[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 25 LUGLIO 1989, N.46

DISCIPLINA INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.

TITOLO I
PIANO REGIONALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

Art.1 - FINALITÀ E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE

In attuazione della legge 29 maggio 1982 n.308 e successive modificazioni, la presente legge disciplina i criteri e le modalità di accesso al finanziamento regionale delle iniziative per il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
La presente legge fornisce altresì i criteri per la formulazione dei programmi di utilizzo dei contributi assegnati alla Regione Toscana dalla legge 9-12-1986 n.896 <<Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche>>.(Tale periodo e stato aggiunto dalla L.R.3 dicembre 1990, n.72 art.1)
2. Gli interventi regionali sono contenuti in un piano poliennale di risparmio di energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
3. Il Consiglio regionale, sulla base di una proposta presentata dalla giunta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva un documento di indirizzi per le strategie di risparmio di energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in relazione ai fabbisogni ed alle potenzialità, ai settori ed alle tipologie prioritarie d'intervento. Sulla base degli indirizzi, entro 90 giorni successivi alla data di approvazione del documento, valutate le opportunità di intervento nei rispettivi territori, le Amministrazioni provinciali provvedono a formulare e deliberare specifiche proposte programmatiche. Le associazioni di categoria dei settori produttivi dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, formulano entro gli stessi termini specifiche proposte.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, valutate le proposte programmatiche dei soggetti di cui al precedente comma, propone al Consiglio regionale il piano pluriennale per il risparmio di energia e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con allegato il parere tecnico del Comitato regionale per l'energia di cui al successivo art.2 della presente legge. Il Consiglio regionale approva il piano poliennale per il risparmio di energia e le fonti rinnovabili, stabilendo modalità e tempi per il suo aggiornamento.
5. I programmi annuali di spesa conseguenti all'attuazione del programma poliennale sono articolati in relazione ai flussi di finanziamenti previsti dallo Stato in materia di energia e contengono le iniziative ammesse a finanziamento nell'esercizio di competenza.
6. Le modalità tecniche d'istruttoria delle domande di contributo sono definite ai titoli II e III della presente legge.
7. La formulazione dei programmi annuali di impiego dei fondi regionali di cui all'art. 17 della legge 9-12-1986 n.896 è disciplinata dal successivo titolo IV(comma aggiunto con L.R.3 dicembre 1990, n.72, art.1).

Art.2 - COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ENERGIA

1. E' costituito un comitato regionale per l'energia di consulenza tecnico scientifica della Regione.
2. Il comitato è composto da n.13 componenti.
3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiede di designare un proprio esperto a ciascuno dei seguenti soggetti:
- ENEL
- ENEA
- ENI
- CNR
- UNIVERSITÀ DI FIRENZE
- UNIVERSITÀ DI PISA
- UNIVERSITÀ DI SIENA
- CISPEL
4. La Giunta regionale chiede inoltre alle associazioni regionali dei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo, alle confederazioni regionali del sindacato dei lavoratori, alle organizzazioni regionali del movimento cooperativo ed alle associazioni regionali ambientaliste, l'indicazione di un esperto in materia di energia. Tale indicazione è accompagnata da un dettagliato curriculum professionale. La Giunta regionale trasmette le indicazioni degli esperti ed i relativi curricula professionali al Consiglio regionale che, con propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata, sceglie tre esperti, tra le indicazioni presentate, che fanno parte del comitato regionale per l'energia.
5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
6. Fa inoltre parte del comitato il responsabile del servizio energia del dipartimento Ambiente. Un funzionario dello stesso servizio svolge le funzioni di segretario.
7. Il comitato regionale per l'energia é nominato con deliberazione del Consiglio regionale. In caso di mancata designazione di uno o più membri da parte dei soggetti di cui al 3o comma, il consiglio regionale provvede all'integrazione del comitato designando in sostituzione esperti di chiara fama e provata capacità professionale con deliberazione assunta a maggioranza qualificata.
8. Il comitato può validamente riunirsi con la presenza di almeno 7 membri ed esprimere parere a maggioranza dei presenti.
9. Per la partecipazione alle attività del comitato è corrisposta a ciascun membro un'indennità di presenza pari a Lit. 180.000 per giornata di seduta, al lordo delle ritenute di legge.
10. L'indennità di cui al comma precedente è aggiornata con provvedimento della Giunta regionale con le modalità e nei limiti indicati all'art.15 della legge 27-12-1985, n.816.
11. Ai membri del comitato residenti in Comuni diversi da quello in cui ha luogo la riunione o che, per ragioni connesse con l'appartenenza al comitato, si recano in Comuni diversi da quello di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, secondo le modalità e nella misura stabilita per i Consiglieri regionali.
12. Le indennità ed i rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti nel rispetto delle compatibilità con l'ordinamento che disciplina il rapporto di lavoro dei singoli componenti.
13. Il comitato resta in carica per un periodo di 5 anni ed è rinnovato con le procedure indicate nel precedente articolo.

Art.3 - COMPETENZE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ENERGIA

1. Il comitato è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale.
2. In particolare:
- dà consulenza e pareri sui programmi energetici nazionali e regionali e su specifiche normative di settore.
- formula proposte per studi ed iniziative rivolti alla promozione del risparmio energetico, con particolare riferimento alla cogenerazione nei settori civile e produttivo, all'utilizzazione delle fonti rinnovabili, all'impiego energetico delle materie seconde derivanti dal tratta mento dei rifiuti.
3. In relazione ai compiti di proposta ad esso affidati, il comitato elabora progetti di studio e di ricerca, per aree territoriali o per settori omogenei, indicandone il relativo piano finanziario, i soggetti interessati, le potenziali risorse economiche attivabili e segnalando le competenze operative necessarie allo svolgimento dei progetti stessi.
4. Nel formulare le proprie proposte, il Comitato individua le possibili forme di collaborazione con organismi ed Amministrazioni pubbliche interessati allo specifico argomento.
5. E' compito del Comitato sovrintendere all'esecuzione degli studi e delle ricerche riferendo alla Giunta ed al Consiglio regionale nelle diverse fasi di elaborazione.

TITOLO II
INTERVENTI FINANZIABILI NEI PROGRAMMI ANNUALI DI SPESA

Art.4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Possono essere concessi contributi:
a) per il contenimento dei consumi di energia primaria e/o all'utilizzo delle fonti rinnovabili negli interventi in edilizia, consistenti nella climatizzazione degli edifici a qualunque uso adibiti, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate, nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi;
b) per interventi nel settore agricolo, industriale, artigianale e dei servizi pubblici, consistenti nella realizzazione di impianti fissi, sistemi e componenti, aventi lo scopo di ridurre i consumi energetici;
c) per interventi nel settore agricolo consistenti nella realizzazione di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.

Art.5 - INTERVENTI NELL'EDILIZIA

1. Gli interventi finanziabili, ai sensi del precedente articolo 4, lett. o), sono così specificati:
a) interventi di coibentazione negli edifici esistenti, tali da consentire un risparmio di energia non inferiore al 20% e da effettuarsi secondo le regole tecniche contenute nelle direttive di attuazione della presente legge;
b) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento negli edifici di nuova costruzione, ovvero, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione, negli edifici esistenti; le caratteristiche che individuano i generatori di calore ad alto rendimento, sono contenute nelle direttive di attuazione della presente legge;
c) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili, che consentano la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento, nell'ambito della legge 30-4-1976 n.373, e del decreto legge 17-3-1980 n.68, convertito con modificazioni, nella legge 16-5-1980 n.178; le pompe di calore da ammettere al contributo, devono avere un coefficiente di prestazione uguale o maggiore a 2,65;
d) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o di altra fonte rinnovabile, per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;
f) l'installazione di sistemi di controllo integralo e reti di distribuzione del calore in edifici civili, purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila Kcal./h., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare, per ogni singola utenza, i consumi energetici ove non previsti dalla normativa vigente;
g) impiego di sistemi di captazione e conservazione dell'energia solare negli edifici (<<architettura bioclimatica>> con <<sistemi passivi>>) anche sul patrimonio edilizio esistente che consentano un risparmio di energia primaria non inferiore al 20%.
2. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) del precedente comma, possono essere concessi, su domanda del proprietario dell'immobile o degli altri soggetti legittimati ed indicati nelle direttive di cui al successivo art.9; contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa di investimento documentata.
3. La percentuale del contributo può essere elevata fino all'80% degli investimenti per gli interventi di cui al 1o comma lett. e).
4. Per ciascun intervento non può comunque essere concesso un contributo superiore a 15 milioni per unità abitativa o per unità edificio equivalente.

Art.6 - NORME COMUNI PER GLI INTERVENTI IN EDILIZIA

1. Gli interventi di cui alla presente legge su edifici esistenti sono assimilati a quelli di manutenzione straordinaria, per gli effetti di cui agli artt.31 e 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e art. 3 legge regionale 21-5-1980 n.59.
2. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di aria ed acqua calda, per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera e non è quindi soggetto ad autorizzazione specifica.
3. Gli interventi su parti comuni di edifici sono decisi a maggioranza delle quote millesimali.

Art.7 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI INDUSTRIALE, AGRICOLO, ARTIGIANALE E DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Gli interventi ai sensi dell'art.4 lett. b), possono essere ammessi al contributo in conto capitale fino al 25% della spesa preventivata o già fatturata e con il limite massimo di 500 milioni. In alternativa possono essere concessi contributi in conto interesse sui mutui con le modalità previste dall'art.8 della legge 7-6-1982 n.308.
2. Possono essere ammessi al contributo di cui al comma precedente, gli interventi che comportino una economia non inferiore al 15% dei consumi di idrocarburi e/o di energia elettrica, anche attraverso sistemi di cogenerazione.
3. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, 1 kg. di idrocarburi è considerato equivalente a 4 Kwh. di energia elettrica.
4. Sul contributo in conto capitale, possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative, emesse da istituti ed accettate dal soggetto erogante il finanziamento.

Art.8 - INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO

1. Gli interventi nel settore agricolo di cui all'art.4, lettera c), realizzati da operatori agricoli pubblici o privati, singoli o associati, che dimostrino di poter utilizzare direttamente l'energia prodotta, possono essere ammessi al contributo in conto capitale nella misura massima del 5O% della spesa di intervento documentata elevabile al 60% per le cooperative agricole e loro consorzi.
2. Per gli stessi interventi possono inoltre essere concessi per la parte di spesa non coperta ai sensi del comma precedente, contributi negli interessi di mutui integrativi ventennali a tasso agevolati.
3. I mutui sono concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.
4. Il concorso di cui al comma precedente, non potrà comunque superare la differenza tra il tasso di riferimento determinalo ai sensi dell'art.34 della legge 2b-1961 n. 454 e il tasso agevolato.
5. La consistenza di quest'ultimo può essere modificata dal Consiglio regionale, nei limiti consentiti dal D.P.R. 24-7-1977, n.616, in base alle variazioni dei tassi di riferimento.
6. L'ammortamento dei mutui integrativi, ha inizio il primo giorno del semestre successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo e viene effettuato in rate semestrali costanti posticipate.
7. L'onere relativo al periodo di pre-ammortamento non può superare l'ammontare di due semestralità del concorso negli interessi di ammortamento.
8. Nel caso di estinzione anticipata dei mutui, le rate di concorso regionale vengono corrisposte per tutto il periodo di ammortamento a condizione che risulti accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati concessi.
9. Le anticipazioni e le erogazioni in corso di opera, relative alle operazioni creditizie, sono regolate dalla normativa generale sul credito agrario.

TITOLO III
PROCEDURE

Art.9 - DIRETTIVE REGIONALI

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta approva le direttive di attuazione della presente legge contenenti le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica, l'indicazione dei soggetti legittimati a richiedere i contributi per gli interventi previsti dalla presente legge, i criteri di priorità per la valutazione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi concessi ed ogni altro elemento di valutazione tecnica necessario.
2. Le direttive di cui al precedente comma contengono inoltre i criteri di valutazione delle percentuali di risparmio energetico in relazione alle singole tipologie indicate nel 1o comma del precedente art. 5.

Art.10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo per gli interventi previsti i dalla presente legge devono essere presentate dai soggetti legittimati in conformità ad appositi bandi emanati sulla base delle direttive di cui al precedente art.9.
2. la Giunta regionale, in relazione alle richieste di contributo pervenute ed alle disponibilità finanziarie indicate negli appositi capitoli di bilancio può indire bandi aggiuntivi per specifiche nuove esigenze.
3 Le domande sono presentate:
a) per gli interventi di cui all'art.4 lett. a), al Comune nel cui territorio viene eseguito l'intervento;
b) per gli interventi di cui all'art.4. lett. b) e lett. c) al Dipartimento ambiente ed Energia della Giunta regionale.
4. Tutte le domande devono con tenere gli elementi atti a consentire la valutazione tecnico-economica a dell'intervento, nonché l'indicazione del risparmio nel consumo di energia o della quantità di energia prodotta.
5. Nella domanda, il richiedente assume espressamente l'impegno ad osservare le prescrizioni concernenti le modalità tecniche per la regolare manutenzione ed il coretto esercizio delle opere e/o degli impianti.
6. Il richiedente deve inoltre attestare, sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito di altri finanziamenti a carico del bilancio dello Stato per gli stessi interventi.
7. All'interno delle classificazioni degli interventi di cui al precedente art.4 e delle varie tipologie di risparmio energetico cd a parità di altri parametri di valutazione definiti dalle direttive di cui all'art.9, sono considerati prioritari gli interventi che all'atto della presentazione della domanda sono ancora da realizzare o che sono stati realizzati nell'anno immediatamente precedente.

Art.11 - ISTRUTTORIA

1. Per gli interventi di cui all'art. 4 lett. a), i Comuni, entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande, predispongono ed approvano gli elenchi degli interventi ammissibili, sulla base di criteri indicati nelle direttive di cui all'art.9 della presente legge.
2. Qualora il Comune intenda utilizzare per la valutazione di ammissibilità il servizio di valutazione automatica esistente presso il Dipartimento Ambiente della Regione Toscana, invia a tale Dipartimento le domande entro 30 giorni dal termine della loro presentazione.
3. Entro i 60 giorni successivi la Giunta regionale elabora gli elenchi degli interventi ammissibili c li restituisce al Comune interessato.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento degli elenchi degli interventi ammissibili la Giunta regionale, valutata la congruità delle istruttorie, approva e trasmette al Consiglio regionale la proposta di programma degli interventi, ripartendo fra i vari Comuni le somme disponibili in ragione degli importi complessivi delle domande ammesse.
5. Per gli interventi di cui all'art.4, lett. b e c), la Giunta regionale, entro 180 giorni dal termine di presentazione delle domande, invia al Consiglio regionale gli elenchi delle domande ricevute, gli elenchi delle domande giudicate ammissibili e la proposta di programma degli interventi elaborata sulla base delle somme disponibili e in coerenza, degli indirizzi del piano triennali di cui al precedente art.1.
6. Il Consiglio regionale approva il programma degli interventi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Qualora il Consiglio regionale ritenga di ammettere domande in eccedenza alle somme disponibili nel programma annuale, gli interventi relativi concorrono nella elaborazione del programma successivo.

Art.12 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I Comuni e la Giunta regionale, ciascuno per gli interventi di propria competenza, concedono i contributi in conto capitale in conformità del programma approvato dal Consiglio regionale e sulla base degli elenchi di cui al precedente art.11, rispettando le priorità definite.
2. I contributi sono erogati in un'unica soluzione, dopo formale dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera e dopo accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto realizzato rispetto al progetto per il quale si è ottenuto il finanziamento. Le direttive di cui al precedente art.9 disciplinano le modalità per gli accertamenti tecnici.
3. L'erogazione del contributo, dal quale e escluso il computo dell'I.V.A., è effettuata sulla base di regolare documentazione di spesa. Sono incluse nel finanziamento le spese sostenute per la progettazione esecutiva dell'impianto o dell'opera che realizza l'intervento di risparmio energetico ammesso.
4. Su richiesta dell'interessato, i contributi possono essere concessi in due rate, di cui la prima a stato di avanzamento dei lavori in misura proporzionale alla spesa sostenuta e la seconda dopo verifica di avvenuta realizzazione dell'opera conformemente al progetto approvato.
5. Varianti sostanziali ai progetti presentati e per i quali sono stati concessi finanziamenti possono essere eccezionalmente e per giustificati motivi autorizzate, nei limiti della spesa ammessa dall'ente che ha concesso il contributo previa verifica di compatibilità con le finalità del finanziamento stesso e con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art.13 - VIGILANZA

1. La Giunta regionale ed i Comuni esercitano la vigilanza sull'attuazione degli interventi per i quali hanno concesso il finanziamento.
2. Per gli interventi proposti dai Comuni e realizzati su beni rientranti nella loro disponibilità, è consentita la procedura di autocertificazione dei lavori eseguiti, secondo la normativa vigente per i lavori pubblici e nei limiti di spesa previsti.

Art.14 - DECADENZA DAI FINANZIAMENTI

1. La Giunta regionale ed il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti i soggetti interessati, dispongono la decadenza dai finanziamenti ed il recupero delle somme eventualmente erogate qualora:
a) i finanziamenti siano stati utilizzati per finalità diverse;
b) vengano accertate sostanziali irregolarità o indicazioni non veritiere nella documentazione fornita;
e) l'intervento previsto non venga iniziato entro dodici mesi dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi.
2. A detto termine possono essere concesse proroghe su espressa e giustificata richiesta del beneficiario del contributo.

Art.15 - RELAZIONE ANNUALE

1. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, elabora e trasmette ai Ministeri competenti un consuntivo degli interventi finanziati nell'anno precedente, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale, unitamente ad una relazione illustrativa.
2. A questo scopo i Comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, la resocontazione in ordine agli interventi finanziati.

Art.16 - NORMA TRANSITORIA

1. Per l'anno 1989 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31-12-1989, approva il programma degli interventi di cui all'art.4, lett.a), ripartendo le somme disponibili tra i Comuni in relazione alle domande giudicate ammissibili a seguito delle istruttorie condotte ai sensi della legge regionale 9-1-1989, n.3.
2. Per gli interventi di cui alle lett. b) e c) del precedente art.4, il Consiglio regionale approva entro il 31 luglio del corrente anno un piano straordinario di indirizzi e di riparto per settori produttivi e tipologie di intervento
3. Sulla base di tale piano i soggetti interessati inviano entro il 31 ottobre 1989 domande di intervento alla giunta regionale, la quale predispone entro il 30 novembre 1989 la relativa proposta dì programma. Il Consiglio regionale approva il programma entro il 31-121989.

Art.17 - ABROGAZIONE

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 26-3-1984 n.19 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale 9-1-1989 n.3. Sono fatte salve le obbligazioni e le procedure assunte in conformità alle predette leggi regionali.

Art.l8 - Abrogato
(Articolo abrogato con L.R. 3 dicembre 1990, n.72, art.2 e sostituito con l'art.20 della stessa legge).

TITOLO IV
(Titolo aggiunto con L.R. 3 dicembre 1990, n.72 art.3)

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DI PROGRAMMI ANNUALI RELATIVI ALLE AREE GEOTERMICHE FINANZIABILI CON I FONDI REGIONALI DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 9-12-1986 N.896

Art.18 - FINALITÀ E PROCEDURE

1. In attuazione della legge 9-12-1986 n. 896 il gettito dei contributi e canoni di cui all'art. 17 è destinato dalla Regione allo promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli impianti, nonché al riassetto e sviluppo socio-economico delle aree geotermiche anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
2. I finanziamenti annuali sono erogati tenendo conto dello provenienza e dell 'entità dei contributi relativi alle aree nelle quali sono ubicati gli impianti produttivi.
3. Entro il mese di giugno di ogni anno gli Enti locali delle aree geotermiche: Province, Comunità Montane, Comuni in forma singola o associata, presentano in proprio ovvero tramite gli organismi di diritto pubblico o privato ai quali gli stessi partecipano in forma prevalente, progetti di investimento congruenti con le finalità di cui al precedente comma 1o e con gli indirizzi del piano poliennale.
4. La Giunta regionale sulla base degli indirizzi del piano poliennale di cui al precedente art. 1, 4o comma, ed ai sensi dell'art.17 della legge 9-12-1986 n.896, comma 3o, lett. b), propone al Consiglio regionale entro 90 giorni dal termine previsto al precedente comma 3o, per l'approvazione, il programma annuale di destinazione di contributi attribuiti alla Regione Toscana.
5. La Giunta regionale si riserva la facoltà di proporre iniziative di ricerca, studio e progettazione anche riguardanti le aree geotermiche nel loro complesso.
6. Ai fini della valutazione delle iniziative proposte è costituita, con atto della Giunta regionale, una Commissione consultiva per la geotermia.
La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, è composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti, designato dai rispettivi organi deliberanti: Province di Pisa, Siena e Grosseto; Comunità montane dell'Amiata, delle Colline Metallifere e dell'Alta Val di Cecina; Comuni delle aree geotermiche singoli o associati in Consorzi.
Il Coordinamento e la segreteria della Commissione è assicurata dal Servizio Energia del Dipartimento Ambiente della Giunta regionale.
Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione potrò avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Comitato regionale per l'Energia di cui al precedente art.2.
7. La Commissione può validamente riunirsi con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed assumere le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

Art.l9 - NORMA TRANSITORIA

1. Per l'anno 1990 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva entro il 31-12-1990 il programma annuale degli interventi sulla base di progetti già presentati dai soggetti di cui al precedente art. l8, 3o comma.

Art.20 - NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1990, come segue:
- con i fondi iscritti al cap. 00720 per quanto concerne l'applicazione dell'art.2;
- con i fondi iscritti ai cap. 11200, 11220, 11240, 11260, per gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8;
- con i fondi iscritti al cap. 11280 per gli oneri di cui all'art.l8.
2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si farà fronte con la legge di bilancio.




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