[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 17 GENNAIO 1983, N.3

(B.U.R.T. 26-1-85, n.6, parte prima)

FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE.

Art.1 - FINALITÀ
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze relative agli aspetti conoscitivi della disciplina dell'uso del territorio, ai sensi dell'art.80 del D.P.R. 24-7-77, n.616, promuove e cura, anche in concorso con gli Enti Locali e nell'osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano la materia, la realizzazione di un sistema di produzione cartografica funzionale alla gestione e all'aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio della regione, anche mediante procedure di elaborazione automatica.
Allo scopo predetto la Regione provvede in particolare:
a) alla formazione, alla conservazione ed all'aggiornamento della carta tecnica regionale in scala 1:5.000 e/o in scala a l:10.000;
b) alla formazione, alla conservazione ed all'aggiornamento di elaborati cartografici tematici riguardanti situazioni fisiche, ambientali ed antropiche di tutto il territorio regionale.
La Regione favorisce, altresì, l'iniziativa degli Enti Locali per la rilevazione e l'aggiornamento della cartografia generale o speciale, a scala 1:2.000 o superiori, limitatamente ad ambiti sub-regionali.

Art.2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Province raccolgono dalle Associazioni Intercomunali, dalle Comunità Montane, dai Comuni o loro consorzi, le esigenze di copertura cartografica dei rispettivi territori e presentano alla Giunta regionale proposte di programmi provinciali di allestimento cartografico. Entro i due successivi mesi la Giunta regionale presenta all'approvazione del Consiglio una proposta definitiva di programma pluriennale regionale di allestimento cartografico per l'intero territorio regionale, in base alle disponibilità di bilancio e tenendo conto, se esistenti, delle proposte avanzate dalle Province. In mancanza di queste la Giunta regionale provvede direttamente alla raccolta delle esigenze degli Enti locali.
Il programma pluriennale regionale contiene:
a) l'indicazione della sua durata;
b) le parti del territorio da coprire con riprese aerofotogrammetriche e con allestimento cartografico, definendo le unità territoriali minime di rilevazione;
c) l'ordine di priorità dei nuovi rilevamenti e degli aggiornamenti da effettuare;
d) le scale di rappresentazione e le tipologie cartografiche da adottare in rapporto alle finalità d'uso;
e) i lavori da svolgere direttamente dalla Regione ad intero carico del bilancio regionale a norma del successivo articolo 3;
f) i parametri per la determinazione, in relazione alle specificità territoriali ed ai tipi cartografici, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, dell'entità delle quote di partecipazione degli Enti Locali all'allestimento di cartografia da parte della Regione e dei contributi da concedere agli Enti Locali, che provvedono all'allestimento cartografico;
g) i capitolati generali e le convenzioni tipo contenenti le condizioni che possono applicarsi ai contratti di allestimento cartografico e ai rapporti tra Regione ed Enti Locali previsti dalla presente legge.
Al programma di cui sopra si dà attuazione attraverso programmi operativi annuali approvati ai sensi del successivo articolo 6.

Art.3 - RISERVA DI COMPETENZE REGIONALI
La Regione provvede all'esecuzione integrale dei lavori per i quali il programma pluriennale abbia stabilito di imputare la spesa a intero carico del bilancio regionale.
Tali lavori sono esclusivamente quelli riguardanti parti di territorio per i quali il programma pluriennale regionale abbia ravvisato motivazioni tecniche di completamento di unità territoriali minime di rilevazione oppure esigenze conoscitive di prevalente interesse regionale o nazionale.

Art.4 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE PER L'ALLESTIMENTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE
Al fine di realizzare gli elaborati cartografici di cui all'art.1, secondo comma, la Regione provvede a proprie cure e spese alle riprese aerofotogrammetriche, alla predisposizione delle normative tecniche, al collaudo di prodotti.
Per l'allestimento della suddetta cartografia, per la quale la Regione non si sia assunta a suo totale carico il relativo onere ai sensi dell'art.3, può essere seguita una delle presenti procedure:
a) le Province provvedono all'affidamento e alla direzione dei lavori alla cui realizzazione chiedono di procedere direttamente. I rapporti fra Regione e Province sono regolati da apposite convenzioni stipulate dalla Giunta regionale sulla base dello schema contenuto nel programma pluriennale e la Regione si assume a carico l'onere del finanziamento, fino al 70% delle spese ritenute ammissibili;
b) la Regione provvede alla esecuzione dei lavori per la cui realizzazione le Province, i Comuni e loro consorzi, le Associazioni Intercomunali e le Comunità Montane si siano impegnati congiuntamente o separatamente a partecipare alle relative spese per una quota complessivamente non inferiore al 50% del totale. In tal caso i rapporti con gli Enti suddetti sono regolati da apposite convenzioni stipulate dalla Giunta regionale sulla base degli schemi contenuti nel programma pluriennale.

Art.5 - CONTRIBUTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI PER L'ALLESTIMENTO DI CARTOGRAFIA A GRANDE SCALA
Al fine di promuovere la realizzazione della cartografia di cui all'art.1, ultimo comma, la Regione provvede a proprie cure e spese alle riprese aereofotogrammetriche stabilite nei programmi operativi annuali, alla predisposizione delle normative tecniche, e concede contributi finanziari agli Enti locali fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile.
Per l'allestimento della suddetta cartografia può essere seguita una delle seguenti procedure:
a) i Comuni che richiedono di procedere direttamente, provvedono all'affidamento, alla direzione ed al collaudo dei lavori di proprio interesse;
b) le province provvedono all'affidamento, alla direzione ed al collaudo dei lavori di interesse proprio o di comuni o di loro consorzi, di associazioni intercomunali e di comunità montane che si siano impegnati a partecipare alle relative spese.

Art.6 - PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
Entro 60 giorni dalla approvazione del programma pluriennale, e negli anni successivi entro il 31 luglio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione una proposta di attuazione dell'allestimento cartografico relativa al rispettivo territorio, indicando quale procedura organizzativa si intenda seguire fra quelle previste nei precedenti articoli 4 e 5.
La proposta dovrà essere corredata dalle deliberazioni degli enti contenenti le richieste di sovvenzioni regionali ed i rispettivi impegni di partecipazione alle spese.
Entro il 30 ottobre di ogni anno, ed entro 120 giorni dall'approvazione del programma pluriennale in sede di prima attuazione, la Giunta regionale sulla base delle previsioni del bilancio annuale, delle proposte delle Province e degli impegni di partecipazione alle spese degli enti richiedenti, presenta all'approvazione del Consiglio regionale un programma operativo annuale contenente:
1) verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale e suo eventuale adeguamento limitatamente a fatti ed esigenze straordinarie sopravvenute;
2) determinazione del costo unitario medio regionale di ogni tipo cartografico;
3) determinazione dei lavori da svolgere direttamente dalla Regione a intero carico del bilancio regionale;
4) individuazione degli enti che provvedono direttamente all'esecuzione dei lavori;
5) determinazione, nell'ambito dei parametri indicati dal programma pluriennale, dell'entità delle quote di partecipazione degli enti richiedenti e dei contributi regionali;
6) concessione ai singoli enti delle sovvenzioni previste dalla presente legge;
7) determinazione dei finanziamenti regionali necessari per provvedere ai lavori di competenza regionale.
Alla erogazione delle somme provvede la Giunta regionale previa stipulazione delle relative convenzioni.
La spesa ammissibile a contributo non potrà essere superiore a quella risultante applicando per ogni tipo di cartografica prevista il costo unitario medio determinato nel programma operativo annuale; l'eventuale eccedenza sarà a carico dell'ente richiedente.

Art.7 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER USUFRUIRE DEI CONTRIBUTI REGIONALI
Per usufruire dei contributi regionali di cui all'art.5 l'Ente richiedente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) entro 60 giorni dalla comunicazione della Giunta regionale dell'avvenuta concessione del contributo deve affidare, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della cartografica relativa al territorio prescelto;
b) l'allestimento cartografico deve essere eseguito in conformità alle norme tecniche stabilite nel capitolato speciale tipo dei lavori contenuto nel programma pluriennale;
c) i lavori devono essere ultimati entro il termine stabilito dal programma operativo annuale;
d) il collaudo dei lavori deve essere effettuato da uno o più incaricati nominati dalla Giunta regionale, con relativa spesa a carico dell'Ente interessato.
La erogazione di una quota pari a 2/3 del contributo regionale è effettuata sulla base della dimostrazione dell'avvenuto pagamento della spesa a carico degli Enti beneficiari.
Per l'erogazione a saldo del contributo dovranno essere consegnati al Dipartimento Assetto del Territorio della Regione i seguenti documenti:
1) copia della delibera di spesa;
2) copia fotoincisa su materiale plastico indeformabile trasparente per ogni originale dei fogli realizzati;
3) copia elioriproducente su materiale plastico indeformabile di ogni foglio realizzato;
4) copia eliografica per ogni foglio realizzato;
5) risultati dei calcoli grafici e monografie dei punti di appoggio planimetrici e altimetrici.
Altri eventuali documenti possono specificatamente essere richiesti dalla Giunta regionale.

Art.8 - AFFIDAMENTO LAVORI
I lavori di cui ai programmi approvati ai sensi dell'art.2 sono eseguiti in base ai capitolati speciali di appalto contenuti nel programma pluriennale e nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alle vigenti leggi statali che disciplinano la esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aereofotogrammetrici.
I lavori suddetti, ove non vengano eseguiti tramite gli uffici tecnici degli enti interessati devono essere affidati ad organi cartografici dello Stato, ad istituti di ricerca, a studi professionali, a singoli professionisti od a imprese specializzate, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n.54 del 25 giugno 1981.

Art.9 - AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI CARTOGRAFICI
Per agevolare lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, la Regione promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale, e costituisce presso gli Enti locali depositi di copie del materiale fotografico e cartografico di sua proprietà nonché di quello di altri soggetti che ne abbiano autorizzato la diffusione.

Art.10 - DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CARTOGRAFICI E FOTOGRAFICI
Il materiale fotografico e cartografico prodotto secondo le procedure della presente legge, compreso quello depositato presso gli Enti locali, è concesso in visione o ceduto in copia a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia.
La Giunta regionale determina le quote di rimborso delle spese per la cessione di copie del materiale fotografico, dei fogli della carta tecnica regionale e di ogni altro materiale cartografico prodotto ai sensi della presente legge.
I proventi della cessione da parte della Regione delle copie del materiale di cui ai precedenti commi sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art.11 - FINANZIAMENTO PLURIENNALE ED ANNUALE
Per gli interventi previsti dalla presente legge è disposta, per il triennio 1982-84, una autorizzazione di spesa di L. 3.500.000.000 con riferimento a quanto previsto nel bilancio pluriennale 1982-1984 all'Obiettivo 4. (Assetto del Territorio). Piano 1. (Piano per la formazione di strumenti urbanistici, il recupero del patrimonio immobiliare ed il potenziamento e lo sviluppo dell'edilizia abitativa). Programma 2. (Programma per la formazione degli strumenti urbanistici). La quota per l'anno 1982, nell'importo di L. 1.500.000.000 fa carico al Cap. 41200 del bilancio del corrente esercizio.
Le quote per gli anni successivi, determinate con le singole leggi di bilancio, faranno carico al corrispondente capitolo.

Art.12 - AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE OBBLIGAZIONI A CARATTERE PLURIENNALE
Per gli interventi indicati nella presente legge è autorizzata la stipulazione dei contratti o l'assunzione di obbligazioni per 1'intera spesa disposta e nei limiti della medesima.
Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli atti dai quali sorga l'obbligo di assumere gli impegni ai sensi dell'art.14 della L.R. 6-5-1977, n.28.
A tali atti potrà essere dato corso dopo che le singole leggi di bilancio abbiano determinato le quote annuali.




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