunali delle risorse
finanziarie e relativi obiettivi fisici disponibili
in relazione al fabbisogno abitativo;
c) la distinzione, secondo i canali di finanziamento
dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata,
di quanto destinato al recupero del patrimonio edilizio
e quanto alla realizzazione di nuove costruzioni;
d) la suddivisione degli interventi fra le categorie
degli operatori secondo le percentuali fissate dal
CIPE;
e) il dimensionamento degli interventi minimi commisurato
alle caratteristiche delle singole aree di intervento;
f) le priorità e le caratteristiche a cui devono
essere uniformati i programmi degli interventi di recupero;
g) i criteri per il dimensionamento degli interventi
di edilizia convenzionata-agevolata da attribuire agli
operatori;
h) le norme tecniche e procedurali per l'attuazione
degli interventi comprese quelle per l'adeguamento
dei prezzi;
i) gli interventi sperimentali;
l) le normative relative al conseguimento del risparmio
energetico;
m) le direttive ai comuni e alle comunità montane
competenti ai sensi del successivo art.5 per la formazione
del progetto o dei progetti biennali (lettera così
modificata con L.R. 17 dicembre 1988, n.87, art.2).
Art.5 - PROPOSTE SOVRACOMUNALI PER LA FORMAZIONE DEI
PROGETTI BIENNALI (così sostituito con L.R.
17 dicembre 1988, n.87, art.3)
1. Sulla base dei contenuti del programma quadriennale
regionale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dello stesso, i Comuni elaborano ed inviano alla Regione
proposte per la formazione dei progetti biennali di
cui all'art.7, previa consultazione delle parti sociali
ed economiche interessate.
2. Le proposte individuano, nell'ambito territoriale
del comune proponente, gli interventi da attribuire
alle diverse categorie di operatori con l'indicazione
di massima delle zone in cui verranno realizzati.
3. Nella elaborazione delle proposte i comuni tengono
conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici
e nei relativi programmi pluriennali di attuazione.
Tengono altresì conto del fabbisogno abitativo,
distinguendo quello che può essere soddisfatto
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente
e quello da soddisfare con nuove costruzioni.
4. Ai fini di cui al comma precedente il fabbisogno
abitativo è determinato anche in rapporto al
numero dei componenti la graduatoria per l'assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al numero
dei soci costituenti le cooperative edilizie, al numero
di sfratti eseguiti o pendenti.
Art.6 - PROPOSTE SOVRACOMUNALI (così sostituito
con L.R. 17 dicembre 1988, n.87, art.4)
1. I comuni possono incaricare le comunità montane
di cui all'art.2, secondo comma, della L.R. 12 giugno
1981, n.52 e le associazioni intercomunali, ai sensi
dell'art.2, settimo comma, della L.R. 24 marzo 1986,
n.12 di coordinare le proprie proposte ed elaborare
una unica proposta di progetto biennale per l'intera
area intercomunale o parte di essa, da presentare alla
regione, nel termine di cui al primo comma dell'art.5.
2. Le proposte sovracomunali, oltre i contenuti di cui
al secondo comma dell'art.5, precisano la localizzazione
degli interventi e la definizione degli ambiti territoriali
ai quali gli interventi medesimi vanno riferiti.
Art.7 - PROGETTI BIENNALI (così sostituito con
L.R. 17 dicembre 1988, n.87, art.5)
1. In attuazione del programma quadriennale, la regione,
sulla base delle proposte di cui agli artt. 5 e 6,
se pervenute, o comunque sentiti i comuni, elabora
progetti biennali di localizzazione degli interventi.
2. I progetti stabiliscono, tra l'altro, i punteggi
da attribuire ai criteri di cui ai successivi artt.
11, 12, 13 e 14 per l'individuazione degli operatori
dell'edilizia residenziale agevolata-convenzionata
nonché i termini della pubblicazione dei bandi
di concorso di cui al successivo art.8.
3. Entro i tre mesi precedenti all'avvio del secondo
progetto biennale relativo ad ogni quadriennio, potranno
essere introdotte modifiche al programma quadriennale
sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione
del progetto biennale precedente e/o sulla base dello
stato del fabbisogno abitativo delle varie aree intercomunali.
Titolo II
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA
Art.8 - BANDO DI CONCORSO
Per la formazione delle graduatorie delle Cooperative
edilizie o loro Consorzi, delle Imprese o loro Consorzi,
nonché dei singoli privati, anche riuniti in
Consorzi, la Regione provvede ad emettere appositi
bandi di concorso, nei termini e con le modalità
di cui al successivo art.10, differenziati per ciascuna
categoria di operatori, sulla base degli interventi
definiti dal progetto biennale di localizzazione.
I bandi di concorso devono essere riferiti agli ambiti
territoriali sovracomunali o comunali ai quali gli
interventi si riferiscono.
Art.9 - REQUISITI DEI BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI
(così sostituito con L.R. 10 marzo 1986, n.10,
art.4)
1. Possono beneficiare dei mutui agevolati per la costruzione,
l'acquisto e il recupero di alloggi, coloro che, nel
rispetto di ogni altra disposizione al riguardo, al
momento della pubblicazione del bando di concorso:
a) abbiano la cittadinanza italiana;
b) abbiano la residenza o esercitano l'attività
lavorativa, esclusiva o prevalente, nell'ambito territoriale
cui si riferisce il bando, salvo che si tratti di lavoratori
emigrati all'estero;
c) non siano titolari del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale
cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato
l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai
sensi dell'articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto
comma della legge 27-7-1978, n.392, sia non inferiore
a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2
persone, non inferiore a 60 mq. per un nucleo di 3-4
persone, non inferiore a 75 mq. per un nucleo di 5
persone, non inferiore a 95 mq. per un nucleo di 6
persone ed oltre;
d) non siano titolari di diritti di cui al precedente
punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti,
ubicati in qualsiasi località, il cui valore
locativo complessivo, determinato ai sensi della legge
27-7-1978, n.392, superi, dedotte le spese nella misura
del 25%, le 800.000 lire annue;
e) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare
non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione
del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art.21
della legge 5-8-1978, n.457 e successive modificazioni
ed integrazioni e non inferiore all'importo dell'indennità
speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito
di riferimento è quello imponibile relativo
all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte
e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni
familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati
tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi,
a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.
2. Ai fini della presente legge il nucleo familiare
è individuato ai sensi dell'art.3 della L.R.
14-12-1983, n.78.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si
applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle
nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione
dell'alloggio, ovvero, in caso di acquisto, prima dell'erogazione
del contributo.
4. E' vietata l'assegnazione di più di un contributo
allo stesso nucleo familiare.
5. Sono altresì esclusi coloro che abbiano già
ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi per l'acquisto,
la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano
ottenuto, in qualsiasi parte del territorio nazionale,
l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà
o con patto di futura vendita di altri alloggi, costruiti
con il concorso od il contributo dello Stato, delle
Regioni, delle Province o dei Comuni o di Enti Pubblici,
o con i mutui di cui alla legge 10-8-1950, n.715.
6. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero
classificati di lusso o accatastati nelle categorie
A/l, A/8, A/9.
7. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del
programma quadriennale, può indicare quegli
interventi che, interessando i Comuni particolarmente
carenti di aree edificabili, devono essere intesi come
riferiti ad un ambito sovracomunale anche ai fini dell'accertamento
dei requisiti di cui ai commi precedenti.
8. Relativamente agli interventi di recupero sul patrimonio
edilizio esistente, i contributi finanziari previsti
dalla legislazione vigente possono essere attribuiti
anche a coloro che siano proprietari di più
di un alloggio, purché gli stessi siano disposti
a convenzionarsi con il Comune per la locazione degli
alloggi recuperati, ad un canone non superiore a quello
calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.392.
9. L'alloggio o gli alloggi oggetto del recupero debbono,
alla data del bando:
- essere censiti al N.C.E.U.;
- ultimati da almeno 20 anni;
- non aver subito interventi di cui alle lettere b),
c), d), e) dell'art.31 della legge 5-8-1978, n.457
negli ultimi 20 anni.
10. Non sono ammesse domande relative ad interventi
di costruzione o di recupero già iniziati alla
data del bando.
Art.9/bis - REQUISITI DEI BENEFICIARI <<PRIMA
CASA>> (così aggiunto con L.R. 10 marzo
1986, n.10, art.5)
1. Possono beneficiare dei contributi coloro che, nel
rispetto di ogni altra disposizione statale al riguardo,
al momento della pubblicazione del bando di concorso:
a) abbiano la cittadinanza italiana;
b) abbiano la residenza o esercitino l'attività
lavorativa, esclusiva o prevalente, nel Comune ove
è ubicato l'alloggio, salvo che si tratti di
lavoratori emigrati all'estero;
c) non siano, essi o i costituenti il loro nucleo familiare,
titolari del diritto di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggi o parte di essi.
Nel caso di contributi per il recupero, il richiedente
o i costituenti il loro nucleo familiare, dovranno
essere titolari della piena proprietà dell'alloggio
oggetto dell'intervento;
d) abbiano un reddito annuo complessivo del nucleo familiare
non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione
del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art.21
della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni
ed integrazioni, e non inferiore all'importo dell'indennità
speciale prevista per i pubblici dipendenti. Il reddito
di riferimento è quello imponibile relativo
all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte
e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni
familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati
tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi,
a qualsiasi titolo percepiti, ivi compreso quelli esentasse;
e) non abbiano ottenuto, nel passato, essi o i costituenti
il loro nucleo familiare, a qualsiasi titolo, contributi
dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni
o di Enti Pubblici, o mutui di cui alla legge 10-8-1950,
n.715, per l'acquisto, la costruzione o il recupero
di alloggi;
f) non abbiano ottenuto, essi o i costituenti il loro
nucleo familiare, l'assegnazione in uso, in abitazione,
in proprietà o con patto di futura vendita,
di alloggi costruiti con concorso o contributo dello
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o
di Enti Pubblici o con i mutui di cui alla legge 10-8-1950,
n.715.
2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare
è individuato ai sensi dell'art.3 della L.R.
14-12-1983, n.78.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si
applica ai figli conviventi coniugati, ovvero alle
nuove coppie formatesi entro la data di ultimazione
dell'alloggio da costruire o recuperare, ovvero, nel
caso di acquisto, prima dell'erogazione del contributo.
4. E' vietata l'assegnazione di più di un contributo
allo stesso nucleo familiare.
5. Non sono concessi contributi per l'acquisto qualora
fra alcuno dei componenti il nucleo familiare dell'acquirente
e alcuno dei componenti il nucleo familiare del venditore
vi siano rapporti di parentela o affinità entro
il terzo grado.
6. Non sono ammesse domande per l'acquisto o il recupero
di alloggi che alla data del bando fruiscono di contributi
concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni o da Enti pubblici.
7. I contributi per l'acquisto non possono essere concessi
ai soci di cooperative edilizie ovvero agli occupanti
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per il
pagamento degli alloggi loro assegnati. I contributi
non sono altresì concessi qualora l'acquisto
si riferisca alla nuda proprietà.
8. Gli alloggi da acquistare o da recuperare debbono,
alla data del bando di concorso, essere censiti al
N.C.E.U. ovvero deve essere stato richiesto l'accatastamento.
9. Non sono ammessi a contributo alloggi non conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero
classificati di lusso o accatastati nelle categorie
A/l, A/8, A/9.
10. Le domande di contributo per la costruzione o il
recupero debbono riferirsi ad interventi non iniziati
alla data del bando di concorso.
11. Le domande di contributo per il recupero debbono
riferirsi ad alloggi ultimati da almeno venti anni
alla data del bando e che nello stesso periodo non
abbiano subito interventi di recupero di cui alle lettere
b), c), d), e) dell'art.31 della legge 5-8-1978, n.457.
Art.10 - CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO
I bandi di concorso, differenziati per ciascuna categoria
di operatori, devono indicare:
a) la localizzazione dell'intervento;
b) le caratteristiche, le modalità ed i tempi
dell'intervento, l'importo ammesso a contributo ed
il numero di alloggi da realizzare o da recuperare,
i costi massimi ammessi ai sensi dell'art.4 lett. g),
della legge 457;
c) le agevolazioni creditizie previste;
d) i requisiti soggettivi dei beneficiari (soci cooperative
edilizie, acquirenti da imprese di costruzione, nonché
soggetti attuatari degli interventi di recupero);
e) i criteri ed i punteggi in base ai quali verranno
scelti i soggetti incaricati della realizzazione degli
interventi;
f) la documentazione richiesta;
g) la modalità ed il termine per la presentazione
della domanda;
h) le modalità per la presentazione delle osservazioni
di cui all'art.19;
i) le norme tecniche e procedurali per l'attuazione
degli interventi comprese quelle relative al conseguimento
del risparmio energetico, nonché quelle relative
all'adeguamento dei prezzi.
Per le cooperative, il bando dovrà inoltre contenere
l'indicazione che, all'atto della presentazione della
domanda, le cooperative stesse o i loro Consorzi devono
essere iscritte al Registro Prefettizio relativo e
devono presentare, pena l'esclusione dalla relativa
graduatoria, l'elenco nominativo dei soci prenotatari
in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate
nel bando medesimo aumentato in misura non inferiore
al 50% e non superiore al 100% di soci aspiranti per
le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.
Per le imprese edilizie il bando dovrà inoltre
prevedere l'obbligo della iscrizione all'Albo Nazionale
dei Costruttori, nonché l'impossibilità
di partecipazione per l'impresa in stato di fallimento,
di liquidazione, di concordato preventivo, di cessazione
dell'attività ovvero non in regola con il pagamento
dei contributi sociali o comunque sospesa o decaduta
dall'iscrizione all'Albo predetto.
Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune individuato nel progetto
biennale di localizzazione, nella sede dell'Associazione
Intercomunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della emissione del bando sarà data adeguata
pubblicità.
Esso è inoltre inviato ai Consolati presso gli
Stati nei quali si ha una notevole presenza di lavoratori
italiani.
Art.11 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE COOPERATIVE
Nei limiti delle disponibilità definite nel progetto
biennale l'individuazione delle cooperative edilizie
o loro consorzi deve essere operata secondo i seguenti
criteri:
- reddito medio delle cooperative, derivante dal reddito
dei nuclei familiari dei soci inseriti negli elenchi
allegati alla domanda, determinato ai sensi della legge
5 agosto 1978, n.457;
- anzianità di costituzione (data di omologazione
del tribunale);
- numero dei soci iscritti alla data del bando;
- numero dei soci costituenti quota riserva;
- appartenenza ad associazioni nazionali di cooperative
di abitazione;
- titolo di proprietà delle abitazioni (indivisa
o divisa);
- valutazione dell'attività precedentemente svolta;
- sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate
alla dimensione dell'intervento;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni
finalizzate al risparmio energetico;
- tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento
delle superfici utili degli alloggi ed un minor rapporto
Snr/Su.
Art.12 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto
biennale l'individuazione delle imprese di costruzione
o loro consorzi avviene, a seguito della presentazione
di apposito schema descrittivo degli interventi, sulla
base dei seguenti criteri:
- sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate
alle dimensioni dell'intervento, e prezzi di vendita
degli alloggi da realizzarsi;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni
finalizzate al risparmio energetico;
- disponibilità a convenzionarsi con il Comune
per la scelta degli acquirenti degli alloggi;
- curriculum circa l'attività svolta nei 5 anni
precedenti nell'ambito del settore, con particolare
riferimento alla attuazione della legge 5 agosto 1978,
n.457 nella Regione Toscana;
- certificati di buona esecuzione relativi ai lavori
più importanti rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- consorzi di imprese o impresa appartenente a consorzio
iscritti all'Albo;
- sede sociale dell'impresa nell'ambito territoriale
o no dell'Associazione intercomunale nel quale è
realizzato l'intervento;
- tipologie proposte in modo da ottenere un contenimento
delle superfici utili degli alloggi e un minor rapporto
Snr/Su;
- impegno specifico a convenzionarsi con il Comune per
realizzare alloggi a mutuo ordinario;
- tempi di realizzazione dell'intervento.
Art.13 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL
RECUPERO
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto
biennale, l'individuazione dei soggetti incaricati
della realizzazione degli interventi di recupero deve
essere operata:
Per i privati, singoli o riuniti in consorzio, sulla
base dei seguenti criteri:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell'art.31 della legge
5 agosto 1978, n.457;
- dimensionamento dell'intervento;
- recupero di alloggi non occupati;
- recupero di alloggi da parte del proprietario che
vi abita;
- lavoratori emigrati all'estero.
Per 1e cooperative edilizie, oltre che sulla base dei
criteri indicati alle alinee 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 del
precedente art.11, sulla base dei seguenti criteri
integrativi:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell'art.31 della legge
5 agosto 1978, n.457;
- dimensionamento dell'intervento;
- recupero di alloggi non occupati.
Per le imprese di costruzione, oltre che sulla base
dei criteri indicati alle alinee 2, 3, 4, 6, 7 del
precedente art.12, sulla base dei seguenti criteri
integrativi:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai termini dell'art.31 della legge
5 agosto 1978, n.457;
- dimensionamento dell'intervento;
- recupero di alloggi non occupati;
- disponibilità a stipulare con il Comune la
convenzione di cui all'art.32 della legge 5 agosto
1978, n.457.
Gli interventi di recupero individuati dai piani di
recupero comunali hanno la priorità rispetto
agli altri interventi.
Art.14 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
DEI CONTRIBUTI INDIVIDUALI
Nei limiti delle disponibilità definite dal progetto
biennale, l'individuazione dei soggetti beneficiari
di contributi individuali, purché gli stessi
non siano proprietari di altra abitazione, deve essere
operata con i seguenti criteri:
a) per l'acquisto della prima abitazione:
- provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
- acquisto di alloggio occupato dal richiedente;
- reddito familiare;
- superficie dell'alloggio;
- categoria catastale;
- composizione del nucleo familiare;
b) per la costruzione della prima abitazione:
- provvedimenti relativi alle procedure di sfratto;
- ubicazione in aree comprese nell'ambito di piani di
zona ex legge 167/62;
- convenzionamento con il Comune;
- reddito familiare;
- superficie dell'alloggio;
- composizione del nucleo familiare;
c) per il recupero della prima abitazione:
- anno di costruzione del fabbricato;
- tipo di intervento ai sensi dell'art.31 della Legge
n.457 del 1978;
- recupero alloggi non occupati;
- categoria catastale;
- dimensione dell'alloggio;
- composizione del nucleo familiare.
Art.15 - ASSEGNAZIONE DI MUTUI AGEVOLATI AGLI ENTI PUBBLICI
Alla disciplina per l'assegnazione dei benefici previsti
per l'edilizia agevolata convenzionata dalla legge
5 agosto 1978, n.457 agli enti pubblici di cui al terzo
comma del precedente art.2, si provvederà con
apposita disciplina legislativa regionale.
Art.16 - DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI
Il Consiglio regionale in sede di approvazione dei progetti
biennali di localizzazione degli interventi e comunque
prima dell'emissione del bando, attribuisce ai criteri
definiti nei precedenti artt. 11, 12, 13 e 14 i corrispondenti
punteggi al fine di determinare una apposita graduatoria
tra le domande presentate.
Titolo III
DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE
ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI E DEI BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI
Art.17 - DELEGA AI COMUNI
Le funzioni amministrative di cui agli articoli seguenti,
di competenza della Regione, sono delegate ai Comuni
secondo le norme di procedura e gli indirizzi enunciati
negli articoli stessi.
Art.18 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare ai concorsi di cui alla presente legge,
i soggetti interessati devono presentare domanda redatta
su apposito stampato predisposto dalla Regione, da
far pervenire entro e non oltre il termine perentorio
di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del
bando, al Comune nel cui territorio sono stati localizzati
gli interventi.
Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione
dal concorso, tutti i documenti indicati nel bando
e riportati nell'elenco analitico contenuto nello stampato
di cui al comma precedente.
Art.19 - PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA
Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando,
la Commissione Comunale, di cui al quarto comma del
presente articolo, previa verifica dei requisiti soggettivi
definiti al precedente art.9 e della documentazione
relativa ai criteri di selezione che danno luogo alla
attribuzione dei punteggi, predispone la graduatoria
provvisoria, specificando i motivi delle eventuali
esclusioni ovvero delle eventuali riduzioni di punteggio
rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
Il Sindaco ordina la pubblicazione della suddetta graduatoria
per 10 giorni all'Albo Pretorio del Comune, ne dispone
la più ampia pubblicità e la invia contemporaneamente
alla Giunta regionale.
Entro i successivi 10 giorni i concorrenti possono presentare
le loro osservazioni. Per le osservazioni inviate a
mezzo di servizio postale fa fede la data di spedizione.
La Commissione comunale di cui al primo comma è
così composta:
- il Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti del Consiglio comunale di cui uno
di minoranza eletti con voto limitato ad uno;
- un rappresentante delle Cooperative edilizie legalmente
riconosciute e maggiormente rappresentative a livello
regionale, nominato dalla Giunta regionale su proposta
delle loro organizzazioni regionali;
- un rappresentante delle organizzazioni regionali degli
imprenditori, nominato dalla Giunta regionale su proposta
delle organizzazioni stesse;
- un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta
regionale (comma così sostituito con L.R. 10
marzo 1986, n.10, art.6).
La Commissione è nominata dal Consiglio comunale
entro 30 giorni dalla data di esecutività della
deliberazione regionale di localizzazione degli interventi:
decorso tale termine, la Commissione è nominata
e può regolarmente funzionare quando siano stati
designati almeno 4 componenti (comma così sostituito
con L.R. 10 marzo 1986, n.10, art.6).
Per la validità delle sedute della Commissione
è necessaria la presenza della metà più
uno dei suoi componenti.
Art.20 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ED
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NONCHÉ DEI BENEFICIARI DEI
CONTRIBUTI INDIVIDUALI
Nei venti giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale
sulla base della proposta di cui all'articolo precedente,
esaminate le eventuali osservazioni, sulle quali dovrà
essersi espressa in precedenza la medesima commissione,
provvede all'approvazione della graduatoria definitiva,
ed individua i soggetti incaricati della realizzazione
degli interventi nonché i beneficiari dei contributi
individuali, con l'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi seguenti.
In tutti i casi di parità si procede al sorteggio
da effettuarsi in forma pubblica.
In ciascun comune nel quale il progetto biennale prevede
la costruzione, da parte delle cooperative, di un numero
di alloggi non superiore a 48, una stessa cooperativa
può essere incaricata della realizzazione un
solo intervento; qualora il numero degli alloggi previsto
sia superiore a 48, una stessa cooperativa può
essere incaricata della realizzazione di non più
di due interventi.
Una stessa impresa può essere incaricata della
realizzazione di un solo intervento nell'ambito dello
stesso Comune. Per i consorzi di imprese iscritti all'albo
dei costruttori il numero di interventi ammissibili
è elevato a due.
Nel caso in cui nell'ambito comunale per uno o più
interventi non siano pervenute domande, si provvede
scegliendo l'operatore, della stessa categoria, con
maggiore punteggio assoluto nelle altre graduatorie
dello stesso Comune che non sia risultato assegnatario
di altri interventi nello stesso comune. In caso di
parità si procede al sorteggio.
Nel caso in cui in un Comune non si verifichi la possibilità
di assegnare il finanziamento programmato, questo è
attribuito allo IACP.
Salvo che per i concorsi relativi alla individuazione
delle imprese, per i quali debbono osservarsi le ulteriori
disposizioni di cui al successivo art.21, la deliberazione
di cui al primo comma vale come ammissione al finanziamento.
A tal fine il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato,
alla Giunta regionale e all'Istituto di credito indicato
dal richiedente.
Nei 30 giorni successivi alla data della suddetta comunicazione
il Comune assegna l'area nella quale dovrà essere
realizzato l'intervento di cui al bando dì concorso.
In caso di rinuncia degli operatori come sopra individuati
il Sindaco con l'osservanza delle disposizioni di cui
ai commi precedenti, provvede alla loro sostituzione
seguendo l'ordine delle graduatorie.
Art.21 - LIMITI REGIONALI PER GLI INTERVENTI DELLE IMPRESE
Nell'ambito dell'intero territorio regionale, una stessa
impresa non può essere incaricata della realizzazione
di più di 200 alloggi. Tale limite è
elevato a 250 per i consorzi di imprese iscritti all'albo
dei costruttori.
Il rispetto della disposizione di cui al comma precedente
è assicurato dalla Giunta regionale.
A tal fine i sindaci dei Comuni nei cui territori sono
stati localizzati interventi destinati alle imprese,
danno immediata comunicazione alla Giunta regionale
delle deliberazioni con le quali vengono approvate
le relative graduatorie definitive.
Entro 15 giorni dalla data della comunicazione, qualora
una impresa o un consorzio d'imprese risulti vincitrice
di un numero di interventi superiori ai limiti di cui
al primo comma, la Giunta regionale provvede a individuare
gli interventi da assegnare, dando la precedenza:
a) agli interventi localizzati nell'ambito provinciale
dove ha sede l'impresa;
b) gli interventi di maggiore entità.
Nei Comuni interessati, i Sindaci provvedono alle conseguenti
sostituzioni con l'osservanza delle norme stabilite
dall'ultimo comma del precedente articolo 20 per il
caso di rinuncia e comunicano l'ammissione al finanziamento
all'interessato e all'istituto di credito dallo stesso
indicato.
Art.22 - ATTESTAZIONI DEL COMUNE
Contestualmente al rilascio della concessione edilizia,
il Comune attesta la sussistenza dei requisiti tecnico-progettuali
di cui alle norme statali e/o regionali necessari per
fruire del contributo dello Stato; attesta inoltre
il rispetto delle caratteristiche tecniche che hanno
dato luogo all'attribuzione di punteggi preferenziali.
Il Comune provvede a vistare la relazione tecnico-economica
necessaria per la deliberazione del finanziamento da
parte dell'istituto di credito.
Nella convenzione da stipularsi ai sensi di legge tra
Comune ed operatore, dovrà risultare il rispetto
dei requisiti di ordine tecnico-economico prescritti
dalle normative tecniche statali o regionali, nonché
degli impegni assunti dall'operatore medesimo con la
presentazione delle domande.
Art.23 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Sulla base della deliberazione del mutuo da parte dell'Istituto
di credito, scelto dall'operatore, e della necessaria
certificazione comunale attestante anche l'inizio dei
lavori, la Giunta regionale delibera la concessione
del contributo.
Art.24 - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE FINALE DEL MUTUO
Ai fini dell'erogazione finale del mutuo, il Comune
interessato provvede al rilascio dell'attestato sul
rispetto dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti
per la realizzazione dei programmi anche in relazione
alla spesa sostenuta.
A tal fine, i soggetti individuati ai sensi dei precedenti
articoli debbono presentare richiesta al Sindaco.
La richiesta di cui al comma precedente non può
essere presentata prima che lo stato di attuazione
dell'intervento consenta la verifica della rispondenza
dell'alloggio alle caratteristiche di progetto.
Le imprese di costruzione debbono allegare alla richiesta
l'elenco completo degli acquirenti gli alloggi fruenti
dei mutui agevolati.
Art.25 - VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI
Il rilascio dell'attestato di conformità di cui
all'articolo precedente, relativamente ai requisiti
soggettivi, avverrà sulla scorta delle verifiche
già effettuate ai sensi del precedente articolo
19.
Qualora venga esaurita la quota di riserva, per l'assegnazione
degli alloggi disponibili, la cooperativa provvederà
al sorteggio tra tutti i propri soci iscritti al momento
del bando.
In assenza di tali soci o in caso di esaurimento, il
Comune provvederà al sorteggio tra tutti i soci
delle cooperative dello stesso tipo che hanno partecipato
al relativo bando.
Ove anche dopo tale procedimento rimangono alloggi disponibili,
il Comune provvederà al sorteggio tra tutti
i Soci della cooperativa iscritti in data successiva
al bando.
Per i soci eventualmente subentrati ai sensi dei precedenti
comma il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato
da parte del Comune con riferimento alla data di effettuazione
del sorteggio.
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese,
il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato
con riferimento alla data di acquisizione al protocollo
comunale della richiesta di cui al precedente articolo
24 ovvero, nel caso di acquirenti indicati dai comuni,
con riferimento alla data del relativo provvedimento
comunale di individuazione dei soggetti.
Art.26 - DETERMINAZIONE DELL'ONERE A CARICO DEL MUTUATARIO
L'onere a carico del mutuatario da stabilire ai sensi
del primo comma dell'art.18 della legge 5 agosto 1978
n.457, è determinato dalla Giunta regionale
sulla base dell'attestato di conformità comunale
di cui al precedente articolo 24.
Art.27 - FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE
Nella materia delegata ai Comuni ai sensi del presente
titolo rimangono riservate alla Regione le seguenti
funzioni:
- il Consiglio regionale può, in ogni tempo,
con apposite deliberazioni impartire direttive di carattere
generale ai sensi dell'art.8 della L.R. 30-4-1973 n.30
<<Norme generali per l'esercizio del potere di
delega di funzioni regionali>> e dell'art.65
dello Statuto;
- qualora il comune non provveda in ordine ai singoli
atti inerenti le funzioni delegate ed, in particolare,
quando ritardi od omissioni pregiudichino la realizzabilità
degli interventi nei tempi stabiliti, può sostituirsi
al Comune delegato ai sensi dell'art.66 dello Statuto.
Al fine di consentire al Consiglio regionale l'espletamento
dei compiti previsti nel precedente comma, la Giunta
comunica ogni due mesi al Consiglio lo stato di attuazione
del programma, evidenziando gli eventuali atti che
si rendessero necessari per la sollecita attuazione
degli interventi programmati (comma aggiunto con L.R.
10 marzo 1986, n.10, art.7).
Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.28 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
La presente legge si applica anche al programma di edilizia
residenziale pubblica nel quadriennio 1982-85 con le
seguenti modalità e decorrenze temporali:
- restano ferme le procedure di localizzazione degli
interventi relativi all'intero quadriennio definite
dalla legge regionale 7 maggio 1980 n.38;
- si applicano integralmente le norme del titolo II
e III della presente legge per la realizzazione degli
interventi relativi al biennio 1984-85;
- resta ferma la disciplina dettata dalla legge 7 maggio
1980 n.38 per gli interventi di edilizia sovvenzionata
ed agevolata relativi al biennio 1982-83;
- si individuano i soggetti beneficiari dei contributi
individuali in conto capitale relativi al biennio 1982-83
applicando le disposizioni contenute nel titolo II
della presente legge e secondo le modalità definite
nei successivi articoli.
CAPITOLO I
BIENNIO 1982-83
CONTRIBUTI INDIVIDUALI IN CONTO CAPITALE
Art.29 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte ai sensi dell'art.4 della legge
4 gennaio 1968 n.15, su apposito modulo fornito dalla
Regione, devono pervenire, entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del bando, alla Regione, ed in copia al Comune e all'Associazione
intercomunale interessata.
Art.30 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI
CONTRIBUTI
Successivamente alla data di scadenza dei bandi, la
Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti al
precedente art.14 e dei punteggi definiti con apposita
deliberazione dal Consiglio regionale, predispone la
graduatoria delle domande pervenute. In ogni caso di
parità si ricorre al sorteggio. Sia la graduatoria
che l'elenco dei soggetti ammessi a beneficio è
approvata dal Consiglio regionale.
Art.31 - VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI E CONTROLLO PUNTEGGI
ATTRIBUITI
Prima del rilascio del prescritto nulla-osta, la Giunta
regionale provvede alla verifica dei requisiti di cui
al precedente art.9/bis (espressione sostituita con
L.R. 10 marzo 1986, n.10, art.8), nonché di
tutte le condizioni dì ammissibilità
al bando e della documentazione probante relativa ai
criteri di selezione che hanno dato luogo all'attribuzione
dei punteggi.
Qualora si verifichi la mancanza di uno o più
requisiti, ovvero di alcuna delle condizioni di ammissibilità
del bando, la Giunta regionale dichiara la decadenza
dell'assegnatario dai benefici di legge; nel caso della
mancanza o della inesattezza di uno o più elementi
della documentazione di cui al comma precedente, la
Giunta regionale provvede a correggere il punteggio
assegnato.
Art.32 - RECLAMI
Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente
art.30 sul B.U.R., potranno essere avanzati reclami
avverso le graduatorie per la correzione di eventuali
errori materiali, anche relativi ai punteggi.
Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R. delle decisioni della Giunta regionale di cui
al precedente art.31 è ammesso reclamo avverso
le medesime ai fini di cui al comma precedente.
Sui reclami previsti dal presente articolo decide la
Giunta regionale.
I reclami devono essere inviati con raccomandata del
servizio postale, la data di spedizione della quale
vale ai fini del computo dei termini di cui ai commi
precedenti.
Art.33 - SOSTITUZIONE
In caso di decadenza o di rinuncia, la Giunta regionale
provvede alla sostituzione degli operatori, seguendo
l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art.30.
Art.34 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
All'erogazione dei contributi provvede la Giunta regionale
nel rispetto delle disposizioni e delle procedure che
verranno stabilite dai competenti ministeri.
L'attestato di cui al precedente art.24 è rilasciato
dalla Giunta regionale. A tal fine i requisiti soggettivi
da prendere in esame sono quelli già verificati
ai sensi del precedente art.31.
(c) 1996 Note's