[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 2 APRILE 1985, N.31

NORME URBANISTICHE INTEGRATIVE: NORME TRANSITORIE.

ARTICOLO UNICO

1. Gli atti del procedimento deliberativo degli strumenti urbanistici adottati dai Comuni anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 31 dicembre 1984, n.74 e a tale data non approvati dal competente organo regionale, mantengono validità e si intendono soggetti alle procedure di approvazione vigenti al momento della loro adozione.
2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, tali strumenti urbanistici, se rientranti nella categoria degli atti disciplinati dall'art.11, primo comma, ivi comprese le varianti generali dai programmi di fabbricazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale secondo quanto previsto dal medesimo articolo.
3. In sede di prima attuazione, le competenze del Consiglio regionale di cui all'art.11, primo comma, della L.R. 31 dicembre 1984, n.74, nel periodo intercorrente tra lo scioglimento del Consiglio regionale per le elezioni regionali del 1985 e la prima seduta del nuovo Consiglio regionale, sono esercitate dalla Giunta regionale.




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