(B.U.R.T. 20-7-1988, n.42)
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEI PROGRAMMI INTEGRATIVI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA.
(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 28/91, 12/94, 71/95, 106/95)
Art.1 - FINALITÀ
Al fine di ridurre la tensione abitativa e favorire
l'accesso alla casa alle categorie sociali meno abbienti,
la presente legge promuove il finanziamento straordinario
di programmi integrativi speciali regionali di edilizia
residenziale-agevolata-convenzionata.
Art.2 - INTERVENTI FINANZIARI (così sostituito
con L.R.28/91)
I fondi necessari alla realizzazione dei programmi di
cui al precedente articolo, sono quelli attribuiti
dallo Stato alla Regione per interventi di edilizia
residenziale agevolata a fronte della Legge 457/78
non impegnati e l'85% di quelli afferenti al biennio
straordinario 88/89. Il restante 15% di questi ultimi
è destinato:
a) il 10% alle ATER ed ai Comuni per interventi di nuova
costruzione ovvero di recupero;
b) il 5% per la costruzione di alloggi per i lavoratori
dipendenti delle Forze dell'Ordine e della Difesa.
I fondi eventualmente non impegnati per le finalità
previste dalle lettere a) e b) del comma precedente,
sono destinati alla realizzazione dei programmi di
cui all'art.1.
Art.3 - SOGGETTI ATTUATARI, PROCEDURE E DOCUMENTAZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA (così sostituito
con L.R.28/91)
Al fine di avviare un processo di programmazione globale
dell'edilizia agevolata e di ottimizzare il processo
edilizio per l'attivazione dei fondi di cui al precedente
articolo è prevista la stipula di accordi programma
fra Regione, Associazioni Cooperative di abitazione
e loro Consorzi, associate alle organizzazioni nazionali
legalmente riconosciute, Organizzazioni regionali delle
Imprese edilizie o loro Consorzi, aderenti ad Associazioni
imprenditoriali di rilievo nazionale.
A tale scopo le Organizzazioni anzidette possono presentare,
congiuntamente o singolarmente, a fronte del relativo
bando di concorso, un programma di intervento.
Il bando di concorso, presentato al Consiglio regionale
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, stabilisce, fra l'altro, le caratteristiche
dei programmi di intervento nonché i requisiti
in base ai quali sono individuati i programmi da ammettere
a contributo.
I fondi eventualmente non impegnati con gli accordi
programma anzidetti sono attribuiti ai singoli operatori
con le modalità ed i criteri stabiliti dal bando
di concorso sopra richiamato.
L'accertamento in ordine al possesso dei requisiti soggettivi
previsti dal bando è fatto in sede di assegnazione
dell'alloggio con riferimento ai soggetti assegnatari
(comma aggiunto con L.R.12/94).
Art.4 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI
ATTUATARI (così modificato con LL.RR.28/91,
71/95, 106/95)
1. Sulla base dei programmi di intervento delle richieste
di cui al precedente articolo e tenuto conto delle
disponibilità finanziarie, la Giunta Regionale
elabora la proposta di un programma straordinario da
sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. Tale programma dovrà tener conto per la localizzazione
degli interventi, dell'aggiornamento dei criteri e
dei parametri utilizzati nella delibera consiliare
n.304 del 22-7-1986.
3. I soggetti a cui è affidata la realizzazione
degli interventi, sono tenuti, entro 180 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di concessione del
finanziamento a documentare la disponibilità
di aree idonee immediatamente utilizzabili.
4. Nell'ipotesi in cui i comuni non abbiano provveduto
a mettere i soggetti di cui al terzo comma nella disponibilità
delle aree entro il termine di cui allo stesso comma,
i comuni stessi sono tenuti ad assegnare ai soggetti
di cui sopra un'area nell'ambito dei piani di edilizia
economica e popolare o individuata ai sensi dell'art.51
della L. 22-10-1971, n.865 e a stipulare la relativa
convenzione entro il 31-3-1996 (comma aggiunto con
L.R.71/95 e successivamente sostituito con L.R.106/95
- vedi).
5. I lavori per gli interventi di cui al quarto comma
devono iniziare, a pena di decadenza, entro il termine
del 31-5-1996 ed essere ultimati entro 10 mesi dal
loro inizio (comma aggiunto con L.R.71/95 e successivamente
sostituito con L.R.106/95 - vedi).
Art.4/bis - INTERVENTI SOSTITUTIVI PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI EDILIZIE (articolo aggiunto con L.R.106/95)
Gli interventi i cui lavori non siano iniziati alla
data di entrata in vigore della legge recante il presente
articolo per mancata decisione del comune sull'istanza
di concessione edilizia, devono iniziare entro il 31
marzo 1996. Nel caso entro tale data il Comune non
abbia ancora deciso sull'istanza di concessione edilizia,
il Presidente della Regione, su comunicazione documentata
dei soggetti interessati, da presentarsi non oltre
il 15 aprile 1996, nomina, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione medesima, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, un commissario
"ad acta", il quale decide entro i successivi
trenta giorni sull'istanza di concessione edilizia,
rilasciandola o negandola in conformità alle
disposizioni vigenti. Gli interventi per i quali non
è stata rilasciata la concessione nei termini
sopra detti, decadono dal finanziamento.
Art.5 - CONTENUTO CONVENZIONI
Prima dell'assunzione, da parte della Giunta Regionale,
della delibera di concessione del contributo, viene
stipulata, una convenzione con la quale gli operatori
assegnatari si impegnano, a pena di decadenza dai finanziamenti,
a rispettare:
- le modalità ed i tempi di attuazione previsti
dal programma di intervento approvato dal Consiglio
regionale;
- il prezzo di cessione degli alloggi stabilito dal
Consiglio regionale.
Per gli interventi realizzati in aree comprese nei piani
approvati a norma della legge 18-4-1982, n.167, ovvero
individuate ai sensi dell'art.51 della legge 22-10-1971,
n.865, gli impegni di cui al comma precedente possono
essere inseriti nelle convenzioni previste dall'art.35
della stessa legge 865/71.
Gli interventi edilizi che fruiscono dei contributi
di cui alla presente legge sono soggetti al pagamento
degli oneri previsti dall'art.3 della legge 28-1-77,
n.10 determinati in misura pari al 50% di quelli risultanti
dalla applicazione della legge regionale 30-6-84, n.41
e successive modificazioni.
Gli oneri di cui al comma precedente sono ridotti al
40% se gli interventi sono realizzati utilizzando materiali
lapidei estratti in Toscana.
Ai Comuni nel cui territorio ricadono gli interventi
di cui alla presente legge verrà attribuito,
a fronte dei futuri finanziamenti statali assegnati
alla Regione Toscana per le opere di urbanizzazione,
un contributo per alloggio in misura pari a quello
concesso per il V biennio della legge 457/78.
Art.6 - MODALITÀ EROGAZIONE CONTRIBUTI
I contributi statali che il Consiglio Regionale destina
alla realizzazione del programma sono messi a disposizione
dell'operatore beneficiario con le modalità
stabilite dalle relative leggi di finanziamento.
(Il comma successivo è stato abrogato con L.R.28/91).
Art.7
(Si omette in quanto modificativo dell'art.16 della
L.R.41/84)
Art.8 - FINANZIAMENTO DELLA SPESA
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art.134
della L.R. 6-5-1977, n.28, con la quota non utilizzata
dal fondo globale di L. 1.000.000.000 iscritta al capitolo
50060 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
1987.
Ai sensi dell'art.135 della legge regionale citata al
precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa
è assegnato al bilancio del corrente esercizio
al seguente capitolo:
si omette.
Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
(c) 1996 Note's