[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 30 GIUGNO 1984, N.41

(B.U.R.T. 9-7-1984, n.36)

NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA L. 10/77: <<NORME PER LA EDIFICABILITÀ DEI SUOLI>> E SUCCESSIVE MODIFICHE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 24-8-1977, N.60.

(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 41/84, 34/85, 48/88, 88/88, 5/95)

Art.1 - FINALITÀ DELLA LEGGE
1. Le norme della presente legge si applicano nella Regione Toscana in attuazione delle leggi 28-1-1977, n.10 e D.L. 23-1-1982, n.9, convertito con modificazioni con la L. 25-3-1982, n.94; esse sostituiscono quelle contenute nella L.R. 24-8-1977, n.60.

TITOLO I
DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE
(si omette l'intero Titolo I in quanto abrogato con L.R.5/95)

Art.2 - COMUNI OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE DEL P.P.A.
Art.3 - PROGRAMMA OPERATIVO DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI COMUNALI
Art.4 - DOCUMENTO PRELIMINARE
Art.5 - CONTENUTO DEI P.P.A.
Art.6 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
Art.7 - POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE DEL P.P.A.
Art.8 - VARIANTI
Art.9 - ADEMPIMENTI IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL P.P.A.
Art.10 - AREE DA INSERIRE NEL P.P.A. SUCCESSIVO
Art.11 - INTERVENTI SU AREE NON COMPRESE NEL P.P.A.

TITOLO II
DELLA CONCESSIONE

Art.12 - RILASCIO TERMINE DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI
1. Il Sindaco rilascia la concessione a norma dell'art.4 Legge 28 gennaio 1977, n.10, delle leggi regionali, dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Del rilascio della concessione è fatta immediata comunicazione al richiedente mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della ricezione decorrono i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e quelli per la corresponsione dei contributi.

Art.13 - POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI MANCATO RILASCIO
1. Decorsi i termini di cui all'art.31, comma 6, legge 17 agosto 1942, n.1150, modificato dall'art.10 legge 6 agosto 1967, n.765 senza che sia stata comunicata la determinazione del sindaco, chi ha presentato istanza di concessione per interventi diversi da quelli contemplati dall'art.8 della L. 25-3-1982, n.94, può rivolgersi alla <<provincia>> (così modificato con L.R. 17 dicembre 1988, n.88, art.4) con atto da presentare nei successivi 30 giorni.
2. Se la <<provincia>> (così modificato con L.R. 17 dicembre 1988, n.88, art.4) accoglie l'istanza rilascia la concessione a norma dell'art.12 della presente legge.
3. In ogni caso, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza alla <<provincia>> (così modificato con L.R. 17 dicembre 1988, n.88, art.4), senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta agli effetti di cui all'art.6 D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

TITOLO III
TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, NONCHÉ DELLA QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art.14 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28-1-77, n.10 devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art.4 della legge 29-2-1964, n.847 modificato dall'art.44 della legge 22-10-1971, n.865.
2. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto i criteri d'utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria, precisate anche nelle tabelle allegate alla presente legge, che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore dell'atto di cui sopra, i Comuni provvedono in via provvisoria con deliberazione del Consiglio alle determinazioni relative all'uso delle somme stesse sulla base di proposte formulate dai soggetti interessati.

Art.15 - TABELLE PARAMETRICHE REGIONALI
1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in attuazione degli articoli 5 e 10 della legge 28-1-1977 n.10 si applicano le tabelle allegate alla presente legge.
2. Con riferimento all'andamento del costo delle opere di urbanizzazione, le tabelle stesse sono aggiornate dal Consiglio Regionale entro il 30 settembre del 1985 e di ogni anno successivo.

Art.16 - DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE
1. Secondo quanto disposto dall'art.5 della legge 28-1-1977 n.10 e sulla base delle tabelle di cui all'articolo precedente, il Comune, con deliberazione consiliare, determina, per il proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune può aumentare o diminuire i coefficienti di cui alle tabelle C e C1 nei limiti del 10% in più o in meno in relazione alle differenze fra i costi effettivi praticati nel Comune e i costi medi regionali di cui alle allegate tabelle A.
Con <<Deliberazione Comunale, soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art.59 della legge 10 febbraio 1953, n.62, ai coefficienti di cui ai nn.1 delle tabelle C e C1, allegate, possono essere apportate riduzioni non superiori del 60% dei valori indicati.
Sono esclusi da tali riduzioni gli interventi riguardanti immobili, complessi edilizi o singoli immobili classificati al N.C.E.U. in categoria di lusso ai sensi della normativa vigente>> (aggiunto con L.R. 9 aprile 1985, n.34).
3. Nelle zone <<classificate A>> e (dizione aggiunta con L.R. 9 aprile 1985, n.34) di saturazione gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e nelle zone di espansione quelli di urbanizzazione secondaria, vengono ridotti fino ad un massimo del 40%. Tale riduzione è disciplinata con deliberazione del Consiglio comunale in relazione alle dimensioni, alle tipologie ed ai carichi urbanistici indotti dagli interventi oggetto di concessione nonché allo stato e alla consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti, tenendo conto del loro costo così come accertato nelle tabelle allegate alla presente legge.
4. <<Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, il contributo di cui all'art.3, della legge 28 gennaio 1977, n.10 è commisurato alla sola quota di cui all'art.5 della legge medesima ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art.35, comma 8, lettera a, e comma l2 della legge 22 ottobre 1971, n.865>> (comma cosi sostituito con L.R. 11 luglio 1988, n.48, art.7).
<<4-bis. Per gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art.27 della legge 22 ottobre l971, n.865, la concessione edilizia è gratuita fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciai, direzionali per le quali si applicano i disposti del 2o comma dell'art.10 della legge 28 gennaio l977, n.10.
Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla concessione dell'area in proprietà o in diritto di superficie>> (comma aggiunto con L.R. 11 luglio 1988, n.48, art.7).
Nel costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche.
Tale incidenza è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei parametri di cui alla tabella <<B>>.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso gli oneri di urbanizzazione primaria non sono dovuti in sede di rilascio della concessione.
6. Il Comune adegua l'incidenza degli oneri all'aggiornamento di cui al precedente art.15 nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui al 2o comma dell'art.15. Tale adeguamento si applica alle domande di concessione presentate dal 1o gennaio del 1986 e di ogni anno successivo.
7. Qualora i Comuni non provvedano agli adempimenti di cui al 1o e al 6o comma nel termine ivi indicato, a partire dal 61o giorno gli oneri verranno applicati nella misura massima prevista dalle tabelle allegate alla presente legge dalle delibere regionali di aggiornamento.

Art.17 - CALCOLO DEI VOLUMI DEGLI EDIFICI
1. Ai fini della presente legge i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

Art.18 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
l. In attuazione dell'art.6, 3o comma della legge 28 gennaio 1977, n.10 e della legge 25 marzo 1982. n.94, la quota di contributo afferente alla concessione relativa al costo di costruzione è determinata sulla base di quanto indicato nell'apposita tabella allegata.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE

Art.19.
1. Agli adempimenti previsti dal 3o comma dell'art.9, i Comuni, i cui P.P.A. siano scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla stessa data; per gli altri adempimenti operano i tempi stabiliti dai vari commi dell'art.9.

Art.20.
1. Ai P.P.A. adottati ai sensi della L.R. 24-8-1977, n.60 si applicano le disposizioni dell'art.9 salvo che per le aree a destinazione industriale, artigianale ed a centri commerciali all'ingrosso per le quali nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.9 il Comune può deliberare l'inserimento nel P.P.A. successivo.

Art.21 - GRADUALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE REGIONALI
1. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione resta determinata ai sensi delle tabelle allegate alla L.R. 25-8-1979, n.60.
2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui al 1o comma dell'art.16 si applica con la riduzione del 20% per le domande di concessione presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31-12-1984.
3. Applicando le riduzioni di cui a! 2o e 3o comma dell'art.16, queste possono essere cumulate a quelle previste dal presente articolo fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

Art.22 - ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI
1. La legge regionale 24 agosto 1977, n.60: <<Norme regionali di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n.10>> e la legge regionale 3 marzo 1980 n.16: <<L.R.60/77. Istituzione della tabella A/4 relativa ai contributi regionali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di insediamenti relativi a centri commerciali all'ingrosso>> ed il 1o comma della L.R.35/79 sono abrogate.

ALLEGATO

Tabelle parametriche per classi di Comuni, per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della percentuale del costo di costruzione (artt.3 e 6 della legge 28-1-1977 n.10).
Le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b) definiscono l'incidenza dei costi medi regionali riferiti ad unità di utenza differenziate secondo i tipi di intervento, residenziale, industriale-artigianale, commerciale, direzionale turistico ed a centri commerciali all'ingrosso.
I costi medi riportati nelle suddette tabelle non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che dovranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all'entità della richiesta di utenza ponendola a carico dei lottizzanti o dei concessionari.
Per quanto concerne gli insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartiero e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli altri insediamenti, <<quando siano adottati>> (dizione aggiunta con L.R. 9 aprile 1985, n.34) cicli tecnologici comportanti il recupero ed il riciclo delle acque in misura superiore al 30% del fabbisogno.
La tabella A5 indica per tutte le classi di Comuni l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria distinti per ogni tipo di opere.
Le tabelle B e B1 (la tabella B/1 è stata sostituita dalla L.R. 9 aprile 1985, n.34), individuano i parametri per classi di Comuni, di cui alle lettere a) e b) art.5, 1o comma della legge 28-1-77 n.10, in base ai quali si determina il coefficiente moltiplicativo. Applicando il coefficiente specifico indicato per ciascun Comune nella tabella B, ai valori medi regionali di cui alla tabella A, si determinano per ogni Comune le incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Le tabelle C e C1 definiscono coefficienti relativi ai parametri di cui alle lettere c) e d) art. 5, 1o comma della legge 28-1-1977 n.10.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui determinazione spetta ai Comuni per il proprio territorio, risulta moltiplicando i valori di cui alle tabelle A per il coefficiente moltiplicativo assegnato ad ogni Comune nella tabella B1 ed applicando al risultato così ottenuto i coefficienti indicati nelle tabelle C e C1.
La tabella D stabilisce la quota di contributo afferente al costo di costruzione.

Si omettono le tabelle.




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