(B.U.R.T. 17-5-1985, n.24)
PRIME DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE L.47/1985 RECANTE NORME IN MATERIA DI CONTROLLO ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA OPERE ABUSIVE.
(con le modifiche apportate dalla L.R.5/95)
Art.1.
1) In base a quanto stabilito dall'art.37 della legge
28 febbraio 1985, n.47 le concessioni rilasciate in
sanatoria, ai termini della predetta legge, per le
opere realizzate tra il 30 gennaio 1977 e il 1 ottobre
1983, comportano, se dovuta, la corresponsione del
contributo riferito al costo di costruzione nella misura
prevista dal 3o comma dell'art.6 della legge 28 gennaio
1977, n.10 così come sostituito dal sesto comma
dell'art.9 della legge 25 marzo 1982, n.94 in base
alla tabella D della L.R. 30 giugno 1984, n.41 e tenuto
conto delle effettive destinazioni realizzate nonché
del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura
determinata dai Comuni sulla base delle disposizioni
di cui alla legge regionale 30 giugno 1984, n.41 e
successive modificazioni.
2) Per le opere realizzate dopo il 1 settembre 1967
e prima del 30 gennaio 1977, ai fini del rilascio della
concessione in sanatoria è dovuto un contributo
per opere di urbanizzazione in misura pari a quello
determinato dai Comuni in applicazione della suddetta
legge regionale 30 giugno 1984, n.41, sempreché
tali opere non siano già state eseguite a cura
e spese degli interessati. Nel caso in cui le opere
di urbanizzazione siano state eseguite solo parzialmente,
è dovuto un contributo pari al costo delle opere
ancora da realizzare definite in base ai costi medi
regionali di cui alla tabella <<A>> allegata
alla L.R. 30 giugno 1984, n.41. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta, il concessionario, o i
concessionari eventualmente costituiti in consorzio,
possono obbligarsi a realizzare direttamente opere
di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità
e le garanzie da questo stabilite.
3) La misura del contributo è ridotta del 50%
qualora si tratti di opere abusive riguardanti:
a) costruzioni eseguite o acquistate al solo scopo di
essere destinate a prima abitazione del richiedente
la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata
in vigore della legge 28 febbraio 1985, n.47; sono
escluse dall'agevolazione in parola le abitazioni classificate
di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.218 del
27 agosto 1969 nonché quelle classificate catastalmente
nella categoria A/1;
b) costruzioni destinate ad attività commerciali
con una superficie non superiore a 50 mq. o con eventuale
superficie minima prevista da norme di legge;
c) costruzioni destinate ad attività sportive,
culturali, sanitarie oppure destinate ad opere religiose
o a servizi di culto.
4) Salvo quanto stabilito al precedente comma per gli
edifici abusivi aventi destinazione residenziale si
applicano, indipendentemente dalla localizzazione degli
edifici stessi sul territorio, oneri di urbanizzazione
nella misura massima stabilita per edifici con tale
destinazione d'uso, dalle deliberazioni comunali adottate
in attuazione della citata legge regionale 30 giugno
1984, n.41, in vigore al momento del rilascio delle
concessioni in sanatoria.
Art.2.
1) I contributi di cui al precedente articolo sono versati
al momento del rilascio della concessione in sanatoria.
2) A richiesta dell'interessato, inserita nella domanda
di concessione in sanatoria, i contributi possono essere
versati per un terzo al momento del rilascio della
concessione stessa e per la parte residua in non più
di 10 rate semestrali .
3) I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso
di interesse del 10% annuo.
4) Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate,
si applica una sanzione nella misura indicata dall'art.3,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47.
Art.3.
1) In attesa di un'organica definizione da parte della
regione dei criteri di redazione delle varianti agli
strumenti urbanistici preordinate al recupero degli
insediamenti abusivi, i Comuni possono, dall'entrata
in vigore della presente legge, predisporre varianti
al proprio strumento urbanistico ai sensi dell'art.29
della legge 28 febbraio 1985, n.47. Tali varianti non
potranno ampliare i volumi preesistenti ma dovranno
limitarsi a prevedere eventuali ristrutturazioni dei
medesimi alla razionalizzazione della viabilità
e alla dotazione degli standards necessari.
2) (Comma abrogato dall'art.41 della L.R.5/95).
3) (Comma abrogato dall'art.41 della L.R.5/95).
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