(B.U.R.T. 26-1-85, n.6, parte prima)
FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE.
Art.1 - FINALITÀ
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze relative
agli aspetti conoscitivi della disciplina dell'uso
del territorio, ai sensi dell'art.80 del D.P.R. 24-7-77,
n.616, promuove e cura, anche in concorso con gli Enti
Locali e nell'osservanza delle vigenti leggi statali
che disciplinano la materia, la realizzazione di un
sistema di produzione cartografica funzionale alla
gestione e all'aggiornamento delle informazioni riguardanti
il territorio della regione, anche mediante procedure
di elaborazione automatica.
Allo scopo predetto la Regione provvede in particolare:
a) alla formazione, alla conservazione ed all'aggiornamento
della carta tecnica regionale in scala 1:5.000 e/o
in scala a l:10.000;
b) alla formazione, alla conservazione ed all'aggiornamento
di elaborati cartografici tematici riguardanti situazioni
fisiche, ambientali ed antropiche di tutto il territorio
regionale.
La Regione favorisce, altresì, l'iniziativa degli
Enti Locali per la rilevazione e l'aggiornamento della
cartografia generale o speciale, a scala 1:2.000 o
superiori, limitatamente ad ambiti sub-regionali.
Art.2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge le Province raccolgono dalle Associazioni Intercomunali,
dalle Comunità Montane, dai Comuni o loro consorzi,
le esigenze di copertura cartografica dei rispettivi
territori e presentano alla Giunta regionale proposte
di programmi provinciali di allestimento cartografico.
Entro i due successivi mesi la Giunta regionale presenta
all'approvazione del Consiglio una proposta definitiva
di programma pluriennale regionale di allestimento
cartografico per l'intero territorio regionale, in
base alle disponibilità di bilancio e tenendo
conto, se esistenti, delle proposte avanzate dalle
Province. In mancanza di queste la Giunta regionale
provvede direttamente alla raccolta delle esigenze
degli Enti locali.
Il programma pluriennale regionale contiene:
a) l'indicazione della sua durata;
b) le parti del territorio da coprire con riprese aerofotogrammetriche
e con allestimento cartografico, definendo le unità
territoriali minime di rilevazione;
c) l'ordine di priorità dei nuovi rilevamenti
e degli aggiornamenti da effettuare;
d) le scale di rappresentazione e le tipologie cartografiche
da adottare in rapporto alle finalità d'uso;
e) i lavori da svolgere direttamente dalla Regione ad
intero carico del bilancio regionale a norma del successivo
articolo 3;
f) i parametri per la determinazione, in relazione alle
specificità territoriali ed ai tipi cartografici,
ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, dell'entità
delle quote di partecipazione degli Enti Locali all'allestimento
di cartografia da parte della Regione e dei contributi
da concedere agli Enti Locali, che provvedono all'allestimento
cartografico;
g) i capitolati generali e le convenzioni tipo contenenti
le condizioni che possono applicarsi ai contratti di
allestimento cartografico e ai rapporti tra Regione
ed Enti Locali previsti dalla presente legge.
Al programma di cui sopra si dà attuazione attraverso
programmi operativi annuali approvati ai sensi del
successivo articolo 6.
Art.3 - RISERVA DI COMPETENZE REGIONALI
La Regione provvede all'esecuzione integrale dei lavori
per i quali il programma pluriennale abbia stabilito
di imputare la spesa a intero carico del bilancio regionale.
Tali lavori sono esclusivamente quelli riguardanti parti
di territorio per i quali il programma pluriennale
regionale abbia ravvisato motivazioni tecniche di completamento
di unità territoriali minime di rilevazione
oppure esigenze conoscitive di prevalente interesse
regionale o nazionale.
Art.4 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE PER
L'ALLESTIMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE
Al fine di realizzare gli elaborati cartografici di
cui all'art.1, secondo comma, la Regione provvede a
proprie cure e spese alle riprese aerofotogrammetriche,
alla predisposizione delle normative tecniche, al collaudo
di prodotti.
Per l'allestimento della suddetta cartografia, per la
quale la Regione non si sia assunta a suo totale carico
il relativo onere ai sensi dell'art.3, può essere
seguita una delle presenti procedure:
a) le Province provvedono all'affidamento e alla direzione
dei lavori alla cui realizzazione chiedono di procedere
direttamente. I rapporti fra Regione e Province sono
regolati da apposite convenzioni stipulate dalla Giunta
regionale sulla base dello schema contenuto nel programma
pluriennale e la Regione si assume a carico l'onere
del finanziamento, fino al 70% delle spese ritenute
ammissibili;
b) la Regione provvede alla esecuzione dei lavori per
la cui realizzazione le Province, i Comuni e loro consorzi,
le Associazioni Intercomunali e le Comunità
Montane si siano impegnati congiuntamente o separatamente
a partecipare alle relative spese per una quota complessivamente
non inferiore al 50% del totale. In tal caso i rapporti
con gli Enti suddetti sono regolati da apposite convenzioni
stipulate dalla Giunta regionale sulla base degli schemi
contenuti nel programma pluriennale.
Art.5 - CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI PER L'ALLESTIMENTO
DI CARTOGRAFIA A GRANDE SCALA
Al fine di promuovere la realizzazione della cartografia
di cui all'art.1, ultimo comma, la Regione provvede
a proprie cure e spese alle riprese aereofotogrammetriche
stabilite nei programmi operativi annuali, alla predisposizione
delle normative tecniche, e concede contributi finanziari
agli Enti locali fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Per l'allestimento della suddetta cartografia può
essere seguita una delle seguenti procedure:
a) i Comuni che richiedono di procedere direttamente,
provvedono all'affidamento, alla direzione ed al collaudo
dei lavori di proprio interesse;
b) le province provvedono all'affidamento, alla direzione
ed al collaudo dei lavori di interesse proprio o di
comuni o di loro consorzi, di associazioni intercomunali
e di comunità montane che si siano impegnati
a partecipare alle relative spese.
Art.6 - PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA PLURIENNALE
Entro 60 giorni dalla approvazione del programma pluriennale,
e negli anni successivi entro il 31 luglio di ogni
anno, le Province trasmettono alla Regione una proposta
di attuazione dell'allestimento cartografico relativa
al rispettivo territorio, indicando quale procedura
organizzativa si intenda seguire fra quelle previste
nei precedenti articoli 4 e 5.
La proposta dovrà essere corredata dalle deliberazioni
degli enti contenenti le richieste di sovvenzioni regionali
ed i rispettivi impegni di partecipazione alle spese.
Entro il 30 ottobre di ogni anno, ed entro 120 giorni
dall'approvazione del programma pluriennale in sede
di prima attuazione, la Giunta regionale sulla base
delle previsioni del bilancio annuale, delle proposte
delle Province e degli impegni di partecipazione alle
spese degli enti richiedenti, presenta all'approvazione
del Consiglio regionale un programma operativo annuale
contenente:
1) verifica dello stato di attuazione del programma
pluriennale e suo eventuale adeguamento limitatamente
a fatti ed esigenze straordinarie sopravvenute;
2) determinazione del costo unitario medio regionale
di ogni tipo cartografico;
3) determinazione dei lavori da svolgere direttamente
dalla Regione a intero carico del bilancio regionale;
4) individuazione degli enti che provvedono direttamente
all'esecuzione dei lavori;
5) determinazione, nell'ambito dei parametri indicati
dal programma pluriennale, dell'entità delle
quote di partecipazione degli enti richiedenti e dei
contributi regionali;
6) concessione ai singoli enti delle sovvenzioni previste
dalla presente legge;
7) determinazione dei finanziamenti regionali necessari
per provvedere ai lavori di competenza regionale.
Alla erogazione delle somme provvede la Giunta regionale
previa stipulazione delle relative convenzioni.
La spesa ammissibile a contributo non potrà essere
superiore a quella risultante applicando per ogni tipo
di cartografica prevista il costo unitario medio determinato
nel programma operativo annuale; l'eventuale eccedenza
sarà a carico dell'ente richiedente.
Art.7 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER USUFRUIRE DEI
CONTRIBUTI REGIONALI
Per usufruire dei contributi regionali di cui all'art.5
l'Ente richiedente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) entro 60 giorni dalla comunicazione della Giunta
regionale dell'avvenuta concessione del contributo
deve affidare, con deliberazione resa esecutiva ai
sensi di legge, l'incarico di esecuzione della cartografica
relativa al territorio prescelto;
b) l'allestimento cartografico deve essere eseguito
in conformità alle norme tecniche stabilite
nel capitolato speciale tipo dei lavori contenuto nel
programma pluriennale;
c) i lavori devono essere ultimati entro il termine
stabilito dal programma operativo annuale;
d) il collaudo dei lavori deve essere effettuato da
uno o più incaricati nominati dalla Giunta regionale,
con relativa spesa a carico dell'Ente interessato.
La erogazione di una quota pari a 2/3 del contributo
regionale è effettuata sulla base della dimostrazione
dell'avvenuto pagamento della spesa a carico degli
Enti beneficiari.
Per l'erogazione a saldo del contributo dovranno essere
consegnati al Dipartimento Assetto del Territorio della
Regione i seguenti documenti:
1) copia della delibera di spesa;
2) copia fotoincisa su materiale plastico indeformabile
trasparente per ogni originale dei fogli realizzati;
3) copia elioriproducente su materiale plastico indeformabile
di ogni foglio realizzato;
4) copia eliografica per ogni foglio realizzato;
5) risultati dei calcoli grafici e monografie dei punti
di appoggio planimetrici e altimetrici.
Altri eventuali documenti possono specificatamente essere
richiesti dalla Giunta regionale.
Art.8 - AFFIDAMENTO LAVORI
I lavori di cui ai programmi approvati ai sensi dell'art.2
sono eseguiti in base ai capitolati speciali di appalto
contenuti nel programma pluriennale e nel rispetto
delle attribuzioni degli organi cartografici dello
Stato di cui alle vigenti leggi statali che disciplinano
la esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aereofotogrammetrici.
I lavori suddetti, ove non vengano eseguiti tramite
gli uffici tecnici degli enti interessati devono essere
affidati ad organi cartografici dello Stato, ad istituti
di ricerca, a studi professionali, a singoli professionisti
od a imprese specializzate, secondo le disposizioni
di cui alla legge regionale n.54 del 25 giugno 1981.
Art.9 - AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI CARTOGRAFICI
Per agevolare lo svolgimento dei compiti di cui alla
presente legge, la Regione promuove corsi di formazione
e aggiornamento professionale per il personale, e costituisce
presso gli Enti locali depositi di copie del materiale
fotografico e cartografico di sua proprietà
nonché di quello di altri soggetti che ne abbiano
autorizzato la diffusione.
Art.10 - DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CARTOGRAFICI E FOTOGRAFICI
Il materiale fotografico e cartografico prodotto secondo
le procedure della presente legge, compreso quello
depositato presso gli Enti locali, è concesso
in visione o ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta,
nel rispetto delle vigenti norme statali in materia.
La Giunta regionale determina le quote di rimborso delle
spese per la cessione di copie del materiale fotografico,
dei fogli della carta tecnica regionale e di ogni altro
materiale cartografico prodotto ai sensi della presente
legge.
I proventi della cessione da parte della Regione delle
copie del materiale di cui ai precedenti commi sono
introitati in apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale.
Art.11 - FINANZIAMENTO PLURIENNALE ED ANNUALE
Per gli interventi previsti dalla presente legge è
disposta, per il triennio 1982-84, una autorizzazione
di spesa di L. 3.500.000.000 con riferimento a quanto
previsto nel bilancio pluriennale 1982-1984 all'Obiettivo
4. (Assetto del Territorio). Piano 1. (Piano per la
formazione di strumenti urbanistici, il recupero del
patrimonio immobiliare ed il potenziamento e lo sviluppo
dell'edilizia abitativa). Programma 2. (Programma per
la formazione degli strumenti urbanistici). La quota
per l'anno 1982, nell'importo di L. 1.500.000.000 fa
carico al Cap. 41200 del bilancio del corrente esercizio.
Le quote per gli anni successivi, determinate con le
singole leggi di bilancio, faranno carico al corrispondente
capitolo.
Art.12 - AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE OBBLIGAZIONI A CARATTERE
PLURIENNALE
Per gli interventi indicati nella presente legge è
autorizzata la stipulazione dei contratti o l'assunzione
di obbligazioni per 1'intera spesa disposta e nei limiti
della medesima.
Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli
atti dai quali sorga l'obbligo di assumere gli impegni
ai sensi dell'art.14 della L.R. 6-5-1977, n.28.
A tali atti potrà essere dato corso dopo che
le singole leggi di bilancio abbiano determinato le
quote annuali.
(c) 1996 Note's