NORME URBANISTICHE INTEGRATIVE: NORME TRANSITORIE.
ARTICOLO UNICO
1. Gli atti del procedimento deliberativo degli strumenti
urbanistici adottati dai Comuni anteriormente all'entrata
in vigore della L.R. 31 dicembre 1984, n.74 e a tale
data non approvati dal competente organo regionale,
mantengono validità e si intendono soggetti
alle procedure di approvazione vigenti al momento della
loro adozione.
2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, tali
strumenti urbanistici, se rientranti nella categoria
degli atti disciplinati dall'art.11, primo comma, ivi
comprese le varianti generali dai programmi di fabbricazione,
dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio
regionale secondo quanto previsto dal medesimo articolo.
3. In sede di prima attuazione, le competenze del Consiglio
regionale di cui all'art.11, primo comma, della L.R.
31 dicembre 1984, n.74, nel periodo intercorrente tra
lo scioglimento del Consiglio regionale per le elezioni
regionali del 1985 e la prima seduta del nuovo Consiglio
regionale, sono esercitate dalla Giunta regionale.
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