DISCIPLINA INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.
TITOLO I
PIANO REGIONALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO
DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art.1 - FINALITÀ E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO REGIONALE
In attuazione della legge 29 maggio 1982 n.308 e successive
modificazioni, la presente legge disciplina i criteri
e le modalità di accesso al finanziamento regionale
delle iniziative per il contenimento dei consumi di
energia e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
La presente legge fornisce altresì i criteri
per la formulazione dei programmi di utilizzo dei contributi
assegnati alla Regione Toscana dalla legge 9-12-1986
n.896 <<Disciplina della ricerca e della coltivazione
delle risorse geotermiche>>.(Tale periodo e stato
aggiunto dalla L.R.3 dicembre 1990, n.72 art.1)
2. Gli interventi regionali sono contenuti in un piano
poliennale di risparmio di energia e di sviluppo delle
fonti rinnovabili.
3. Il Consiglio regionale, sulla base di una proposta
presentata dalla giunta entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, approva un documento di
indirizzi per le strategie di risparmio di energia
e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in relazione
ai fabbisogni ed alle potenzialità, ai settori
ed alle tipologie prioritarie d'intervento. Sulla base
degli indirizzi, entro 90 giorni successivi alla data
di approvazione del documento, valutate le opportunità
di intervento nei rispettivi territori, le Amministrazioni
provinciali provvedono a formulare e deliberare specifiche
proposte programmatiche. Le associazioni di categoria
dei settori produttivi dell'industria, dell'agricoltura,
dell'artigianato e del commercio, formulano entro gli
stessi termini specifiche proposte.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, valutate le proposte programmatiche
dei soggetti di cui al precedente comma, propone al
Consiglio regionale il piano pluriennale per il risparmio
di energia e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili,
con allegato il parere tecnico del Comitato regionale
per l'energia di cui al successivo art.2 della presente
legge. Il Consiglio regionale approva il piano poliennale
per il risparmio di energia e le fonti rinnovabili,
stabilendo modalità e tempi per il suo aggiornamento.
5. I programmi annuali di spesa conseguenti all'attuazione
del programma poliennale sono articolati in relazione
ai flussi di finanziamenti previsti dallo Stato in
materia di energia e contengono le iniziative ammesse
a finanziamento nell'esercizio di competenza.
6. Le modalità tecniche d'istruttoria delle domande
di contributo sono definite ai titoli II e III della
presente legge.
7. La formulazione dei programmi annuali di impiego
dei fondi regionali di cui all'art. 17 della legge
9-12-1986 n.896 è disciplinata dal successivo
titolo IV(comma aggiunto con L.R.3 dicembre 1990, n.72,
art.1).
Art.2 - COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ENERGIA
1. E' costituito un comitato regionale per l'energia
di consulenza tecnico scientifica della Regione.
2. Il comitato è composto da n.13 componenti.
3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, chiede di designare
un proprio esperto a ciascuno dei seguenti soggetti:
- ENEL
- ENEA
- ENI
- CNR
- UNIVERSITÀ DI FIRENZE
- UNIVERSITÀ DI PISA
- UNIVERSITÀ DI SIENA
- CISPEL
4. La Giunta regionale chiede inoltre alle associazioni
regionali dei settori industriale, artigianale, commerciale,
agricolo, alle confederazioni regionali del sindacato
dei lavoratori, alle organizzazioni regionali del movimento
cooperativo ed alle associazioni regionali ambientaliste,
l'indicazione di un esperto in materia di energia.
Tale indicazione è accompagnata da un dettagliato
curriculum professionale. La Giunta regionale trasmette
le indicazioni degli esperti ed i relativi curricula
professionali al Consiglio regionale che, con propria
deliberazione assunta a maggioranza qualificata, sceglie
tre esperti, tra le indicazioni presentate, che fanno
parte del comitato regionale per l'energia.
5. Il Comitato è presieduto dal Presidente della
Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.
6. Fa inoltre parte del comitato il responsabile del
servizio energia del dipartimento Ambiente. Un funzionario
dello stesso servizio svolge le funzioni di segretario.
7. Il comitato regionale per l'energia é nominato
con deliberazione del Consiglio regionale. In caso
di mancata designazione di uno o più membri
da parte dei soggetti di cui al 3o comma, il consiglio
regionale provvede all'integrazione del comitato designando
in sostituzione esperti di chiara fama e provata capacità
professionale con deliberazione assunta a maggioranza
qualificata.
8. Il comitato può validamente riunirsi con la
presenza di almeno 7 membri ed esprimere parere a maggioranza
dei presenti.
9. Per la partecipazione alle attività del comitato
è corrisposta a ciascun membro un'indennità
di presenza pari a Lit. 180.000 per giornata di seduta,
al lordo delle ritenute di legge.
10. L'indennità di cui al comma precedente è
aggiornata con provvedimento della Giunta regionale
con le modalità e nei limiti indicati all'art.15
della legge 27-12-1985, n.816.
11. Ai membri del comitato residenti in Comuni diversi
da quello in cui ha luogo la riunione o che, per ragioni
connesse con l'appartenenza al comitato, si recano
in Comuni diversi da quello di residenza, è
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità
di missione, secondo le modalità e nella misura
stabilita per i Consiglieri regionali.
12. Le indennità ed i rimborsi di cui al presente
articolo sono corrisposti nel rispetto delle compatibilità
con l'ordinamento che disciplina il rapporto di lavoro
dei singoli componenti.
13. Il comitato resta in carica per un periodo di 5
anni ed è rinnovato con le procedure indicate
nel precedente articolo.
Art.3 - COMPETENZE DEL COMITATO REGIONALE PER L'ENERGIA
1. Il comitato è organo di consulenza del Consiglio
e della Giunta regionale.
2. In particolare:
- dà consulenza e pareri sui programmi energetici
nazionali e regionali e su specifiche normative di
settore.
- formula proposte per studi ed iniziative rivolti alla
promozione del risparmio energetico, con particolare
riferimento alla cogenerazione nei settori civile e
produttivo, all'utilizzazione delle fonti rinnovabili,
all'impiego energetico delle materie seconde derivanti
dal tratta mento dei rifiuti.
3. In relazione ai compiti di proposta ad esso affidati,
il comitato elabora progetti di studio e di ricerca,
per aree territoriali o per settori omogenei, indicandone
il relativo piano finanziario, i soggetti interessati,
le potenziali risorse economiche attivabili e segnalando
le competenze operative necessarie allo svolgimento
dei progetti stessi.
4. Nel formulare le proprie proposte, il Comitato individua
le possibili forme di collaborazione con organismi
ed Amministrazioni pubbliche interessati allo specifico
argomento.
5. E' compito del Comitato sovrintendere all'esecuzione
degli studi e delle ricerche riferendo alla Giunta
ed al Consiglio regionale nelle diverse fasi di elaborazione.
TITOLO II
INTERVENTI FINANZIABILI NEI PROGRAMMI ANNUALI DI SPESA
Art.4 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Possono essere concessi contributi:
a) per il contenimento dei consumi di energia primaria
e/o all'utilizzo delle fonti rinnovabili negli interventi
in edilizia, consistenti nella climatizzazione degli
edifici a qualunque uso adibiti, nella produzione di
energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate,
nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata
ad impianti sportivi;
b) per interventi nel settore agricolo, industriale,
artigianale e dei servizi pubblici, consistenti nella
realizzazione di impianti fissi, sistemi e componenti,
aventi lo scopo di ridurre i consumi energetici;
c) per interventi nel settore agricolo consistenti nella
realizzazione di impianti per la produzione di energia
termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.
Art.5 - INTERVENTI NELL'EDILIZIA
1. Gli interventi finanziabili, ai sensi del precedente
articolo 4, lett. o), sono così specificati:
a) interventi di coibentazione negli edifici esistenti,
tali da consentire un risparmio di energia non inferiore
al 20% e da effettuarsi secondo le regole tecniche
contenute nelle direttive di attuazione della presente
legge;
b) l'installazione di nuovi generatori di calore ad
alto rendimento negli edifici di nuova costruzione,
ovvero, in sostituzione dei generatori attualmente
in funzione, negli edifici esistenti; le caratteristiche
che individuano i generatori di calore ad alto rendimento,
sono contenute nelle direttive di attuazione della
presente legge;
c) l'installazione di pompe di calore o di impianti
per l'utilizzo di fonti rinnovabili, che consentano
la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico
annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento,
nell'ambito della legge 30-4-1976 n.373, e del decreto
legge 17-3-1980 n.68, convertito con modificazioni,
nella legge 16-5-1980 n.178; le pompe di calore da
ammettere al contributo, devono avere un coefficiente
di prestazione uguale o maggiore a 2,65;
d) l'installazione di apparecchiature per la produzione
combinata di energia elettrica e di calore;
e) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o di altra
fonte rinnovabile, per la produzione di energia elettrica
per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente
dal conduttore del relativo fondo;
f) l'installazione di sistemi di controllo integralo
e reti di distribuzione del calore in edifici civili,
purché dotati di impianti di riscaldamento con
potenza termica al focolare superiore a 100 mila Kcal./h.,
ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e
simultaneamente contabilizzare, per ogni singola utenza,
i consumi energetici ove non previsti dalla normativa
vigente;
g) impiego di sistemi di captazione e conservazione
dell'energia solare negli edifici (<<architettura
bioclimatica>> con <<sistemi passivi>>)
anche sul patrimonio edilizio esistente che consentano
un risparmio di energia primaria non inferiore al 20%.
2. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c),
d), f), g) del precedente comma, possono essere concessi,
su domanda del proprietario dell'immobile o degli altri
soggetti legittimati ed indicati nelle direttive di
cui al successivo art.9; contributi in conto capitale
nella misura massima del 30% della spesa di investimento
documentata.
3. La percentuale del contributo può essere elevata
fino all'80% degli investimenti per gli interventi
di cui al 1o comma lett. e).
4. Per ciascun intervento non può comunque essere
concesso un contributo superiore a 15 milioni per unità
abitativa o per unità edificio equivalente.
Art.6 - NORME COMUNI PER GLI INTERVENTI IN EDILIZIA
1. Gli interventi di cui alla presente legge su edifici
esistenti sono assimilati a quelli di manutenzione
straordinaria, per gli effetti di cui agli artt.31
e 48 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e art. 3 legge
regionale 21-5-1980 n.59.
2. L'installazione di impianti solari e di pompe di
calore destinati alla produzione di aria ed acqua calda,
per edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto
idro-sanitario già in opera e non è quindi
soggetto ad autorizzazione specifica.
3. Gli interventi su parti comuni di edifici sono decisi
a maggioranza delle quote millesimali.
Art.7 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI INDUSTRIALE, AGRICOLO, ARTIGIANALE E DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Gli interventi ai sensi dell'art.4 lett. b), possono
essere ammessi al contributo in conto capitale fino
al 25% della spesa preventivata o già fatturata
e con il limite massimo di 500 milioni. In alternativa
possono essere concessi contributi in conto interesse
sui mutui con le modalità previste dall'art.8
della legge 7-6-1982 n.308.
2. Possono essere ammessi al contributo di cui al comma
precedente, gli interventi che comportino una economia
non inferiore al 15% dei consumi di idrocarburi e/o
di energia elettrica, anche attraverso sistemi di cogenerazione.
3. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi
e di energia elettrica, 1 kg. di idrocarburi è
considerato equivalente a 4 Kwh. di energia elettrica.
4. Sul contributo in conto capitale, possono essere
concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da
polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative, emesse
da istituti ed accettate dal soggetto erogante il finanziamento.
Art.8 - INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO
1. Gli interventi nel settore agricolo di cui all'art.4,
lettera c), realizzati da operatori agricoli pubblici
o privati, singoli o associati, che dimostrino di poter
utilizzare direttamente l'energia prodotta, possono
essere ammessi al contributo in conto capitale nella
misura massima del 5O% della spesa di intervento documentata
elevabile al 60% per le cooperative agricole e loro
consorzi.
2. Per gli stessi interventi possono inoltre essere
concessi per la parte di spesa non coperta ai sensi
del comma precedente, contributi negli interessi di
mutui integrativi ventennali a tasso agevolati.
3. I mutui sono concessi dagli istituti ed enti esercenti
il credito agrario di miglioramento.
4. Il concorso di cui al comma precedente, non potrà
comunque superare la differenza tra il tasso di riferimento
determinalo ai sensi dell'art.34 della legge 2b-1961
n. 454 e il tasso agevolato.
5. La consistenza di quest'ultimo può essere
modificata dal Consiglio regionale, nei limiti consentiti
dal D.P.R. 24-7-1977, n.616, in base alle variazioni
dei tassi di riferimento.
6. L'ammortamento dei mutui integrativi, ha inizio il
primo giorno del semestre successivo a quello nel quale
è stato stipulato il contratto definitivo di
mutuo e viene effettuato in rate semestrali costanti
posticipate.
7. L'onere relativo al periodo di pre-ammortamento non
può superare l'ammontare di due semestralità
del concorso negli interessi di ammortamento.
8. Nel caso di estinzione anticipata dei mutui, le rate
di concorso regionale vengono corrisposte per tutto
il periodo di ammortamento a condizione che risulti
accertato che i finanziamenti sono stati utilizzati
per le finalità per le quali sono stati concessi.
9. Le anticipazioni e le erogazioni in corso di opera,
relative alle operazioni creditizie, sono regolate
dalla normativa generale sul credito agrario.
TITOLO III
PROCEDURE
Art.9 - DIRETTIVE REGIONALI
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, su proposta della Giunta
approva le direttive di attuazione della presente legge
contenenti le modalità di presentazione delle
domande e la relativa modulistica, l'indicazione dei
soggetti legittimati a richiedere i contributi per
gli interventi previsti dalla presente legge, i criteri
di priorità per la valutazione delle domande
e le modalità di erogazione dei contributi concessi
ed ogni altro elemento di valutazione tecnica necessario.
2. Le direttive di cui al precedente comma contengono
inoltre i criteri di valutazione delle percentuali
di risparmio energetico in relazione alle singole tipologie
indicate nel 1o comma del precedente art. 5.
Art.10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di contributo per gli interventi previsti
i dalla presente legge devono essere presentate dai
soggetti legittimati in conformità ad appositi
bandi emanati sulla base delle direttive di cui al
precedente art.9.
2. la Giunta regionale, in relazione alle richieste
di contributo pervenute ed alle disponibilità
finanziarie indicate negli appositi capitoli di bilancio
può indire bandi aggiuntivi per specifiche nuove
esigenze.
3 Le domande sono presentate:
a) per gli interventi di cui all'art.4 lett. a), al
Comune nel cui territorio viene eseguito l'intervento;
b) per gli interventi di cui all'art.4. lett. b) e lett.
c) al Dipartimento ambiente ed Energia della Giunta
regionale.
4. Tutte le domande devono con tenere gli elementi atti
a consentire la valutazione tecnico-economica a dell'intervento,
nonché l'indicazione del risparmio nel consumo
di energia o della quantità di energia prodotta.
5. Nella domanda, il richiedente assume espressamente
l'impegno ad osservare le prescrizioni concernenti
le modalità tecniche per la regolare manutenzione
ed il coretto esercizio delle opere e/o degli impianti.
6. Il richiedente deve inoltre attestare, sotto la propria
responsabilità, di non aver usufruito di altri
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato per
gli stessi interventi.
7. All'interno delle classificazioni degli interventi
di cui al precedente art.4 e delle varie tipologie
di risparmio energetico cd a parità di altri
parametri di valutazione definiti dalle direttive di
cui all'art.9, sono considerati prioritari gli interventi
che all'atto della presentazione della domanda sono
ancora da realizzare o che sono stati realizzati nell'anno
immediatamente precedente.
Art.11 - ISTRUTTORIA
1. Per gli interventi di cui all'art. 4 lett. a), i
Comuni, entro 120 giorni dal termine di presentazione
delle domande, predispongono ed approvano gli elenchi
degli interventi ammissibili, sulla base di criteri
indicati nelle direttive di cui all'art.9 della presente
legge.
2. Qualora il Comune intenda utilizzare per la valutazione
di ammissibilità il servizio di valutazione
automatica esistente presso il Dipartimento Ambiente
della Regione Toscana, invia a tale Dipartimento le
domande entro 30 giorni dal termine della loro presentazione.
3. Entro i 60 giorni successivi la Giunta regionale
elabora gli elenchi degli interventi ammissibili c
li restituisce al Comune interessato.
4. Entro 60 giorni dal ricevimento degli elenchi degli
interventi ammissibili la Giunta regionale, valutata
la congruità delle istruttorie, approva e trasmette
al Consiglio regionale la proposta di programma degli
interventi, ripartendo fra i vari Comuni le somme disponibili
in ragione degli importi complessivi delle domande
ammesse.
5. Per gli interventi di cui all'art.4, lett. b e c),
la Giunta regionale, entro 180 giorni dal termine di
presentazione delle domande, invia al Consiglio regionale
gli elenchi delle domande ricevute, gli elenchi delle
domande giudicate ammissibili e la proposta di programma
degli interventi elaborata sulla base delle somme disponibili
e in coerenza, degli indirizzi del piano triennali
di cui al precedente art.1.
6. Il Consiglio regionale approva il programma degli
interventi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
Qualora il Consiglio regionale ritenga di ammettere
domande in eccedenza alle somme disponibili nel programma
annuale, gli interventi relativi concorrono nella elaborazione
del programma successivo.
Art.12 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
1. I Comuni e la Giunta regionale, ciascuno per gli
interventi di propria competenza, concedono i contributi
in conto capitale in conformità del programma
approvato dal Consiglio regionale e sulla base degli
elenchi di cui al precedente art.11, rispettando le
priorità definite.
2. I contributi sono erogati in un'unica soluzione,
dopo formale dichiarazione di avvenuta realizzazione
dell'opera e dopo accertamento tecnico di rispondenza
dell'impianto realizzato rispetto al progetto per il
quale si è ottenuto il finanziamento. Le direttive
di cui al precedente art.9 disciplinano le modalità
per gli accertamenti tecnici.
3. L'erogazione del contributo, dal quale e escluso
il computo dell'I.V.A., è effettuata sulla base
di regolare documentazione di spesa. Sono incluse nel
finanziamento le spese sostenute per la progettazione
esecutiva dell'impianto o dell'opera che realizza l'intervento
di risparmio energetico ammesso.
4. Su richiesta dell'interessato, i contributi possono
essere concessi in due rate, di cui la prima a stato
di avanzamento dei lavori in misura proporzionale alla
spesa sostenuta e la seconda dopo verifica di avvenuta
realizzazione dell'opera conformemente al progetto
approvato.
5. Varianti sostanziali ai progetti presentati e per
i quali sono stati concessi finanziamenti possono essere
eccezionalmente e per giustificati motivi autorizzate,
nei limiti della spesa ammessa dall'ente che ha concesso
il contributo previa verifica di compatibilità
con le finalità del finanziamento stesso e con
le disposizioni di cui alla presente legge.
Art.13 - VIGILANZA
1. La Giunta regionale ed i Comuni esercitano la vigilanza
sull'attuazione degli interventi per i quali hanno
concesso il finanziamento.
2. Per gli interventi proposti dai Comuni e realizzati
su beni rientranti nella loro disponibilità,
è consentita la procedura di autocertificazione
dei lavori eseguiti, secondo la normativa vigente per
i lavori pubblici e nei limiti di spesa previsti.
Art.14 - DECADENZA DAI FINANZIAMENTI
1. La Giunta regionale ed il Comune, nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti i soggetti interessati,
dispongono la decadenza dai finanziamenti ed il recupero
delle somme eventualmente erogate qualora:
a) i finanziamenti siano stati utilizzati per finalità
diverse;
b) vengano accertate sostanziali irregolarità
o indicazioni non veritiere nella documentazione fornita;
e) l'intervento previsto non venga iniziato entro dodici
mesi dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi.
2. A detto termine possono essere concesse proroghe
su espressa e giustificata richiesta del beneficiario
del contributo.
Art.15 - RELAZIONE ANNUALE
1. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di
ogni anno, elabora e trasmette ai Ministeri competenti
un consuntivo degli interventi finanziati nell'anno
precedente, anche in rapporto agli obiettivi della
programmazione regionale, unitamente ad una relazione
illustrativa.
2. A questo scopo i Comuni trasmettono alla Giunta regionale,
entro il 31 dicembre di ogni anno, la resocontazione
in ordine agli interventi finanziati.
Art.16 - NORMA TRANSITORIA
1. Per l'anno 1989 il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, entro il 31-12-1989, approva
il programma degli interventi di cui all'art.4, lett.a),
ripartendo le somme disponibili tra i Comuni in relazione
alle domande giudicate ammissibili a seguito delle
istruttorie condotte ai sensi della legge regionale
9-1-1989, n.3.
2. Per gli interventi di cui alle lett. b) e c) del
precedente art.4, il Consiglio regionale approva entro
il 31 luglio del corrente anno un piano straordinario
di indirizzi e di riparto per settori produttivi e
tipologie di intervento
3. Sulla base di tale piano i soggetti interessati inviano
entro il 31 ottobre 1989 domande di intervento alla
giunta regionale, la quale predispone entro il 30 novembre
1989 la relativa proposta dì programma. Il Consiglio
regionale approva il programma entro il 31-121989.
Art.17 - ABROGAZIONE
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 26-3-1984 n.19 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge regionale 9-1-1989 n.3. Sono fatte salve le obbligazioni e le procedure assunte in conformità alle predette leggi regionali.
Art.l8 - Abrogato
(Articolo abrogato con L.R. 3 dicembre 1990, n.72, art.2
e sostituito con l'art.20 della stessa legge).
TITOLO IV
(Titolo aggiunto con L.R. 3 dicembre 1990, n.72 art.3)
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DI PROGRAMMI ANNUALI RELATIVI
ALLE AREE GEOTERMICHE FINANZIABILI CON I FONDI REGIONALI
DI CUI ALL'ART.17 DELLA LEGGE 9-12-1986 N.896
Art.18 - FINALITÀ E PROCEDURE
1. In attuazione della legge 9-12-1986 n. 896 il gettito
dei contributi e canoni di cui all'art. 17 è
destinato dalla Regione allo promozione di investimenti
finalizzati al risparmio ed al recupero di energia,
alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela
ambientale dei territori interessati dagli impianti,
nonché al riassetto e sviluppo socio-economico
delle aree geotermiche anche nel quadro degli interventi
previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
2. I finanziamenti annuali sono erogati tenendo conto
dello provenienza e dell 'entità dei contributi
relativi alle aree nelle quali sono ubicati gli impianti
produttivi.
3. Entro il mese di giugno di ogni anno gli Enti locali
delle aree geotermiche: Province, Comunità Montane,
Comuni in forma singola o associata, presentano in
proprio ovvero tramite gli organismi di diritto pubblico
o privato ai quali gli stessi partecipano in forma
prevalente, progetti di investimento congruenti con
le finalità di cui al precedente comma 1o e
con gli indirizzi del piano poliennale.
4. La Giunta regionale sulla base degli indirizzi del
piano poliennale di cui al precedente art. 1, 4o comma,
ed ai sensi dell'art.17 della legge 9-12-1986 n.896,
comma 3o, lett. b), propone al Consiglio regionale
entro 90 giorni dal termine previsto al precedente
comma 3o, per l'approvazione, il programma annuale
di destinazione di contributi attribuiti alla Regione
Toscana.
5. La Giunta regionale si riserva la facoltà
di proporre iniziative di ricerca, studio e progettazione
anche riguardanti le aree geotermiche nel loro complesso.
6. Ai fini della valutazione delle iniziative proposte
è costituita, con atto della Giunta regionale,
una Commissione consultiva per la geotermia.
La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta
regionale o da un Assessore da lui delegato, è
composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Enti, designato dai rispettivi organi deliberanti:
Province di Pisa, Siena e Grosseto; Comunità
montane dell'Amiata, delle Colline Metallifere e dell'Alta
Val di Cecina; Comuni delle aree geotermiche singoli
o associati in Consorzi.
Il Coordinamento e la segreteria della Commissione è
assicurata dal Servizio Energia del Dipartimento Ambiente
della Giunta regionale.
Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione
potrò avvalersi del supporto tecnico-scientifico
del Comitato regionale per l'Energia di cui al precedente
art.2.
7. La Commissione può validamente riunirsi con
la presenza della maggioranza dei suoi membri ed assumere
le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.
Art.l9 - NORMA TRANSITORIA
1. Per l'anno 1990 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva entro il 31-12-1990 il programma annuale degli interventi sulla base di progetti già presentati dai soggetti di cui al precedente art. l8, 3o comma.
Art.20 - NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri di cui alla presente legge si farà
fronte, nell'esercizio finanziario 1990, come segue:
- con i fondi iscritti al cap. 00720 per quanto concerne
l'applicazione dell'art.2;
- con i fondi iscritti ai cap. 11200, 11220, 11240,
11260, per gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8;
- con i fondi iscritti al cap. 11280 per gli oneri di
cui all'art.l8.
2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si
farà fronte con la legge di bilancio.
(c) 1996 Note's